0.631.256.913.63•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine
0.631.256.913.63Bilateral International Treaty1 ago 1970
Conchiuso il 21 maggio 1970
Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1970
(Stato 26 novembre 1991)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
desiderosi di agevolare il traffico dei viaggiatori nelle zone di confine,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Il presente Accordo disciplina il passaggio delle persone tra le zone di confine della Svizzera e della Repubblica federale di Germania. Esso si applica anche al piccolo traffico di confine tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica federale di Germania.
(2). Sono considerate zone di confine:
Per la Repubblica federale di Germania:
la città di Friburgo
la città di Kempten (Allgäu), i circondari di Breisgau‑Hochschwarzwald, Lörrach, Waldshut‑Tiengen, Schwarzwald‑Baar‑Kreis, Tuttlingen, Konstanz, Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau (Bodensee) e Oberallgäu;
Per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein:
(1). Le autorità competenti dello Stato di domicilio possono rilasciare tessere di confine ai cittadini degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi, che sono in possesso del permesso di soggiorno di uno Stato contraente, purché trattisi di persone domiciliate nelle zone di confine. (2). I titolari della tessera di confine sono autorizzati a varcare il confine quante volte desiderano e a soggiornare, senza il permesso di soggiorno, durante tre giorni al massimo nell’altra zona di confine. Le tessere di confine rilasciate a cittadini di Stati terzi devono essere contrassegnate dalle autorità competenti dell’altro Stato contraente. (3). L’esercizio di un’attività lucrativa è retto secondo le prescrizioni legali interne degli Stati contraenti; nella Svizzera è richiesto un permesso di frontaliere. (4). La tessera di confine deve recare il cognome e il nome, la data di nascita, il luogo di nascita o il luogo di origine, la cittadinanza, il luogo di domicilio e una fotografia del titolare. I ragazzi sino a 16 anni possono essere iscritti nella tessera di confine del loro rappresentante legale. (5). La tessera di confine può essere rilasciata per una durata massima di 5 anni e la sua validità prolungata fino a 10 anni al massimo. Nel caso di cittadini di terzi Stati, la durata di validità della tessera di confine non può superare quella del permesso di soggiorno.
(1). Le autorità competenti dello Stato di domicilio o di residenza possono rilasciare un lasciapassare per escursioni ai cittadini delle Parti contraenti, come anche ai cittadini di Stati terzi non sottoposti all’obbligo del visto nell’altra Parte contraente, qualora dette persone non dispongano di una carta d’identità valida per il passaggio del confine ma di una carta d’identità ufficiale munita di fotografia; il lasciapassare può essere rilasciato anche se gli interessati non hanno il domicilio nel territorio degli Stati contraenti. I ragazzi sino a 16 anni possono essere iscritti nel lasciapassare dell’adulto che li accompagna, anche se non dispongono di una carta d’identità ufficiale. (2). Il lasciapassare deve indicare il cognome e il nome del titolare. (3). Per gruppi di ragazzi fino a 16 anni, diretti da un accompagnatore adulto, può essere compilato un lasciapassare collettivo. L’accompagnatore deve essere almeno titolare di una carta d’identità giusta il capoverso (1). Tale carta non è necessaria per i ragazzi, bastando l’indicazione del loro numero nel lasciapassare. (4). Il lasciapassare individuale e quello collettivo sono valevoli 7 giorni. Essi danno diritto, durante la loro validità, di varcare più volte il confine e di soggiornare, senza il permesso di soggiorno, nell’altra zona di confine. (5). Il lasciapassare individuale e quello collettivo, non possono essere rilasciati a persone che intendono recarsi nell’altra zona di confine per esercitare un’attività lucrativa.
(1). Ai cittadini degli Stati contraenti come anche ai cittadini di Stati terzi, che nell’altro Stato contraente non sono sottoposti all’obbligo del visto, che non dispongano di una carta d’identità valida per il passaggio del confine, ma di una carta d’identità ufficiale munita di fotografia, può essere rilasciato, per viaggi attraverso l’altra zona di confine su brevi tratti di collegamento, un lasciapassare in forma di lasciapassare di transito. (2). Il lasciapassare di transito deve indicare il cognome e il nome del titolare. (3). I passeggeri di un autoveicolo o i membri di una comitiva possono, sempreché siano cittadini di uno Stato contraente, essere annotati numericamente in un lasciapassare di transito, compilato secondo il capoverso (1). (4). Il lasciapassare di transito autorizza il titolare e i passeggeri di un autoveicolo, annotati numericamente, oppure i membri di una comitiva, a transitare attraverso l’altra zona di confine, su un breve tratto di collegamento, senza fermata.
Il personale delle amministrazioni e delle imprese di trasporto pubbliche può, nell’esercizio delle sue funzioni, varcare il confine presentando una tessera di servizio provvista di fotografia. Il soggiorno nell’altra zona di confine dev’essere limitato ogni volta alla durata dell’attività di servizio.
Il confine può essere varcato soltanto nei posti ufficialmente autorizzati ed unicamente durante le ore di passaggio stabilite; restano riservati gli articoli 6, 7, 8 e 10.
(1). Gli abitanti delle zone di confine, che hanno un interesse legittimo a varcare il confine fuori dei posti autorizzati o delle ore di passaggio stabilite, possono ottenere l’autorizzazione necessaria dalle autorità competenti dello Stato di domicilio. L’autorizzazione deve recare i punti nei quali può essere varcato il confine e le ore di passaggio autorizzate. (2). L’autorizzazione è rilasciata solo ai titolari di una carta d’identità valevole per il passaggio del confine; essa deve indicare il cognome, il nome e la data di nascita del titolare. I ragazzi fino ai 16 anni possono essere iscritti nell’autorizzazione del loro rappresentante legale. (3). La durata di validità dell’autorizzazione non può eccedere quella della carta d’identità valevole per il passaggio del confine. Per contro, se l’autorizzazione è consegnata a titolari di un passaporto svizzero o liechtensteinese, la durata di validità può superare di cinque anni al massimo la data di scadenza del passaporto. (4). L’autorità competente dell’altro Stato contraente dev’essere immediatamente informata del contenuto dell’autorizzazione. (5). Qualora, nei Comuni limitrofi al confine, sussistano condizioni particolari, le autorità competenti degli Stati contraenti possono, d’intesa con le autorità doganali competenti e di comune accordo, determinare i posti di confine attraverso i quali gli abitanti di detti Comuni, titolari di una carta d’identità valevole, possono varcare il confine, senza un’autorizzazione particolare e fuori delle ore di passaggio prestabilite.
(1). I cittadini degli Stati contraenti come anche i cittadini di Stati terzi che non sono sottoposti all’obbligo del visto nell’altro Stato possono varcare il confine come gitanti sulle vie pedonali determinate a tale riguardo, purché siano in possesso di una carta d’identità valevole per il passaggio del confine. (2). Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono, di comune intesa, le vie pedonali e le ore ammesse per il passaggio del confine.
(1). I cittadini degli Stati contraenti come anche i cittadini di Stati terzi che non sono sottoposti all’obbligo del visto nell’altro Stato, i quali utilizzano natanti non adibiti al trasporto professionale di persone e sono titolari di una carta d’identità valida per il passaggio del confine, possono approdare alla riva del lago di Costanza e dell’Alto Reno e ripartirne, fuori dei posti di confine ammessi o fuori delle ore di traffico determinate, ove siano in possesso di un’autorizzazione speciale. (2). Le autorità possono rinunciare ad esigere, in modo generale o per determinati gruppi di persone, la suddetta autorizzazione.
(1). Al passaggio del confine, la tessera di confine, il lasciapassare per escursioni o l’autorizzazione secondo gli articoli 6 o 8 devono, su domanda, essere presentati, per esame ai funzionari competenti. Per quanto concerne il lasciapassare per escursioni, l’obbligo vale parimente riguardo alla carta di identità in virtù della quale è stato rilasciato e, quanto all’autorizzazione secondo gli articoli 6 o 8, riguardo alla carta d’identità relativa. (2). L’obbligo di portare seco i documenti non incombe agli agricoltori e al loro personale di servizio, quando devono varcare il confine per coltivare i fondi nella zona di confine limitrofa.
Il confine può essere varcato in ogni momento e fuori dei posti autorizzati, senza dover rispettare le prescrizioni abitualmente vigenti, ove risulti necessario prestare soccorso o chiederne nelle zone di confine, in caso d’infortunio o di catastrofe.
(1). Il rilascio di una tessera di confine, di un lasciapassare o di un’autorizzazione secondo gli articoli 6 o 8 può essere negato, qualora sia giustificato di presumere che il richiedente utilizzerà abusivamente il documento e segnatamente che violerà od eluderà le prescrizioni su l’importazione, l’esportazione e il transito di merci e di mezzi di trasporto oppure eviterà i posti o le ore stabiliti per il passaggio del confine. (2). La tessera di confine, il lasciapassare per escursioni o l’autorizzazione secondo gli articoli 6 o 8 devono essere ritirati, qualora si producano o risultino successivamente noti dei fatti che avrebbero giustificato il diniego. Essi devono inoltre essere ritirati qualora le autorità competenti per il controllo del confine dell’altro Stato contraente lo esigano e nulla vi si oppone secondo il diritto interno. Il ritiro di una tessera di confine o di un’autorizzazione secondo l’articolo 6 va comunicato senza indugio all’autorità competente per il controllo del confine dell’altro Stato contraente. (3). In caso di abuso, i funzionari incaricati del controllo del confine degli Stati contraenti possono sequestrare tessere di confine, lasciapassare per escursioni od autorizzazioni secondo l’articolo 6. I documenti sequestrati devono essere inviati senza indugio, con l’indicazione del motivo, all’autorità che li ha emessi. A quest’ultima spetta di decidere circa il ritiro. (4). L’apposizione del contrassegno della tessera di confine per cittadini di Stati terzi, di cui all’articolo 2 capoverso (2), può essere negata senza indicazione dei motivi.
Gli Stati contraenti si comunicano, per via diplomatica, l’elenco delle autorità competenti secondo il presente Accordo.
Gli Stati contraenti devono riprendere, in ogni momento e senza formalità alcuna, le persone entrate sul territorio dell’altro Stato, in virtù delle agevolazioni previste nel presente Accordo.
Sono riservate le prescrizioni degli Stati contraenti concernenti
Il presente Accordo è parimente applicabile al Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria al Consiglio federale svizzero entro 3 mesi dall’entrata in vigore di detto Accordo.
Ciascuno Stato contraente può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo, per motivi di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico. Questo provvedimento va comunicato senza indugio, per la via diplomatica, all’altro Stato contraente.
(1). Il presente Accordo verrà messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche. Lo scambio avverrà non appena saranno adempiute, nei due Stati, le rispettive modalità costituzionali concernenti l’entrata in vigore. (2). L’Accordo è concluso per la durata di un anno. Esso si rinnova di anno in anno a meno che venga disdetto sei mesi innanzi la fine dell’anno.
(1). Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, cesserà d’essere applicabile la Convenzione del 25 gennaio 19523tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine come anche ogni prescrizione e convenzione delle autorità germaniche e svizzere delle zone di confine, contrarie al presente Accordo e in quanto concernano il piccolo traffico di confine. (2). I cittadini di ciascuno Stato contraente, che sono domiciliati nella zona di confine, possono recarsi nella zona di confine dell’altro Stato per esercitarvi un’attività lucrativa e soggiornarvi tre giorni al massimo non solo presentando la tessera di confine, ma anche qualora siano provvisti di un passaporto o di una carta d’identità, in corso di validità. Restano salve le disposizioni del diritto interno concernenti l’esercizio di un’attività lucrativa. (3). Le tessere di confine rilasciate in virtù della suddetta Convenzione del 25 gennaio 1952 permangono valide; la durata della loro validità non può però essere prolungata.
Fatto a Bonn, il 21 maggio 1970, in due esemplari in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: Hans Lacher | Per il Governo della Repubblica federale di Germania: G. F. Duckwitz |
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