0.632.231.3•Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio
0.632.231.3Multilateral International Treaty1 gen 1981
Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19793
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979
Entrato in vigore per la Svizzera, giusta l'articolo 24
1. La base principale per la determinazione del valore in dogana a norma di questo Accordo è il «valore di transazione» come viene definito nell’articolo 1. L’articolo 1 si ricollega all’articolo 8 che prevede,inter alia , adattamenti al prezzo effettivamente pagato o da pagare quando taluni elementi specifici che vengono considerati come facenti parte del valore in dogana sono a carico dell’acquirente ma non sono inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L’articolo 8 prevede parimenti l’inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni dell’acquirente a favore del venditore sotto forma di merci o di servizi determinati piuttosto che sotto forma di denaro. Gli articoli 2–7 compreso, indicano i metodi da impiegare per calcolare il valore in dogana qualora tale determinazione non sia possibile in applicazione dell’articolo primo. 2. Quando il valore in dogana non può essere stabilito in applicazione dell’articolo 1, l’amministrazione delle dogane e l’importatore dovrebbero di norma consultarsi per calcolare la base del valore richiamandosi agli articoli 2 o 3. Può accadere, ad esempio, che l’importatore abbia informazioni sul valore in dogana di merci importate identiche o analoghe di cui l’amministrazione delle dogane del porto d’importazione non dispone direttamente. D’altra parte, l’amministrazione delle dogane può essere in possesso d’informazioni sul valore in dogana di merci importate identiche o similari a cui l’importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione tra le due parti permetterà uno scambio d’informazioni, pur rispettando gli obblighi imposti dal segreto commerciale, in modo da fornire una base adeguata per la valutazione in dogana. 3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la determinazione del valore in dogana quando non è possibile calcolarlo sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci importate identiche o similari. In virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana è fissato sulla base del prezzo a cui le merci vengono vendute nella forma in cui sono importate a un compratore non vincolato al venditore nel paese d’importazione. L’importatore ha inoltre il diritto, a sua richiesta, di far valutare secondo l’articolo 5 le merci che, dopo l’importazione, devono subire trasformazioni. In virtù dell’articolo 6, il valore in dogana viene determinato sulla base del valore calcolato. Ambedue i metodi presentano talune difficoltà e, per questo motivo, l’importatore ha diritto, in virtù dell’articolo 4, di scegliere l’ordine d’applicazione dei due metodi. 4. L’articolo 7 stabilisce come si debba calcolare il valore in dogana qualora non possa essere determinato in virtù degli articoli precedenti.
Preambolo Visti i negoziati commerciali multilaterali, le parti a questo Accordo, (in seguito denominato «le parti»), Desiderose di promuovere gli obiettivi dell’Accordo generale sulle Tariffe e il Commercio4(qui di seguito denominato Accordo generale o GATT) e di assicurare vantaggi supplementari al commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo; Riconoscendo l’importanza dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle Tariffe e il Commercio e desiderose di elaborare delle norme per assicurare una maggiore uniformità e una maggiore certezza nell’applicazione di detto articolo; Riconoscendo la necessità di un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana delle merci che escluda l’utilizzazione di valori in dogana arbitrari o fittizi; Riconoscendo che la base della valutazione in dogana delle merci dovrebbe, per quanto possibile, essere il valore di transazione delle merci da valutare; Riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici e equi compatibili con la prassi commerciale e che le procedure di valutazione dovrebbero essere d’applicazione generale senza distinzione tra fonti d’approvvigionamento; Riconoscendo che le procedure di valutazione non dovrebbero essere impiegate per combattere il dumping, Convengono quanto segue:
Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato in base agli articoli 1–3, il valore in dogana sarà determinato in base all’articolo 5 oppure, qualora il valore in dogana non possa essere determinato in questo modo, si ricorrerà all’articolo 6 salvo il caso in cui, a richiesta dell’importatore, l’ordine d’applicazione degli articoli 5 e 6 venga invertito.
Qualsiasi informazione a carattere riservato o fornita a titolo confidenziale per valutazione in dogana verrà trattata come tale dalle autorità interessate, che non la divulgheranno senza esplicita autorizzazione della persona o del governo che l’avrà fornita, salvo il caso in cui ciò si rendesse necessario nel quadro di procedimenti giudiziari.
Leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative d’applicazione generale che rendono effettivo il presente accordo verranno pubblicati dal paese d’importazione interessato in conformità dell’articolo X dell’Accordo generale GATT.
Se, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si renda necessario differire la determinazione definitiva di tale valore, l’importatore potrà tuttavia ritirare le sue merci dalla dogana a condizione di fornire, sotto richiesta, una sufficiente garanzia sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, a copertura del pagamento dei dazi doganali a cui le merci potrebbero essere soggette. La normativa delle parti deve prevedere disposizioni da applicare in tali circostanze.
Le note che figurano nell’Allegato I del presente Accordo fanno parte integrante di quest’ultimo, onde i suoi articoli devono essere collegati e applicati con le rispettive note. Gli Allegati II e III fanno pure parte integrante del presente Accordo.
Su richiesta scritta, l’importatore avrà diritto da parte dell’amministrazione delle dogane ad una spiegazione scritta su come è stato determinato il valore in dogana delle merci importate.
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come limitante o contestante i diritti delle amministrazioni doganali di verificare la veridicità o l’esattezza di qualsiasi affermazione, documento o dichiarazione presentata per la valutazione in dogana.
Sarà istituito in virtù del presente Accordo:
Se le consultazioni intraprese conformemente all’Articolo 19 di cui sopra non portano, per le parti interessate, a una soluzione reciprocamente soddisfacente, il Comitato si riunirà a richiesta di qualsiasi parte nella controversia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per esaminare la questione al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.2. Nell’esame della questione e nella definizione delle procedure, il Comitato esaminerà se le controversie sono legate a considerazioni di politica commerciale oppure a problemi che richiedono un esame tecnico dettagliato. Il Comitato potrà, di sua iniziativa, chiedere al Comitato tecnico di procedere, come previsto nel paragrafo 4 seguente, all’esame di qualsiasi questione che richiede un esame tecnico. Su richiesta di qualunque parte alla controversia che riterrà che le questioni sono collegate a problemi di carattere tecnico, il Comitato chiederà al Comitato tecnico di procedere a tale esame.3. Nel corso di una qualsiasi fase della procedura per la risoluzione della vertenza potranno essere consultati organismi competenti ed esperti qualificati nelle materie esaminate; a questi organismi ed esperti potrebbero venire richieste informazioni e assistenza adeguate. Il Comitato prenderà in considerazione i risultati di qualsiasi lavoro del Comitato tecnico attinente alla vertenza. Questioni tecniche4. Conformemente al paragrafo 2 di cui sopra, se adito, il Comitato tecnico esaminerà la questione e presenterà un rapporto al Comitato entro tre mesi dalla data in cui sarà stato incaricato della questione tecnica, salvo proroga della scadenza in seguito a reciproco accordo delle parti. Procedure di commissioni (panels)5. Nei casi in cui la questione non venga deferita al Comitato tecnico, il Comitato istituirà una commissione su richiesta di qualsiasi parte alla controversia qualora non sia stata raggiunta alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente entro tre mesi a partire dal giorno in cui il Comitato è stato adito. Se la questione è stata sottoposta al Comitato tecnico, il Comitato istituirà una commissione su richiesta di una qualunque parte in causa qualora non sia stata raggiunta alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente entro un mese dal giorno in cui il Comitato tecnico abbia presentato il suo rapporto al Comitato.
Applicazione7. Ad esame ultimato, o quando il Comitato tecnico o la Commissione avranno fatto rapporto al Comitato, quest’ultimo esaminerà la questione senza indugio. Quanto alle relazioni delle Commissioni, il Comitato dovrà prendere provvedimenti in modo adeguato, di norma entro trenta giorni a partire dal loro ricevimento. In particolare il Comitato dovrà:
i) esporre i fatti e
ii) rivolgere raccomandazioni a una o più Parti oppure deliberare nel modo che riterrà più appropriato.8. Se una parte alla quale siano state rivolte delle raccomandazioni ritenga di non essere in grado di metterle in atto, dovrà motivarlo immediatamente per iscritto al Comitato. In questo caso, il Comitato esaminerà quali ulteriori misure adottare.9. Se ritiene che le circostanze siano sufficientemente gravi per giustificare un tale provvedimento, il Comitato potrà autorizzare una o più Parti a sospendere, nei confronti di una qualsiasi delle altre parti, l’applicazione degli obblighi derivanti da detto Accordo.10. Il Comitato terrà sotto controllo qualsiasi questione al cui riguardo avrà formulato raccomandazioni o norme.11. Se dovesse sorgere una controversia relativa a diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo, le parti dovranno seguire la procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente Accordo prima di far valere i diritti derivanti dall’Accordo generale, ivi compreso quello di richiamarsi all’Articolo XXIII.
Non si potranno formulare riserve per quanto riguarda le disposizioni del presente Accordo senza il consenso delle altre parti all’Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1981 per i governi5che lo avranno approvato e che avranno aderito entro quella data. Per gli altri governi, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua approvazione o della sua adesione.
Il Comitato procederà ogni anno a una rassegna dell’applicazione e funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il Comitato informerà ogni anno leParti contraenti al GATT degli sviluppi riscontrati nel periodo in esame.
Le parti potranno emendare il presente Accordo tenendo conto,inter alia , dell’esperienza acquisita nella sua applicazione. Quando sarà stato approvato dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato, l’emendamento entrerà in vigore nei confronti di una parte soltanto dopo la sua approvazione da parte di quest’ultima.
Ogni Parte potrà denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto alla scadenza di sessanta giorni dal giorno in cui il Direttore generale delleParti contraenti al GATT ne avrà ricevuto notifica per iscritto. A seguito di tale notifica, ogni Parte potrà chiedere la convocazione immediata del Comitato.
Il segretariato dell’Accordo generale assumerà la segreteria del presente Accordo, eccezion fatta per i compiti specificatamente conferiti al Comitato tecnico la cui segreteria sarà assunta dal Consiglio di cooperazione doganale.
Il presente Accordo sarà depositato presso il Direttore generale delleParti con traenti al GATT, che fornirà immediatamente a ogni Parte nonché ad ogniParte contraente del GATT una copia certificata conforme dell’Accordo stesso e di qualsiasi emendamento apportato conformemente all’Articolo 27, nonché una notifica di ogni approvazione o adesione a norma dell’Articolo 22, o di qualsiasi altra denuncia di cui all’Articolo 28.
Il presente Accordo sarà registrato conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e spagnola, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Applicazione successiva dei metodi di valutazione
1. Gli Articoli 1 a 7 incluso, definiscono il modo in cui deve essere determinato il valore in dogana delle merci importate a norma del presente Accordo. I metodi di valutazione sono indicati nell’ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana è definito all’Articolo 1 e le merci importate devono essere valutate conformemente a questo articolo ogniqualvolta che sono riunite le condizioni previste.
2. Quando il valore in dogana non può essere determinato in base all’Articolo 1, è necessario passare successivamente agli articoli seguenti fino al primo che ne consenta la determinazione. Fatto salvo l’Articolo 4, soltanto quando il valore in dogana non può essere determinato a norma di un dato articolo è consentito il ricorso all’articolo che segue immediatamente nell’ordine d’applicazione.
3. Se l’importatore non chiede che venga invertito l’ordine degli Articoli 5 e 6, si deve rispettare il normale ordine d’applicazione. Se, tuttavia, a seguito di una siffatta richiesta da parte dell’importatore, non si possa procedere alla determinazione del valore in dogana a norma dell’Articolo 6, essa deve avvenire possibilmente in applicazione dell’Articolo 5.
4. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma di uno degli Articoli 1 a 6 incluso, si può ricorrere all’Articolo 7.
Applicazione di principi di contabilità generalmente ammessi
1. I «principi di contabilità generalmente ammessi» sono quelli che in un paese e in un dato momento costituiscono oggetto di un consenso riconosciuto o di un sostegno sostanziale facente autorità e che determinino quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all’attivo o al passivo, i cambiamenti da registrare nell’attivo e nel passivo, come si debbano considerare l’attivo e il passivo come pure i cambiamenti intercorsi, quali informazioni dovrebbero venire divulgate e in quale maniera, quale stato finanziario dovrebbe essere stabilito. Queste norme possono consistere in orientamenti d’applicazione generale così come in pratiche e procedure dettagliate.
2. Ai fini del presente Accordo, l’amministrazione delle dogane delle parti utilizzerà i dati raccolti in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese adatto considerato l’Articolo in questione. Ad esempio, i benefici e le spese generali correnti dovrebbero essere determinati, a norma dell’Articolo 5, utilizzando i dati raccolti in maniera compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese d’importazione. D’altra parte, i benefici e le spese generali correnti sarebbero determinati, a norma dell’Articolo 6, utilizzando i dati raccolti in maniera compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Un altro esempio, la determinazione di un elemento di cui all’Articolo 8.1 b) ii), compiuta nel paese d’importazione, avverrebbe utilizzando i dati in maniera compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi in quel paese.
Nota all’Articolo 1
Prezzo effettivamente pagato o da pagare
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente avvenire in contanti; esso può essere effettuato mediante lettere di credito o strumenti negoziabili. Il pagamento può essere diretto o indiretto. Un pagamento indiretto potrebbe consistere, ad esempio, nel regolamento totale o parziale, da parte del compratore, di un debito del venditore.
Le attività intraprese dal compratore per suo conto, diverse da quelle per le quali è previsto un adeguamento all’Articolo 8, non sono considerate come un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne tragga beneficio. Di conseguenza, per la determinazione del valore in dogana, il costo di tali attività non verrà aggiunto al prezzo realmente pagato o da pagare.
Il valore in dogana non comprenderà le spese o i costi seguenti, a condizione ch’essi siano distinti dal prezzo realmente pagato o da pagare per le merci importate:
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare si riferisce al prezzo per le merci importate. I trasferimenti di dividendi o altri pagamenti dal compratore al venditore che non si riferiscono alle merci importate non rientrano quindi nel valore in dogana.
Paragrafo 1 a) iii)
Tra le restrizioni che non renderebbero un prezzo effettivamente pagato o da pagare inaccettabile figurano quelle che non intaccano sostanzialmente il valore delle merci. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, quando un venditore chiede ad un compratore di automobili di non rivendere o di non esporre un dato modello prima di una data stabilita che rappresenta l’inizio della campagna di vendita per i modelli in questione.
Paragrafo 1 b)
Se la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso di merci da valutare, non possa essere determinato, il valore di transazione non sarà accettabile a fini doganali. Si possono citare i seguenti esempi:
Tuttavia, le condizioni o prestazioni inerenti alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate non comporteranno il rifiuto del valore di transazione. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca al venditore lavori tecnici e progetti eseguiti nel paese d’importazione, non comporterà il rifiuto del valore di transazione ai fini dell’applicazione dell’Articolo 1. Parimenti, se il compratore intraprende per proprio conto, anche nel quadro di un accordo con il venditore, delle attività legate alla commercializzazione delle merci importate, il valore di tali attività non fa parte del valore in dogana e dette attività non comporteranno il rifiuto del valore di transazione.
Paragrafo 2
1. I paragrafi 2 a) e 2 b) dispongono di mezzi diversi per stabilire l’accettabilità del valore di transazione.
2. Il paragrafo 2 a) stabilisce che, qualora il compratore e il venditore siano legati, è necessario esaminare le circostanze della vendita ed accettare il valore di transazione come valore in dogana a condizione che questi legami non abbiano influenzato il prezzo. Ciò non significa che le circostanze di vendita debbano essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Quest’esame sarà richiesto soltanto quando vi saranno dubbi sull’accettabilità del prezzo. Quando l’amministrazione delle dogane non nutre alcun dubbio sull’accettabilità del prezzo, questo dovrà essere accettato senza che l’importatore sia tenuto a fornire ulteriori informazioni. Ad esempio l’amministrazione delle dogane può avere esaminato in precedenza la questione dei legami d’affari, o essere già in possesso d’informazioni riguardanti il compratore e il venditore, e potrebbe essersi già convinta, in base a questo esame o a queste informazioni, che detti legami non hanno influito sul prezzo.
3. Qualora l’amministrazione delle dogane non sia in grado d’accettare il valore di transazione senza ulteriori indagini, essa dovrà dare all’importatore la possibilità di fornire ulteriori informazioni dettagliate necessarie per consentire l’esame delle circostanze riguardanti la vendita. A questo proposito l’amministrazione delle dogane dovrebbe essere disposta a esaminare gli aspetti relativi alla transazione, compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato determinato, al fine di stabilire se i legami d’affari abbiano influito sul prezzo. Qualora si possa provare che il compratore e il venditore, benché legati a norma dell’Articolo 15, procedano a transazioni come se fossero indipendenti uno dall’altro, verrebbe dimostrato che detti legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato stabilito in modo compatibile con le normali procedure di fissazione dei prezzi nel settore di produzione in questione, o nel modo in cui il venditore fissa i prezzi per le vendite a compratori indipendenti da lui ciò dimostrerebbe che i legami d’affari non hanno influito sui prezzi. Inoltre, qualora si dimostrasse che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un beneficio rappresentativo per il profitto totale realizzato dalla ditta su un periodo rappresentativo (ad esempio, su base annua) per vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo, si dimostrerebbe così che il prezzo non è stato influenzato.
4. Il paragrafo 2 b) prevede la possibilità per l’importatore di dimostrare che il valore di transazione è molto vicino a un valore precedentemente accettato dall’amministrazione delle dogane e di conseguenza accettabile secondo l’articolo 1. Quando uno dei criteri di cui al paragrafo 2 b) è soddisfatto, non è necessario esaminare la questione dell’influenza di cui al paragrafo 2 a). Se è già in possesso di informazioni sufficienti per giungere alla conclusione, senza ulteriori ricerche approfondite, che uno dei criteri di cui al paragrafo 2 b) è soddisfatto, l’amministrazione delle dogane non avrà motivo di esigere che l’importatore ne fornisca le prove. Nel paragrafo 2 b) l’espressione «compratori non legati» intende compratori indipendenti dal venditore.
Paragrafo 2 b)
Un certo numero di fattori deve essere preso in considerazione per determinare se un valore è «molto vicino» a un altro valore. Si tratta in particolare della natura delle merci importate, della natura del settore di produzione considerato, della stagione in cui le merci vengono importate e se la differenza di valore sia significativa dal punto di vista commerciale. Dato che questi fattori possono variare secondo i casi, è impossibile applicare sempre una norma uniforme, quale una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione è molto vicino ai valori stabiliti all’Articolo 1, paragrafo 2 b), una piccola differenza di valore potrebbe essere inaccettabile nel caso di un certo tipo di merce, mentre invece una differenza maggiore sarebbe forse accettabile per un altro tipo.
Nota all’Articolo 2
1. Per l’applicazione dell’articolo 2 l’amministrazione delle dogane dovrà, ogni volta che sia possibile, basarsi su una vendita di merci identiche allo stesso livello commerciale e sostanzialmente in quantità uguali alle merci da valutare. In mancanza di tale vendita, si potrà ricorrere ad una vendita di merci identiche realizzata in una qualunque delle tre situazioni seguenti:
2. Allorché si constaterà la vendita in una qualsiasi di queste tre situazioni, verranno operati degli adeguamenti che tengano conto, secondo i casi:
3. L’espressione «e/o» dà la facoltà d’utilizzare le vendite e di operare gli adattamenti necessari in una qualsiasi delle tre situazioni sopra descritte.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, il valore di transazione di merci importate identiche s’intende come un valore in dogana, adeguato conformemente ai paragrafi 1 b) e 2 di detto articolo, che è già stato accettato a norma dell’articolo 1.
5. Una condizione per operare un qualsiasi adeguamento a causa di livelli commerciali o di quantità differenti è che tale adeguamento, che comporti un aumento o una diminuzione del valore, avvenga unicamente sulla base di prove che stabiliscano chiaramente la sua ragionevolezza ed esattezza, come ad esempio dei prezzi di listino validi dove figurano prezzi che si riferiscono a livelli o a quantità differenti. Se le merci importate da valutare consistono per esempio in una spedizione di dieci unità, e le sole merci identiche importate per cui esiste un valore di transazione riguardano una vendita di 500 unità, ed è riconosciuto che il venditore concede sconti sulla quantità, si potrà operare l’adeguamento necessario basandosi sul prezzo di listino del venditore e tenendo conto del prezzo applicabile alla vendita di dieci unità. Non è necessario a questo scopo, che una vendita di dieci unità abbia avuto luogo, purché il prezzo di listino sia stato calcolato inbona fide sulla base di vendite e quantità differenti. Tuttavia, in mancanza di un tale criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo l’articolo 2 non è adeguata.
Nota all’articolo 3
1. Per l’applicazione dell’articolo 3, l’amministrazione delle dogane dovrà, ogni volta che ciò sia possibile, basarsi su una vendita, di merci similari realizzata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente in quantità uguali a quelle della merce da valutare. In mancanza di tale vendita, ci si potrà basare su una vendita di merci similari realizzata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti:
2. Dopo aver riscontrato una vendita in una qualsiasi di queste tre situazioni, saranno operati gli adeguamenti che tengano conto, secondo i casi:
3. L’espressione «e/o» dà la facoltà di ricorrere alle vendite e di apportare gli adeguamenti necessari in una qualsiasi delle tre situazioni sopra descritte.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, il valore di transazione di merci importate similari s’intende come un valore in dogana, adeguato conformemente ai paragrafi 1 b) e 2 di detto articolo, che è già stato accettato a norma dell’articolo 1.
5. Una condizione per operare un qualsiasi adeguamento a causa di livelli commerciali o di quantità differenti è che tale adeguamento, che comporti una diminuzione o un aumento del valore, avvenga unicamente sulla base di prove che stabiliscano chiaramente la sua ragionevolezza ed esattezza, come ad esempio prezzi di listino validi dove figurano prezzi che si riferiscono a livelli o a quantità differenti. Se, ad esempio, le merci importate da valutare consistono in una spedizione di dieci unità, e le sole merci similari importate per cui esiste un valore di transazione riguardano una vendita di 500 unità, ed è riconosciuto che il venditore concede sconti sulla quantità, si potrà operare l’adeguamento necessario basandosi sul prezzo di listino del venditore e tenendo conto del prezzo applicabile alla vendita di dieci unità. A questo scopo non è necessario che abbia avuto luogo una vendita di dieci unità, purché il prezzo di listino sia stato calcolato inbona fide sulla base di vendite e quantità differenti. Tuttavia, in mancanza di un tale criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo l’articolo 3 non è adeguata.
Nota all’articolo 5
1. L’espressione «prezzo unitario corrispondente alle vendite . nella quantità complessiva maggiore» si riferisce al prezzo a cui viene venduto il numero maggiore di unità in vendita a persone indipendenti dalle persone da cui acquistano le merci in oggetto, al primo livello commerciale al quale avvengono le vendite dopo l’importazione.
2. Ad esempio: delle merci vengono vendute sulla base di prezzi unitari favorevoli per acquisti effettuati in quantità maggiori.
| Quantità di vendita | Prezzo unitario | Numero di vendite | Quantità totale venduta ad ogni prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 – 10 unità | 100 | 10 vendite di | |
| 5 unità | 65 | ||
| 5 vendite di | |||
| 3 unità | |||
| 11 – 25 unità | 95 | 5 vendite di | |
| 11 unità | 55 | ||
| oltre 25 unità | 90 | 1 vendita di | |
| 30 unità | 80 | ||
| 1 vendita di | |||
| 50 unità |
Il numero maggiore di unità vendute a un dato prezzo è 80; di conseguenza il prezzo unitario corrispondente a vendite nella quantità complessiva maggiore è 90.
3. Ancora un esempio: due vendite hanno luogo; nella prima, vengono vendute 500 unità al prezzo di 95 unità monetarie ciascuna; nella seconda, vengono vendute 400 unità al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio, il numero maggiore di unità vendute a un dato prezzo è 500; quindi il prezzo unitario corrispondente alla quantità complessiva maggiore è di 95.
4. Terzo esempio: nella situazione seguente, diverse quantità vengono vendute a prezzi diversi.
| Quantità di vendita | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| a) Vendite | 40 unità | 100 |
| 30 unità | 90 | |
| 15 unità | 100 | |
| 50 unità | 95 | |
| 25 unità | 105 | |
| 35 unità | 90 | |
| 5 unità | 100 |
| Quantità totale venduta | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| b) Totale | 65 | 90 |
| 50 | 95 | |
| 60 | 100 | |
| 25 | 105 |
In questo esempio il numero maggiore di unità vendute a un dato prezzo è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla quantità complessiva maggiore è 90.
5. Le vendite nel paese d’importazione, nelle condizioni descritte al paragrafo 1 di cui sopra, a persone che forniscono direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto per la produzione e la vendita per l’esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all’articolo 8.1 b) non dovrebbero essere prese in considerazione per definire il prezzo unitario ai fini dell’applicazione dell’articolo 5.
6. È opportuno rilevare che i «benefici e le spese generali» di cui all’articolo 5.1 dovrebbero essere considerati nell’insieme. La cifra considerata per questa deduzione dovrebbe essere determinata sulla base di informazioni fornite dall’importatore o a suo nome, a meno che i suoi dati siano incompatibili con quelli inerenti alle vendite nel paese d’importazione di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo. Quando i dati dell’importatore sono incompatibili con tali dati, l’importo da trattenere per i benefici e le spese generali si può basare su informazioni pertinenti diverse da quelle che sono state fornite dall’importatore od a suo nome.
7. Le «spese generali» comprendono i costi diretti e indiretti di commercializzazione delle merci in questione.
8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita di merci per cui non sia possibile operare una deduzione a norma dell’articolo 5.1 a) iv) saranno detratte conformemente all’articolo 5.1 a) i).
9. Per calcolare le commissioni nonché i benefici e le spese generali correnti conformemente all’articolo 5.1, si dovrà determinare caso per caso se talune merci rientrano «nella stessa categoria o nello stesso tipo» di altre merci, tenuto conto delle singole circostanze. Si dovrebbero esaminare le vendite nel paese d’importazione del gruppo o della gamma più ristretta di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo in cui figurano le merci da valutare e per le quali potranno venire fornite le informazioni necessarie. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, le «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» includono le merci importate dello stesso paese delle merci da valutare, come pure le merci importate da altri paesi.
10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5.1 b), la «data più prossima» sarà quella data in cui le merci importate o merci importate identiche o similari vengono vendute in quantità sufficiente affinché possa essere determinato il prezzo unitario.
11. Quando si ricorra al metodo di cui all’articolo 5.2, le deduzioni operate per tenere conto del valore aggiunto mediante trasformazioni successive si baseranno su dati obiettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavorazione. 1 calcoli si effettueranno sulla base di formule, prescrizioni, metodi di costruzione ammessi nel settore di produzione e di altre pratiche del settore.
12. Si ritiene che il metodo di valutazione, di cui all’articolo 5.2, non sia normalmente applicabile quando, in seguito a trasformazioni successive, le merci importate abbiano perduto la loro identità. Tuttavia, è possibile che, sebbene le merci importate abbiano perduto la loro identità, il valore aggiunto con la trasformazione possa essere determinato con precisione senza eccessiva difficoltà. E invece anche possibile che le merci importate conservino la loro identità, ma rappresentino un elemento talmente insignificante delle merci vendute nel paese d’importazione che il ricorso a tale metodo di valutazione sarebbe ingiustificato. In considerazione di quanto sopra, le situazioni di questo tipo dovranno essere esaminate caso per caso.
Nota all’articolo 6
l. Come norma generale, il valore in dogana è determinato, secondo il presente Accordo, sulla base d’informazioni immediatamente disponibili nel paese d’importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare e di altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese d’importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore di merci non dipenderà dalla giurisdizione delle autorità del paese d’importazione. Il ricorso al metodo del valore calcolato sarà limitato, in generale, al caso in cui il compratore e il venditore sono legati, e il produttore è disposto a fornire alle autorità del paese d’importazione i dati necessari per la determinazione dei costi e ad agevolare qualsiasi verifica successiva che si rendesse necessaria.
2. Il «costo o il valore» di cui all’articolo 6.1 a) deve essere determinato sulla base di informazioni relative alla produzione di merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Dovrà basarsi sulla contabilità commerciale del produttore, con la riserva che tale contabilità sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi applicabili nel paese di produzione delle merci.
3. Il «costo o il valore» comprenderà il costo degli elementi specificati all’articolo 8.1 a) ii) e iii). Questo comprenderà altresì il valore, attribuito secondo proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all’articolo 8, di qualsiasi elemento specificato nell’articolo 8.1 b) che sarà stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere impiegato nella produzione di merci importate. Il valore degli elementi specificati all’articolo 8.1 b) iv) provenienti dal paese d’importazione sarà incluso soltanto nel caso in cui tali elementi saranno a carico del produttore. Rimane inteso che nessun costo o valore degli elementi considerati in questo paragrafo deve essere contato due volte nella determinazione del valore calcolato.
4. L’«importo per i benefici e le spese generali» di cui all’articolo 6.1 b) verrà determinato sulla base delle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che i dati da lui comunicati siano incompatibili con quelli relativi alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate dai produttori nei rispettivi paesi per l’esportazione nel paese d’importazione.
5. Occorre rilevare in proposito che l’«importo per i benefici e le spese generali» deve essere considerato nell’insieme. Ne consegue che, se in un particolare caso il beneficio del produttore è basso e le sue spese generali elevate, il suo beneficio e le spese generali considerate insieme potrebbero tuttavia essere compatibili con quelle relative alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo. Questa situazione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso del lancio di un prodotto in un paese d’importazione per il quale il produttore accetta un beneficio nullo o basso allo scopo di controbilanciare le spese generali elevate del lancio stesso. Qualora il produttore possa dimostrare che a causa delle circostanze commerciali particolari egli trae un basso beneficio sulle sue vendite di merci importate, si dovrebbero prendere in considerazione le cifre dei suoi benefici effettivi a condizione ch’egli adduca validi motivi commerciali e che la sua politica dei prezzi rifletta le politiche dei prezzi correnti nel ramo di produzione considerato. Ad esempio, questo potrebbe verificarsi quando i produttori sono stati costretti ad abbassare temporaneamente i loro prezzi, a causa di una diminuzione imprevedibile delle domande, oppure quando vendano le merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d’importazione accontentandosi di un debole profitto per mantenersi competitivi. Nei casi in cui i dati del produttore riguardanti i benefici e le spese generali non siano compatibili con quelle che figurano generalmente nelle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d’importazione, l’importo dei benefici e delle spese generali potrà basarsi su informazioni attinenti diverse da quelle che saranno state fornite dal produttore di merci o a suo nome.
6. Se per determinare un valore calcolato, saranno utilizzate informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, le autorità del paese d’importazione dovranno informare l’importatore, qualora lo richieda, della fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sulla base di tali dati, secondo l’articolo 10.
7. Le «spese generali» di cui all’articolo 6.1 b) comprendono i costi diretti e indiretti inerenti alla produzione e alla vendita di merci per l’esportazione e che non sono incluse nell’articolo 6.1 a).
8. Per stabilire se talune merci sono «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci, bisognerà procedere caso per caso, tenendo conto delle relative circostanze. Per calcolare i benefici e le spese generali correnti conformemente all’articolo 6, occorrerebbe procedere a un esame delle vendite per l’esportazione nel paese d’importazione del gruppo o della gamma di merci le più ristrette dove figurino le merci da valutare e per le quali possano venire fornite le informazioni necessarie. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, le «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» dovranno provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.
Nota all’articolo 7
1. I valori in dogana determinati mediante applicazione dell’articolo 7 dovrebbero, per quanto possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati.
2. I metodi di valutazione da impiegare in base all’articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti negli articoli 1 a 6 incluso, ma nell’applicazione di tali metodi, una ragionevole elasticità sarebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 7.
3. Alcuni esempi di elasticità ragionevole sono i seguenti:
Nota all’articolo 8
Paragrafo 1 a) i)
L’espressione «commissioni di vendita» intende gli onorari versati da un importatore al suo agente che lo rappresenta all’estero per l’acquisto delle merci da valutare.
Paragrafo 1 b) ii)
1. Due fattori intervengono nell’imputazione degli elementi specificati nell’articolo 8.1 b) ii) alle merci importate, cioè il valore dell’elemento stesso e il modo in cui questo valore deve essere attribuito alle merci importate. L’imputazione di questi elementi dovrebbe avvenire in modo ragionevole, adatto alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi.
2. Per quel che riguarda il valore dell’elemento, se l’importatore acquista detto elemento da un venditore indipendente, ad un dato costo, il valore dell’elemento è pari a quel costo. Se l’elemento è stato prodotto dall’importatore o da una persona legata a costui, il suo valore sarà pari al costo della sua produzione. Se l’elemento è stato utilizzato in precedenza dall’importatore, che sia stato o meno acquistato o prodotto dallo stesso, il costo iniziale d’acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto dell’utilizzazione al fine di ottenere il valore dell’elemento.
3. Una volta determinato il valore dell’elemento, è necessario imputarlo alle merci importate. Esistono varie possibilità. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente imputato alla prima spedizione, se l’importatore desidera pagare i dazi in una sola volta sul valore totale. Altro esempio, l’importatore potrebbe chiedere che il valore sia attribuito a un numero di unità prodotte fino al momento della prima spedizione. Oppure, egli potrebbe chiedere che il valore venga imputato alla totalità della produzione prevista, se esistono contratti o impegni fissi per quella produzione. Il metodo d’imputazione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall’importatore.
4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisce al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione di merci da importare e che stipuli un contratto d’acquisto per 10 000 unità. Al momento dell’arrivo della prima spedizione, che comprende 1000 unità, il produttore ha già prodotto 4000 unità. L’importatore può chiedere all’amministrazione delle dogane d’attribuire il valore dello stampo a 1000, 4000 o 10 000 unità.
Paragrafo 1 b) iv)
1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all’articolo 8.1 b) iv) dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo l’onere sia per l’importatore che per l’amministrazione delle dogane, nel determinare i valori da aggiungere, converrebbe utilizzare, per quanto possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di computo commerciale dell’acquirente.
2. Per quegli elementi forniti dal compratore che egli ha acquistato o affittato, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell’acquisto o dell’affitto. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessun’altra aggiunta tranne quella del costo delle riproduzioni.
3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità secondo la struttura della ditta considerata, i suoi metodi di gestione e i suoi metodi contabili.
4. Ad esempio, è possibile che una ditta importatrice di vari prodotti da diversi paesi tenga la contabilità del suo centro di disegno al di fuori del paese d’importazione, in modo da mostrare accuratamente i costi imputabili ad un dato prodotto. In simili casi un adeguamento diretto potrà essere effettuato mediante l’applicazione dell’articolo 8.
5. In un altro caso, una ditta può fare rientrare i costi del suo centro di disegno situato al di fuori del paese d’importazione nelle sue spese generali, senza imputare i costi a determinati prodotti. In simili casi, sarebbe possibile operare conformemente all’articolo 8, un appropriato adeguamento per quanto riguarda le merci importate, imputando il totale dei costi del centro di disegno all’insieme della produzione che beneficia dei servizi di questo centro e aggiungendovi i costi così attribuiti al valore delle importazioni, su base unitaria.
6. A seguito delle variazioni nelle succitate circostanze, certamente, sarà necessario prendere in considerazione diversi fattori per determinare il metodo d’imputazione adeguato.
7. Nel caso in cui la produzione dell’elemento in questione coinvolga un certo numero di paesi e sia scaglionata per un dato periodo, l’adeguamento dovrebbe essere limitato al valore effettivamente aggiunto a quell’elemento al di fuori del paese d’importazione.
Paragrafo 1 c)
1. I diritti, anche sulle licenze, di cui all’articolo 8.1 c), possono comprendere, tra l’altro, i pagamenti effettuati a titolo di brevetti, di marchi di fabbrica e di diritti d’autore. Tuttavia, nel determinare il valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d’importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.
2. I pagamenti effettuati dal compratore per avere il diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo realmente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non sono una condizione della vendita per l’esportazione nel paese d’importazione di dette merci.
Paragrafo 3
Se non esistono dati oggettivi e quantificabili per quel che riguarda le aggiunte da apportare conformemente all’articolo 8, il valore di transazione non può essere determinato in base all’articolo 1. Ad esempio, viene versato un diritto sulla base del prezzo di vendita nel paese d’importazione di un litro di un dato prodotto, che è stato importato al chilogrammo e successivamente trasformato in soluzione. Se il diritto si basa in parte sulle merci importate e In parte su altri fattori che non hanno alcun rapporto con i primi (ad esempio, nel caso in cui le merci importate siano mischiate a ingredienti d’origine nazionale e non possano più venire identificate separatamente, oppure quando il diritto non possa essere distinto da speciali accordi finanziari tra il compratore e il venditore), non sarebbe appropriato apportare un’aggiunta per detto diritto. Tuttavia, se l’importo del diritto si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può fare un’aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Nota all’articolo 9
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, il «momento dell’importazione» può essere quello della dichiarazione in dogana.
Nota all’articolo 11
1. L’articolo 11 conferisce all’importatore un diritto d’appello contro una determinazione del valore in dogana fatta dall’amministrazione delle dogane per le merci da valutare. Si potrà fare appello, in primo luogo a una autorità superiore dell’amministrazione delle dogane, ma l’importatore avrà diritto, in ultima istanza, di appellarsi alle autorità giudiziarie.
2. «Senza penalità» significa che l’importatore non potrà essere soggetto a una ammenda o minaccia d’ammenda per il semplice motivo ch’egli avrà scelto d’esercitare il suo diritto d’appello. Le spese normali di giudizio e gli onorari degli avvocati non saranno considerati come un’ammenda.
3. Tuttavia, l’articolo 11 non impedisce a una parte d’esigere che i dazi doganali fissati vengano completamente pagati prima dell’appello.
Nota all’articolo 15
Paragrafo 4
Ai fini dell’applicazione di questo articolo, il termine «persone» comprende, secondo i casi, le persone morali.
Paragrafo 4 e)
Al fini dell’applicazione del presente Accordo, si considera che una persona ne controlli un’altra quando essa sarà, di diritto o di fatto, in grado di limitare od orientare le azioni dell’altra.
1. Conformemente all’articolo 18 del presente Accordo, il Comitato tecnico di valutazione in dogana sarà istituito sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale in modo da assicurare, a livello tecnico, l’uniformità d’interpretazione e d’applicazione del presente Accordo.2. I compiti del Comitato tecnico comprenderanno le responsabilità seguenti:
3. Il Comitato tecnico cercherà di concludere in un tempo ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare quelle che gli saranno state affidate dalle Parti o dal Comitato.
4. Il Comitato tecnico sarà assistito, nelle sue attività, in maniera adeguata dal segretariato del Consiglio di cooperazione doganale.
5. Ogni parte al presente Accordo avrà il diritto d’essere rappresentata nel Comitato tecnico. Ogni parte potrà nominare un delegato e uno o più supplenti per rappresentarla presso il Comitato tecnico. La parte così rappresentata presso il Comitato tecnico è qui di seguito chiamata membro del Comitato tecnico. I rappresentanti dei membri del Consiglio tecnico potranno essere assistiti da Consiglieri. Il segretariato del GATT potrà assistere parimenti alle riunioni del Comitato in qualità d’osservatore.
6. I membri del Consiglio di cooperazione doganale che non sono Parti al presente Accordo potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato o da uno o più supplenti. Questi rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.
7. Fatta salva l’approvazione del presidente del Comitato tecnico, il Segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito denominato «il Segretariato Generale») potrà invitare rappresentanti dei governi che non siano parte del presente accordo, né siano membri del Consiglio di cooperazione doganale, e rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità d’osservatori alle riunioni del Comitato tecnico.
8. Le designazioni dei delegati, supplenti e consiglieri alle riunioni del Comitato tecnico saranno rivolte al Segretariato generale.
9. Il Comitato tecnico si riunirà secondo le necessità, ma almeno due volte all’anno. La data di ogni riunione verrà fissata dal Comitato tecnico nella precedente sessione. La data della riunione potrà venire modificata su richiesta sia di un membro del Comitato tecnico confermata dalla maggioranza semplice dei membri del Comitato tecnico sia, per i casi urgenti, del presidente.
10. Le riunioni del Comitato tecnico si terranno nella sede del Consiglio di cooperazione doganale, salvo decisione contraria.
11. Il Segretario generale informerà, salvo casi urgenti, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di apertura di ogni sessione del Comitato tecnico, tutti i membri del Comitato tecnico e i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7.
12. Un ordine del giorno provvisorio di ogni sessione verrà stabilito dal Segretario generale e comunicato ai membri del Comitato tecnico e ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7 almeno trenta giorni prima dell’apertura della sessione, salvo casi urgenti. Questo ordine del giorno comprenderà tutti i punti la cui inclusione sarà stata approvata dal Comitato tecnico nel corso della sessione precedente, tutti i punti inclusi dal presidente di sua Iniziativa e tutti i punti la cui inclusione sarà stata richiesta dal Segretario generale, dal Comitato, o da un qualsiasi membro del Comitato tecnico.
13. Il Comitato tecnico definirà l’ordine del giorno all’apertura di ogni sessione; l’ordine del giorno potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Comitato tecnico.
14. Il Comitato tecnico eleggerà tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti sarà di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti potranno essere rieletti. Un presidente o un vicepresidente che cesserà di rappresentare un membro del Comitato tecnico perderà automaticamente il suo mandato.
15. Se il presidente è assente a una seduta o a una parte della seduta, un vicepresidente assicurerà la presidenza con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente.
16. Il presidente della riunione parteciperà ai dibattiti del Comitato tecnico in qualità di Presidente e non in qualità di rappresentante di un membro del Comitato tecnico.
17. Oltre all’esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente regolamento, il presidente annuncia l’apertura e la chiusura di ogni seduta, dirigerà la discussione, darà la parola e, conformemente al presente regolamento, controllerà i lavori. Il presidente potrà parimenti richiamare all’ordine un oratore se le osservazioni di quest’ultimo non sono pertinenti.
18. Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione potrà presentare una mozione. In questo caso, il presidente delibererà immediatamente. Se la sua decisione è contestata, il presidente la metterà ai voti e, se non è invalidata, verrà mantenuta invariata.
19. Il Segretariato generale, o i membri del Segretariato ch’egli designerà, assumeranno la segreteria delle riunioni del Comitato tecnico.
20. Il quorum sarà costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del Comitato tecnico.
21. Ogni membro del Comitato tecnico disporrà di un voto. Qualsiasi decisione del Comitato tecnico verrà presa alla maggioranza di almeno due terzi dei membri presenti. Indipendentemente dal risultato di una votazione su una data questione, il Comitato tecnico avrà la facoltà di presentare un rapporto completo al Comitato e al Consiglio di cooperazione doganale, indicando i diversi punti di vista espressi in occasione dei relativi dibattiti.
22. Le lingue ufficiali del Comitato tecnico saranno l’inglese, lo spagnolo e il francese. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciate in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali a meno che le delegazioni non vi rinuncino all’unanimità. Gli interventi o dichiarazioni pronunciati in una lingua diversa saranno tradotti in inglese, spagnolo e francese alle stesse condizioni, ma all’occorrenza, la delegazione interessata fornirà la traduzione in inglese, spagnolo e francese. L’inglese, lo spagnolo e il francese saranno le sole lingue utilizzate nei documenti ufficiali del Comitato tecnico. I memorandum e la corrispondenza sottoposta all’esame del Comitato tecnico dovranno essere presentati in una delle lingue ufficiali.
23. Il Comitato tecnico redigerà un rapporto per ogni sessione e, se il presidente lo ritiene necessario, verbali e resoconti delle sue riunioni. Il presidente o il suo rappresentante presenterà un rapporto sui lavori del Comitato tecnico a ogni riunione del Comitato e a ogni riunione del Consiglio di cooperazione doganale.
1. Le Commissioni istituite dal Comitato in base al presente accordo, avranno i compiti seguenti:
2. Per facilitare la costituzione delle Commissioni, il presidente del Comitato terrà un elenco indicativo ufficioso dei funzionari statali qualificati nel campo della valutazione in dogana e esperti in materia di relazioni commerciali e dello sviluppo economico. Questo elenco può anche includere persone che non siano funzionari di Stato. A questo riguardo, ogni Parte sarà invitata a indicare al presidente del Comitato, all’inizio di ogni anno, i nomi di uno o due esperti governativi ch’essa sarebbe disposta a mettere a disposizione per tale incarico. Se viene incaricato di formare una Commissione, il presidente, previa consultazione delle parti interessate e entro sette giorni da tale richiesta, proporrà la composizione della Commissione, che consisterà di tre o cinque membri, preferibilmente funzionari di Stato. Le parti direttamente interessate faranno conoscere il loro parere, entro sette giorni lavorativi, sulle designazioni dei membri della Commissione fatte dal presidente e non vi si opporranno, salvo per ragioni cogenti.
I cittadini i cui governi siano parti di una vertenza, non potranno essere membri della Commissione chiamata a definirla. I membri di una Commissione ne fanno parte a titolo personale e non in qualità di rappresentanti del loro governo o di una organizzazione. I governi e le organizzazioni non impartiranno loro istruzioni riguardo alle questioni di cui la Commissione sarà investita.
3. Ogni Commissione stabilirà i suoi metodi di lavoro. Qualsiasi parte che abbia un sostanziale interesse nella questione, e che lo abbia notificato al Comitato, avrà la possibilità di essere ascoltata. Ogni Commissione potrà consultare, chiedere informazioni e pareri tecnici a qualsiasi fonte ch’egli riterrà appropriata. Prima di chiedere informazioni o pareri tecnici a una fonte nella giurisdizione territoriale, la Commissione informerà il governo di tale parte. Le Parti dovranno rispondere senza indugio ed in modo esauriente a qualsiasi richiesta d’informazione che la Commissione ritenga necessaria o opportuna. Le informazioni riservate comunicate alla Commissione non dovranno essere divulgate senza formale autorizzazione della persona o del governo da cui provengono. Qualora siano richieste tali informazioni alla Commissione, ma la loro divulgazione da parte di tale Commissione non sia autorizzata, verrà fornito un riassunto non riservato autorizzato dalla persona o dal governo che ha fornito le informazioni.
4. Qualora le parti in causa non siano arrivate a una soluzione soddisfacente, la Commissione esporrà per iscritto le sue conclusioni. Il rapporto di una Commissione dovrebbe normalmente comprendere una motivazione delle sue conclusioni. Se è stato raggiunto un accordo tra le parti, la Commissione potrà, nel suo rapporto, limitarsi a esporre brevemente il caso segnalando che è stato risolto.
5. La Commissione dovrà basarsi sul rapporto del Comitato tecnico che sarà stato presentato conformemente all’articolo 20.4 del presente accordo, per esaminare i problemi che riguardano questioni di ordine tecnico.
6. Il tempo necessario per le deliberazioni varierà secondo i casi. Le Commissioni dovrebbero fare tutto il possibile per presentare le loro conclusioni, e, se del caso, le loro raccomandazioni al Comitato, senza ritardi ingiustificati e di norma entro tre mesi a partire dal giorno in cui sono state istituite.
7. Per incoraggiare le parti a pervenire a soluzioni reciprocamente soddisfacenti e per raccogliere le loro osservazioni, ogni Commissione dovrà dapprima sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto e successivamente sottoporrà le sue conclusioni, oppure un riassunto delle sue conclusioni, in un termine ragionevole prima che vengano comunicate alle Parti al presente accordo.
RU 1979 2472;FF 1979 III 1 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Cpv. 1 lett. f del DF del 12 dic. 1979 (RU 1979 2153). ↩
RS 0.632.21 ↩
Il termine «governo» è considerato come comprendente le autorità competenti della Comunità economica europea. ↩
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