Conchiusa il 5 febbraio 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 19603
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960
Entrata in vigore il l° gennaio 1961
(Stato 13 maggio 2003)
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania hanno convenuto di disciplinare, come segue, le condizioni del transito di agenti doganali, di altri funzionari in uniforme e armati delle pubbliche amministrazioni, e di militari, attraverso brevi tratti di comunicazione su territorio straniero (diritto di transito):
Art. 1 Diritto di transito degli agenti doganali e di altri funzionari in uniforme e armati delle pubbliche amministrazioni
(1). Gli agenti doganali hanno facoltà di transitare in uniforme e armati, alla
spicciolata o in distaccamenti non maggiori di dieci uomini, per i bisogni di servizio, attraverso i tratti di comunicazione su territorio straniero, menzionati nell’allegato I. La medesima facoltà spetta ai funzionari in uniforme e armati, di altre amministrazioni pubbliche. Un determinato tratto di comunicazione non deve comunque essere percorso contemporaneamente da più di dieci funzionari in uniforme e armati. Tali tratti non possono essere percorsi per mutazioni ordinate in occasione di disordini politici o economici, oppure nella congettura d’un torbido siffatto.
(1a ) I funzionari delle amministrazioni citate nel paragrafo 1 primo e secondo periodo non sono vincolati alle norme del codice stradale e hanno la facoltà di azionare segnali speciali per l’adempimento di compiti ufficiali urgenti.4
(2). Per il passaggio del confine, basta la tessera di servizio. La dimora su territorio straniero dev’essere ristretta al tempo necessario al transito.
Il diritto di transito non autorizza i funzionari a scortare i prigionieri, né ad adempiere alcun altro atto ufficiale.
(3). Nulla è immutato nelle disposizioni concernenti il Comune di Büsingen.
Art. 2 Diritto di transito di militari
(1). I militari svizzeri o germanici hanno in tempo di pace, la facoltà di transitare alla spicciolata, in uniforme e con le armi dell’equipaggiamento scariche, attraverso i tratti di comunicazione menzionati nell’allegato II, per raggiungere le loro truppe, condursi a manifestazioni sportive militari, andare in congedo o rincasare.
(2). Per militari transitanti «alla spicciolata» s’intendono soltanto i militari che non transitano in distaccamenti comandati.
(3). I militari devono portare seco una tessera di riconoscimento quando percorrono quei tratti di comunicazione per i quali i civili sono tenuti a presentare un simile documento. La dimora di militari su territorio straniero dev’essere ristretta al tempo necessario al transito.
Art. 3 Modificazione degli elenchi dei tratti di comunicazione
I Governi dei due Stati possono modificare, mediante un semplice scambio di note, gli elenchi dei tratti di comunicazione menzionati negli allegati I e II.
Art. 4 Limitazione e revoca temporanea del diritto di transito
Ciascuno Stato contraente si riserva il diritto di limitare o di revocare temporaneamente il diritto di transito concesso per la presente Convenzione, quando lo stimi necessario nell’interesse della sua sicurezza o della sua neutralità. Il Governo dell’altro Stato ne dovrà essere informato immediatamente.
Art. 5 Abrogazione di convenzioni anteriori
Entrando in vigore la presente Convenzione, sono abrogati:
– l’articolo 32 del trattato del 27 luglio 18525tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden per la continuazione delle strade ferrate badesi sul territorio svizzero;
– il Protocollo del 9 luglio 18676concernente la rinunzia all’articolo 32 del trattato del 27 luglio 1852 sulla continuazione della ferrovia badese sul territorio svizzero;
– la dichiarazione del 18/24 gennaio 18987fra la Svizzera e il Granducato di Baden relativa ai trasporti militari sulla linea ferroviaria Eglisau–Sciaffusa;
– la dichiarazione del 29 agosto/4 settembre 18998fra la Svizzera e il Granducato di Baden relativa ai trasporti militari per ferrovia;
– lo scambio di note del 13/14 novembre 19289tra la Svizzera e la Germania concernente il passaggio di militari ed agenti della polizia su certi tratti di ferrovia e di strade di confine della Svizzera e del Granducato di Baden.
Art. 6 Ratificazione, entrata in vigore, disdetta
(1). La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati, come prima sia possibile, in Bonn.
(2). La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
(3). La Convenzione può essere disdetta per la fine di ogni anno civile, con un avviso dato tre mesi prima.
Fatto a Berna, il 5 febbraio 1958, in due originali.
Allegato I
Elenco dei tratti di comunicazione che possono essere percorsi dagli agenti doganali e da funzionari in uniforme e armati delle altre amministrazioni pubbliche
A. Svizzera – Germania – Svizzera
B. Germania – Svizzera – Germania
Soltanto nel traffico ferroviario
Allegato II
Elenco dei tratti di comunicazione che possono essere percorsi da militari transitanti alla spicciolata
A. Svizzera – Germania – Svizzera
B. Germania – Svizzera – Germania
Soltanto nel traffico ferroviario
Protocollo finale
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania, nel firmare la presente Convenzione, convengono, con le condizioni menzionate nell’articolo 1 della Convenzione, che
– le guardie di confine (agenti di vigilanza al confine) dei due Stati possono, su certi tratti, percorrere i sentieri confinari in territorio dell’altro Stato;
– i funzionari dei due Stati, addetti alla vigilanza doganale e sui passaporti, possono recarsi in uniforme nell’altro Stato per trattare, con l’ufficio più vicino, gli affari di servizio.
Fatto in Berna, il 5 febbraio 1958, in due originali.