| Il Consiglio federale ha preso atto dell’accordo amministrativo sull’istituzione di un’area di controllo nel settore svizzero del Chemin départemental C.D. 35 b. | |
| L’accordo, firmato rispettivamente il 2 settembre 1992 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 30 marzo 1993 dal Direttore generale delle Dogane e Dazi indiretti francesi, ha il seguente tenore: | |
| «Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue: | |
| Art. 1 | |
| 1. Un’area di controllo francese è istituita nel settore svizzero del Chemin départemental C.D. 35 b. che conduce da Prévessin a Mategnin ed è compreso fra i cippi di confine 93 e 94. | |
| 2. I controlli francesi d’uscita nella direzione Francia‑Svizzera sono effettuati su quest’area. | |
| Art. 2 | |
| 1. L’area è costituita dalla parte occidentale della strada, situata in territorio svizzero, ed è delimitata (cfr. piano allegato3): | |
| – | dal tracciato della frontiera formata dal centro della strada su una lunghezza di 62,46 m in parte perpendicolarmente all’isola di controllo doganale francese, e da una diagonale di 5,58 m, dal centro della carreggiata al cippo 94; e |
| – | una perpendicolare di 5,78 m, dal cippo 93 sino al centro della carreggiata, e da una linea retta costeggiante la parte inferiore della strada sino al cippo 94. |
| 2. Il piano4è parte integrante dell’accordo. | |
| Art. 3 | |
| La sovranità dello Stato di soggiorno, nella zona svizzera del Chemin départemental, è garantita in qualsiasi circostanza. | |
| Art. 4 | |
| 1. La Direzione regionale delle dogane del Lemano ad Annecy e la Direzione dipartimentale della Polizia aeronautica e delle Frontiere dell’Ain, da un canto, e la Direzione del VI° circondario delle Dogane a Ginevra e il Capo della Polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, dall’altro, fissano di comune intesa i particolari previo accordo con le competenti amministrazioni interessate. | |
| 2. Gli agenti in servizio responsabili a livello locale delle amministrazioni interessate dei due Stati, adottano di comune intesa i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante il controllo. | |
| Art. 5 | |
| Il presente accordo può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.» | |