0.631.252.945.461.4•Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano–Como
0.631.252.945.461.4Bilateral International Treaty1 mar 2016
Concluso il 24 novembre 2015
Entrato in vigore il 1° marzo 2016
(Stato 1° marzo 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
in applicazione dell’articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, firmata a Berna l’11 marzo 19611, hanno deciso di concludere un Accordo relativo alla istituzione di Uffici a controlli nazionali abbinati nella Stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano–Como,
e a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Analogamente, gli agenti svizzeri possono eseguire il loro controllo su detti treni o loro parti che per ragioni di manovra dovessero essere spostati nella parte della stazione situata in territorio italiano. In tal caso la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso.
La zona include anche il pendio del terrapieno o della trincea, ove è tracciata la linea ferroviaria; se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino a 5 metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che la costeggiano e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra o sotto la zona, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8.
Gli agenti italiani di servizio in loco hanno la facoltà di esercitare il controllo in tutti i locali siti nella stazione di Chiasso, riservati all’uso di altre Amministrazioni pubbliche italiane e ciò solo agli effetti considerati dalla Convenzione quadro.
Qualora, per effetto di speciali esigenze doganali, si renda necessario il transito, anche con automezzi, di valori e merci fra la zona e la frontiera o fra una parte della zona e l’altra, gli agenti italiani hanno il diritto di scortare detti trasporti e di vigilarne l’effettuazione regolare. Durante il percorso indicato il veicolo stesso è considerato come zona. In tali casi la collaborazione prevista nei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 10 della Convenzione quadro è estesa alle infrazioni commesse riguardo alla merce sul veicolo da persone fuori dello stesso. Durante tale trasporto devono essere evitate le fermate non imposte da necessità di circolazione. Detta scorta non pregiudica gli adempimenti della Dogana svizzera.
I trasferimenti effettuati nel sottopassaggio della stazione viaggiatori sono considerati come effettuati nella zona.
Per il trasporto delle merci sequestrate entro la zona dal luogo del sequestro agli uffici italiani nella zona, le Ferrovie federali svizzere daranno la loro collaborazione, previ gli accordi del caso fra i competenti organi locali. 2. Le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, a norma degli articoli 4 e 6 della Convenzione quadro, saranno tradotte in Italia dagli agenti italiani per via ferroviaria, ovvero, previe intese con le Guardie di Confine e la Polizia Cantonale, transitando a piedi utilizzando il percorso indicato nel successivo articolo 11, oppure con veicolo di servizio, seguendo senza soste il percorso concordato dalle Autorità di cui all’articolo 14.
Gli agenti italiani in uniforme possono accedere al luogo di servizio nella zona e da essa ritornare transitando a piedi lungo il marciapiede posto al lato destro della strada che dalla stazione di Chiasso conduce al confine di Stato italiano di Ponte Chiasso, possibilmente in formazione compatta, oppure con veicolo, seguendo senza soste il percorso concordato dalle Autorità di cui all’articolo 14.
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 17 lettera a) della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controlli nazionali abbinati della stazione internazionale di Chiasso saranno forniti gratuitamente all’Amministrazione doganale italiana.
I controlli riguardano le persone e i loro bagagli personali. 2. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma dell’articolo 14 sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno. 3. Nelle stazioni terminali dei percorsi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposizione, le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, e le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marciapiedi e i locali indicati nonché i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati come «zone». 4. Le persone arrestate, fermate, ovvero che necessitino di ulteriori e più approfonditi controlli, e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo 1, ovvero utilizzando il percorso di cui al precedente articolo 10. 5. Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso indicato nel presente articolo paragrafo 1. 6. Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione quadro, la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso, quella per gli agenti italiani al Comune di Como.
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese che segue la sua firma.
Dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere effetto l’analogo Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo alla istituzione di Uffici a controlli nazionali abbinati nella Stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano–Como, firmato a Roma il 28 febbraio 19742ed entrato in vigore il 1 luglio 1974.
Ciascuno dei due Stati potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, attraverso notifica scritta. La denuncia diviene efficace sei mesi dopo la data della ricevuta della notifica da parte del ricevente.
In fede di che , i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna il 24 novembre 2015 in due originali nella lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: Rudolf Dietrich | Per il Governo della Repubblica Italiana: Cosimo Risi |
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