0.631.252.934.951.1•Scambio di note del 1° dicembre 1971 tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione, a Châtelard (Vallese), di un ufficio a controlli nazionali abbinati
0.631.252.934.951.1Bilateral International Treaty1 dic 1971
(Stato 1° dicembre 1971)
Traduzione 1
| Ministero degli Affari Esteri | Parigi, 1° dicembre 1971 Ambasciata di Svizzera Parigi |
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Il Ministero degli Affari Esteri si complimenta con l’Ambasciata di Svizzera e si pregia di confermare ricevuta della nota del 1° dicembre 1971 in merito all’accordo per l’istituzione, a Châtelard (Vallese) in territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati.
L’accordo, adottato a Lione l’8 luglio 1971, dalla commissione franco‑svizzera prevista nell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione del 28 settembre 19602tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è del seguente tenore:
La zona del traffico stradale è suddivisa in due settori: a. un settore utilizzato in comune da entrambe le amministrazioni, comprendente: – la porzione del territorio menzionata all’articolo 2, 1. a; – la sala di visita dell’ufficio a controlli nazionali abbinati; b. un settore riservato ai servizi francesi, comprendente: – cinque locali in uso dell’amministrazione doganale francese; – un ufficio in uso della polizia francese.
La zona relativa al traffico ferroviario è divisa in due settori: a. un settore utilizzato in comune da entrambe le amministrazioni, comprendente: – la sezione di linea tra il confine e la stazione; – i tre binari della stazione, i due marciapiedi viaggiatori su tutta la lunghezza e i due passaggi situati alle estremità; – la sala di visita situata nei locali della dogana svizzera; b. un settore riservato ai servizi francesi, costituito da un locale situato nell’ufficio della dogana svizzera.
Gli agenti francesi delle dogane e della polizia, uniformati e con le armi regolamentari, sono autorizzati a impiegare la ferrovia in provenienza da Vallorcine fino alla stazione di Châtelard e viceversa, per recarsi nella zona relativa al traffico stradale e per il ritorno. Essi devono passare lungo la via più corta per recarsi dalla Stazione alla zona di cui si tratta e viceversa.
La Direzione del V circondario delle dogane svizzere a Losanna e la Direzione regionale delle dogane francesi a Chambéry, quest’ultima dopo intesa con le autorità di polizia francesi, stabiliscono le indennità per la utilizzazione dei locali messi a disposizione dei servizi francesi; esse stabiliscono parimente la ripartizione dei costi di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia come anche delle altre spese e tasse derivanti dall’utilizzazione dei locali e istallazioni di cui agli articoli 2 a 4.
Il Ministero si onora di comunicare all’Ambasciata che il Governo francese approva i disposti dell’accordo.
In tal modo la nota dell’Ambasciata e la presente risposta costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 19604, l’intesa fra i due Governi, confermante l’accordo relativo all’istituzione a Châtelard (Vallese), su territorio svizzero, di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1971.
Il Ministero approfitta dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.
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