0.632.21•Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio
0.632.21GATTMultilateral International Treaty1 ago 1966
Conchiuso a Ginevra il 30 ottobre 1947
Accessione provvisoria con effetto il 1° gennaio 1960
Approvato dall’Assemblea federale il 10 giugno 19592
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 2 luglio 1966
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1966
(Stato 12 agosto 2003)
I Governi del Commonwealth d’Australia, del Regno del Belgio, degli Stati Uniti del Brasile, della Birmania, del Canada, del Ceylon, della Repubblica del Cile,
della Repubblica di Cina, della Repubblica di Cuba, degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese, dell’India, del Libano, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Pakistan, del Regno dei Paesi Bassi, della Rodesia del Sud, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Siria, della Repubblica Cecoslovacca e dell’Unione Sudafricana,
riconosciuto che le relazioni commerciali ed economiche devono tendere all’elevamento dello stato di vita, al conseguimento del pieno impiego e d’un grado elevato, e crescente, del reddito reale e della domanda effettiva, all’uso intero delle risorse mondiali e all’accrescimento della produzione e degli scambi di prodotti,
desiderosi di adoperarsi all’attuazione di questi scopi, concludendo, su un fondamento di scambievolezza e di vantaggi vicendevoli, degli accordi per una diminuzione graduale delle tariffe doganali e degli altri impedimenti agli scambi e la soppressione, nel commercio internazionale, di ogni trattamento discriminatorio,
hanno convenuto, per mezzo dei loro rappresentanti, le disposizioni seguenti:
Per ciascuna delle Parti contraenti menzionate nell’allegato G, le date, indicate nel medesimo, saranno sostituite a quella del 10 aprile 1947, menzionata nelle lettera a e b del presente numero.
Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte contraente di riscuotere, in ogni tempo, su qualsiasi prodotto che sia importato:
Nessuna Parte contraente modificherà in maniera il suo metodo di determinazione del valore doganale, o di conversione della moneta, da restringere il valore delle agevolezze previste nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo.
Qualora una Parte contraente istituisca, mantenga o autorizzi, in diritto o in fatto, per un prodotto compreso nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, un monopolio d’importazione, questo non dovrà asseguire una protezione media, superiore a quella prevista nell’elenco, salvo che nel medesimo non sia stabilita una disposizione contraria, o che le Parti, le quali abbiano negoziato la concessione, non convengano diversamente. Le disposizioni del presente numero non limitano la facoltà delle Partì contraenti di porre in essere qualunque forma di assistenza ai produttori nazionali, la quale sia autorizzata per altre disposizioni del presente accordo.
La Parte contraente, la quale s’avvisi che un determinato prodotto non riceva, da un’altra Parte contraente, un trattamento che essa reputa fondato su una concessione contemplata nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, ha la facoltà di conferire direttamente con essa Parte. Ove questa, con tutto che convenga che il trattamento rivendicato sia quello previsto nell’elenco, dichiari che non possa venir accordato, poiché, a cagione d’una risoluzione d’un tribunale o di altra autorità competente, il prodotto del quale si tratta non può, secondo la sua legislazione doganale, essere classificato in maniera che ne consegua il trattamento previsto nel presente accordo, le due Parti contraenti, come anche tutte le altre Parti Contraenti sostanzialmente interessate, avvieranno, il più presto, dei negoziati per trovare un’equa compensazione.
Gli elenchi allegati al presente accordo sono parte integrante della parte 1 del medesimo.
Le Parti contraenti convengono che le tasse e altre imposizioni interne, come pure le leggi, i regolamenti e le prescrizioni concernenti la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la somministrazione o l’impiego di prodotti sul mercato interno e gli ordinamenti quantitativi interni che disciplinano la miscela, la trasformazione, o l’impiego di certi prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, non saranno applicate ai prodotti importati, o nazionali, in maniera da proteggere la produzione nazionale.
I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno gravati, direttamente o indirettamente, di tasse o altre imposizioni interne di qualunque natura, più elevate di quelle che gravino, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali congeneri. Nemmeno, alcuna Parte contraente graverà di tasse o d’altre imposizioni interne i prodotti importati, o nazionali, in altra maniera contraria ai princìpi stabili nel numero 1.
Circa a qualsiasi tassa interna vigente, la quale sia incompatibile con le disposizioni del numero 2, ma autorizzata espressamente in un accordo commerciale, in vigore il 10 aprile 1947, vincolante il dazio d’entrata sul prodotto gravato, la Parte contraente che applica la tassa, ha la facoltà di differire, rispetto alla medesima, l’applicazione delle disposizioni del numero 2, fino a tanto che, ottenuto d’essere liberata dagli obblighi stipulati con tale accordo, abbia riacquistato la facoltà di aumentare tale dazio nella misura necessaria a compensare la revoca della protezione assicurata con la tassa.
I prodotti del territorio di qualsiasi Parte contraente, importati sul territorio di qualsiasi altra Parte, non saranno sottoposti a trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti congeneri d’origine nazionale, rispetto a qualunque legge, regolamento, o prescrizione, concernente la vendita, l’offerta in vendita, l’acquisto, il trasporto, la somministrazione e l’impiego dei medesimi sul mercato interno. Le disposizioni del presente numero non vietano, nei trasporti interni, l’applicazione di tariffe differenti, fondate esclusivamente sull’uso economico dei mezzi di trasporto, senza riguardo all’origine del prodotto.
Nessuna Parte contraente stabilirà, né manterrà, delle prescrizioni quantitative interne, su la miscela, la trasformazione o l’impiego di certi prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, per le quali fosse direttamente o indirettamente richiesto che una certa quantità o proporzione del prodotto, considerato nel detto ordinamento, provenga da fonti di produzione nazionali. Nemmeno, alcuna Parte contraente applicherà degli ordinamenti quantitativi interni in altra maniera contraria ai principi stabiliti nel numero 1.
Le disposizioni del numero 5 non saranno applicate ad alcun ordinamento quantitativo interno, in vigore sul territorio di una Parte contraente il 1° luglio 1939, il 10 aprile 1947 o il 24 marzo 1948, a scelta di essa, sempre che a siffatti ordinamenti contrari alle disposizioni del numero 5 non sia recata alcuna modificazione dannosa alle importazioni e che l’ordinamento del quale si tratta sia considerato, ai fini dei negoziati, una misura doganale.
Nessun ordinamento quantitativo interno, concernente la miscela, la trasformazione o l’impiego di prodotti, secondo quantità o proporzioni determinate, sarà applicato in maniera che tali quantità o proporzioni siano compartite tra le fonti esterne d’approvvigionamento.
Le Parti contraenti riconoscono che il controllo dei prezzi interni, mediante lo stabilimento di massimi, con tutto che fosse conforme alle altre disposizioni del presente articolo, possa cagionare pregiudizio agli interessi delle Parti contraenti, le quali forniscano dei prodotti importati. E però, le Parti contraenti, che applicano di siffatte misure, avvertiranno agli interessi delle Parti contraenti esportatrici, onde evitare a queste, con estrema diligenza, tale pregiudizio.
Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte contraente di istituire o di mantenere un ordinamento quantitativo interno sulle pellicole cinematografiche impressionate, quando esso sia conforme alle prescrizioni dell’art. IV.
Qualora una Parte contraente istituisca o mantenga un ordinamento quantitativo interno sulle pellicole cinematografiche impressionate, esso sarà stabilito in forma di contingentamento delle proiezioni, secondo le condizioni seguenti:
ii. oppure è più basso del costo di produzione del prodotto nel Paese d’origine, accresciuto ragionevolmente a cagione delle spese di vendita e dell’utile.
In ciascun caso, saranno debitamente considerati i divari nelle condizioni di vendita, nella tassazione e in quegli altri elementi rilevanti circa alla comparabilità dei prezzi. 2. Allo scopo di bilanciare o d’impedire il dumping, ciascuna Parte contraente potrà riscuotere, su ogni prodotto importato in dumping, un dazio antidumping, il cui ammontare non sarà superiore al margine di dumping attenente a quel prodotto. Secondo il presente articolo, è reputata margine di dumping la differenza di prezzo determinata conformemente alle disposizioni del numero 1. 3. Non sarà riscosso, su alcun prodotto del territorio di una Parte contraente, importato in quello di un’altra Parte, alcun dazio compensatore, più elevato dell’ammontare presunto del premio o del sussidio che si sappia essere stato accordato, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all’esportazione del prodotto nel Paese d’origine o d’esportazione, compreso qualsiasi contributo speciale, concesso per il trasporto d’un prodotto determinato. Per «dazio compensatore» si intende un dazio speciale, riscosso allo scopo di bilanciare qualunque premio o sussidio, accordato direttamente o indirettamente alla fabbricazione, alla produzione o all’esportazione di un prodotto. 4. Nessun prodotto del territorio di una Parte contraente, importato in quello di un’altra Parte, sarà sottoposto a dazi antidumping o a dazi compensatori, per la cagione che sia stato esentato da imposte o da tasse che gravano su un prodotto congenere, destinato al consumo nel Paese di origine o in quello d’esportazione, o che sia stato accordato il rimborso delle medesime. 5. Nessun prodotto del territorio di una Parte contraente, importato in quello di un’altra Parte, sarà sottoposto a dazi antidumping, né a dazi compensatori, allo scopo di bilanciare uno stato identico, determinato dal dumping o dall’assegnazione di sussidi per l’esportazione.
Le Parti contraenti riconoscono, per quanto concerne la determinazione del valore doganale, la validità dei principi generali stabiliti nei numeri seguenti del presente articolo e si obbligano d’applicarli rispetto ai prodotti sottoposti a dazi doganali o ad altre imposizioni o restrizioni su l’importazione o l’esportazione, fondati sul valore o su considerazioni attenenti in qualche modo al valore. Al lume dei detti principi, esse esamineranno, inoltre, ogni qual volta una Parte contraente ne faccia domanda, l’applicazione di ogni legge e regolamento concernenti il valore doganale. Le Parti contraenti potranno chiedere alle Parti contraenti di fornire loro dei rapporti sulle misure che abbiano preso secondo le disposizioni del presente articolo.
Il valore doganale di qualsiasi merce importata non dovrebbe comprendere alcuna tassa interna, esigibile nel Paese d’origine o di provenienza, dalla quale sia stata esentata o il cui ammontare sia stato, o debba essere, rimborsato.
I criteri e i metodi che servono a determinare il valore dei prodotti soggetti a dazi doganali o a altre imposizioni o restrizioni, fondati sul valore, o su considerazioni attenenti in qualche modo al valore, dovrebbero essere costanti e resi pubblici in maniera, che sia data ai commercianti la possibilità di determinare con approssimazione bastevole il valore doganale.
Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale, dichiarati esecutivi da una Parte contraente e che concernono la classificazione o la valutazione, a scopi doganali, dei prodotti, le aliquote dei dazi doganali, delle tasse o di altre imposizioni, le prescrizioni, restrizioni o divieti attenenti all’importazione, all’esportazione, o al trasferimento di pagamenti per importazioni o esportazioni, o alla vendita, la distribuzione, il trasporto, l’assicurazione, l’immagazzinamento, l’ispezione, l’esposizione, la trasformazione, la miscela o qualsiasi altro impiego di tali prodotti, saranno pubblicati il più presto possibile, in maniera che i Governi e i commercianti ne abbiano contezza. Saranno pubblicati del pari gli accordi che interessano la politica commerciale internazionale, vigenti tra il Governo o un organismo governativo di una Parte contraente e quello di un’altra Parte. Le disposizioni del presente numero non obbligano alcuna delle Parti contraenti a palesare notizie riservate la cui divulgazione potesse essere d’intralcio nell’applicazione delle leggi, contraria all’interesse pubblico o pregiudizievole agli interessi commerciali legittimi d’imprese, sia pubbliche sia private.
Non sarà messo a effetto, prima che non sia stato ufficialmente pubblicato, alcun provvedimento di natura generale, preso da una Parte contraente, dal quale consegua l’aumento di un dazio, o d’una imposizione, che gravi sull’importazione in virtù di usi stabiliti e uniformi, o dal quale consegua, rispetto alle importazioni o ai trasferimenti di fondi che le concernono, una prescrizione, restrizione, o proibizione, nuova o più grave.
ii. esaurire un sopravanzo temporaneo del prodotto nazionale congenere, oppure, in mancanza d’una produzione nazionale considerevole del medesimo, il sopravanzo d’un prodotto nazionale cui quello importato possa essere direttamente sostituito, mettendolo, nel Paese, a disposizione di determinati ceti di consumatori, sia gratuitamente sia per un prezzo inferiore a quello corrente;
iii. restringere la produzione di qualsiasi merce di origine animale, la quale dipenda direttamente, in tutto o nella maggior parte, dal prodotto importato, se la produzione nazionale di quest’ultimo è relativamente trascurabile.
La Parte contraente che applichi, sull’importazione d’un prodotto, delle restrizioni conformemente alle disposizioni della lettera c del presente numero, pubblicherà il totale della quantità o del valore del prodotto la cui importazione sarà autorizzata per un determinato intervallo successivo di tempo e ogni mutamento di tale quantità o valore. Inoltre, le restrizioni applicate secondo che dispone la lettera i, che precede, non dovranno operare in maniera che il rapporto tra il totale delle importazioni e quello della produzione nazionale divenga minore del rapporto che ragionevolmente si stabilirebbe senza le dette restrizioni. Nell’inferire il valore d’un siffatto rapporto, la Parte contraente avvertirà alla proporzione stabilitasi durante un intervallo di riferimento e agli elementi particolari che possano operare o avere operato sul commercio del prodotto considerato.
Nonostante le disposizioni del numero 1 dell’articolo XI, ogni Parte contraente può, allo scopo di conservare il suo stato finanziario rispetto all’estero e di mantenere pari la sua bilancia dei pagamenti, restringere la quantità o il valore delle merci delle quali permette l’importazione, riservate nondimeno le disposizioni dei seguenti numeri del presente articolo.
a. Le restrizioni sull’importazione, istituite, mantenute o rafforzate, in virtù del presente articolo, da una Parte contraente, non saranno maggiori di quanto richieda la necessità i. di ovviare al pericolo imminente di una contrazione considerevole delle sue riserve monetarie o di arrestarla; ii. di aumentare le sue riserve monetarie secondo un saggio ragionevole d’accrescimento, qualora esse siano troppo basse. Nei due casi saranno debitamente considerati gli elementi particolari che possano operare sulle riserve monetarie della Parte contraente o sui suoi bisogni di tali riserve, e, segnatamente, ove essa disponga di crediti esteri speciali o di altri rinfranchi, la necessità d’un impiego adeguato dei medesimi. b. Le Parti contraenti che si valgono di restrizioni in virtù della lettera a del presente numero, le attenueranno progressivamente secondo il migliorare delle condizioni previste in quella disposizione, né le manterranno se non in quanto siano giustificate dalle medesime. Esse le aboliranno, come prima la loro istituzione, o il loro mantenimento, in virtù della lettera menzionata, non sia più giustificato per un tale rispetto.
ii. ad astenersi dall’applicare delle restrizioni le quali possano inceppare indebitamente l’importazione di quantità commerciali minime di merci di qualunque natura, la cui esclusione rechi pregiudizio alle correnti ordinarie degli scambi;
iii. ad astenersi dall’applicare delle restrizioni le quali possano inceppare l’importazione di campioni commerciali o l’osservanza delle prescrizioni sui brevetti, sui marchi di fabbrica, sui diritti d’autore e di riproduzione, o di altre prescrizioni analoghe.
d. Le Parti contraenti convengono che la politica seguita nell’ambito nazionale da una Parte contraente per ottenere e conservare il pieno impiego produttivo e assicurare l’accrescimento delle risorse economiche, può cagionare, presso la medesima, una forte domanda di importazioni la quale ingeneri, per le sue riserve monetarie, un pericolo della sorta di quelli considerati nella lettera a del numero 2 del presente articolo. Per conseguenza, la Parte contraente che si attenga, per ogni rispetto, alle disposizioni del presente articolo non sarà tenuta ad abolire o a mutare delle restrizioni, per la ragione che, nella contingenza d’un mutamento di tale politica, le restrizioni, da essa applicate in virtù del presente articolo, cessassero d’essere necessarie.
Qualora l’applicazione delle restrizioni sull’importazione in virtù del presente articolo assumesse un’indole durevole ed estesa, la quale fosse il contrassegno d’uno squilibrio generale che restringa la quantità degli scambi internazionali, le Parti contraenti avvieranno delle pratiche al fine di esaminare se per rimuovere le cause fondamentali dello squilibrio possano essere prese altre misure, sia dalle Parti contraenti la cui bilancia dei pagamenti tende a essere sfavorevole, sia da quelle la cui bilancia dei pagamenti tende a essere straordinariamente favorevole, sia da ogni organizzazione intergovernativa competente. Su invito delle Parti contraenti, le Parti contraenti parteciperanno a tali pratiche.
Le Parti contraenti si studieranno di cooperare con il Fondo Monetario Internazionale, allo scopo di perseguire una politica coordinata, nelle questioni valutarie spettanti al Fondo, e in quelle che s’attengono alle restrizioni quantitative o ad altre misure commerciali di loro competenza.
Le Parti contraenti, quando siano chiamate a esaminare o a risolvere problemi attenenti alle riserve monetarie, alle bilance dei pagamenti o a disposizioni valutarie, si consulteranno minutamente con il Fondo Monetario Internazionale. In queste consultazioni, esse accetteranno tutti gli accertamenti di fatto, sia statistici sia d’altra natura, concernenti il cambio, le riserve monetarie o la bilancia dei pagamenti, che loro saranno comunicati dal Fondo; esse accetteranno le risoluzioni del Fondo circa alla conformità delle misure valutarie, prese da una Parte contraente, allo statuto del medesimo o alle disposizioni di un accordo particolare di cambio, che con questa abbiano conchiuso. Le Parti contraenti, nel risolvere definitivamente circa a casi, nei quali si debba tenere conto dei criteri stabiliti nella lettera a del numero 2 dell’articolo XII, o nel numero 9 dell’articolo XVIII, accetteranno le conclusioni del Fondo sulla questione se le riserve monetarie della Parte contraente abbiano subìto una contrazione importante, se il loro ammontare sia infimo, se siano aumentate secondo un saggio d’accrescimento ragionevole, come anche sugli aspetti finanziari di altri problemi, cui si estenderanno, in tale caso, le consultazioni.
Le Parti contraenti s’adopereranno per conchiudere con il Fondo un accordo sulla procedura di consultazione, prevista nel numero 2 del presente articolo.
Le Parti contraenti s’asterranno da qualsiasi misura valutaria che s’opponga ai fini del presente Accordo e da qualsiasi misura commerciale che s’opponga ai fini degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale.
Le Parti contraenti, sempre che giudicassero che una Parte contraente applichi, in maniera incomportabile con le eccezioni concernenti le restrizioni quantitative, previste nel presente accordo, delle restrizioni valutarie sui pagamenti o sui trasferimenti che s’attengono alle importazioni, presenteranno al Fondo un rapporto sulla faccenda.
Ogni Parte contraente, che non sia membro del Fondo, dovrà divenire tale, in un termine che sarà stabilito dalle Parti contraenti dopo essersi consultate con il medesimo, oppure dovrà conchiudere con quelle un accordo particolare di cambio. Ogni Parte contraente, che receda dal Fondo, conchiuderà senza indugio un accordo particolare di cambio con le Parti contraenti. Ogni accordo particolare di cambio, conchiuso da una Parte contraente in virtù del presente numero, sarà parte, non appena sia stato stipulato, degli obblighi spettanti alla detta Parte secondo dispone il presente accordo.
Ogni Parte contraente, che non sia membro del Fondo, fornirà alle Parti contraenti le informazioni che avessero a chiedere, nell’ambito generale della sezione 5 dell’articolo VIII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, allo scopo d’adempiere gli uffici loro assegnati dal presente accordo.
Nessuna disposizione del presente accordo vieta alla Parte contraente:
Sezione A – Sussidi in generale1. La Parte contraente, che accorda o mantiene un sussidio, compresa ogni forma di protezione dei redditi o di sostegno dei prezzi, dal quale consegua, direttamente o indirettamente, un aumento delle esportazioni d’un prodotto del territorio della medesima o una diminuzione delle importazioni dello stesso nel suo territorio, ne notificherà per scritto alle Parti contraenti l’importanza e la natura, gli effetti congetturabili sulle quantità del prodotto o dei prodotti, dei quali si tratta, da essa importati o esportati, e le circostanze che necessitano a una tale concessione. Ogni volta sia accertato che un sussidio siffatto cagioni o sia per cagionare un grave pregiudizio agli interessi di un’altra Parte contraente, la Parte, che l’accorda, esaminerà, se richiesta, con quella o con le altre Parte contraente interessate o con le Parti contraenti, se sia possibile restringerlo. Sezione B – Disposizioni accessorie concernenti i sussidi sull’esportazione2. Le Parti contraenti convengono che l’assegnazione, fatta da una Parte contraente, d’un sussidio sull’esportazione d’un prodotto può avere delle conseguenze pregiudiziali per le altre Parti, sia importatrici sia esportatrici, cagionare turbamenti ingiustificati nei loro interessi commerciali ordinari e intralciare il conseguimento degli scopi cui mira il presente accordo.3. Per conseguenza, le Parti contraenti dovrebbero industriarsi di evitare d’assegnare dei sussidi sull’esportazione d’un prodotto primario. Nondimeno, se una Parte contraente accorda direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma, un sussidio che possa cagionare un aumento dell’esportazione, dal suo territorio, di un prodotto primario, esso non sarà assegnato in maniera che la detta Parte abbia a possedere di più che un’equa quota del commercio mondiale d’esportazione di quel prodotto, tenuto conto delle quote possedute nel commercio del medesimo dalle Parti contraenti durante un intervallo precedente di riferimento, come anche degli elementi particolari che possano operare o avere operato sul detto commercio.4. Inoltre, a contare dal 1° gennaio 1958, oppure come prima sarà possibile dopo quella data, le Parti contraenti cesseranno dall’accordare direttamente o indirettamente, sull’esportazione di ogni prodotto diverso da quello primario, dei sussidi di qualunque natura, i quali possano diminuire il prezzo di vendita per l’esportazione del medesimo rispetto a quello comparabile, domandato nel commercio interno agli acquirenti del prodotto congenere. Fino al 31 dicembre 1957, nessuna Parte contraente allargherà l’applicazione di siffatti sussidi, istituendone dei nuovi o ampliando quelli che già fossero, oltre ai limiti nei quali erano il 1° gennaio 1955.5. Le Parti contraenti prenderanno in esame, di tempo in tempo, le disposizioni del presente articolo, per saggiare, secondo l’esperienza, se esse contribuiscano efficacemente all’attuazione dei fini del presente accordo e permettano effettivamente di evitare che i sussidi non rechino grave pregiudizio al commercio o agli interessi delle Parti contraenti.
Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non si applicheranno alle importazioni di prodotti destinati a essere immediatamente o mediatamente consumati dall’autorità pubblica o per conto della medesima, non a essere rivenduti o adoperati nella produzione di merci da vendere. Su queste importazioni, ogni Parte contraente accorderà un equo trattamento al commercio delle altre Parti contraenti.
Le Parti contraenti convengono che le imprese come quelle definite nella lettera a del numero 1 del presente articolo potrebbero essere esercitate in maniera che cagionino gravi intralci al commercio; per tanto, onde assicurare il progresso del commercio internazionale, esse reputano che importi determinare e restringere siffatti intralci, mediante negoziati fondati sulla parità e su vantaggi scambievoli.
Le Parti contraenti convengono che il conseguimento dei fini del presente accordo sarà agevolato dallo sviluppo progressivo delle loro economie, segnatamente nel caso di quelle Parti contraenti la cui economia non possa procacciare alla popolazione che un umile stato di vita e sia ai primi gradi del suo sviluppo.2. Le Parti contraenti convengono, inoltre, che alle Parti considerate nel numero 1 possa occorrere, allo scopo d’attuare i loro disegni e le loro politiche di sviluppo economico intesi a un elevamento dello stato di vita della loro popolazione, di prendere delle misure di protezione, o altre misure, rispetto alle importazioni, e che queste siano giustificate sempre che agevolino il conseguimento dei fini del presente accordo. Per tanto, esse stimano che, in favore delle Parti delle quali si tratta, debbano essere prevedute delle agevolezze accessorie per le quali sia loro consentito:
Sezione A7. a. Ogni Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4 del presente articolo, la quale giudichi che, per promuovere lo stabilimento di un ramo determinato della produzione onde elevare il grado generale di vita della sua popolazione, sia desiderabile mutare o revocare una concessione tariffale compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, ne farà notifica alle Parti contraenti e avvierà delle pratiche con tutte quelle Parti con le quali aveva negoziato tale concessione e con tutte quelle cui le Parti contraenti abbiano riconosciuto un’interesse sostanziale alla medesima. Le Parti contraenti considerate, fermato che avessero un accordo, potranno mutare o revocare delle concessioni comprese negli elenchi pertinenti, allegati al presente accordo, allo scopo di mandare ad effetto quell’accordo, in una con le compensazioni che ne dipendano.
b. Ove non fosse dato di conchiudere un accordo nel termine di 60 giorni a contare dalla notificazione prevista nella lettera a, che precede, la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, potrà proporre la questione alle Parti contraenti e queste la esamineranno senza indugio. Qualora esse stimino che la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, si sia adoperata quanto poteva per conchiudere un accordo e che la compensazione offerta sia bastevole, la detta Parte avrà la facoltà di mutare o di revocare la concessione, sempre che contemporaneamente mandi a effetto la compensazione. Qualora esse stimino che la Parte contraente, che intende mutare o revocare la concessione, non abbia offerto una compensazione bastevole, ma nondimeno si sia adoperata come ragione comanda affinché la compensazione fosse tale, detta Parte avrà la facoltà di mandare a effetto la modificazione oppure la revoca. Quando fosse presa una misura siffatta, qualsiasi altra Parte contraente considerata nella lettera a, che precede, avrà la facoltà di mutare o di revocare delle concessioni sostanzialmente equivalenti, che avesse negoziato con la Parte contraente che ha preso la misura della quale si tratta.
Sezione B8. Le Parti contraenti convengono che le Parti considerate nella lettera a del numero 4 del presente articolo, allorchè siano sulla via d’un rapido sviluppo, possono, nel pareggiare la bilancia dei pagamenti, abbattersi in difficoltà, massimamente cagionate dai loro sforzi per ampliare il loro mercato esterno, come anche dall’instabilità delle condizioni dei loro scambi.9. Allo scopo di tutelare il suo stato finanziario estero e di fermare delle riserve bastevoli all’esecuzione del suo disegno di sviluppo economico, la Parte contraente di cui alla lettera a del numero 4 del presente articolo può, riservate le disposizioni dei numeri dal 10 al 12, disciplinare il grado generale delle sue importazioni, limitando la quantità o il valore delle merci che permette d’importare, con la condizione che le restrizioni sull’importazione, istituite, mantenute o rafforzate, non siano maggiori di quanto non richieda la necessità
Nell’un caso e nell’altro, saranno debitamente considerati tutti gli elementi particolari che possano operare sulle riserve monetarie della Parte contraente o sui suoi bisogni di tali riserve, e, segnatamente, ove essa disponga di crediti esteri speciali o di altri rinfranchi, la necessità d’un impiego adeguato dei medesimi.10. Nell’applicare siffatte restrizioni, la Parte contraente, della quale si tratta, può determinare l’efficacia sulle importazioni dei vari prodotti, o delle differenti categorie di prodotti, in maniera da anteporre, nell’importazione, i prodotti più necessari secondo la sua politica di sviluppo economico; le restrizioni dovranno nondimeno essere applicate in maniera da non ledere senza necessità gli interessi commerciali o economici di qualunque altra Parte, da non inceppare indebitamente l’importazione di quantità commerciali minime di merci di qualunque natura, la cui esclusione recasse pregiudizio alle correnti ordinarie degli scambi; esse non dovranno inoltre essere applicate in modo che possano inceppare l’importazione di campioni commerciali o l’osservanza delle prescrizioni sui brevetti, sui marchi di fabbrica, sui diritti d’autore e di riproduzione, o di altre prescrizioni analoghe.11. Nell’attuare la sua politica nazionale, la Parte contraente, considerata, terrà in debito conto la necessità di ristabilire, su una base sana e durevole, la parità della sua bilancia dei pagamenti e l’opportunità di evitare che le sue fonti di produzione non siano impiegate in maniera antieconomica. Essa attenuerà progressivamente, secondo il migliorare dello stato delle cose, ogni restrizione applicata in virtù della presente sezione, né la manterrà se non in quanto sia necessaria secondo che dispone il numero 9 del presente articolo, e l’abolirà quando il suo mantenimento non sarà più giustificato dallo stato delle cose; nessuna Parte contraente sarà però tenuta ad abolire o a mutare delle restrizioni, per la ragione che, nella contingenza d’un mutamento della politica di sviluppo economico, le restrizioni, da essa applicate in virtù della presente sezione, cesserebbero d’essere necessarie.
12. a. Ogni Parte contraente che applichi delle nuove restrizioni o elevi il grado generale di quelle esistenti, inasprendo in maniera sostanziale le misure applicate in virtù della presente sezione, dovrà, non appena le abbia istituite o inasprite (oppure prima, se sarà stato praticamente possibile metterle in consultazione), consultare con le Parti contraenti su la natura della difficoltà che s’attengono alla sua bilancia dei pagamenti, i diversi correttivi tra i quali ha la scelta, e le ripercussioni possibili di siffatte restrizioni sull’economia di altre Parti contraenti.
Sezione C13. Ogni Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4 del presente articolo, la quale riscontri essere necessario un aiuto, per promuovere lo stabilimento di un ramo d’una produzione determinata onde elevare il grado generale di vita della popolazione, senza che sia praticamente possibile istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, potrà valersi delle disposizioni e dei procedimenti previsti nella presente sezione.14. La Parte contraente, della quale si tratta, notificherà alle Parti contraenti le particolari difficoltà che incontra nell’attuare il disegno considerato nel numero 13 del presente articolo e indicherà minutamente la misura concernente le importazioni che divisa di istituire per ovviare alle medesime. Essa la istituirà prima che sia decorso il termine stabilito nel numero 15 o nel numero 17, secondo che occorra, oppure quando la misura concerna le importazioni d’un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, eccetto che abbia ottenuto l’approvazione delle Parti contraenti in conformità delle disposizioni del numero 18; se, tuttavia, il ramo di produzione cui sia concesso l’aiuto statale è già attuato, la Parte contraente, informate le Parti contraenti, potrà prendere le misure necessarie affinché sia evitato che durante questo intervallo l’importazione del prodotto o dei prodotti considerati non sorpassi sostanzialmente il grado ordinario.15. Se, nel termine di trenta giorni da quello della notificazione della misura, le Parti contraenti non invitano a consultazione la Parte contraente considerata, questa avrà la facoltà di derogare alle disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.16. Se le Parti contraenti ne la invitano, la Parte contraente considerata avvierà con esse delle consultazioni sopra l’oggetto della misura divisata, le diverse misure tra le quali la Parte ha la scelta nell’ambito del presente accordo e le ripercussioni che ne possano conseguire agli interessi commerciali o economici di qualunque altra Parte. Quando sul fondamento di tali consultazioni le Parti contraenti convengano dell’impossibilità pratica di istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, onde attuare il disegno definito nel numero 13 del presente articolo, e approvino la misura divisata, la Parte contraente, della quale si tratta, sarà liberata dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.17. Qualora le Parti contraenti non approvassero la misura nel termine di novanta giorni a contare da quello della notificazione della medesima in conformità del numero 14 del presente articolo, la Parte contraente considerata la potrà istituire, dopo averle informate.18. Se la misura divisata concerne un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, la Parte contraente, della quale si tratta, avvierà delle pratiche con tutte quelle Parti, con le quali aveva negoziato tale concessione e con tutte quelle cui le Parti contraenti abbiano riconosciuto un interesse sostanziale alla medesima. Quest’ultime l’approveranno, qualora convengano dell’impossibilità pratica di istituire una misura compatibile con le altre disposizioni del presente accordo, onde attuare di disegno definito nel numero 13 del presente articolo, e siano certe
In tale caso, la Parte contraente, che si vale delle disposizioni della presente sezione, sarà sciolta dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto occorra nell’applicazione della misura.19. Quando una misura divisata secondo che dispone il numero 13 concerne un ramo di produzione il cui stabilimento sia stato agevolato, nell’intervallo iniziale, con la protezione accessoria di restrizioni imposte dalla Parte contraente allo scopo di mantenere pari la sua bilancia dei pagamenti, la Parte potrà valersi delle disposizioni e dei procedimenti stabiliti nella presente sezione, sempreché la misura sia stata approvata dalle Parti contraenti.20. Le disposizioni dei numeri che precedono non autorizzano di derogare a quelle degli articoli I, II e XIII del presente accordo. Le riserve del numero 10 del presente articolo saranno applicabili a qualunque restrizione fondata sulla presente sezione.21. Durante l’applicazione d’una misura in virtù delle disposizioni del numero 17 del presente articolo, qualunque Parte contraente, che ne fosse sostanzialmente colpita, potrà sospendere, in ogni momento, l’applicazione di concessioni, o d’altri obblighi, di contenuto equivalente, fondati sul presente accordo, al commercio della Parte che si valga delle disposizioni della presente sezione, sempreché le Parti contraenti non disapprovino la sospensione e siano state avvisate 60 giorni innanzi, entro sei mesi da quando la misura sia stata istituita, o sostanzialmente mutata, a danno della Parte contraente colpita. Quest’ultima dovrà prestarsi a consultazioni in conformità delle disposizioni dell’articolo XXII del presente accordo. Sezione D22. Ogni Parte contraente considerata nella lettera b del numero 4 del presente articolo, che per favorire lo sviluppo della sua economia intenda istituire una misura secondo che dispone il numero 13 del presente articolo per quanto concerne lo stabilimento d’un ramo determinato di produzione, può domandarne l’approvazione alle Parti contraenti. Queste consulteranno senza indugio con la detta Parte e, nel risolvere, si fonderanno sulle considerazioni esposte nel numero 16. Ove approvino la misura divisata, esse scioglieranno la Parte contraente dagli obblighi che le spettano secondo le disposizioni degli altri articoli pertinenti del presente accordo, in quanto sia necessario affinché possa applicarla. Se la misura colpisce un prodotto per il quale sia stata conferita una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, si applicheranno le disposizioni del numero 18.23. Ogni misura applicata in virtù della presente sezione dovrà essere compatibile con le disposizioni del numero 20 del presente articolo.
La Parte contraente, prima di valersi di misure in conformità del numero 1 del presente articolo, avviserà per scritto, più tosto che sarà possibile, le Parti contraenti. Essa darà a queste ultime e alle Parti che abbiano un interesse sostanziale nell’esportazione del prodotto, del quale si tratta, l’opportunità di esaminare di concerto le misure che ha divisato. Nel caso d’una concessione circa a una preferenza, l’avviso menzionerà la Parte contraente che ha chiesto la misura. In contingenze critiche, quando qualunque ritardo potrebbe cagionare un pregiudizio difficilmente sanabile, le misure considerate nel numero 1 del presente articolo potranno essere prese provvisoriamente senza che preceda una consultazione, purché questa sia avviata subito dopo l’istituzione della misura.
Sempre che l’applicazione non sia fatta in maniera da essere un mezzo di discriminazione arbitraria, o ingiustificata, tra i Paesi che sono nelle medesime condizioni, né da essere un palliamento di restrizione del commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come divieto a una Parte contraente qualsiasi di istituire o d’applicare delle misure
Nessuna disposizione del presente accordo sarà considerata
ii. circa al traffico di armi, munizioni, materiale da guerra e al commercio, qualunque esso sia, di altre merci e materiali destinati direttamente o indirettamente ad assicurare l’approvvigionamento delle forze armate,
iii. in tempo di guerra o di grave tensione internazionale;
c. come intesa a impedire una Parte contraente da misure attenenti all’adempimento di obblighi spettantile, secondo la Carta delle Nazioni Unite, nella conservazione della pace e della sicurezza internazionali.
2. Quando alle Parti contraenti non venisse fatto, in uno spazio di tempo ragionevole, di trovare un temperamento, oppure se si trattasse di una delle difficoltà considerate nelle lettera c del numero 1 del presente articolo, la questione potrà essere sottoposta alle Parti contraenti. Su ogni questione che fosse loro sottoposta, queste daranno subito principio a un’indagine e, secondo i casi, faranno raccomandazioni alle Parti contraenti delle quali, a loro giudizio, si tratta, oppure delibereranno sulla faccenda. Le Parti contraenti, quando stimino che occorra, potranno consultare con delle Parti contraenti, con il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione intergovernativa competente. Qualora reputino che lo stato delle cose sia tanto grave da giustificare il provvedimento, esse potranno dare facoltà a una, o a parecchie Parti contraenti, di sospendere rispetto ad altre Parti, secondo stimino che occorra, l’applicazione di qualunque concessione, od obbligo, risultante dall’accordo generale. Se una concessione o un obbligo siffatti venissero sospesi rispetto a un’altra Parte, questa avrà la facoltà di notificare per iscritto, nel termine di sessanta giorni a contare dall’attuazione della sospensione, al segretario esecutivo delle Parti contraenti il suo intendimento di disdire l’accordo generale; la disdetta avrà effetto sessanta giorni dopo quello in cui il detto segretario abbia ricevuto la notificazione.
4. Le Parti contraenti convengono che sia desiderabile accrescere la libertà del commercio, promovendo, con accordi conseguiti liberamente, una più compiuta integrazione delle economie dei Paesi che a tali accordi partecipano. Del pari, esse convengono che l’istituzione di un’unione doganale, o di un’area di libero scambio, debba tendere ad agevolare il commercio tra territori che ne sono parte, non a porre inciampi al commercio di altre Parti rispetto a simili territori.
5. Per conseguenza, le disposizioni del presente accordo non intralceranno l’istituzione, tra i territori delle Parti contraenti, di un’unione doganale o di un’area di libero scambio, oppure la conclusione di un accordo provvisorio inteso a una siffatta istituzione, sempre
6. Se nell’adempire le condizioni indicate nella lettera a del numero 5, una Parte contraente disegna di elevare un dazio in maniera non compatibile con le disposizioni dell’articolo II, si applicherà la procedura prevista nell’articolo XXVIII. Nel determinare le compensazioni, sarà tenuto debito conto della compensazione che già conseguisse dalle diminuzioni apportate al dazio corrispondente degli altri territori dell’unione.
a. è reputata unione doganale la sostituzione d’un unico territorio a due o a parecchi territori doganali, onde ne consegua i. che i dazi doganali e gli altri ordinamenti commerciali restrittivi (escluse, in quanto sia necessario, le restrizioni autorizzate secondo gli articoli XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) siano sostanzialmente soppressi per il grosso degli scambi commerciali tra i territori dell’unione o, almeno, per il grosso degli scambi commerciali dei prodotti originari di tali territori, ii. e che, riservate le disposizioni del numero 9, i dazi doganali e gli altri ordinamenti, applicati da ciascuno dei membri dell’unione al commercio con i territori che non vi facciano parte, siano sostanzialmente identici; b. è reputata area di libero scambio l’insieme di due o più territori doganali, nei quali i dazi doganali e gli altri ordinamenti commerciali restrittivi (escluse, in quanto sia necessario, le restrizioni autorizzate secondo gli articoli XI, XII, XIII, XIV, XV e XX) siano soppressi per il grosso degli scambi commerciali dei prodotti originari dei territori che fanno parte dell’area. 9. Le preferenze considerate nel numero 2 dell’articolo 1 non saranno alterate dall’istituzione di un’unione doganale o da un’area di libero scambio; esse, nondimeno, potranno venir soppresse oppure temperate mediante negoziati con le Parti contraenti interessate. Questa procedura si applicherà segnatamente per sopprimere quelle preferenze che siano d’intralcio all’osservanza delle disposizioni delle lettere a/i e b del numero 8. 10. Le Parti contraenti potranno, con risoluzione presa a maggioranza di due terzi, approvare delle proposte non affatto conformi alle disposizioni dei numeri dal 5 al 9, purché conducano all’istituzione di un’unione doganale o di un’area di libero scambio secondo che dispone il presente articolo. 11. Considerate le contingenze straordinarie che procedono dall’essersi l’India e il Pakistan costituiti in Stati indipendenti e riconoscendo che i medesimi composero per lungo tempo un’unità economica, le Parti contraenti hanno convenuto che le disposizioni del presente accordo non impediranno quei due Paesi dal concludere degli accordi particolari sul loro commercio vicendevole, fino a tanto che siano definitivamente stabiliti i loro rapporti commerciali. 12. Ogni Parte contraente prenderà tutte le misure ragionevoli, in suo potere, affinché i Governi o le amministrazioni regionali o locali osservino le disposizioni del presente accordo.
i. specificare certe sorte di contingenze straordinarie, rispetto alle quali siano da applicarsi altre condizioni di voto per sciogliere una Parte contraente da uno o da parecchi dei suoi obblighi, ii. prescrivere i criteri necessari all’applicazione del presente numero.
Il presente accordo recherà la data del 30 ottobre 1947.
Il presente accordo sarà aperto all’approvazione di qualsiasi Parte contraente che, il 1° marzo 1955, era tale o negoziava allo scopo d’accedervi.
Il presente accordo, steso in un esemplare in lingua francese e in un esemplare in lingua inglese, i quali testi fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà una copia autenticata a tutti i Governi interessati.
Ogni Governo che approva il presente accordo dovrà depositare uno strumento d’approvazione presso il segretario esecutivo delle Parti contraenti, il quale informerà tutti i Governi interessati della data del deposito dello strumento d’approvazione e della data in cui il presente accordo entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del numero 6 del presente articolo.
Il presente accordo entrerà in vigore, tra i Governi che l’avranno approvato, il trentesimo giorno dopo quello nel quale il segretario esecutivo delle Parti contraenti avrà ricevuto lo strumento d’approvazione dei Governi menzionati nell’allegato H, i cui territori rappresentano l’ottantacinque per cento del commercio estero complessivo dei territori dei Governi menzionati in quell’allegato, calcolato secondo la colonna pertinente recata nel medesimo. Lo strumento d’approvazione di ciascuno degli altri Governi avrà effetto il trentesimo giorno dopo quello in cui sarà stato depositato.
Le Nazioni Unite sono autorizzate a registrare il presente accordo, non appena sarà entrato in vigore.
Qualsiasi Parte contraente avrà, in ogni momento, la facoltà di sospendere o di revocare, intieramente o in parte, una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, per la ragione che essa era stata negoziata con un Governo che non sia Parte contraente o abbia cessato d’essere tale. La Parte contraente che prendesse una simile decisione è tenuta a notificarla alle Parti contraenti e consulterà, se invitata, con le Parti che siano sostanzialmente interessate al prodotto del quale di tratta.
Il primo giorno di ogni periodo triennale, di cui il primo comincia il 1° gennaio 1958 (o il primo giorno dì qualunque altro periodo che le Parti contraenti stimassero di stabilire con risoluzione presa alla maggioranza dei due terzi dei voti resi), ogni Parte contraente (denominata appresso: «Parte contraente istante») potrà mutare, o revocare, una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, dopo averne trattato ed essersi accordata con tutte quelle Parti contraenti con le quali l’aveva negoziata, come anche con tutte quelle Parti contraenti il cui interesse, come principali fornitrici, sia riconosciuto dalle Parti contraenti (queste due sorte di Parti contraenti, come anche la Parte contraente istante, sono denominate nel presente articolo: «Parti contraenti essenzialmente interessate») e con la riserva che essa ne abbia consultato con ogni altra Parte contraente, il cui interesse sostanziale nella concessione considerata sia riconosciuto dalle dette Parti.
In siffatti negoziati e accordo, il quale potrà comprendere delle compensazioni concernenti altri prodotti, le Parti contraenti interessate si sforzeranno di mantenere le concessioni, accordate sul fondamento della scambievolezza e di vantaggi vicendevoli, a un grado non meno favorevole di quello che risultava, prima dei negoziati, dal presente Accordo.
In contingenze speciali, le Parti contraenti potranno autorizzare, in ogni momento, una Parte contraente, ad avviare pratiche intese a mutare o a revocare una concessione compresa nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, secondo le forme e condizioni seguenti:
Innanzi il 1° gennaio 1958 e innanzi il decorso di uno dei periodi considerati nel numero 1, ogni Parte contraente potrà, dandone notificazione alle Parti contraenti, riservarsi, per la durata del periodo successivo, il diritto di mutare l’elenco pertinente, sempre che si conformi alle procedure disciplinate nel numero dall’1 al 3. Se una Parte contraente si vale di questa facoltà, ogni altra Parte contraente potrà mutare o revocare qualunque concessione che con quella aveva negoziato, sempre che si conformi alle dette procedure.
Le Parti contraenti convengono che, sovente, i dazi doganali arrecano gravi intralci al commercio; e però, i negoziati intesi a diminuire sostanzialmente lo stato generale dei dazi doganali e delle altre imposizioni su l’importazione e l’esportazione, e segnatamente a diminuire i dazi elevati che intralciano le importazioni di merci ancora che in minime quantità, quando siano fondati sulla vicendevolezza e su vantaggi scambievoli e tengano in debito conto gli scopi del presente accordo e i bisogni differenti di ciascuna Parte contraente, sono di grande momento per l’espansione del commercio internazionale. Per conseguenza, le Parti contraenti possono, di tempo in tempo, dare forma a siffatti negoziati.
I negoziati saranno condotti in maniera, da tenere sufficientemente conto
Riservate le disposizioni del numero 12 dell’articolo XVIII, dell’articolo XXIII, o del numero 2 dell’articolo XXX, ogni Parte contraente potrà recedere dal presente accordo, oppure operare il recesso di uno o parecchi territori doganali determinati, da esse rappresentati per la parte internazionale e che godano in quel momento di una completa autonomia nei loro rapporti commerciali con l’estero e rispetto alle altre faccende considerate nel presente accordo. Il recesso avrà effetto decorsi sei mesi a contare dal giorno in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avrà ricevuto una notificazione scritta.
Ogni Governo il quale non sia Parte del presente accordo, e ogni Governo il quale operi in nome di un territorio doganale determinato, che goda di una completa autonomia nei suoi rapporti commerciali con l’estero e rispetto alle altre faccende considerate nel presente accordo, potrà aderire al medesimo, per conto suo o per conto del detto territorio, con le condizioni stabilite tra sé e le Parti contraenti. Queste ultime prenderanno le risoluzioni considerate nel presente numero, alla maggioranza di due terzi.
Gli allegati al presente accordo sono parti integranti del medesimo.
2. A richiesta d’una Parte contraente, le Parti contraenti potranno esaminare dell’applicazione del presente articolo in casi particolari e fare delle raccomandazioni.
hanno convenuto quanto segue. 2. È necessario assicurare un aumento rapido e sostenuto del ricavo d’esportazione delle Parti contraenti in via di sviluppo. 3. È necessario produrre sforzi positivi affinché le Parti contraenti in via di sviluppo abbiano ad assicurarsi la parte dell’aumento del commercio internazionale corrispondente alle necessità del loro sviluppo economico. 4. Dal momento che le numerose Parti contraenti in via di sviluppo sono ancora vincolate all’esportazione di una gamma limitata di prodotti primi, è necessario assicurare a questi prodotti, nella più larga misura possibile, condizioni più favorevoli ed accettabili d’accesso ai mercati mondiali e, se necessario, elaborare misure destinate a stabilizzare e a migliorare la situazione dei mercati mondiali di questi prodotti, in particolare delle misure destinate a stabilizzare i prezzi ad un livello equo e rimunerativo, in modo da consentire un’espansione del commercio mondiale e della domanda e un accrescimento dinamico e costante del ricavo effettivo d’esportazione per procurare a questi Paesi fonti crescenti di sviluppo economico. 5. L’espansione rapida dell’economia delle Parti contraenti in via di sviluppo sarà facilitata da misure che assicurino la diversificazione della loro struttura economica, evitando loro di dipendere eccessivamente dalla esportazione di prodotti principali. Per questa ragione è necessario assicurare, nella più larga misura possibile e a condizioni favorevoli, un miglior accesso ai mercati per i prodotti trasformati e per gli articoli manifatturati, la cui esportazione presenta o potrà presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo. 6. A causa dell’insufficienza cronica dei ricavi d’esportazione e di altre divise delle Parti contraenti in via di sviluppo, esistono degli importanti rapporti fra il commercio e l’aiuto finanziario allo sviluppo. È dunque necessario che le Parti contraenti e le istituzioni internazionali di prestito collaborino strettamente e permanentemente allo scopo di contribuire, con la massima efficacia, ad alleggerire l’onere assunto dalle Parti contraenti in via di sviluppo per l’incremento economico. 7. Una collaborazione appropriata è necessaria fra le Parti contraenti, le altre organizzazioni intergovernative e gli organi e le istituzioni delle Nazioni Unite, le cui attività concernono lo sviluppo commerciale ed economico dei Paesi poco sviluppati. 8. Le Parti contraenti economicamente evolute rinunciano alla reciprocità circa gli impegni assunti nei negoziati commerciali intesi a ridurre o eliminare i diritti di dogana ed altri ostacoli al commercio delle Parti contraenti in via di sviluppo. 9. L’adozione di misure volte a realizzare questi principi e scopi sarà oggetto di uno sforzo cosciente e risoluto, tanto individuale che collettivo, delle Parti contraenti.
Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
Territori dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
Canada
Commonwealth di Australia
Territori che dipendono dal Commonwealth di Australia
Nuova Zelanda
Territori che dipendono dalla Nuova Zelanda
Unione Sudafricana, compreso il Sudovest Africano
Irlanda
India (come al 10 aprile 1947)
Terranova
Rodesia del Sud
Birmania
Ceylon
In alcuni dei territori summenzionati, sono in vigore, per qualche prodotto, due o più tariffe preferenziali. Essi potranno, mediante accordo con le altre Parti contraenti, le quali, tra i Paesi ammessi al beneficio della clausola della nazione più favorita, siano le principali fornitrici di tali prodotti, sostituire alle tariffe preferenziali una tariffa preferenziale unica che nell’insieme non sarà per i Paesi fornitori che godono di tale clausola, meno favorevole delle preferenze in vigore prima della sostituzione.
L’imposizione di un margine equivalente di preferenza tariffale, in luogo del margine di preferenza in vigore il 10 aprile 1947 nell’applicazione di una tassa interna esclusivamente tra due o più territori menzionati nel presente allegato, oppure in luogo delle convenzioni preferenziali quantitative, di cui al capoverso seguente, non sarà considerata un aumento del margine di preferenza tariffale.
Le convenzioni preferenziali menzionate nella lettera b del numero 5 dell’articolo XIV sono quelle vigenti nel Regno Unito, il 10 aprile 1947, in virtù di accordi conchiusi tra i Governi del Canada, dell’Australia, e della Nuova Zelanda, per quanto concerne la carne congelata e refrigerata di bue e di vitello, la carne congelata di montone e d’agnello, la carne congelata e refrigerata di porco e il lardo. Si disegna, senza pregiudizio di qualunque misura presa in applicazione della lettera b, parte I, dell’articolo XX, di annullare tali convenzioni, di sostituire a esse delle preferenze tariffali e, come prima sia possibile, di avviare dei negoziati a tale scopo tra i Paesi che in maniera diretta o indiretta siano sostanzialmente interessati a questi prodotti.
Nell’applicazione del presente accordo, la tassa sul noleggio delle pellicole cinematografiche, vigenti nella Nuova Zelanda il 10 aprile 1947, sarà considerata un dazio doganale secondo l’articolo I. Nell’applicazione del presente accordo, il contingentamento imposto nella Nuova Zelanda il 10 aprile 1947 ai locatori di pellicole cinematografiche sarà considerato come un contingentamento delle proiezioni secondo l’articolo IV
Nell’elenco che precede, i Dominion dell’India e del Pakistan non sono menzionati separatamente, poiché il 10 aprile 1947 non c’erano ancora.
Francia
Africa Equatoriale francese (Bacino convenzionale del Congo* e altri territori
Africa Occidentale francese
Camerun sotto mandato francese*
Costa francese dei Somali e dipendenze
Stabilimenti francesi dell’India*)
Stabilimenti francesi dell’Oceania
Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi*
Guadalupa e dipendenze
Guaiana francese
Indocina
Madagascar e dipendenze
Marocco (zona francese)
Martinica
Nuova Caledonia e dipendenze
Réunion
Saint-Pierre e Miquelon
Togo sotto tutela francese*
Tunisia
| * | Per l’importazione nella Metropoli e nei territori dell’Unione francese. |
|---|
Unione economica belgo-lussemburghese
Congo belga
Ruanda Urundi
Paesi Bassi
Nuova Guinea
Surinam
Antille olandesi
Repubblica di Indonesia
Per l’importazione nei territori metropolitani che compongono l’Unione doganale.
Stati Uniti d’America (territorio doganale)
Territori dipendenti dagli Stati Uniti d’America
Repubblica delle Filippine
L’imposizione di un margine equivalente di preferenza tariffale, in luogo del margine di preferenza in vigore il 10 aprile 1947 nell’applicazione di una tassa interna esclusivamente tra due o più territori menzionati nel presente allegato, non sarà considerata un aumento del margine di preferenza tariffale.
Preferenze in vigore tra il Cile, dall’una parte, e
dall’altra.
Preferenze vigenti esclusivamente tra l’Unione doganale libano-siriana, dall’una parte, e
dall’altra.
| Australia | 15 ottobre | 1946 | |
|---|---|---|---|
| Canada | l° luglio | 1939 | |
| Francia | l° gennaio | 1939 | |
| Rodesia del Sud | l° maggio | 1941 | |
| Unione doganale libano‑siriana | 30 novembre | 1939 | |
| Unione Sudafricana | l° luglio | 1938 |
Qualora il presente accordo sia stato approvato dalle Parti contraenti il cui commercio estero secondo la colonna I rappresenti la percentuale stabilita nel numero 6 dell’articolo XXVI, prima che il Giappone vi abbia aderito, si applicherà, agli effetti del quel numero, la colonna I. Se il presente accordo non sia stato approvato prima che il Governo del Giappone vi abbia aderito, si applicherà, agli effetti di quel numero, la colonna II.
| Colonna I | Colonna II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (Parti contraenti al 1° marzo 1955) | (Parti contraenti al 1° marzo 1955 e Giappone) | ||||
| Australia | 3,1 | 3,0 | |||
| Austria | 0,9 | 0,8 | |||
| Belgio‑Lussemburgo | 4,3 | 4,2 | |||
| Birmania | 0,3 | 0,3 | |||
| Brasile | 2,5 | 2,4 | |||
| Canada | 6,7 | 6,5 | |||
| Cecoslovacchia | 1,4 | 1,4 | |||
| Ceylon | 0,5 | 0,5 | |||
| Cile | 0,6 | 0,6 | |||
| Cuba | 1,1 | 1,1 | |||
| Danimarca | 1,4 | 1,4 | |||
| Finlandia | 1,0 | 1,0 | |||
| Francia | 8,7 | 8,5 | |||
| Germania (Repubblica federale) | 5,3 | 5,2 | |||
| Grecia | 0,4 | 0,4 | |||
| Haiti | 0,1 | 0,1 | |||
| India | 2,4 | 2,4 | |||
| Indonesia | 1,3 | 1,3 | |||
| Italia | 2,9 | 2,8 | |||
| Nicaragua | 0,1 | 0,1 | |||
| Norvegia | 1,1 | 1,1 | |||
| Nuova Zelanda | 1,0 | 1,0 | |||
| Paesi Bassi (Regno dei) | 4,7 | 4,6 | |||
| Pakistan | 0,9 | 0,8 | |||
| Perù | 0,4 | 0,4 | |||
| Regno Unito | 20,3 | 19,8 | |||
| Repubblica Dominicana | 0,1 | 0,1 | |||
| Rodesia e Niassa | 0,6 | 0,6 | |||
| Stati Uniti d’America | 20,6 | 20,1 | |||
| Svezia | 2,5 | 2,4 | |||
| Turchia | 0,6 | 0,6 | |||
| Unione Sudafricana | 1,8 | 1,8 | |||
| Uruguay | 0,4 | 0,4 | |||
| Giappone | – | 2,3 | |||
| 100,0 | 100,0 |
Osservazione: queste aliquote sono state calcolate tenendo conto di tutti i territori cui è applicato l’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.
ad Articolo I
Numero 1
Gli obblighi menzionati nel numero 1 dell’articolo I con riferimento ai numeri 2 e 4 dell’articolo III, come anche quelli recati nella lettera b del numero 2 dell’articolo II con riferimento all’articolo VI, sono considerati, ai fini del protocollo d’applicazione provvisoria, come entranti nell’ambito della Parte II.
I rinvii ai numeri 2 e 4 dell’articolo III, recati nel capoverso che precede, come anche nel numero 1 dell’articolo I, saranno applicati soltanto, allorchè sarà stato mutato l’articolo III, per l’entrata in vigore dell’emendamento previsto nel protocollo del 14 settembre 1948 che modifica la Parte II e l’articolo XXVI dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.
Numero 4
La locuzione «margine di preferenza» significa la differenza assoluta tra l’ammontare del dazio doganale applicabile alla nazione più favorita e quello del dazio preferenziale per lo stesso prodotto, non già la proporzione tra i due dazi. Per esempio:
Non saranno considerate come incompatibili con il vincolo generale dei margini di preferenza le misure doganali seguenti, prese secondo procedure uniformi e determinate: i. la rimessa in vigore, per un prodotto importato, di una classificazione doganale o di un saggio ordinariamente applicabile al medesimo, se tale classificazione o saggio era temporaneamente sospeso il 10 aprile 1947; ii. la classificazione di un prodotto sotto un numero tariffale, diversa da quello sotto cui era classificato il 10 aprile 1947, se la legislazione tariffale prevede chiaramente che il prodotto possa essere classificato sotto numeri differenti.
ad Articolo II
Numero 2, lettera a
Il rinvio al numero 2 dell’articolo III, recato nella lettera a del numero 2 dell’articolo II, verrà applicato soltanto, allorchè sarà stato mutato l’articolo III, per l’entrata in vigore dell’emendamento previsto nel protocollo del 14 settembre 1948 che modifica la Parte Il e l’articolo XXVI dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio.
Numero 2, lettera h
Vedi la nota concernente il numero 1 dell’articolo I.
Numero 4
Salvo una convenzione espressa con le Parti contraenti che avevano negoziato la concessione, nell’applicazione delle disposizioni del numero 4 sarà tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 31 della Carta dell’Avana.
ad Articolo III
Ogni tassa o altra imposizione interna, come pure ogni legge, ordinamento o prescrizione, secondo il numero 1, che si applichi al prodotto importato come a quello nazionale congenere e sia riscossa o imposta, nel caso del prodotto importato, al momento o nel luogo dell’importazione, sarà nondimeno considerata come tassa o altra imposizione interna, oppure come legge, ordinamento o prescrizione, secondo il numero 1, e sarà per tanto sottoposta alle disposizioni dell’articolo III.
Numero 1
L’applicazione del numero 1 alle tasse interne, imposte dai Governi o dalle amministrazioni locali d’una Parte contraente, è disciplinata dalle disposizioni dell’ultimo numero dell’articolo XXIV La locuzione «misure ragionevoli, in suo potere», recata in quel numero, non sarà intesa, a cagione d’esempio, come obbligante una Parte contraente ad abrogare una legislazione nazionale che conferisca ai Governi locali l’autorità di imporre delle tasse interne, le quali, nella forma, siano bensì contrarie alle lettera dell’articolo III, ma tali non siano, in effetto, allo spirito del medesimo, se dall’abrogazione avessero a conseguire, per il Governo o le amministrazioni locali interessate, delle gravi difficoltà finanziarie. Quanto alle tasse riscosse dai detti Governi e amministrazioni locali, le quali fossero contrarie non meno alla lettera che allo spirito dell’articolo III, la locuzione «misure ragionevoli, in suo potere» consente a una parte contraente di sopprimere progressivamente tali tasse, durante un intervallo di transizione, qualora una soppressione immediata sia per cagionare delle gravi difficoltà amministrative e finanziarie.
Numero 2
Una tassa conforme alle prescrizioni del primo periodo del numero 2 non dev’essere considerata incompatibile con quelle del secondo periodo del medesimo, se non quando vi sia, dall’una parte, concorrenza con il prodotto gravato, e, dall’altra, un prodotto direttamente concorrente o sostituibile, non gravato da una simile tassa.
Numero 5
Un ordinamento compatibile con le disposizioni del primo periodo del numero 5 non va considerato contrario alle disposizioni del secondo periodo, quando il Paese che lo applichi produca tutti i prodotti, in esso disciplinati, in quantità sostanziali. Per dimostrare che un ordinamento è consono con le disposizioni del secondo periodo, non si potrà allegare che, assegnando una proporzione o una quantità determinata a ciascuno dei prodotti sottoposti all’ordinamento, sia stato mantenuto un equo rapporto tra prodotti importati e prodotti nazionali.
ad Articolo V
Numero 5
Per quanto concerne le spese di trasporto, la norma stabilita nel numero 5 si applica ai prodotti congeneri, trasportati per un medesimo itinerario in condizioni analoghe.
ad Articolo VI
Numero 1
1. Il dumping palliato, praticato da ditte associate (la vendita, cioè, operata da un importatore, a un prezzo inferiore a quello fatturato dall’esportatore cui sia associato, e a quello corrente nel Paese esportatore) è una forma di dumping di prezzo, nel quale il margine di dumping può essere calcolato cominciando dal prezzo con il quale la merce è rivenduta dall’importatore.
2. Si ammette che, nel caso di importazioni provenienti da un Paese il cui commercio soggiaccia a un monopolio completo, o quasi completo, e in cui tutti i prezzi interni siano stabiliti dallo Stato, la determinazione della comparabilità dei prezzi, agli effetti del numero 1, possa essere malagevole, e che, in casi siffatti, le Parti contraenti importatrici possano stimare necessario di tener presente, che non sempre potrebbe essere acconcio un rapporto con i prezzi interni di quel Paese.
Numeri 2 e 3
Nota 1. Come accade sovente nella pratica doganale, una Parte contraente, nell’attesa dell’accertamento definitivo dei fatti, potrà imporre una garanzia ragionevole (cauzione o deposito di danaro) per il pagamento dei dazi antidumping o dei dazi compensatori, in tutti i casi in cui sia da sospettare un dumping o un sussidio.
Nota 2. L’applicazione di saggi di cambio multipli può, in certi casi, costituire un sussidio sull’esportazione, al quale si possono opporre dei dazi compensatori secondo il numero 3, oppure costituire una sorta di dumping conseguita mediante una svalutazione della moneta, al che possono essere opposte le misure previste nel numero 2. Con la locuzione «applicazione di saggi di cambio multipli» s’intendono le pratiche operate oppure approvate da Governi.
Numero 6, lettera b
Le derogazioni alle norme della lettera b del numero 6 saranno concesse soltanto a domanda della Parte contraente che si propone di riscuotere un dazio antidumping o un dazio compensatore.
ad Articolo VII
Numero 1
La locuzione «altre imposizioni» non sarà considerata come comprendente le tasse interne o le imposizioni equivalenti riscosse all’importazione o in occasione di questa.
Numero 2
1. Sarà conforme all’articolo VII il presumere che il «valore reale» può essere rappresentato dal prezzo di fattura, aumentato di tutte le spese legittime non comprese nel medesimo e che effettivamente siano degli elementi del «valore reale», come anche di qualsiasi sconto, o di altro rilascio, non usuale, calcolato sul prezzo ordinario di concorrenza.
2. Si conformerebbe alle disposizioni della lettera b del numero 2 dell’articolo VII la Parte contraente la quale interpretasse la locuzione «in operazioni commerciali usuali, avvenute in condizioni di piena concorrenza» come escludente qualsiasi negozio nel quale il compratore e il venditore non siano indipendenti l’uno dall’altro e nel quale non sia stato considerato soltanto il prezzo.
3. La nozione «in condizioni di piena concorrenza» consente a una Parte contraente di non tenere conto dei prezzi di vendita nei quali siano stati fatti quegli sconti speciali che sono concessi soltanto ai rappresentanti esclusivi.
4. Il testo delle lettere a e b permette alle Parti contraenti di determinare in maniera uniforme il valore doganale, sia 1. fondandosi sui prezzi che per la merce importata sono stabiliti da un determinato esportatore, sia 2. fondandosi sul grado generale dei prezzi dei prodotti congeneri.
ad Articolo VIII
1. Sebbene l’applicazione di saggi di cambio multipli non sia espressamente menzionata nell’articolo VIII, i numeri 1 e 4 del medesimo vietano che sulle operazioni di cambio siano riscossi delle tasse o degli altri diritti, per i quali venga attuato un sistema siffatto; è nondimeno tutelata, in virtù della lettera a del numero 9 dell’articolo XV, la condizione della Parte contraente che, con il consenso del Fondo Monetario Internazionale, si valga di diritti valutari multipli allo scopo di mantenere pari la sua bilancia dei pagamenti.
2. Sarebbe conforme alle disposizioni del numero 1, se, nell’importazione di merci da un territorio d’una Parte contraente su quello di un’altra Parte, la presentazione di certificati d’origine fosse richiesta soltanto quando sia strettamente necessaria.
ad Articoli XI, XII, XIII, XIV e XVIII
Le locuzioni «restrizioni sull’importazione» e «restrizioni sull’esportazione», negli articoli XI, XII, XIII, XIV e XVIII, concernono parimente le restrizioni applicate nei negozi attenenti al commercio di Stato.
ad Articolo XI
Numero 2, lettera c
La locuzione «qualunque sia la forma sotto la quale venga importato» si riferisce anche ai prodotti poco trasformati e ancora deperibili che facciano una concorrenza diretta ai prodotti freschi e che, se fossero importati liberamente, tenderebbero a rendere inoperanti le restrizioni applicate sull’importazione dei medesimi.
Numero 2, ultimo capoverso
La locuzione «elementi particolari» comprende le variazioni della produttività comparata dei produttori nazionali e stranieri, ma non le variazioni conseguite artificialmente con mezzi che l’accordo generale non ammette.
ad Articolo XII
Le Parti contraenti prenderanno tutte le disposizioni utili affinché nelle consultazioni intraprese secondo che dispone il presente articolo sia osservato un segreto assoluto.
Numero 3, lettera c/i
Le Parti contraenti che applicano delle restrizioni dovranno studiarsi di non pregiudicare gravemente le esportazioni di un prodotto primario dal quale dipenda in larga parte l’economia di un’altra Parte contraente.
Numero 4, lettera b
È convenuto che questa data cadrà nel termine di novanta giorni a contare da quello dell’entrata in vigore degli emendamenti a questo articolo, recati nel protocollo che modifica il preambolo e le parti II e III del presente accordo. Le Parti contraenti potranno tuttavia stabilire una data ulteriore, qualora stimassero che lo stato delle cose non sia consentaneo all’applicazione del presente articolo al momento che era stato considerato; questa nuova data dovrà cadere nel termine di trenta giorni a contare da quello nel quale gli obblighi stabiliti nelle sezioni 2, 3 e 4 dell’articolo VIII degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale divengano applicabili alle Parti contraenti, membri del Fondo, le cui percentuali combinate del commercio estero rappresentino almeno il 50 per cento del commercio estero complessivo di tutte le Parti contraenti.
Numero 4, lettera e
È convenuto che la lettera e del numero 4 non stabilisce alcun criterio nuovo su l’istituzione o il mantenimento di restrizioni quantitative, intese a tutelare la parità della bilancia dei pagamenti. Essa tende esclusivamente a fare sì che siano considerati debitamente tutti quegli elementi esterni, come le mutazioni nei termini degli scambi, le restrizioni quantitative, i dazi troppo onerosi e i sussidi, i quali possano contribuire a dissestare la bilancia dei pagamenti della Parte contraente che applica le restrizioni.
ad Articolo XIII
Numero 2, lettera d
Le «considerazioni di natura commerciale» non sono state reputate un criterio di ripartizione dei contingenti, atteso che non sarebbe sempre dato alle Parti contraenti di applicarlo. D’altro canto, qualora tale applicazione fosse possibile, una Parte contraente potrebbe valersene quando si studia di conseguire un accordo secondo che dispone la norma generale stabilita nella frase introduttiva del numero 2.
Numero 4
Vedi la nota sulla locuzione «elementi particolari», all’ultimo capoverso del numero 2 dell’articolo XI.
ad Articolo XIV
Numero 1, lettera g
Le disposizioni della lettera g del numero 1 non danno alle Parti contraenti l’autorità di esigere che la procedura di consultazione sia applicata a operazioni commerciali isolate, salvo che queste non siano di natura tanto ampia da assumere il valore d’un atto di politica commerciale generale. In tal caso, a richiesta della Parte contraente interessata, le Parti contraenti dovranno esaminare l’operazione considerata, anche rispetto alla politica generale della detta Parte quanto all’importazione del prodotto del quale si tratta.
Numero 2
Tra i casi considerati nel numero 2 v’è quello della Parte contraente la quale, per effetto di un’operazione commerciale corrente, disponga di crediti che non possa adoperare senza valersi di misure discriminatorie.
Numero 4
La locuzione «s’opponga» significa in particolare che le misure di vigilanza sui cambi, le quali fossero contrarie alla lettera di un articolo del presente accordo, non saranno considerate una violazione del medesimo, se non siano notevolmente aliene dal suo spirito. Così, una Parte contraente, la quale, in virtù d’una misura siffatta, applicata secondo gli statuti del Fondo Monetario Internazionale, esigesse che il pagamento delle sue esportazioni sia fatto nella sua moneta, oppure di uno o di parecchi Stati membri di quel Fondo, non sarà reputata, per tale motivo, aver contravvenuto alle disposizioni dell’articolo XI o dell’articolo XIII. Potrebbesi anche recare come esempio il caso della Parte contraente la quale specifichi, su una licenza d’importazione, un Paese da cui potrebbe essere cavata una merce, non già per stabilire in quella un nuovo elemento di discriminazione, ma allo scopo d’applicare delle misure autorizzate per quanto s’appartiene alla vigilanza sui cambi.
ad Articolo XVI
Non sarà considerato sussidio: l’esenzione, in favore d’un prodotto esportato, dei dazi doganali o delle tasse che gravano sul prodotto congenere, quando sia destinato al consumo interno; né il rilascio di tali dazi o tasse, fino a una somma pari a quelle dovute o pagate.
Sezione B
1. Nessuna disposizione della sezione B vieterà a una Parte contraente d’applicare dei saggi di cambio multipli in conformità degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale.
2. È considerato «prodotto primario», secondo che dispone la sezione B, qualsiasi prodotto dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, e qualsiasi minerale, così nella sua forma naturale come anche se abbia subito la trasformazione che comunemente è richiesta per la vendita in quantità considerevoli nel commercio internazionale.
Numero 3
1. Ancorché una Parte contraente non sia stata esportatrice del prodotto, del quale si tratta, durante l’intervallo precedente di riferimento, essa potrà far valere il suo diritto di ottenere una quota del commercio del medesimo.
2. Un sistema inteso a consolidare il prezzo interno di un prodotto primario, oppure l’utile lordo dei produttori nazionali del medesimo, indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi d’esportazione, dal quale consegue talora che, nell’esportazione, la vendita di tale prodotto avvenga per un prezzo minore di quello del prodotto congenere, richiesto agli acquirenti nel commercio interno, non sarà considerato una forma di sussidio sull’esportazione secondo il numero 3, qualora le Parti contraenti riscontrino:
Le misure d’esecuzione d’un sistema siffatto saranno, nonostante il detto riscontro delle Parti contraenti, soggette alle disposizioni del numero 3, qualora fossero finanziate in tutto o in parte, oltre che dalle contribuzioni pagate dai produttori per quella merce, dalle contribuzioni degli enti pubblici.
Numero 4
Il numero 4 ha lo scopo d’indurre le Parti contraenti a sforzarsi di conchiudere, innanzi alla fine del 1957, un accordo inteso ad abolire, per il 1° gennaio 1958, l’assegnazione di qualunque sussidio, oppure, qualora non fosse dato di conseguire un simile accordo, di conchiudere un accordo inteso a mantenere le cose nello stato in cui sono, fino alla data successiva più vicina per la quale possano fare proposito di fermare quell’accordo.
ad Articolo XVII
Numero 1
Le operazioni degli uffici commerciali istituiti da una Parte contraente, i quali esercitano l’acquisto e la vendita, sono soggette alle disposizioni delle lettere a e b.
L’opera degli uffici commerciali istituiti da una Parte contraente, i quali non esercitano l’acquisto o la vendita, ma emanano ordinamenti sul commercio privato, è disciplinata dagli articoli pertinenti del presente accordo.
Le disposizioni del presente articolo non impediscono un’impresa di Stato dal vendere un prodotto a un altro prezzo su un altro mercato, sempre che sia giustificato da ragioni commerciali, per secondare nei mercati d’esportazione le condizioni dell’offerta e della domanda.
Numero 1, lettera a
Non sono «dei privilegi esclusivi o particolari» le misure governative applicate allo scopo d’assicurare nelle operazioni commerciali l’osservanza di certi criteri di qualità e di rendimento, né i privilegi su l’utilizzazione delle risorse naturali nazionali, che non conferiscano al Governo la facoltà di dirigere le operazioni commerciali dell’impresa della quale di tratta.
Numero 1, lettera b
Un Paese beneficiario di un «prestito a scopo determinato» può reputarlo «considerazione d’indole commerciale», allorchè acquista all’estero i prodotti dei quali abbisogna.
Numero 2
Le parole «prodotti» e «merci» sono intese secondo il loro significato commerciale ordinario, non nel significato di acquisto o di prestazione di servizi.
Numero 3
I negoziati che le Parti contraenti accettano di trattare conformemente al presente numero, possono concernere la diminuzione dei dazi e di altre imposizioni su l’importazione e l’esportazione, oppure qualsiasi altro accordo confacevole a vicenda, compatibile con le disposizioni del presente accordo. (Vedi il numero 4 dell’articolo II e la nota che lo concerne).
Numero 4 lettera b
La locuzione «aumento del prezzo nell’importazione» di cui alla lettera b del numero 4, significa l’ammontare, di cui, nella determinazione del prezzo domandato per il prodotto importato, è accresciuto dal monopolio d’importazione il prezzo allo sbarco (ne sono esclusi: le tasse interne secondo l’articolo III, il costo del trasporto e della somministrazione, come anche le altre spese attenenti alla vendita, all’acquisto o a qualsiasi trasformazione accessoria, e una ragionevole porzione di utile).
ad Articolo XVIII
Le Parti contraenti, e le Parti contraenti considerate, osserveranno su tutte le questioni attenenti a questo articolo un segreto assoluto.
Numero 1 e 4
1. Le Parti contraenti, nell’esaminare se l’economia di una Parte contraente «non possa procacciare alla popolazione che un umile stato di vita», considereranno lo stato economico ordinario, né fonderanno la loro risoluzione sopra circostanze straordinarie, come sarebbero quelle che dipendono da congiunture insolitamente favorevoli al commercio di esportazione del prodotto o dei prodotti principali di quella Parte.
2. La locuzione «ai primi gradi del suo sviluppo» non concerne soltanto la Parte contraente che sia nei primi momenti del suo sviluppo economico, ma anche quella Parte che stia ordinando industrialmente la sua economia allo scopo di scemare uno stato di dipendenza rispetto ai suoi prodotti primari.
Numeri 2, 3, 7, 13 e 22
La locuzione «stabilimento di un ramo di produzione determinato» non concerne soltanto lo stabilimento d’un nuovo ramo di produzione, ma anche di una nuova produzione in un ramo già stabilito e la trasformazione sostanziale d’un ramo siffatto, oppure lo sviluppo del medesimo, quando non sia bastevole alla domanda interna, che in proporzione relativamente debole. Essa concerne altresì la ricostruzione di un ramo di produzione andato distrutto o fondamentalmente danneggiato per effetto di ostilità o di catastrofi cagionate dalla natura.
Numero 7, lettera b
Ogni mutamento, o revocazione, operato in virtù della lettera b da una Parte contraente considerata nella lettera a del numero 7, diversa da quella istante, dovrà avvenire nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la Parte istante abbia istituito la misura, e avrà effetto a contare dal trentesimo giorno dopo quello in cui sarà stato notificato alle Parti contraenti.
Numero 11
Il secondo periodo del numero 11 non sarà inteso come obbligante una Parte a temperare o a revocare delle restrizioni, qualora il temperamento o la revocazione fosse per cagionare immediatamente uno stato che giustificherebbe, secondo i casi, l’inasprimento o l’istituzione di restrizioni conformi al numero 9 dell’articolo XVIII.
Numero 12, lettera b
La data considerata nella lettera b del numero 12 sarà quella che le Parti contraenti stabiliranno in conformità della lettera b, del numero 4 dell’articolo XII del presente accordo.
Numeri 13 e 14
È convenuto che, innanzi di risolvere d’istituire una misura, e di notificarla alle Parti contraenti, secondo che dispone il numero 14, una Parte contraente possa avere bisogno di un termine ragionevole per determinare, rispetto alla concorrenza, lo stato del ramo di produzione del quale si tratta.
Numeri 15 e 16
È convenuto che le Parti contraenti dovranno invitare quella Parte che fa disegno d’applicare una misura in virtù della sezione C, a consultare con esse conformemente alle disposizioni del numero 16, quando ne siano richieste da una Parte il cui commercio sarebbe notevolmente colpito da quella misura.
Numeri 16, 18, 19 e 22
1. È convenuto che le Parti contraenti possono approvare con riserva di condizioni o di restrizioni, da esse stabilite, la misura divisata. La misura, che quanto al modo in cui venga applicata non soddisfaccia alle condizioni apposte all’approvazione, non si avrà, a un tale rispetto, per approvata. Se la misura sia stata dalle Parti contraenti approvata per un intervallo determinato, e la Parte contraente, della quale si tratta, riscontri che per conseguire gli scopi per i quali era stata istituita occorra mantenerla durante un nuovo intervallo, la detta Parte potrà domandare a quelle un prolungamento dell’intervallo, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite nella sezione C o D, secondo i casi.
2. Si confida che, d’ordinario, le Parti contraenti s’asterranno d’approvare una misura che possa pregiudicare in grave maniera l’esportazione d’un prodotto sopra il quale sia massimamente fondata l’economia di una Parte contraente.
Numeri 18 e 22
La frase «e siano sufficientemente tutelati gli interessi delle altre Parti» è stata inserita allo scopo di dare un’ampiezza bastevole all’indagine circa al metodo più acconcio, nel singolo caso, a una siffatta tutela. Un tale metodo potrà consistere nel conferimento di una concessione accessoria, per opera della Parte contraente che si vale delle disposizioni della sezione C o della sezione D, durante l’intervallo di tempo nel quale viga la derogazione alle disposizioni degli altri articoli dell’accordo, oppure nella sospensione temporanea, per opera di qualsiasi altra Parte contraente considerata nel numero 18, d’una concessione equivalente in sostanza al pregiudizio cagionato dall’istituzione della misura della quale si tratta. Questa Parte contraente avrà il diritto di tutelare i suoi interessi, sospendendo temporaneamente una concessione; nondimeno, essa non potrà esercitarlo rispetto a una misura applicata da una Parte contraente considerata nella lettera a del numero 4, se le Parti contraenti abbiano stabilito che la compensazione offerta sia bastevole.
Numero 19
Le disposizioni del numero 19 si applicano nel caso in cui un ramo di produzione si sia mantenuto oltre il «termine ragionevole», menzionato nella nota concernente i numeri 13 e 14; queste disposizioni non dovranno essere intese come privanti una Parte contraente, considerata nella lettera a del numero 4 dell’articolo XVIII, del diritto di valersi delle altre disposizioni della sezione C, comprese quelle del numero 17, per quanto concerne un ramo di produzione nuovamente stabilito, ancora che esso abbia beneficiato d’una protezione accessoria per effetto di restrizioni sull’importazione, intese a proteggere la parità della bilancia dei pagamenti.
Numero 21
Qualsiasi misura fondata sulle disposizioni del numero 21 sarà immediatamente revocata, se la misura presa secondo le disposizioni del numero 17 venga del pari revocata, oppure se le Parti contraenti avessero ad approvarla decorso il termine di 90 giorni previsto in questo ultimo numero.
ad Articolo XX
Lettera h
L’eccezione prevista in questa lettera concerne qualunque accordo circa a un prodotto primario, il quale sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.
ad Articolo XXIV
Numero 9
È convenuto, giusta le disposizioni dell’articolo I, che quando un prodotto, il quale sia stato importato secondo un dazio preferenziale sul territorio d’un membro di un’unione doganale o di un’area di libero scambio, venga riesportato nel territorio d’un altro membro di quell’unione o area, quest’ultimo riscuoterà un dazio uguale alla differenza tra quello pagato e il maggior dazio che si sarebbe dovuto pagare se il prodotto fosse stato importato direttamente nel suo territorio.
Numero 11
Quando tra l’India e il Pakistan saranno stati conchiusi gli accordi definitivi, quei Paesi potranno stabilire, nelle misure d’applicazione dei medesimi, delle deroghe alle disposizioni del presente accordo, purché siano compatibili con gli scopi cui mira.
ad Articolo XXVIII
Le Parti contraenti, e ogni Parte contraente interessata, per evitare che non vengano divulgate anzi tempo le notizie concernenti le mutazioni tariffali divisate, prenderanno le disposizioni necessarie affinché sia osservato un assoluto segreto intorno ai negoziati e alle consultazioni. Le Parti contraenti dovranno essere informate subito di ogni modificazione che una Parte contraente, valendosi del presente articolo, avesse recato nella tariffa.
Numero 1
1. Se le Parti contraenti stabiliscono un periodo che non sia triennale, ogni Parte contraente potrà valersi delle disposizioni del numero 1, o del numero 3, dell’articolo XXVIII, a contare dal giorno dopo quello in cui sia decorso; i periodi successivi a un periodo siffatto saranno di tre anni, eccetto che le dette Parti non risolvano altrimenti.
2. La disposizione secondo la quale una Parte contraente «potrà mutare o revocare una concessione» il 1° gennaio 1958 e a contare dalle altre date stabilite conformemente al numero uno, significa che, a quella data e a contare dal giorno dopo la fine di ciascun periodo, sarà modificato l’obbligo giuridico che le fosse imposto dall’articolo II; essa non significa che le modificazioni recate nelle tariffe doganali debbano necessariamente avere effetto a contare da quella data. Qualora l’entrata in vigore della modificazione della tariffa, risultante dai negoziati intrapresi in virtù dell’articolo XXVIII, sia ritardata, potrà del pari essere ritardata l’applicazione delle compensazioni.
3. La Parte contraente che fa disegno di mutare o di ritirare una concessione compresa nell’elenco pertinente, notificherà questo suo intendimento alle Parti contraenti sei mesi, al massimo, e tre mesi, al minimo, innanzi al 1° gennaio 1958, o al giorno nel quale termini ogni periodo successivo di vincolo. Le Parti contraenti designeranno la Parte o le Parti che dovranno partecipare ai negoziati, o alle consultazioni previsti nel numero 1. Ognuna di tali Parti tratterà, con quella istante, tali negoziati o consultazioni, affinché sia fermato un accordo prima della fine del periodo di vincolo. Ogni successiva prorogazione del periodo di vincolo assicurato degli elenchi concernerà i medesimi secondo le modificazioni che, in conformità dei numeri 1, 2 e 3 dell’articolo XXVIII, vi siano state recate nei negoziati. Se, nel corso dei sei mesi precedenti il 1° gennaio 1958 o qualsiasi altra data stabilita secondo il numero 1, le Parti contraenti avessero a disporre che siano trattati dei negoziati tariffali multilaterali, esse stabiliranno, in quelle disposizioni, un idoneo regolamento dei negoziati di cui al presente numero.
4. Le disposizioni che prevedono la partecipazione ai negoziati, non soltanto di qualunque Parte con la quale la concessione era stata trattata, ma anche di qualunque Parte interessata come fornitrice principale, sono intese ad assicurare che la Parte contraente, la cui porzione del commercio del prodotto considerato nella concessione sia maggiore di quella della Parte con la quale l’aveva negoziata, avrà effettivamente la possibilità di tutelare il diritto contrattuale di cui gode in virtù dell’accordo generale. Non trattasi, all’incontro, d’estendere le pratiche in maniera da rendere indebitamente malagevoli i negoziati e l’accordo previsti nell’articolo XXVIII, né di cagionare intralci nella futura applicazione del presente articolo alle concessioni risultanti da negoziati conchiusi in virtù del medesimo. Per conseguenza, le Parti contraenti non dovrebbero riconoscere l’interesse di una Parte contraente, come fornitrice principale, qualora, nel commercio della Parte istante, non avesse avuto, durante un intervallo ragionevole di tempo innanzi alla concessione, una porzione maggiore di quella della Parte con la quale aveva negoziato la concessione, oppure qualora, a giudizio delle Parti contraenti, l’avesse avuta senza le restrizioni quantitative discriminatorie, riservate dalla Parte istante. E però non sarebbe opportuno che le Parti contraenti avessero a riconoscere a più che a una Parte e, nei casi straordinari in cui la detta porzione fosse all’incirca uguale, a più che a due Parti, un interesse di principali fornitrici.
5. Nonostante la definizione del concetto di fornitrice principale, data nella nota 4 concernente il numero 1, le Parti contraenti possono, per eccezione, stabilire che una Parte contraente abbia un interesse come fornitrice principale, quando la concessione, della quale si tratta, menomi un ramo del commercio che sia porzione notevole di tutte le esportazioni di quella Parte.
6. Le disposizioni che prevedono la partecipazione ai negoziati di ogni Parte contraente, la quale abbia un interesse come principale fornitrice, e la consultazione con ogni Parte contraente, la quale abbia un interesse sostanziale nella concessione che la Parte istante disegna di mutare o di revocare, non dovrebbero avere effetto d’obbligare quest’ultima a concedere una compensazione che fosse più forte, o a subire delle misure di ritorsione che fossero più severe, della revoca o della modificazione divisata, considerate le condizioni del commercio al momento in cui faccia disegno della revoca o della modificazione e le restrizioni quantitative discriminatorie da essa mantenute.
7. La locuzione «interesse sostanziale», non essendo suscettibile di una definizione precisa, potrebbe cagionare delle difficoltà alle Parti contraenti. Come si sia, essa dovrà esclusivamente valere per le Parti contraenti che abbiano, oppure che, senza le restrizioni quantitative discriminatorie gravanti sulle loro esportazioni, avessero presumibilmente avuto una porzione considerevole del commercio della Parte che disegna di mutare o di revocare la concessione.
Numero 4
1. Ogni domanda d’approvazione d’avviare dei negoziati dovrà essere corredata di tutte le statistiche e documenti necessari. Sulla domanda sarà risolto nel termine di trenta giorni a contare da quello in cui venga depositata.
2. È convenuto che, se a certe Parti contraenti, le quali dipendono in maniera notevole da un numero relativamente piccolo di prodotti primari e fanno fondamento sopra l’efficacia considerevole della tariffa doganale, per accrescere la diversificazione della loro economia o per procacciarsi delle entrate fiscali, fosse concesso, allo scopo di mutare o di revocare delle concessioni, di negoziare ordinariamente soltanto in virtù del numero 1 dell’articolo XXVIII, potrebbero essere stimolate a stabilire delle modificazioni, o delle revoche, che alla lunga si riscontrerebbero inutili. Per evitare un siffatto stato di cose, le Parti contraenti autorizzeranno tali Parti, conformemente al numero 4 dell’articolo XXVIII, a negoziare, sempreché non giudicassero che questi negoziati potrebbero cagionare un tale accrescimento dello stato delle tariffe oppure operare in maniera così sostanziale a un tale accrescimento, da pregiudicare alla stabilità degli elenchi allegati al presente accordo o da perturbare indebitamente gli scambi internazionali.
3. Si prevede che i negoziati, autorizzati in conformità del numero 4, allo scopo di mutare o di revocare un solo numero o una piccolissima quantità di numeri, potrebbero, d’ordinario, essere conchiusi nel termine di sessanta giorni. Si conviene nondimeno che questo termine non sia sufficiente, ove si tratti di negoziare la modificazione o la revoca di una quantità maggiore di numeri; in tale caso, le Parti contraenti stabiliranno un termine più lungo.
4. L’accertamento spettante alle Parti contraenti, previsto nella lettera d del numero 4 dell’articolo XXVIII, dovrà essere esperito nel termine di trenta giorni a contare da quello in cui la faccenda sia stata sottoposta alle medesime, salvo che la Parte istante non consenta a un termine più lungo.
5. È convenuto che le Parti contraenti, nell’accertare, secondo la lettera d del numero 4, se la Parte istante non si sia adoperata, come ragione comanda, per offrire una compensazione bastevole, considereranno debitamente la condizione particolare di una Parte contraente che, avendo vincolato ad aliquote basse una notevole quantità dei suoi dazi doganali, abbia minori possibilità delle altre Parti contraenti, d’accordare delle compensazioni.
ad Articolo XXVIIIbis
Numero 3
È convenuto che la menzione dei bisogni attenti al fisco è intesa segnatamente all’aspetto fiscale dei dazi doganali e, in particolare, a quei dazi che, allo scopo d’assicurare la riscossione di diritti fiscali, gravano, nell’importazione, i succedanei di quei prodotti che sono sottoposti a simili diritti.
ad Articolo XXIX
Numero 1
Il testo del numero 1 non si riferisce ai capi VII e VIII della Carta dell’Avana, atteso che essi trattano in generale dell’ordinamento, delle competenze e della procedura dell’Organizzazione Internazionale del Commercio.
ad Parte IV 4
Le espressioni «Parti contraenti economicamente evolute» e «Parti contraenti in via di sviluppo» usate nella Parte IV si riferiscono ai Paesi economicamente evoluti ed ai Paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti dell’accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio.
ad Articolo XXXVI
Numero 1
Questo articolo si basa sugli obiettivi enunciati all’articolo 1 che sarà completato dalla sezione A del numero 1 del protocollo concernente l’emendamento della Parte 1 e degli articoli XXIX e XXX quando esso entrerà in vigore5.
Numero 4
L’espressione «prodotti primi» si riferisce anche ai prodotti agricoli; vedi numero 2 della nota che spiega la sezione B dell’articolo XVI.
Numero 5
Un programma di diversificazione può includere di regola l’intensificazione delle attività di trasformazione dei prodotti primi e lo sviluppo delle industrie di manifattura, tenuto conto della situazione della Parte contraente considerata e delle prospettive mondiali della produzione e del consumo dei differenti prodotti.
Numero 8
Si intende che l’espressione «rinunciano alla reciprocità» significa, conformemente agli scopi di questo articolo, che non si dovrà attendere da una Parte contraente in via di sviluppo che essa apporti, nel corso dei negoziati commerciali, un contributo incompatibile con i bisogni del suo sviluppo, delle sue finanze e del suo commercio, tenuto conto della precedente evoluzione.
Questo numero si applicherebbe anche alle misure prese secondo la sezione A, dell’articolo XVIII, dell’articolo XXVIII, e dell’articolo XXVIIIbis(che diverrà l’art. XXX dopo l’entrata in vigore6dell’emendamento menzionato nella sezione A del numero 1 del protocollo concernente l’emendamento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX), dell’articolo XXXIII o secondo ogni altra procedura stabilita conformemente al presente accordo.
ad Articolo XXXVII
Numero 1, lettera a
Questo numero si applicherà in caso di negoziati intesi a ridurre o ad eliminare i diritti di dogana o altri regolamenti commerciali restrittivi secondo l’articolo XXVIII, l’articolo XXVIIIbis(che diventerà l’art. XXIX dopo l’entrata in vigore7dell’emendamento menzionato alla sezione A del numero 1 del protocollo concernente l’emendamento della Parte 1 e degli articoli XXIX e XXX), o l’articolo XXXIII, e in relazione con ogni altra azione che le Parti contraenti fossero in grado d’avviare per attuare una tale riduzione od eliminazione.
Numero 3b
Le altre misure previste in questo numero potrebbero comprendere disposizioni intese a promuovere modificazioni strutturali interne, ad incoraggiare il consumo di prodotti particolari, o ad istituire misure di promuovimento commerciale.
(Applicabili alle Parti contraenti che, in conformità della lettera d del numero 1 dell’articolo XIV, abbiano stabilito di sottostare alle presenti disposizioni, anzi che a quelle delle lettere b e c del numero 1 dell’articolo XIV)
2. Ogni Parte contraente che stabilisce delle misure secondo il numero 1 del presente allegato ne informerà regolarmente le Parti contraenti e, al possibile, fornirà ad esse tutte le notizie utili che avessero a domandare.
3. Qualora, in un momento qualsiasi, le Parti contraenti riscontrino che sulle importazioni una Parte applica delle restrizioni discriminatorie incompatibili con le eccezioni previste nel numero 1 del presente allegato, questa Parte dovrà revocarle oppure mutarle, secondo le istruzioni delle dette Parti, nel termine di sessanta giorni. Tuttavia, nessuna misura presa in virtù del numero 1 del presente allegato potrà essere impugnata in virtù del presente numero o della lettera d del numero 4 dell’articolo XII, perché incompatibile con le disposizioni dell’articolo XIII, qualora sia stata approvata dalle Parti contraenti, a richiesta di una Parte contraente, secondo una procedura analoga a quella stabilita nella lettera c del numero 4 dell’articolo XII.
Nota per l’interpretazione dell’allegato J
È convenuto che la Parte contraente, la quale stabilisca delle misure in virtù delle disposizioni della parte 11, lettera a dell’articolo XX, conserva la facoltà di valersi di misure in virtù del presente allegato, e che, d’altro canto, le disposizioni dell’articolo XIV e del presente allegato non menomano punto i diritti delle Parti contraenti, fondati sulla parte II, lettera a, dell’articolo XX.
Conformemente all’articolo XI dell’Accordo del 15 aprile 19948che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, i 128 Paesi firmatari del presente Accordo alla fine del 1994 sono divenuti per firma, accettazione o altrimenti, Membri fondatori dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)9.
Conchiuso a Ginevra il 10 marzo 1955
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1965
Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 1° agosto 1966
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1966
I Governi, i quali sono parti contraenti dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (appresso: Parti contraenti e Accordo generale),
desiderosi di modificare l’Accordo generale, conformemente ai disposti dell’articolo XXX,
hanno convenuto quanto segue:
1. Le disposizioni del preambolo, di taluni articoli e allegati dell’Accordo generale saranno modificate, e un nuovo articolo sarà introdotto, come segue:
A
Con riserva delle disposizioni della lettera a, del numero 8, del presente protocollo, sono abrogati i quattro numeri del preambolo10.
B
Con riserva delle disposizioni della lettera a, del numero 8, del presente protocollo, il numero 10, dell’articolo III (che, giusta l’emendamento previsto alla sezione RR del presente protocollo, diventa bensì l’articolo IV, ma è designato qui appresso: articolo III) ha il tenore seguente:
10. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte contraente di istituire o di mantenere un ordinamento quantitativo interno sulle pellicole cinematografiche impressionate. Se una Parte contraente istituisce o mantiene un tale ordinamento, esso sarà costituito da contingenti allo schermo, giusta le condizioni seguenti:
C
Salve restando le disposizioni della lettera a, del numero 8, del presente protocollo, l’articolo IV (designato: «articolo IV» innanzi l’entrata in vigore dell’emendamento menzionato alla sezione B del presente protocollo) è abrogato.
.
J
L’articolo XIV sarà modificato come segue: i. Salvi restando i disposti della lettera c del numero 8 del presente protocollo, il numero 1 avrà il tenore seguente: 1. Una Parte contraente che si valga di restrizioni in virtù dell’articolo XII o della sezione B, dell’articolo XVIII, potrà derogare, applicando tali restrizioni, ai disposti dell’articolo XIII nella misura in cui le deroghe avranno effetto equivalente a quello delle restrizioni di pagamenti e trasferimenti, attenenti a transazioni internazionali correnti, che questa Parte contraente è autorizzata ad applicare, alla stessa data, in virtù dell’articolo VIII o XIV dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale, o in virtù d’analoghi disposti contenuti in un accordo particolare di cambio, conchiuso secondo il numero 6, dell’articolo XV. .
U
. ii. Salve restando le disposizioni della lettera b, del numero 8, del presente protocollo, le parole «allegato H», menzionate al numero 6, dell’articolo XXVI (nel tenore modificato secondo la lettera i) si leggeranno «allegato G». .
X
i. Il nuovo articolo seguente sarà inserito dopo l’articolo XXVIII: Art. XXVIII bis Negoziati tariffali ii. Salve restando le disposizioni della lettera a, del numero 8, del presente protocollo, questo articolo diverrà l’articolo XXIX. .
AA
. ii. Salve restando le disposizioni della lettera b, del numero 8, del presente protocollo, l’allegato H diverrà l’allegato G.
BB
. i. Salve restando le disposizioni della lettera b, del numero 8, del presente protocollo, l’allegato 1 diverrà l’allegato H.
CC
Nell’allegato I, le note ad articolo VI saranno modificate come segue: . iii. alle note ad articolo VI sarà aggiunta la seguente: Numero 6, lettera b Le deroghe concesse in virtù della lettera b, del numero 6, saranno unicamente accordate a domanda della Parte contraente che intende riscuotere un dazio antidumping o un dazio compensatore. .
HH
Salve restando le disposizione della lettera c, del numero 8, del presente protocollo, le note ad articolo XIV nell’allegato 1 saranno modificate come segue: La nota concernente il numero 1, lettera g, sarà abrogata e sostituita con la seguente: Numero 1 Le disposizioni del presente numero non devono essere considerate norme che impediscono alle Parti contraenti, durante le consultazioni previste nel numero 4, dell’articolo XII e nel numero 12 dell’articolo XVIII, di tenere esauriente conto della natura, delle ripercussioni e dei motivi delle discriminazioni nel quadro delle restrizioni d’importazione.
.
OO
Nell’allegato I, sarà inserita la nuova nota seguente: i. La nota avrà il seguente tenore: Ad art. XXVIII bis . ii. Salve restando le disposizioni della lettera a, del numero 8, del presente protocollo, il titolo della nota sarà il seguente: Ad art. XXIX .
Salve restando le disposizioni della lettera c, del numero 8, del presente protocollo, l’allegato J e la pertinente nota saranno abrogati.
RR
Salvi restando i disposti della lettera a, del numero 8, del presente articolo, i numeri degli articoli I, II e III, diventano rispettivamente II, III e IV in tutti i casi ove essi sono indicati nell’Accordo generale nel tenore attuale o futuro; tale procedura non è applicabile all’art. I (il quale, giusta il protocollo11che modifica la parte I e gli articoli XXIX e XXX dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio diventa bensì l’articolo II, ma è designato «articolo I» nel presente protocollo), all’articolo Il (il quale, giusta il protocollo che modifica la parte 1 e gli articoli XXIX e XXX dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, diventa bensì l’articolo III, ma è designato «articolo II» nel presente protocollo), agli articoli XXIX e XXX, agli allegati attenenti tali articoli e agli elenchi annessi all’Accordo generale né ad alcun caso in cui le disposizioni surriferite, successivamente modificate, menzioneranno gli articoli suindicati.
.
2. Il presente protocollo sarà depositato presso il Segretario esecutivo delle Parti contraenti dell’Accordo generale; dopo l’entrata in vigore dell’Accordo istituente l’Organizzazione di cooperazione commerciale, esso sarà depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione.
3. Il presente protocollo sarà aperto alla firma delle Parti contraenti dell’Accordo generale sino al 15 novembre 1955; tuttavia, il periodo durante il quale le Parti contraenti avranno facoltà di firmare il presente protocollo potrà essere prorogato, per ogni Parte contraente, oltre tale data, mediante decisione delle Parti.
4. Il Segretario esecutivo delle Parti contraenti dell’Accordo generale o il Direttore generale dell’Organizzazione invierà immediatamente a ciascuna Parte contraente dell’Accordo generale una copia certificata conforme del presente protocollo e le notificherà tempestivamente ogni firma appostavi.
5. La firma secondo il numero 3 del presente protocollo è considerata un’accettazione dell’emendamento menzionato nel numero 1, conformemente all’articolo XXX dell’Accordo generale.
6. Salvo indicazione contraria al momento della firma, firmando il presente protocollo, la Parte contraente sarà vincolata all’accettazione dei protocolli di rettificazione o di modificazione dell’Accordo generale, redatti finora dalle Parti e aperti all’accettazione, i quali non fossero ancora stati firmati o accettati dalla Parte suindicata; tale accettazione avrà effetto a contare dal momento della firma del presente protocollo.
7. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
8. L’emendamento menzionato nel numero 1 avrà effetto, giusta le disposizioni dell’articolo XXX dell’Accordo generale, al momento in cui sarà stato accettato dai due terzi dei Governi partecipanti a tale data; tuttavia:
In fede di che, i rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a Ginevra, in un unico esemplare, in lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, il dieci marzo millenovecentocinquantacinque.
| Stati partecipanti | Accettazione Adesione (A) Successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 11 ottobre | 1967 A | 11 ottobre | 1967 |
| Australia | 2 marzo | 1956 | 7 ottobre | 1957 |
| Austria* | 11 febbraio | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Bangladesh | 16 dicembre | 1972 A | 16 dicembre | 1972 |
| Barbados | S | 30 novembre | 1966 | |
| Belgio | 21 maggio | 1958 | 21 maggio | 1958 |
| Benin | 12 settembre | 1963 S | 1° agosto | 1960 |
| Birmania | 13 novembre | 1956 | 7 ottobre | 1957 |
| Brasile | 21 marzo | 1963 | 21 marzo | 1963 |
| Burkina Faso | S | 5 agosto | 1960 | |
| Burundi | 21 luglio | 1962 S | 1° luglio | 1962 |
| Camerun | S | 1° gennaio | 1960 | |
| Canada | 23 giugno | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Cecoslovacchia | 1° marzo | 1956 | 7 ottobre | 1957 |
| Ciad | S | 11 agosto | 1960 | |
| Cile | 7 giugno | 1962 | 7 giugno | 1962 |
| Cipro | S | 16 agosto | 1960 | |
| Congo | S | 15 agosto | 1960 | |
| Corea (Sud) | 14 aprile | 1967 A | 14 aprile | 1967 |
| Costa d’Avorio | S | 7 agosto | 1960 | |
| Cuba | 15 novembre | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Danimarca | 5 aprile | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Egitto | 9 maggio | 1970 A | 9 maggio | 1970 |
| Finlandia* | 7 ottobre | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Francia | 15 novembre | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Gabon | S | 17 agosto | 1960 | |
| Gambia | S | 18 febbraio | 1965 | |
| Germania* | 26 settembre | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Ghana | 14 novembre | 1957 S | 7 ottobre | 1957 |
| Giamaica | S | 6 agosto | 1962 | |
| Giappone | 17 giugno | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Grecia | 21 giugno | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Guaiana | S | 26 maggio | 1966 | |
| Haiti | 15 novembre | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| India* | 10 novembre | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Indonesia | 19 settembre | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Irlanda | 22 dicembre | 1967 A | 22 dicembre | 1967 |
| Islanda | 21 aprile | 1968 A | 21 aprile | 1968 |
| Israele | 5 luglio | 1962 A | 5 luglio | 1962 |
| Italia | 28 gennaio | 1958 | 28 gennaio | 1958 |
| Kenya | S | 12 dicembre | 1963 | |
| Kuwait | S | 19 giugno | 1961 | |
| Lussemburgo | 20 maggio | 1958 | 20 maggio | 1958 |
| Madagascar | S | 26 giugno | 1960 | |
| Malawi | S | 6 luglio | 1964 | |
| Malaysia | 1° novembre | 1957 S | 7 ottobre | 1957 |
| Malta | S | 21 settembre | 1964 | |
| Mauritania | S | 28 novembre | 1960 | |
| Mauritius | 23 dicembre | 1970 S | 12 marzo | 1968 |
| Nicaragua | 26 ottobre | 1956 | 7 ottobre | 1957 |
| Niger | S | 3 agosto | 1960 | |
| Nigeria | S | 1° ottobre | 1960 | |
| Norvegia | 11 ottobre | 1956 | 7 ottobre | 1957 |
| Nuova Zelanda | 7 novembre | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Paesi Bassi | 26 agosto | 1958 | 26 agosto | 1958 |
| Pakistan | 24 maggio | 1956 | 7 ottobre | 1957 |
| Perù | 21 dicembre | 1960 | 21 dicembre | 1960 |
| Polonia | 18 ottobre | 1967 A | 18 ottobre | 1967 |
| Portogallo | 6 maggio | 1962 A | 6 maggio | 1962 |
| Regno Unito | 24 settembre | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Rep. Centro Africana | S | 13 agosto | 1960 | |
| Rep. Dominicana* | 27 ottobre | 1958 | 27 ottobre | 1958 |
| Romania | 14 novembre | 1971 A | 14 novembre | 1971 |
| Rwanda | 1° gennaio | 1966 S | 1° luglio | 1962 |
| Senegal | S | 20 giugno | 1960 | |
| Serbia e Montenegro | 25 agosto | 1966 A | 25 agosto | 1966 |
| Singapore | 10 agosto | 1973 S | 9 agosto | 1965 |
| Sierra Leone | 16 agosto | 1961 S | 27 aprile | 1961 |
| Spagna | 29 agosto | 1963 A | 29 agosto | 1963 |
| Sri Lanka* | 30 ottobre | 1957 | 30 ottobre | 1957 |
| Stati Uniti* | 21 marzo | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Sud‑Africa* | 15 novembre | 1955 | 7 ottobre | 1957 |
| Svezia* | 1° agosto | 1957 | 7 ottobre | 1957 |
| Svizzera | 1° agosto | 1966 A | 1° agosto | 1966 |
| Tanzania | 16 gennaio | 1962 S | 9 dicembre | 1961 |
| Togo | S | 27 aprile | 1960 | |
| Trinidad e Tobago | 17 gennaio | 1963 S | 31 agosto | 1962 |
| Turchia | 18 ottobre | 1957 | 18 ottobre | 1957 |
| Uganda | 19 agosto | 1963 S | 9 ottobre | 1962 |
| Ungheria | 9 settembre | 1973 A | 9 settembre | 1973 |
| Uruguay | 7 febbraio | 1969 | 7 febbraio | 1969 |
| Zaire | 11 settembre | 1971 A | 11 settembre | 1971 |
| * Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito. | ||||
| Accessioni provvisorie |
| Filippine | 9 agosto | 1973 A | 9 settembre | 1973 |
|---|---|---|---|---|
| Tunisia | 21 aprile | 1960 A | 21 maggio | 1960 |
Austria
All’atto della firma del protocollo, l’Austria ha dichiarato che, conformemente al paragrafo 6 del protocollo, tale firma esclude l’accettazione del quarto protocollo di rettificazione e di modificazione.
Finlandia
Con riserva che gli emendamenti recati da questo protocollo alla Parte II dell’Accordo generale saranno applicati solamente in tutta la misura compatibile con i regolamenti quantitativi interni in vigore il 10 aprile 1947, e conservanti il diritto d’accettare l’accordo generale con riserva che la Parte II del detto accordo sarà applicata unicamente in tutta la misura compatibile con i regolamenti quantitativi interni in vigore al 10 aprile 1947 e con la legislazione esistente al 10 ottobre 1949 e tuttora vigenti.
India
La stessa riserva degli Stati Uniti d’America.
Repubblica Dominicana
Con la riserva che gli emendamenti, recati da questo protocollo alla Parte II dell’accordo generale, saranno applicati solamente in tutta la misura compatibile con la legislazione in vigore il 10 ottobre 1949 e mantenenti il diritto di accettare l’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, con riserva che la Parte II del detto accordo sarà applicata in tutta la misura compatibile con la legislazione in vigore il 10 ottobre 1949.
Germania
La Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di applicare, alla Parte II dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, gli emendamenti contemplati nel protocollo del 10 marzo 1955 che ne modifica il preambolo e le Parti II e III, rettificato mediante processo verbale del 3 dicembre 1955, solamente nella misura in cui detti emendamenti sono compatibili con la legislazione in vigore il 21 aprile 1951. Essa si riserva il diritto di applicare la Parte II dell’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio solamente nella misura in cui le disposizioni di detta parte sono compatibili con la legislazione in vigore il 21 aprile 1951.
Sri Lanka
La stessa riserva degli Stati Uniti.
Stati Uniti d’America
Con riserva che gli emendamenti recati da questo protocollo alla Parte II dell’accordo generale saranno applicati solamente in tutta la misura compatibile con la legislazione in vigore il 30 ottobre 1947, e mantenenti il diritto di accettare l’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, con riserva che la Parte II del detto accordo sarà applicata in tutta la misura compatibile con la legislazione in vigore il 30 ottobre 1947.
Sud‑Africa
Con riserva che gli emendamenti recati da questo protocollo alla Parte II dell’accordo generale saranno applicati in tutta la misura compatibile con la legislazione in vigore il 30 ottobre 1947, e conservanti il diritto di accettare l’accordo con riserva che la Parte II del detto accordo sarà applicata in tutta la misura compatibile con la legislazione già esistente al 30 ottobre 1947 e tuttora vigente.
Svezia
Con riserva che gli emendamenti recati da questo protocollo alla Parte II dell’accordo generale saranno applicati in tutta la misura compatibile con la legislazione in vigore il 10 ottobre 1949, e mantenenti il diritto d’accettare l’accordo con riserva che la Parte II del detto accordo sarà applicabile in tutta la misura compatibile con la legislazione già esistente il 10 ottobre 1949 e tuttora in vigore.
Svizzera
Il protocollo s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein, fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1959 1805 ↩
Vedi le osservazioni generali pubblicate alla fine dell’Elenco della Confederazione Svizzera (RS 0.632.211.2 ). ↩
Note introdotte dalla lett. B del Prot. dell’8 feb. 1965, approvato dell’AF il 15 dic. 1965 e in vigore dal 27 giu. 1966 (RU 1966 960959;FF 1965 II 826). ↩
RU 1966 968. Questo Prot. non è entrato in vigore. ↩
RU 1966 968. Questo Prot. non è entrato in vigore. ↩
RU 1966 968. Questo Prot. non è entrato in vigore. ↩
RS 0.632.20 ↩
Questo preambolo non è stato pubblicato nella RU. ↩
RU 1966 968. Questo Prot. non è entrato in vigore. ↩
RU 1966 968. Questo Prot. non è entrato in vigore. ↩
*Le mod. contenute nel n. 8, lett. c, sono entrate in vigore il 15 feb. 1961. ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.21",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812",
"documentDate": "1947-10-30",
"inForceSince": "1966-08-01"
},
"content": {
"number": "0.632.21",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.632.21",
"hash": "548e28dd6e01ed7af8dbf5bcd20beeaf655c3e41a8b511331b651f8415aef1e0",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.21",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:22.729Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-1745_1807_1812-20030812-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812",
"documentDate": "1947-10-30",
"inForceSince": "1966-08-01",
"manifestations": [
{
"title": "Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) vom 30. Oktober 1947 (mit Anlagen und Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-1745_1807_1812-20030812-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "GATT",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/de/xml"
},
{
"title": "Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (avec annexes et protocole)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-1745_1807_1812-20030812-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "GATT",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo generale del 30 ottobre 1947 su le tariffe doganali e il commercio (GATT) (con All. e Protocollo)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-1745_1807_1812-20030812-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "GATT",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/1745_1807_1812/20030812/it/xml"
}
}