0.631.252.945.45•Scambio di note tra la Svizzera e l’Italia relativo al cambio dello statuto doganale dell’enclave italiana del Comune di Campione d’Italia
0.631.252.945.45Bilateral International Treaty20 dic 2019
Concluso il 20 dicembre 2019
Entrato in vigore il 20 dicembre 2019
(Stato 20 dicembre 2019)
Testo originale
| Dipartimento federale degli affari esteri DFAE | Berna, 20 dicembre 2019 Ambasciata d’Italia Berna |
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Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata d’Italia e ha l’onore di accusare ricezione della sua nota n. 1645 del 20 dicembre 2019 del seguente tenore:
«L’Ambasciata d’Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e, in merito al regime doganale e fiscale dell’exclave italiana in territorio svizzero del Comune di Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano, ha l’onore di proporre quanto segue:
– visto che con il REGOLAMENTO (UE) 2019/474 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, pubblicato nella GU UE il 25 marzo 2019, viene disposta, tra l’altro, l’inclusione del Comune italiano di Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione;
– visto che con la DIRETTIVA (UE) 2019/475 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2019 (di seguito «la Direttiva»), pubblicata nella GU UE del 25 marzo 2019, detto Comune e le acque nazionali prospicienti vengono inclusi nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell’accisa, mentre rimangono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;
– visto che le disposizioni previste dalla citata Direttiva sono in corso di recepimento nell’ordinamento italiano e che in virtù di tale procedura legislativa, dal 1° gennaio 2020 saranno in vigore a Campione d’Italia le accise armonizzate e i dazi doganali normalmente applicabili nella UE;
– tenuto conto che verrà introdotta inoltre un’imposta locale sul consumo (di seguito anche ’imposta’), con un livello di tassazione in linea con l’imposta sul valore aggiunto svizzera, come del resto previsto nel considerando 3 della citata Direttiva;
– considerato che, ferma restando l’applicazione dell’imposta alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine del mese di aprile 2020, stabilirà i termini e le modalità di riscossione dell’imposta. L’imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 sarà riscossa secondo i termini e le modalità stabilite dallo stesso decreto;
– considerato inoltre che vi è l’intenzione da parte italiana di anticipare, mediante linee guida da pubblicare sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per un’agevole conoscibilità da parte di contribuenti ed operatori, le modalità di applicazione dell’imposta ai casi che più frequentemente potranno verificarsi, previa opportuna informazione alle competenti Autorità svizzere;
– considerato il riferimento contenuto nel considerando 3 della Direttiva all’allineamento tra l’imposta locale sul consumo a Campione d’Italia – che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale – e l’imposta sul valore aggiunto svizzera, nonché le disposizioni normative in corso di approvazione parlamentare da parte italiana che dispongono che le aliquote dell’imposta locale sul consumo si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto;
– considerata l’attuale situazione debitoria di Campione d’Italia verso i creditori svizzeri, sia pubblici che privati, e tenendo conto che con norma di legge, in corso di approvazione entro il mese di dicembre 2019, le Autorità italiane hanno previsto negli stanziamenti di bilancio un finanziamento ad hoc destinato al Comune di Campione d’Italia, specificamente affinché esso chiuda il debito maturato nei confronti dei creditori svizzeri, sia pubblici che privati;
– preso atto dell’impegno della Repubblica e Cantone Ticino di versare la quota trattenuta di imposta alla fonte sul reddito 2018 dei lavoratori frontalieri, per un montante di 3’822’510.32 CHF;
– considerato l’interesse da parte delle Autorità italiane e delle Autorità svizzere ad adoperarsi affinché sia garantita la continuità dei servizi erogati a Campione d’Italia da parte di ditte ed enti svizzeri, tra cui in via prioritaria per la raccolta a Campione d’Italia e lo smaltimento in territorio svizzero dei rifiuti, lo smaltimento delle acque reflue e le telecomunicazioni, nonché altri servizi essenziali. A. Al fine di un’applicazione dell’imposta locale italiana sul consumo a Campione d’Italia in misura pari alle percentuali fissate dalla legge federale svizzera sull’imposta sul valore aggiunto e al fine di adeguare le aliquote dell’imposta locale sul consumo a Campione d’Italia in funzione delle eventuali modifiche alla legislazione svizzera sull’imposta sul valore aggiunto, il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero dell’economia e delle finanze si informeranno con congruo anticipo sulle modifiche alla legislazione concernente l’imposta sul valore aggiunto svizzera e l’imposta locale sul consumo a Campione d’Italia, consultandosi a tale fine regolarmente.
Le Autorità italiane e le Autorità svizzere avranno cura di informarsi reciprocamente e tempestivamente riguardo all’attuazione della presente intesa.
L’Ambasciata d’Italia a Berna propone che la presente Nota Verbale e la corrispondente Nota di risposta di codesto Dipartimento costituiscano un’intesa tra le Autorità competenti dei due Paesi che acquisterà efficacia alla data della ricezione da parte italiana della Nota di risposta svizzera. Essa potrà essere denunciata con un preavviso scritto di sei mesi.
L’Ambasciata d’Italia coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri i sensi della sua più alta considerazione.»
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare che concorda con quanto precede e che il presente Scambio di note costituisce un’intesa tra le Autorità competenti dei due Paesi nei termini indicati nella Nota Verbale di codesta Ambasciata.
Il Dipartimento federale degli affari esteri si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata d’Italia gli atti della sua più alta considerazione.
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