0.632.231.1•Accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio
0.632.231.1Multilateral International Treaty1 gen 1980
Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19793
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980
I firmatari4del presente accordo,
Prendendo atto che, il 12–14 settembre 1973, i Ministri hanno concordato che i Negoziati commerciali multilaterali dovrebbero, tra l’altro, ridurre od eliminare gli effetti di restrizione o di distorsione del commercio derivanti da misure non tariffarie e sottoporre tali misure ad una più efficace disciplina internazionale;
Riconoscendo che i governi fanno ricorso alle sovvenzioni al fine di promuovere importanti obiettivi di politica nazionale;
Riconoscendo inoltre che le sovvenzioni possono avere effetti dannosi sul commercio e la produzione;
Riconoscendo che il presente accordo dovrebbe riguardare principalmente gli effetti delle sovvenzioni e che tali effetti devono essere valutati tenendo debito conto della situazione economica interna dei firmatari in questione, nonché dello stato delle relazioni economiche e monetarie internazionali;
Desiderosi di fare in modo che il ricorso alle sovvenzioni non si ripercuota sfavorevolmente, né pregiudichi gli interessi di alcun firmatario del presente accordo e che le misure compensative non ostacolino ingiustificatamente il commercio internazionale, e che i produttori sfavorevolmente colpiti dal ricorso a sovvenzioni, possano ottenere un risarcimento in un quadro internazionale concertato di diritti e di obblighi;
Tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio di sviluppo e di finanze;
Desiderosi d’applicare integralmente e di interpretare, unicamente per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, le disposizioni degli articoli VI, XVI e XXIII dell’Accordo generale5sulle tariffe doganali ed il commercio (in appresso denominato «Accordo generale» o «GATT»), e d’elaborare norme dirette all’applicazione di queste onde assicurare una maggiore uniformità e certezza nella loro attuazione;
Desiderosi d’assicurare una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo,
Hanno concordato quanto segue:
I firmatari prendono tutte le misure necessarie affinché l’istituzione di un diritto compensativo6su qualsiasi prodotto del territorio di un firmatario, importato nel territorio di un altro firmatario sia conforme all’articolo VI dell’Accordo generale ed ai termini del presente accordo.
Se, in particolari circostanze, le autorità interessate hanno deciso d’aprire un’inchiesta, senza esservi state sollecitate, esse vi procedono soltanto se sono in possesso di sufficienti elementi di prova concernenti tutti i punti contemplati ai commi a)–c) di cui sopra. 2. Ogni firmatario deve notificare al Comitato «Sovvenzioni e misure compensative»9
3. Qualora le autorità inquirenti fossero convinte che gli elementi di prova sono sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, il firmatario od i firmatari i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta e gli esportatori ed importatori, noti alle autorità inquirenti come parti interessate, nonché i ricorrenti devono ricevere una notifica e deve essere pubblicato un avviso. Per determinare se sia opportuno aprire un’inchiesta, le autorità inquirenti devono tener conto della posizione presa dalle filiali della parte ricorrente10, che hanno sede sul territorio di un altro firmatario.
4. Al momento dell’apertura di un’inchiesta ed in seguito, gli elementi di prova relativi, nel contempo, alla sovvenzione ed al danno devono essere esaminati simultaneamente. In ogni caso, gli elementi di prova relativi all’esistenza di una sovvenzione, nonché di un danno, vengono esaminati simultaneamente
5. L’avviso di cui al paragrafo 3 di cui sopra, deve contenere una descrizione della pratica o delle pratiche di sovvenzione sulle quali verterà l’inchiesta. Ogni firmatario deve fare in modo che le autorità inquirenti diano a tutti i firmatari interessati ed a tutte le Parti interessate11una ragionevole possibilità di prendere conoscenza, su richiesta, di tutte le informazioni pertinenti, che non siano riservate (come indicato ai paragrafi 6 e 7 di cui in appresso) e che verranno utilizzate dalle stesse autorità inquirenti nell’inchiesta, e di presentare i rispettivi punti di vista per iscritto, e dietro giustificazione oralmente, all’autorità incaricata dell’inchiesta.
6. Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo riservato, dalle Parti interessate nell’inchiesta devono, qualora ne siano esposte le ragioni, essere considerate come tali dalle autorità inquirenti. Tali informazioni non devono essere divulgate senza espressa autorizzazione della Parte che le ha fornite12. Può essere richiesto alle Parti che abbiano fornito informazioni riservate di darne un compendio non riservato. Nei casi in cui dette Parti affermino che simili informazioni non possono essere riassunte, deve essere predisposta una relazione sulle ragioni per le quali non è possibile un compendio.
7. Tuttavia, qualora le autorità inquirenti ritenessero che una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e la Parte che sollecita il trattamento riservato si rifiutasse di divulgare le informazioni, le autorità hanno la facoltà di non tener conto di tali informazioni, a meno che ne possa essere dimostrata l’esattezza.13
8. Le autorità incaricate dell’inchiesta hanno la facoltà, se necessario, di svolgere indagini sul territorio d’altri firmatari purché ne abbiano informato in tempo utile il firmatario e quest’ultimo non si opponga all’inchiesta. Inoltre possono svolgere un’indagine nei locali di una ditta ed esaminarne i documenti
9. Nei casi in cui una Parte od un firmatario interessato rifiutino l’accesso alle necessarie informazioni o non le comunichino entro un termine ragionevole, od ostacolino notevolmente lo svolgimento dell’inchiesta si possono trarre constatazioni preliminari o definitive14, positive o negative, sulla base dei dati di fatto disponibili.
10. Le procedure di cui sopra non devono ostare alla tempestiva apertura di un’inchiesta, agli accertamenti preliminari o finali, positivi o negativi, né all’applicazione di misure provvisorie o definitive del presente accordo.
11. Quando i prodotti non vengono importati direttamente dal paese di origine, ma sono esportati da un paese intermedio a destinazione del paese importatore, il presente accordo è pienamente applicabile e la transazione o le transazioni vengono considerate, agli effetti del presente accordo, come se avessero avuto luogo tra il paese d’origine ed il paese d’importazione.
12. Le autorità inquirenti chiudono l’inchiesta quando accertino che non esistano sovvenzioni o che l’effetto che la pretesa sovvenzione esercita sul settore di produzione di cui trattasi non è tale da causare un danno.
13. L’inchiesta non osta allo sdoganamento.
14. Tranne in particolari circostanze, le inchieste devono essere portate a termine entro un anno dalla loro apertura.
15. È fatto obbligo di divulgare ogni constatazione preliminare o definitiva sia essa affermativa o negativa come pure ogni eventuale invalidazione. In caso di constatazione affermativa, l’avviso al pubblico espone le constatazioni e le conclusioni raggiunte su ogni punto di fatto e di diritto considerato rilevante dalle autorità inquirenti, nonché le ragioni od il fondamento. In caso di constatazione negativa, l’avviso fornisce almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni. Tutti gli avvisi vengono comunicati ai firmatari i cui prodotti sono oggetto di detta constatazione ed agli esportatori noti come Parti interessate.
16. I firmatari presentano, senza indugio, al comitato un rapporto su tutte le loro decisioni preliminari o definitive in materia di diritti compensativi. Tali rapporti vengono tenuti a disposizione del segretariato del GATT affinché i rappresentanti dei governi possano consultarli. I firmatari presentano inoltre rapporti semestrali su tutte le decisioni adottate in materia di diritti compensativi nel corso dei sei mesi precedenti.
La decisione d’imporre o meno un diritto compensativo, quando tutte le condizioni richieste siano soddisfatte, e la decisione di fissare il diritto compensativo ad un livello uguale alla totalità od ad una parte solamente dell’importo della sovvenzione, spettano alle autorità dei firmatari importatori. È auspicabile che l’istituzione sia facoltativa sul territorio di tutti i firmatari e che il diritto inferiore sia sufficiente ad eliminare il danno per il settore della produzione nazionale interessato.
Non viene prelevato16, su un prodotto importato, alcun diritto compensativo superiore all’importo della sovvenzione di cui è stata constatata l’esistenza, calcolata in termini di sovvenzione per unità di prodotti sovvenzionati ed esportati.17
Quando viene istituito un diritto compensativo per un qualsiasi prodotto, detto diritto, di importo adeguato, viene percepito senza discriminazione sulle importazioni di tale prodotto, a prescindere dalla loro provenienza, qualora si sia accertato che esse sono sovvenzionate e causano un danno, eccezion fatta per le importazioni provenienti da fonti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione o da cui è stato accettato un impegno conforme alle disposizioni del presente accordo.
Se, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per condurre in porto le consultazioni, un firmatario stabilisce, infine, l’esistenza e l’importo della sovvenzione e conclude che, a causa degli effetti di quest’ultima, le importazioni sovvenzionate causano un danno, egli può istituire un diritto compensativo conformemente alle disposizioni della presente sezione, a meno che la sovvenzione non venga soppressa.
ii) l’esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi per dar modo alle autorità inquirenti d’accertare che l’effetto dannoso della sovvenzione è stato soppresso. Gli aumenti di prezzo operati in virtù di tali impegni non sono più elevati di quanto sia necessario per compensare l’importo della sovvenzione. Impegni in materia di prezzi devono essere richiesti od accettati dagli esportatori soltanto quando il firmatario importatore abbia preliminarmente 1) aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 2 del presente Accordo e 2) ottenuto il consenso del firmatario esportatore. Gli impegni offerti non sono necessariamente accettati, se le autorità del paese firmatario importatore ritengono impossibile la loro accettazione, per esempio nel caso in cui il numero degli esportatori effettivi o potenziali sia troppo elevato, o per altre ragioni.
b) Quando gli impegni vengono accettati, l’inchiesta sul danno deve comunque essere condotta a termine se il firmatario esportatore lo desidera o se il firmatario importatore decide in tal senso. In questi casi, qualora si accerti che non esiste danno né minaccia di danno, l’impegno decade automaticamente, tranne quando l’assenza di minaccia di danno sia in gran parte dovuta all’esistenza di un impegno in materia di prezzi; le autorità interessate possono chiedere, in questi casi, che l’impegno venga mantenuto per un ragionevole periodo di tempo conformemente alle disposizioni del presente accordo.
c) Le autorità del firmatario importatore possono proporre impegni in materia di prezzi, ma nessun esportatore è costretto a sottoscriverli. Il fatto che i governi o gli esportatori non offrano tali impegni o non accettino l’invito a sottoscriverli, non pregiudica in alcun modo l’esame della questione. Tuttavia le autorità sono libere di stabilire che la materializzazione di una minaccia di danno è più probabile qualora le importazioni sovvenzionate continuino.
Le autorità di un firmatario importatore possono chiedere ad ogni governo od esportatore, di cui hanno accettato gli impegni, di fornire loro periodiche informazioni sull’esecuzione di detti impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. In caso di violazione degli impegni, le autorità del firmatario importatore possono prendere, ai sensi del presente accordo ed in conformità con le sue disposizioni, rapide misure consistenti nella immediata applicazione di provvedimenti provvisori, basandosi sui migliori dati a loro disposizione. In simili casi, possono essere percepiti diritti definitivi, conformemente al presente accordo, sulle merci immesse al consumo fino a 90 giorni prima dell’applicazione di detti provvedimenti provvisori; tuttavia, non può essere applicata alcuna imposizione retroattiva alle importazioni immesse al consumo prima della violazione dell’impegno.
La durata degli impegni non deve essere superiore a quella che possono avere i diritti compensativi ai sensi del presente accordo. Le autorità di un firmatario importatore devono riesaminare la necessità di mantenere un impegno in materia di prezzi, quando ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta d’esportatori o d’importatori interessati del prodotto in questione, che comprovino con dati positivi la necessità di un tale riesame.
Ogni volta che un’inchiesta aperta in materia di diritti compensativi venga sospesa o chiusa conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, ed ogni volta che venga posto fine ad un impegno, il fatto viene notificato ufficialmente e deve essere reso pubblico. Gli avvisi forniscono almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni di tali conclusioni.
Un diritto compensativo rimane in vigore soltanto per il tempo, e nella misura necessaria, a neutralizzare la sovvenzione che causa un danno. Le autorità inquirenti riesaminano la necessità di mantenere il diritto qualora ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta di una parte interessata che comprovi con dati positivi la necessità di un simile riesame.
2. Per quanto concerne il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se vi sia un considerevole aumento delle importazioni sovvenzionate, in quantità assoluta, o in rapporto alla produzione od al consumo del firmatario importatore. Per quanto concerne l’effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se vi sia stata nelle importazioni sovvenzionate, una notevole riduzione del prezzo rispetto al prezzo di un analogo prodotto del firmatario importatore o se, d’altro canto, queste importazioni abbiano l’effetto di ridurre notevolmente i prezzi o d’impedire, in misura rilevante, aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati. Uno o più di questi criteri non forniscono necessariamente un orientamento decisivo.
3. L’esame delle incidenze sul settore produttivo nazionale interessato deve comprendere una valutazione di tutti i fattori, e dei relativi indici economici, che influiscono sulla situazione di tale settore, quali il calo reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, dell’utile derivante dagli investimenti o dell’utilizzazione della capacità; i fattori che influiscono sui prezzi interni; gli effetti negativi, reali o potenziali, sul flusso delle liquidità, sulle scorte, l’occupazione, le retribuzioni, la crescita, la possibilità di procurarsi capitali o sull’investimento e, nel caso dell’agricoltura, sull’aumento dell’onere che grava sui programmi governativi di sostegno. Quest’elenco non è esauriente e, uno o più di questi fattori non forniscono necessariamente un orientamento decisivo.
4. Deve essere dimostrato che le importazioni sovvenzionate causano, per gli effetti21della sovvenzione, un danno, secondo il significato attribuito dal presente accordo. Possono sussistere nel contempo altri fattori22che causano un danno al settore produttivo nazionale in questione ed i danni causati da questi altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni sovvenzionate.
5. Ai fini della determinazione del danno, l’espressione «settore produttivo nazionale» comprende, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, l’insieme dei produttori nazionali di prodotti analoghi o di quelli tra essi le cui produzioni nel loro insieme rappresentano una percentuale rilevante della produzione nazionale complessiva di questi prodotti; tuttavia, quando taluni produttori sono legati23agli esportatori od agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto ritenuto oggetto di una sovvenzione, l’espressione «settore produttivo» può essere interpretata come riferentesi al resto dei produttori.
6. L’effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in rapporto alla produzione nazionale del prodotto analogo, quando i dati disponibili permettano di definire questa produzione, separatamente, sulla base di criteri quali i processi di produzione, i realizzi dei produttori, gli utili. Quando la produzione nazionale del prodotto analogo non può essere definita separatamente sulla base di questi criteri, gli effetti delle importazioni sovvenzionate vengono valutati esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più limitata possibile, comprendente il prodotto analogo, per i quali possono essere fornite le necessarie informazioni.
7. In circostanze eccezionali, il territorio doganale del firmatario può per quanto concerne il prodotto in questione, essere diviso in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all’interno di ogni mercato possono essere considerati come se rappresentassero un distinto settore produttivo qualora
In tali circostanze può essere accertata l’esistenza di un danno, anche se questo non si ripercuote sulla parte essenziale del settore di produzione nazionale totale, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate su questo mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino un danno ai produttori della totalità o della quasi-totalità della produzione all’interno di questo mercato. 8. Quando il settore di produzione designa i produttori di una certa zona secondo la definizione data al paragrafo 7 di cui sopra, i diritti compensativi vengono percepiti unicamente sui prodotti in questione inviati verso detta zona per esservi definitivamente immessi al consumo. Qualora la legge costituzionale del firmatario importatore non permetta la percezione dei diritti compensativi su tale base, il firmatario importatore può percepire i diritti compensativi senza limitazioni soltanto se
9. Quando due o più paesi sono pervenuti, conformemente all’articolo XXIV, paragrafo 8 a) dell’Accordo generale, ad un grado di integrazione tale da rappresentare le caratteristiche di un mercato unico, unificato, il settore produttivo dell’insieme della zona di integrazione viene considerato come costituente il settore produttivo di cui ai precedenti paragrafi 5–7.
I firmatari notano che le sovvenzioni che rivestono le forme succitate sono normalmente accordate per regione o per settore. L’elenco di cui sopra è esemplificativo e non esauriente; esso comprende le sovvenzioni accordate attualmente da un certo numero di firmatari del presente accordo.
I firmatari riconoscono che l’elenco delle forme di sovvenzioni succitate dovrebbe essere oggetto di un esame complessivo, svolto periodicamente, e che sarebbe opportuno procedere a tale esame per mezzo di consultazioni, conformemente allo spirito dell’articolo XVI paragrafo 5 dell’Accordo generale. 4. I firmatari riconoscono inoltre che, fatti salvi i diritti che derivano loro dall’Accordo generale, nessuna disposizione dei paragrafi 1–3 di cui sopra ed in particolare l’elenco delle forme di sovvenzioni crea di per sé una base ai fini di un’azione ai sensi dell’Accordo generale, quale è interpretato nel presente accordo.
5. Quando una richiesta di consultazione è stata formulata ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, il firmatario, che si ritiene conceda o mantenga la sovvenzione di cui trattasi, deve avviare dette consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni è quello di precisare i fatti in questione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento.
2. È inteso che in entrambi i casi a) e b) di cui sopra, il margine di dumping o l’importo della sovvenzione in esame possono essere calcolati raffrontando il prezzo all’esportazione con:
a) il prezzo di vendita d’un analogo prodotto di un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati, o con
b) il valore di stima34di un analogo prodotto in un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati.
3. Qualora né il prezzo, né il valore ricostruito, stabiliti conformemente ai commi a) o b) del paragrafo 2, forniscano una base adeguata alla determinazione del dumping o della sovvenzione, si può usare il prezzo nel paese firmatario importatore, dovutamente adattato, se necessario, per tenere conto di ragionevoli utili.
4. Tutti i calcoli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si basano su prezzi o su costi riferentisi ad uno stesso stadio commerciale, che è normalmente lo stadio di uscita dalla fabbrica ed ad operazioni realizzate nelle date più recenti possibili. Si tiene debito conto, in ciascun caso a seconda delle sue peculiarità, delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che si ripercuotono sulla comparabilità dei prezzi, in modo che il metodo di raffronto usato sia appropriato e ragionevole.
Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Tuttavia, qualora un firmatario fosse parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all’esportazione, sottoscritti da almeno 12 firmatari originari6del presente Accordo entro il 1° gennaio 1979 (o qualora detti firmatari originari avessero adottato un impegno successivo) o qualora, nella pratica, un firmatario applicasse le disposizioni di detto impegno concernenti i tassi di interesse, una pratica seguita in materia di credito all’esportazione conformemente a queste disposizioni non sarà considerata come una sovvenzione all’esportazione vietata dal presente Accordo.
l) Ogni altra imputazione al bilancio dello Stato di un sussidio all’esportazione, ai sensi dell’articolo XVI dell’Accordo generale.
Note
| 1 | Ai fini del presente accordo: |
|---|---|
| L’espressione «imposte dirette» designa le imposte sulle retribuzioni, sugli utili, sugli interessi, sugli affitti, sui canoni e su ogni altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare. | |
| L’espressione «imposizioni all’importazione» designa i dazi doganali, gli altri dazi e le altre imposizioni fiscali non enumerate altrove nella presente nota, che vengono percepiti all’importazione. | |
| L’espressione «imposte indirette» designa le tasse sulle vendite, le accise, le tasse sulla cifra d’affari e le tasse sul valore aggiunto, le imposte sulle concessioni, le tasse di bollo, le tasse sui trasferimenti, le imposte sulle riserve e l’attrezzatura e le compensazioni fiscali alla frontiera, nonché qualsiasi tassa diversa dalle imposte dirette e dalle imposizioni all’importazione. | |
| Le imposte indirette «percepite a stadi anteriori» sono imposte percepite su beni o servizi utilizzati direttamente od indirettamente nella fabbricazione del prodotto. | |
| Le imposte indirette «a cascata» sono imposte, scaglionate su stadi multipli, percepite quando non esistano meccanismi di credito ulteriore d’imposta per i casi in cui i beni od i servizi imponibili ad un certo stadio della produzione siano utilizzati ad uno stadio di produzione successivo. | |
| L’«esonero» dalle imposte include le restituzioni od il rimborso d’imposte. | |
| 2 | I firmatari riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all’esportazione quando, ad esempio, vengano percepiti adeguati interessi. I firmatari riconoscono inoltre che nessuna disposizione del presente testo pregiudica le modalità secondo le quali le Parti contraenti delibereranno sui problemi specifici sollevati nel documento del GATT L/4422. |
| I firmatari riaffermano il principio secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici ed acquirenti stranieri, che esse controllano o che sono soggetti ad uno stesso controllo, dovrebbero, ai fini fiscali, essere i prezzi praticati tra imprese indipendenti che agiscono in condizioni di libera concorrenza. Ogni firmatario potrà richiamare l’attenzione di un altro firmatario sulle pratiche amministrative o su altre pratiche che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in un’importante economia di imposte dirette nelle transazioni all’esportazione. In tali circostanze, i firmatari cercheranno, normalmente, di comporre le loro controversie, ricorrendo alle vie aperte loro dalle convenzioni bilaterali in vigore in materia d’imposizione od ad altri particolari meccanismi internazionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi che derivano per i firmatari dall’Accordo generale, compreso il diritto di consultazione istituito nella frase precedente. | |
| Il paragrafo e) non intende limitare la possibilità di un firmatario di adottare misure atte ad evitare la doppia imposizione di redditi di fonte straniera percepiti dalle sue imprese o dalle imprese di un altro firmatario. | |
| Qualora esistano misure incompatibili con le disposizioni del paragrafo e), e qualora rilevanti difficoltà d’ordine pratico impediscano al firmatario interessato di conformare rapidamente dette misure con l’accordo, il firmatario interessato dovrà, fatti salvi i diritti che derivano per gli altri firmatari dall’Accordo generale o dal presente accordo, esaminare i metodi che permettano di conformare dette misure con l’accordo, in un ragionevole periodo di tempo. | |
| Al riguardo, la Comunità economica europea ha dichiarato che l’Irlanda si propone di porre fine, entro il 1° gennaio 1981, al suo sistema di misure fiscali preferenziali, concernente le esportazioni, istituito ai sensi della legge del 1976 sull’imposta sulle società (Corporation Tax Act), pur continuando ad onorare gli impegni, che costituiscono obblighi dal punto di vista legale, da essa contratti durante il periodo di validità di detto sistema. | |
| 3 | Il paragrafo h) non si applica ai sistemi di tassa sul valore aggiunto e alle compensazioni fiscali alla frontiera che ne fanno le veci; il problema dell’eccessivo esonero delle tasse sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal paragrafo g). |
| 4 | I firmatari hanno convenuto che nessuna delle disposizioni del presente paragrafo pregiudicherà od influenzerà le deliberazioni del gruppo d’esperti istituito dal Consiglio del GATT il 6 giugno 1978 (C/M/126). |
| 5 | Per valutare l’adeguamento, a lunga scadenza, dei tassi di premi, delle spese e delle perdite dei programmi di assicurazione, si dovrà, in linea di massima, tener conto unicamente dei contratti conclusi dopo la data d’entrata in vigore del presente accordo. |
| 6 | L’espressione «firmatario originario del presente Accordo» designa ogni firmatario che aderisce all’accordo ad referendum entro il 31 maggio 1979. |
RU 1979 2316;FF 1979 III 1 ↩
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Cpv. 1 lett. b del DF del 12 dic. 1979 (RU 1979 2153). ↩
Il termine «firmatari» viene qui usato per designare le Parti del presente accordo. ↩
Ogni volta che si farà riferimento, nell’accordo, ai «termini del presente accordo», od agli «articoli» o alle «disposizioni del presente accordo», bisognerà intendere, a seconda delle esigenze del contesto, le disposizioni dell’Accordo generale così come sono interpretate ed applicate dal presente accordo. ↩
Con l’espressione «diritto compensativo» si deve intendere un diritto speciale percepito al fine di compensare ogni premio o sovvenzione accordato direttamente od indirettamente alla fabbricazione, alla produzione od alla esportazione di qualsiasi merce, in conformità al paragrafo 3 dell’articolo VI dell’Accordo generale. ↩
Il termine «aperta» usato in appresso, si riferisce all’atto procedurale con il quale un firmatario apre formalmente un’inchiesta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. ↩
Ai termini del presente accordo, l’espressione «danno» è considerata, salvo contraria disposizione, come designante un danno rilevante causato ad un settore della produzione nazionale, od una minaccia di danno rilevante per un settore della produzione nazionale od un notevole ritardo nella creazione di un settore della produzione nazionale, e viene interpretata a norma dell’articolo 6. ↩
Previsto dalla Parte I del presente accordo ed in appresso denominato «il comitato». ↩
Nel presente accordo il termine «parte» designa ogni persona fisica o giuridica residente sul territorio di un firmatario. ↩
Per «firmatari interessati» o «Parti interessate», si intende un firmatario od una Parte i cui interessi economici sono colpiti dalla sovvenzione di cui trattasi. ↩
I firmatari riconoscono che, sul territorio di taluni d’essi, potrebbe essere richiesta la divulgazione a norma di un provvedimento protettivo redatto in termini restrittivi. ↩
I firmatari concordano che le richieste di trattamento riservato non dovranno essere respinte arbitrariamente. ↩
Dato che vengono usati diversi termini nei diversi sistemi dei vari Paesi, il termine «constatazione» (finding) viene usato in appresso per designare una decisione o un accertamento formale. ↩
È particolarmente importante, conformemente a questo paragrafo, che non si pervenga ad alcuna constatazione affermativa, preliminare o definitiva, senza aver dato una congrua possibilità di procedere a consultazioni. Queste consultazioni potranno stabilire la base sulla quale si procederà a norma della Parte VI del presente accordo. ↩
Il termine «prelevare» è usato, nel presente accordo, per designare l’imposizione o la percezione legale di un diritto o di una tassa a titolo definitivo o finale. ↩
I firmatari devono mettersi d’accordo sulla fissazione dei criteri da applicare per il calcolo dell’importo della sovvenzione. ↩
Il termine «può» non deve essere interpretato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 5b) del presente articolo, come comportante la facoltà di proseguire una procedura contemporaneamente all’applicazione degli impegni sui prezzi. ↩
La determinazione del danno, conformemente ai criteri enunciati nel presente articolo, si basa su positivi elementi di prova. Per determinare l’esistenza di una minaccia di danno, le autorità inquirenti possono nell’esame dei fattori enumerati nel presente articolo, tenere conto degli elementi di prova relativi alla natura della sovvenzione in questione e degli effetti che sembrerebbero doverne derivare per il commercio. ↩
Nel presente accordo, l’espressione «prodotto analogo» («like product») serve a designare un prodotto identico, vale a dire simile, sotto tutti gli aspetti, al prodotto considerato, o, in assenza di un tale prodotto, un altro prodotto che, benché non simile sotto tutti gli aspetti, presenti caratteristiche che presentano un’accentuata analogia con quelle del prodotto considerato. ↩
Così come sono enunciati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. ↩
Questi fattori possono comprendere, tra l’altro, il volume ed i prezzi delle importazioni non sovvenzionate dei prodotti in questione, la contrazione della domanda o le modifiche della struttura dei consumi, le pratiche commerciali restrittive dei produttori stranieri e nazionali e la concorrenza tra questi stessi produttori, l’evoluzione delle tecniche, nonché i risultati all’esportazione e la produttività del settore produttivo nazionale. ↩
Il comitato deve elaborare una definizione del termine «legato» ai sensi di questo paragrafo. ↩
L’espressione «danno ad un settore produttivo nazionale» è qui usata con lo stesso significato che ha nella Parte I del presente accordo. ↩
I vantaggi che risultano direttamente od indirettamente dall’Accordo generale comprendono i vantaggi dalle concessioni tariffarie consolidate a norma dell’articolo II dell’Accordo generale. ↩
L’espressione «serio danno agli interessi di un altro firmatario» viene usata nel presente accordo con lo stesso significato che ha all’articolo XVI paragrafo 1 dell’Accordo generale, ed include la minaccia di un serio danno. ↩
I firmatari riconoscono che i vantaggi possono essere ugualmente annullati o compromessi dal fatto che un firmatario non adempia agli obblighi che gli incombono in virtù dell’Accordo generale o del presente accordo. Nei casi in cui il comitato rileva tale inadempienza in ordine ai sussidi all’esportazione è lecito presumere, fatto salvo il disposto del paragrafo 9 dell’articolo 18 di cui in appresso, l’esistenza d’effetti sfavorevoli. Viene accordata all’altro firmatario una ragionevole possibilità di respingere tale presunzione. ↩
Il termine «spostare» deve essere interpretato tenendo conto delle esigenze dei Paesi in sviluppo in materia di commercio e di sviluppo; non si intende a tale proposito fissare le quote tradizionali di mercato. ↩
Per quanto concerne taluni prodotti primari, il problema dei mercati dei Paesi terzi è trattato esclusivamente all’articolo 10 di cui in appresso. ↩
I termini ricordati al presente articolo od all’articolo 18 possono essere prorogati per mutuo accordo. ↩
Nel formulare simili raccomandazioni, il comitato tiene conto degli imperativi dei Paesi firmatari in sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze. ↩
È chiaro che all’entrata in vigore del presente accordo ogni previsto impegno di tale natura viene notificato in tempo utile al comitato. ↩
RS 0.632.231.2 ↩
L’espressione «valore di stima» si riferisce al costo di produzione, maggiorato di un importo ragionevole per le spese di gestione, le spese di vendita e altre spese e per gli utili. ↩
Al riguardo il comitato può richiamare l’attenzione dei firmatari sui casi in cui, a suo parere, non sia stata apportata alcuna giustificazione ragionevole a sostegno delle deduzioni presentate. ↩
Ciò non impedisce, tuttavia, la più rapida creazione possibile di un gruppo speciale qualora il comitato decida in tal senso, in funzione dell’urgenza della situazione. ↩
Le parti interessate alla controversia forniscono, nel più breve tempo possibile, vale a dire entro sette giorni lavorativi, il loro parere sulle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal presidente del comitato e non si oppongono a tali designazioni se non per ragioni inderogabili. ↩
L’espressione «governi» si riferisce, nel caso di unioni doganali, ai governi di tutti i Paesi membri. ↩
Questo paragrafo non mira ad ostacolare l’adozione di misure appropriate ai sensi di altre pertinenti disposizioni dell’Accordo generale. ↩
Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le competenti autorità della Comunità economica europea. ↩
Nel corso del primo di questi esami, il comitato procede non soltanto ad un esame generale sul funzionamento dell’accordo, ma fornisce anche a tutti i firmatari interessati la possibilità di sollevare questioni e di discutere sui problemi concernenti le pratiche in materia di sovvenzioni e l’eventuale incidenza sugli scambi di talune pratiche relative alle imposte dirette. ↩
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