0.631.252.934.952.3•Scambio di lettere del 23 gennaio/7 febbraio 1996 tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra‑Cornavin e i controlli in corso di viaggio tra Ginevra e Bellegarde e viceversa
0.631.252.934.952.3Bilateral International Treaty7 feb 1996
Entrato in vigore il 7 febbraio 1996
(Stato 7 febbraio 1996)
Traduzione 1
| L’Ambasciatore di Svizzera | Parigi, 7 febbraio 1996 Egregio Signor Hervé de Charette Ministro degli affari esteri Parigi |
|---|
Signor Ministro,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota in data 23 gennaio 1996 del seguente tenore:
«Ho l’onore, in riferimento alla Convenzione firmata a Berna il 28 settembre 19602tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, in applicazione dell’articolo 1 paragrafo 4, di confermare con la presente lettera quanto segue:
Il Governo della Repubblica francese ha preso atto dell’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra‑Cornavin e i controlli in corso di viaggio tra Ginevra e Bellegarde e viceversa, come anche dei due piani3che sono parte integrante di questo accordo.
Questo accordo abroga e sostituisce quello concluso a Parigi il 30 giugno 1970 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra‑Cornavin. Tale accordo è stato rispettivamente firmato il 10 luglio 1995 dal Direttore Generale delle Dogane svizzere e il 9 ottobre 1995 dal Direttore Generale delle Dogane e Dazi Indiretti francesi. Il suo tenore è il seguente:
‹Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio è convenuto quanto segue:
Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, in territorio svizzero, nella stazione di Ginevra‑Cornavin. I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita relativi al traffico viaggiatori e assimilato (persone, merci private, campioni commerciali, piccole quantità di merci commerciali, divise, cartevalori, ecc.) sono effettuati in questo ufficio.
Nei treni viaggiatori il controllo può essere effettuato anche in corso di viaggio sulla tratta Ginevra‑Bellegarde e viceversa. Tale controllo si applica alle persone e ai bagagli come anche agli altri beni che esse trasportano e, in linea di massima, ai bagagli registrati che si trovano nei treni designati conformemente all’articolo 4 paragrafo 5.
Le amministrazioni ferroviarie competenti, d’intesa con la Direzione del III circondario delle dogane a Ginevra, la Direzione regionale delle dogane del Lemano e le autorità di polizia, fissano le indennità per l’utilizzazione degli uffici messi a disposizione degli agenti francesi nella stazione di Ginevra‑Cornavin e degli agenti svizzeri nella stazione di Bellegarde; esse fissano parimenti la ripartizione dei costi di riscaldamento, di illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.
Ho l’onore di informarla che il Governo della Repubblica francese ha approvato il contenuto dell’accordo.
Se il Consiglio federale svizzero accetta il contenuto di quanto precede, mi pregio suggerire che la presente lettera e la Sua risposta costituiranno, in conformità dell’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione dell’8 settembre l9605, l’accordo dei due Governi a conferma dell’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra‑Cornavin e i controlli in corso di viaggio tra Ginevra e Bellegarde e viceversa il quale entrerà in vigore a decorrere dalla data della Sua risposta.
Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia massima considerazione.»
Ho l’onore di comunicarle che il Consiglio federale svizzero ha approvato quanto precede.
Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia massima considerazione.
| Edouard Brunner |
|---|
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