0.632.231.422•Accordo riveduto sugli appalti pubblici
0.632.231.422Multilateral International Treaty1 gen 1996
Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994
Approvato dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19941
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 19 dicembre 1995
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996
(Stato 18 marzo 2024)
Le Parti contraenti al presente Accordo
(qui di seguito denominate le «Parti»),
riconosciuta la necessità di creare un quadro multilaterale efficace per gli appalti pubblici al fine di realizzare una maggiore liberalizzazione ed espansione del commercio internazionale e di migliorare il quadro che lo disciplina;
riconosciuto che le misure nell’ambito degli appalti pubblici non dovrebbero essere elaborate, adottate o applicate al fine di accordare una protezione agli offerenti, ai beni o alle prestazioni di servizio nazionali o di creare una discriminazione tra gli offerenti, i beni o le prestazioni di servizio esteri;
riconosciuto che l’integrità e la prevedibilità dei sistemi degli appalti pubblici sono condizioni essenziali per una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, per la performance economica delle Parti e per il funzionamento del sistema commerciale multilaterale;
riconosciuto che gli impegni procedurali del presente Accordo dovrebbero essere sufficientemente flessibili da permettere di tener conto delle circostanze specifiche di ogni Parte;
riconosciuta la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in sviluppo, e in particolare di quelli meno sviluppati;
riconosciuta l’importanza di misure trasparenti in materia di appalti pubblici, di eseguire appalti in modo trasparente e imparziale e di evitare conflitti d’interesse e pratiche fraudolente conformemente agli strumenti internazionali applicabili, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
riconosciuta l’importanza di utilizzare e incoraggiare l’impiego di mezzi elettronici per gli appalti disciplinati dal presente Accordo;
desiderose di incoraggiare i Membri dell’OMC che non sono parte al presente Accordo ad accettarlo e ad aderirvi,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo:
ii) i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a un bene o a una prestazione di servizio.
Applicazione dell’Accordo1. Il presente Accordo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, anche se detti appalti sono effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi elettronici.2. Ai fini del presente Accordo, per «appalto disciplinato» s’intende una procedura d’appalto a fini pubblici:
ii) che non sia finalizzata alla vendita o alla rivendita commerciale oppure alla produzione o alla fornitura di beni e prestazioni di servizio destinati alla vendita o alla rivendita commerciale;
b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l’acquisto, il leasing, la locazione e la locazione-vendita, con o senza opzione di acquisto;
c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi 6–8, al momento della pubblicazione del bando di cui all’articolo VII, sia pari o superiore al valore soglia precisato negli Allegati dell’Appendice I delle Parti;
d) indetta da un committente; e
e) non esclusa dal campo d’applicazione dal paragrafo 3 o dagli Allegati dell’Appendice I delle Parti.3. Salvo altrimenti disposto dalle Parti negli Allegati dell’Appendice I, il presente Accordo non si applica:
a) all’acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili nonché ai relativi diritti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all’acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolte ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d) ai contratti di pubblico impiego;
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda l’aiuto allo sviluppo,
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione congiunta di progetti da parte dei Paesi firmatari, oppure
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente Accordo.4. Le Parti specificano negli Allegati dell’Appendice le informazioni seguenti:
a) nell’Allegato 1, gli enti del Governo centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente Accordo;
b) nell’Allegato 2, gli enti dei Governi subnazionali le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente Accordo;
c) nell’Allegato 3, tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente Accordo;
d) nell’Allegato 4, i beni disciplinati dal presente Accordo;
e) nell’Allegato 5, le prestazioni di servizio, diverse dalle commesse edili, disciplinate dal presente Accordo;
f) nell’Allegato 6, le commesse edili disciplinate dal presente Accordo; e
g) nell’Allegato 7, eventuali note generali.5. Se, nell’ambito di un appalto disciplinato, il committente esige da persone non elencate negli Allegati dell’Appendice I delle Parti, la conclusione di contratti secondo particolari prescrizioni, l’articolo IV si applica mutatis mutandis a tali prescrizioni.
Valutazione6. Il committente che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore deve:
a) astenersi dal suddividerlo in appalti singoli o dall’individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell’appalto allo scopo di escluderlo in tutto o in parte dal campo d’applicazione del presente Accordo; e
b) includere la stima massima del valore totale dell’appalto per tutta la sua durata, sia esso aggiudicato a uno o a più offerenti, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi:
i) premi, retribuzioni, commissioni e interessi, e
ii) qualora l’appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore totale di tali opzioni.7. Nel caso in cui una singola richiesta di appalto determini l’aggiudicazione di più di una commessa o l’aggiudicazione di lotti separati (qui di seguito denominati «prestazioni periodiche»), la stima massima del valore totale si basa su:
a) il valore delle prestazioni periodiche per lo stesso tipo di bene o prestazione di servizio aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell’esercizio precedente del committente, rettificato, se possibile, per tener conto delle modifiche previste in termini di quantità e valore dei beni o delle prestazioni di servizio da aggiudicare durante i 12 mesi successivi; oppure
b) il valore stimato delle prestazioni periodiche per lo stesso tipo di bene o prestazione di servizio da aggiudicare nei 12 mesi successivi alla conclusione del contratto iniziale o nel corso dell’esercizio del committente.8. Per gli appalti di beni o prestazioni di servizio conclusi sotto forma di leasing, locazione o locazione-vendita oppure per gli appalti che non prevedono espressamente un prezzo totale, la base di calcolo del valore della commessa è la seguente:
a) nel caso di contratti di durata determinata:
i) la stima massima del valore totale per tutta la loro durata, se essa è inferiore o uguale a 12 mesi, oppure
ii) la stima massima del valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la durata supera i 12 mesi;
b) nel caso di commesse di durata indeterminata, l’importo mensile stimato moltiplicato per 48; e
c) nei casi di incertezza sulla durata determinata o indeterminata si applica la lettera b.
Non discriminazione1. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi committenti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni, alle prestazioni di servizio e agli offerenti di beni o prestazioni di servizio di un’altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi committenti, accorda a:
Impiego di mezzi elettronici3. Nel caso di appalti disciplinati condotti per via elettronica, il committente:
a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l’appalto, compresi quelli relativi all’autenticazione e alla crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
b) predispone dei meccanismi atti a garantire l’integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di ricevimento, e a prevenire accessi indebiti.
Svolgimento dell’appalto4. Il committente svolge l’appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità:
a) in modo conforme al presente Accordo e utilizzando procedure quali il pubblico concorso, la procedura selettiva e l’incarico diretto;
b) onde evitare i conflitti d’interesse; e
c) onde impedire pratiche fraudolente.
Regole d’origine5. Ai fini degli appalti disciplinati, la Parte non applica ai beni o alle prestazioni di servizio importati da un’altra Parte o provenienti da un’altra Parte regole d’origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, in occasione di operazioni commerciali normali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o prestazioni di servizio provenienti dalla stessa Parte
Compensazioni6. Relativamente agli appalti disciplinati, le Parti non prendono in considerazione, non impongono e non applicano alcuna compensazione.
Misure non specifiche all’appalto7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a qualsiasi tipo di dazio doganale e tributo imposto sull’importazione o ad essa connesso, alle relative modalità di riscossione, agli altri regolamenti o formalità d’importazione né alle misure che incidono sul commercio di prestazioni di servizio diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.
Bandi di gara1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all’articolo XIII, il committente pubblica un bando di gara sull’apposito mezzo d’informazione cartaceo o elettronico indicato nell’Appendice III. Il mezzo d’informazione deve essere di ampia diffusione e i bandi devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. I bandi:
Le Parti, compresi i loro committenti di cui agli Allegati 2 e 3, sono incoraggiate a rendere gratuitamente accessibili i loro bandi per via elettronica tramite un unico punto d’accesso.2. Salvo diversamente disposto dal presente Accordo, ogni bando di gara include:
Sintesi del bando3. Per ogni appalto previsto, il committente pubblica, contemporaneamente al bando di gara, una sintesi del bando facilmente accessibile in una delle lingue dell’OMC. La sintesi contiene per lo meno le seguenti informazioni:
a) l’oggetto dell’appalto;
b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, un termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per l’iscrizione in un elenco; e
c) l’indirizzo presso il quale può essere richiesta la documentazione di gara.
Preavviso4. I committenti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, sull’apposito mezzi cartaceo o elettronico di cui all’Appendice III, un preavviso degli appalti programmati (qui di seguito denominato «preavviso»). Il preavviso dovrebbe includere l’oggetto dell’appalto e la data prevista per la pubblicazione del bando di gara.5. I committenti di cui all’Allegato 2 o 3 possono utilizzare un preavviso come bando di gara, purché vi forniscano il maggior numero d’informazioni disponibili tra quelle indicate al paragrafo 2 e precisino che gli offerenti interessati devono comunicare al committente il loro interesse per l’appalto.
Sistema di registrazione e procedura di qualificazione1. Le Parti, compresi i loro committenti, possono tenere un sistema di registrazione degli offerenti in cui gli offerenti interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.2. Le Parti provvedono a che:
Procedure selettive4. Se intende ricorrere alla procedura selettiva, il committente:
a) include nel bando di gara per lo meno le informazioni di cui all’articolo VII paragrafi 2 lettere a, b, f, g, j, k, e l e invita gli offerenti a presentare una domanda di partecipazione; e
b) entro l’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte, fornisce agli offerenti qualificati quantomeno le informazioni di cui all’articolo VII paragrafo 2 lettere c, d, e, h, e i e notifica loro quanto specificato all’articolo XI paragrafo 3 lettera b.5. I committenti consentono a tutti gli offerenti qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbiano indicato nel bando di gara che il numero degli offerenti ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri di selezione.6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione del bando di cui al paragrafo 4, il committente garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti gli offerenti qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.
Elenchi7. I committenti possono tenere un elenco, purché un bando che inviti gli offerenti interessati a presentare domanda per essere iscritti sull’elenco:
a) sia pubblicato ogni anno; e
b) in caso di pubblicazione elettronica, sia costantemente accessibile,
sull’apposito mezzo d’informazione di cui all’Appendice III.8. Il bando di cui al paragrafo 7 include:
Enti disciplinati dagli Allegati 2 e 312. I committenti di cui all’Allegato 2 o 3 possono utilizzare come bando di gara un bando che invita gli offerenti a chiedere di essere iscritti in un elenco, a condizione che:
a) il bando sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, fornisca le informazioni di cui al paragrafo 8, il maggior numero d’informazioni di cui all’articolo VII paragrafo 2 e dichiari di costituire un bando di gara oppure che solo gli offerenti iscritti nell’elenco riceveranno altri bandi di appalti disciplinati dall’elenco; e
b) l’ente trasmetta senza indugio agli offerenti che gli hanno comunicato il proprio interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti per consentire loro di valutare il proprio interesse per l’appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all’articolo VII paragrafo 2.13. Un committente di cui all’Allegato 2 o 3 può permettere a un offerente che ha chiesto di essere iscritto nell’elenco conformemente al paragrafo 10 di presentare un’offerta, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se l’offerente interessato soddisfa le condizioni di partecipazione.
Informazioni sulle decisioni dei committenti14. I committenti comunicano senza indugio agli offerenti che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco la loro decisione in merito alla richiesta.15. Se il committente respinge la domanda di un offerente di partecipare a una gara d’appalto o di essere iscritto in un elenco, non riconosce più un offerente come qualificato o lo esclude da un elenco, ne informa senza indugio l’offerente e, su sua richiesta, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la sua decisione.
Specifiche tecniche1. I committenti si astengono dall’elaborare, adottare e applicare specifiche tecniche, o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l’effetto di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale.2. Nel prescrivere le specifiche tecniche dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, il committente:
Documentazione di gara7. I committenti mettono a disposizione degli offerenti la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte valide. Se non sono già fornite nel bando di gara, la documentazione include una descrizione completa dei seguenti elementi:
a) l’appalto, inclusa la natura e la quantità dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto oppure, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità e tutti i requisiti da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione di conformità, i progetti, i disegni e le necessarie istruzioni;
b) le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare nel quadro delle condizioni di partecipazione;
c) tutti i criteri di aggiudicazione impiegati dal committente nell’aggiudicazione, con l’indicazione della loro importanza relativa, a meno che il prezzo sia l’unico criterio di aggiudicazione;
d) se il committente svolge una gara per via elettronica, i requisiti relativi all’autentificazione e alla crittografia o altri requisiti per la comunicazione delle informazioni per via elettronica;
e) se il committente indice un’asta elettronica, le regole di svolgimento dell’asta, compresa l’identificazione degli elementi dell’offerta connessi ai criteri di aggiudicazione;
f) in caso di apertura pubblica delle offerte, la data, l’ora e il luogo dell’apertura e, se del caso, le persone ammesse ad assistere;
g) qualsiasi altra modalità e condizione, comprese le modalità di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e
h) le date per la consegna di beni o la per la fornitura di prestazioni di servizio.8. Nello stabilire la data per la consegna dei beni o per la fornitura delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, il committente tiene conto di fattori quali la complessità dell’appalto, la portata dei subappalti previsti e il tempo oggettivamente necessario alla produzione, al prelievo dai depositi e al trasporto delle merci dai diversi luoghi d’invio, o alla fornitura delle prestazioni di servizio.9. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nella documentazione di gara possono includere, tra l’altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e le modalità di consegna.10. I committenti:
a) rendono disponibile senza indugio la documentazione di gara affinché gli offerenti interessati abbiano un lasso di tempo sufficiente per presentare offerte valide;
b) forniscono senza indugio la documentazione di gara agli offerenti interessati che ne fanno richiesta; e
c) rispondono senza indugio a ogni ragionevole richiesta di informazioni pertinenti presentata da un offerente interessato o partecipante, purché tali informazioni non favoriscano quest’offerente rispetto ai suoi concorrenti.
Modifiche11. Se prima dell’aggiudicazione il committente modifica i criteri o i requisiti indicati nel bando di gara o nella documentazione di gara trasmessi agli offerenti partecipanti, oppure modifica o ripubblica il bando o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per scritto tutti questi cambiamenti oppure il bando o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
a) a tutti gli offerenti partecipanti, ove noti, al momento della modifica o della ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; e
b) a tempo debito, per permettere ai suddetti offerenti di modificare e di ripresentare le offerte modificate, se del caso.
Disposizioni generali1. I committenti, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, concedono agli offerenti un lasso di tempo sufficiente a elaborare e presentare domande di partecipazione e offerte valide, tenuto conto di fattori quali:
I termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti gli offerenti interessati o partecipanti alla gara.
Scadenze2. In caso di procedura selettiva, il termine ultimo stabilito dal committente per la presentazione delle domande di partecipazione in linea di principio non deve essere inferiore a 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal committente, detto termine risulta impraticabile, esso potrà essere ridotto ma non inferiore a 10 giorni.3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito dal committente per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione,
iii) la menzione del fatto che gli offerenti interessati dovrebbero comunicare al committente il loro interesse per l’appalto,
iv) l’indirizzo presso il quale ottenere la documentazione di gara, e
v) il maggior numero di informazioni disponibili necessarie per il bando di gara di cui all’articolo VII paragrafo 2;
b) per le prestazioni periodiche, indichi, in un bando di gara iniziale, che i termini per la presentazione delle offerte di cui al presente paragrafo saranno forniti in bandi successivi; oppure
c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal committente, il termine di cui al paragrafo 3 risulti impraticabile.5. Il committente può ridurre di cinque giorni il termine ultimo di cui al paragrafo 3 in ciascuna delle seguenti circostanze:
a) il bando di gara è pubblicato per via elettronica;
b) la documentazione di gara è accessibile per via elettronica dalla data di pubblicazione del bando di gara; e
c) il committente accetta le offerte per via elettronica.6. Il ricorso al paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in alcun caso risultare in una riduzione del termine di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.7. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, nel caso in cui il committente acquisti beni o prestazioni di servizio commerciali o entrambi, può ridurre il termine di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica il bando di gara e la documentazione di gara. Inoltre, se il committente accetta di ricevere le offerte di beni e prestazioni di servizio commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.8. Se un committente di cui all’Allegato 2 o 3 seleziona tutti gli offerenti qualificati o un numero ristretto di essi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte può essere fissato per mutuo consenso tra il committente e gli offerenti selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
Se intende ricorrere all’asta elettronica per concludere un appalto disciplinato, prima di dare avvio all’asta il committente comunica a ogni partecipante:
Trattamento delle offerte1. Il committente adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l’equità e l’imparzialità delle gare e la confidenzialità delle offerte.2. Il committente non può penalizzare gli offerenti le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile all’ente medesimo.3. Se il committente dà a un offerente la possibilità di correggere errori involontari di forma tra l’apertura delle offerte e l’aggiudicazione, provvede a dare le stesse opportunità a tutti gli offerenti partecipanti.
Aggiudicazione4. Per essere considerata ai fini dell’aggiudicazione, l’offerta dev’essere presentata per scritto e, al momento della sua apertura, dev’essere conforme alle condizioni essenziali specificate nei bandi e nella documentazione di gara e provenire da un offerente che soddisfi le condizioni di partecipazione.5. Tranne nei casi in cui decida che l’aggiudicazione non sia nell’interesse pubblico, il committente aggiudica l’appalto all’offerente che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, unicamente in base ai criteri di aggiudicazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato:
Informazioni comunicate agli offerenti1. I committenti comunicano senza indugio agli offerenti partecipanti le loro decisioni riguardanti l’aggiudicazione, all’occorrenza per scritto, se richiesto dagli stessi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo XVII paragrafi 2 e 3, i committenti spiegano, su richiesta, a un offerente non prescelto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata, nonché i vantaggi relativi dell’offerta scelta.
Pubblicazione delle informazioni sull’aggiudicazione2. Entro 72 giorni dall’aggiudicazione di ogni commessa disciplinata dal presente Accordo, i committenti pubblicano un bando sul mezzo di pubblicazione cartaceo o elettronico appropriato indicato all’Appendice III. Se il committente pubblica il bando unicamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. Il bando comprende per lo meno le informazioni seguenti:
Conservazione della documentazione e dei rapporti e tracciabilità elettronica3. I committenti, per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione, conservano:
a) la documentazione e i rapporti sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i verbali di cui all’articolo XIII; e
b) i dati che assicurano l’opportuna tracciabilità dell’appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.
Raccolta e comunicazione di dati statistici4. Le Parti compilano e trasmettono al Comitato le statistiche relative alle proprie commesse disciplinate dal presente Accordo. Ciascun rapporto copre un periodo di un anno, è presentato entro due anni dal termine del periodo di riferimento e contiene:
a) per i committenti di cui all’Allegato 1:
i) il numero e il valore totale, per la totalità dei committenti, di tutte le commesse disciplinate dal presente Accordo,
ii) il numero e il valore totale di tutte le commesse disciplinate dal presente Accordo aggiudicate da ciascun committente, distinti per categoria di beni e prestazioni di servizio secondo classificazioni uniformi riconosciute a livello internazionale, e
iii) il numero e il valore totale di tutte le commesse disciplinate dal presente Accordo aggiudicate da ciascun committente mediante incarico diretto;
b) per i committenti di cui agli Allegati 2 e 3, il numero e il valore totale delle commesse disciplinate dal presente Accordo aggiudicate da tutti i committenti, distinti per Allegato; e
c) stime dei dati di cui alle lettere a e b, con una spiegazione della metodologia utilizzata per elaborarle, laddove non sia possibile fornire i dati.5. Se una Parte pubblica le proprie statistiche su un sito Internet ufficiale in una modalità compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 4, può sostituire la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 4 con una notifica al Comitato dell’indirizzo del sito Internet accompagnato da tutte le istruzioni necessarie per consultare e utilizzare tali statistiche.6. Se una Parte richiede la pubblicazione elettronica dei bandi relativi alle commesse aggiudicate conformemente al paragrafo 2, e tali bandi sono accessibili al pubblico attraverso un’unica banca dati in un formato che consente l’analisi delle pertinenti commesse, può sostituire la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 4 con una notifica al Comitato dell’indirizzo del sito Internet accompagnato da tutte le istruzioni necessarie per consultare e utilizzare tali dati.
Invio di informazioni alle Parti1. Le Parti forniscono senza indugio a qualsiasi altra Parte che ne faccia richiesta tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conforme al presente Accordo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta scelta. Qualora vi sia il rischio che la diffusione di tali informazioni possa nuocere alla concorrenza in occasione di successive gare di appalto, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad un altro offerente, se non previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha comunicate.
Non divulgazione delle informazioni2. Indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte, compresi i suoi committenti, si astiene dal fornire a un particolare offerente informazioni che potrebbero nuocere ad una leale concorrenza tra gli offerenti.3. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti e i relativi committenti, autorità e organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione:
verificatasi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale l’offerente ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i ricorsi devono essere formulate per scritto e rese generalmente accessibili.
2. Se un offerente, nell’ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, contesta una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte del committente che conduce l’appalto invita l’offerente a cercare una soluzione in consultazione con il committente. L’ente procede a un esame imparziale e tempestivo del reclamo, senza che ciò pregiudichi la possibilità per l’offerente di partecipare alle gare in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giudiziario.
3. A ciascun offerente è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso, a decorrere dal momento in cui l’offerente ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.
4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi committenti, competente per ricevere ed esaminare i ricorsi presentati dagli offerenti nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Quando un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte assicura all’offerente la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal committente che ha condotto l’appalto oggetto del ricorso.
6. Ciascuna Parte assicura che un organo di ricorso diverso da un tribunale sottoponga la propria decisione a un esame giudiziario o applichi procedure secondo le quali:
7. Le Parti adottano o applicano procedure che prevedono:
a) misure cautelari tempestive per garantire che l’offerente possa partecipare all’appalto. Tali misure possono comportare l’interruzione della gara dell’appalto. Le procedure possono prevedere che, nel decidere circa l’applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in questione, compreso quello pubblico. Qualsiasi decisione di non agire dev’essere motivata per scritto; e
b) nei casi in cui l’organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, misure correttive o una compensazione per la perdita o i danni subiti, che possono limitarsi alle spese di preparazione dell’offerta, alle spese legate al ricorso o comprendere entrambe.
Notifica della modifica prevista1. Le Parti notificano al Comitato eventuali intenzioni di rettifica, trasferimento di un committente da un Allegato a un altro, ritiro di un committente o altra modifica dei loro Allegati dell’Appendice I (ciascuna in seguito denominata «modifica»). La Parte che propone la modifica (di seguito denominata «Parte che apporta modifiche») include nella notifica:
Obiezione alla notifica2. Ciascuna Parte, i cui diritti sanciti dal presente Accordo possono essere interessati da una modifica prevista notificata ai sensi del paragrafo 1, può segnalare al Comitato eventuali obiezioni alla modifica prevista. Tali obiezioni vengono formulate entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica alle Parti e devono essere motivate.
Consultazioni3. La Parte che apporta modifiche e la Parte che formula un’obiezione (di seguito denominata «Parte che obietta») tentano in tutti i modi di risolvere l’obiezione mediante consultazioni. In tali consultazioni, la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta esaminano la modifica prevista:
a) nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1 lettera a, secondo i criteri indicativi adottati conformemente al paragrafo 8 lettera b, indicanti l’effettiva eliminazione del controllo o dell’influenza del Governo sugli appalti disciplinati di un ente; e
b) nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1 lettera b, secondo tutti i criteri adottati conformemente al paragrafo 8 lettera c in relazione al livello di adeguamenti compensativi da offrire per le modifiche, al fine di mantenere l’equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile del campo d’applicazione concordato del presente Accordo.
Modifica riveduta4. Qualora la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta risolvano l’obiezione in consultazione e la Parte che apporta modifiche rivede la sua intenzione di modifica a seguito di tali consultazioni, ne dà notifica al Comitato conformemente al paragrafo 1 ed eventuali modifiche rivedute entrano in vigore soltanto dopo il soddisfacimento degli obblighi del presente articolo.
Attuazione delle modifiche5. Una modifica prevista entra in vigore esclusivamente se:
a) nessuna delle Parti invia al Comitato un’obiezione scritta alla modifica prevista entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alla modifica prevista di cui al paragrafo 1;
b) tutte le Parti che obiettano hanno notificato al Comitato il ritiro delle loro obiezioni alla modifica prevista; oppure
c) sono trascorsi 150 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la notifica della modifica prevista di cui al paragrafo 1 e la Parte che apporta la modifica ha comunicato per scritto al Comitato la propria intenzione di attuare la modifica.
Recesso da un campo d’applicazione sostanzialmente equivalente6. Se una modifica entra in vigore conformemente al paragrafo 5 lettera c, le Parti che obiettano possono recedere da un campo d’applicazione sostanzialmente equivalente. Indipendentemente dall’articolo IV paragrafo 1 lettera b, un recesso ai sensi del presente paragrafo può essere attuato esclusivamente in relazione alla Parte che apporta modifiche. Le Parti che obiettano comunicano per scritto al Comitato eventuali recessi almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. I recessi ai sensi del presente paragrafo sono compatibili con i criteri relativi al livello degli adeguamenti compensativi adottati dal Comitato di cui al paragrafo 8 lettera c.
Procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni7. Se il Comitato ha adottato procedure arbitrali per facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 8, la Parte che apporta modifiche o che obietta può invocare le procedure arbitrali entro 120 giorni dalla diffusione della notifica della modifica prevista:
a) nel caso in cui nessuna delle Parti ha invocato le procedure arbitrali entro il termine:
i) indipendentemente dal paragrafo 5 lettera c, la modifica prevista entra in vigore se sono trascorsi 130 giorni dalla data di diffusione della notifica della modifica prevista di cui al paragrafo 1 e se la Parte che apporta modifiche ha comunicato per scritto al Comitato la propria intenzione di attuare la modifica, e
ii) nessuna delle Parti che obiettano può recedere dal campo d’applicazione conformemente al paragrafo 6.
b) nel caso in cui né la Parte che apporta modifiche né la Parte che obietta abbiano richiesto le procedure arbitrali:
i) indipendentemente dal paragrafo 5 lettera c, la modifica prevista non entra in vigore prima del completamento delle procedure arbitrali,
ii) qualsiasi Parte che obietta, che intende far valere un diritto a compensazione o a recedere da un campo d’applicazione sostanzialmente equivalente conformemente al paragrafo 6, partecipa alla procedura di arbitrato,
iii) la Parte che apporta modifiche si attiene agli esiti della procedura arbitrale nel momento in cui attua le modifiche conformemente al paragrafo 5 lettera c, e
iv) se la Parte che apporta modifiche non si attiene agli esiti delle procedure arbitrali nel rendere efficaci le modifiche di cui al paragrafo 5 lettera c, qualsiasi Parte che obietta può recedere da campi d’applicazione sostanzialmente equivalenti conformemente al paragrafo 6, purché tali recessi siano coerenti con l’esito delle procedure arbitrali.
Competenza del Comitato8. Il Comitato adotta:
a) procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 2;
b) criteri indicativi che dimostrano l’effettiva eliminazione del controllo o dell’influenza del Governo sugli appalti disciplinati di un determinato committente; e
c) criteri per determinare il livello degli adeguamenti compensativi da offrire per le modifiche apportate conformemente al paragrafo 1 lettera b e il campo d’applicazione sostanzialmente equivalente di cui al paragrafo 6.
essa può, per giungere ad una composizione della controversia soddisfacente per entrambe, ricorrere alle disposizioni dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (di seguito denominata «Intesa sulla composizione delle controversie»). 3. L’Intesa sulla composizione delle controversie si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie relative al presente Accordo, con l’eccezione che, indipendentemente dall’articolo 22 paragrafo 3 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, eventuali controversie che sorgono nel quadro degli Accordi di cui all’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, diversi dal presente Accordo, non comportano la sospensione di concessioni o di altri obblighi risultanti dal presente Accordo, e qualsiasi controversia sorta nel quadro del presente Accordo non implica la sospensione di concessioni o di altri obblighi previsti dagli altri accordi di cui l’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie.
Comitato degli appalti pubblici1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno, per fornire alle Parti l’occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente Accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre funzioni che potranno essergli conferite dalle Parti.2. Il Comitato può formare gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che eserciteranno le funzioni conferite loro dal Comitato.3. Ogni anno il Comitato:
Osservatori4. I Membri dell’OMC che non sono Parte al presente Accordo hanno diritto di partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del Comitato, presentando una richiesta scritta a quest’ultimo. Gli osservatori dell’OMC possono inviare al Comitato una richiesta scritta per partecipare in qualità di osservatori e il Comitato può conferire loro lo status di osservatori.
Accettazione ed entrata in vigore1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1996 per i Governi3per i quali il campo d’applicazione convenuto figura negli Allegati dell’Appendice I del presente Accordo e che hanno accettato l’Accordo mediante firma il 15 aprile 1994 o che, a tale data, lo hanno firmato con riserva di ratifica e ratificato ulteriormente prima del 1° gennaio 1996. Adesione2. Ciascun Membro dell’OMC può aderire al presente Accordo a condizioni da convenire tra tale Membro e le Parti, conformemente ai termini di una decisione del Comitato. L’adesione avviene mediante deposito presso il Direttore generale dell’OMC di uno strumento d’adesione che enunci le condizioni concordate. L’Accordo entra in vigore, per un Membro che vi abbia aderito, il trentesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di adesione. Riserve3. Non sono ammesse riserve delle Parti su alcuna delle disposizioni del presente Accordo. Legislazione nazionale4. Le Parti provvedono, al più tardi entro la data d’entrata in vigore del presente Accordo, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie procedure amministrative, nonché le norme, le procedure e le pratiche applicate dai loro committenti, con le disposizioni di detto Accordo.5. Le Parti informano il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle loro leggi e ai loro regolamenti in relazione alle disposizioni del presente Accordo, nonché all’attuazione di dette leggi e regolamenti. Negoziati e programmi di lavoro futuri6. Le Parti si sforzano di non adottare e di non mantenere misure e pratiche discriminatorie che falsano le procedure di pubblico concorso.7. Non più tardi di tre anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo che modifica l’Accordo sugli appalti pubblici adottato il 30 marzo 2012, e in seguito periodicamente, le Parti avviano nuovi negoziati al fine di migliorare l’Accordo, di ridurre e di eliminare progressivamente le misure discriminatorie e di raggiungere la massima estensione possibile del campo d’applicazione tra tutte le Parti su base di reciprocità, tenuto conto delle esigenze dei Paesi in sviluppo.
Fatto a Marrakech il 15 aprile millenovecentonovantaquattro, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede, salvo indicazione contraria riguardante le Appendici in allegato.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratificazione Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Armenia | 15 settembre | 2011 A | 15 settembre | 2011 |
| Australia | 5 maggio | 2019 A | 5 maggio | 2019 |
| Canada | 22 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
| Cina | ||||
| Hong Kong | 19 giugno | 1997 A | 19 giugno | 1997 |
| Taiwan (Taipei cinese) | 15 luglio | 2009 | 15 luglio | 2009 |
| Corea (Sud) | 22 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
| Giappone | 5 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
| Islanda | 28 aprile | 2001 A | 28 aprile | 2001 |
| Israele | 31 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
| Liechtenstein | 18 settembre | 1997 A | 18 settembre | 1997 |
| Macedonia del Nord | 30 settembre | 2023 A | 30 ottobre | 2023 |
| Moldova | 14 luglio | 2016 A | 14 luglio | 2016 |
| Montenegro | 15 luglio | 2015 | 15 luglio | 2015 |
| Norvegia | 7 dicembre | 1994 | 1° gennaio | 1996 |
| Nuova Zelanda | 12 agosto | 2015 | 12 agosto | 2015 |
| Paesi-Bassi | ||||
| Aruba | 25 ottobre | 1996 | 25 ottobre | 1996 |
| Regno Unito | 1° gennaio | 2021 A | 1° gennaio | 2021 |
| Singapore | 20 ottobre | 1997 A | 20 ottobre | 1997 |
| Stati Uniti | 1° dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
| Svizzera | 19 dicembre | 1995 | 1° gennaio | 1996 |
| Ucraina | 18 maggio | 2016 | 18 maggio | 2016 |
| Unione europeaa | 30 dicembre | 1994 | 1° gennaio | 1996 |
| a Unione europea concernente i suoi ventisette stati membri (con la data d’entrata in vigore): Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, 1° gen. 1996; Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, 1° mag. 2004; Bulgaria e Romania, 1° gen. 2007; Croazia, 1° lug. 2013. |
Art. 1 cpv. 1 n. 1 del DF dell’8 dic. 1994 (RU 1995 2116). ↩
Le appendici e gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati su Internet all’indirizzo:www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/appendices_f.htm ↩
Ai fini del presente Accordo, il termine «Governo» comprende anche le autorità competenti dell’Unione europea ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.120 ↩
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