0.632.231.43•Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione
0.632.231.43Multilateral International Treaty1 gen 1980
Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19793
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980
Preambolo
In considerazione dei Negoziati commerciali multilaterali, le Parti firmatarie del presente accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione, qui di seguito denominati rispettivamente «Parti» ed «il presente accordo»;
Desiderose di promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio4, qui di seguito denominati Accordo generale» o «GATT»;
Tenendo conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze;
Riconoscendo che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi;
Riconoscendo che le licenze di importazione possono essere impiegate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT;
Riconoscendo inoltre che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenze di importazione può ostacolare il corso del commercio internazionale;
Desiderose di semplificare le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale, d’assicurare la trasparenza e di fare in modo che esse vengano applicate ed amministrate in modo giusto ed equo;
Desiderose di prevedere l’istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo;
Hanno concordato quanto segue:
Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi 1 a 11 dell’articolo 1, vengono applicate alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure di licenze di importazione che non rientrano nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 2:
ii) licenze d’importazione accordate nel corso di un periodo precedente;
iii) suddivisione di tali licenze tra i paesi fornitori;
iv) quando ciò sia possibile, le statistiche relative alle importazioni (vale a dire il loro valore e/o il loro volume) per i prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo assumano, al riguardo, ulteriori oneri amministrativi o finanziari.
c) Le Parti che amministrano i contingenti per mezzo di licenze di importazione rendono noti il volume totale e/o il valore totale dei contingenti da applicare, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione ed ogni relativa modifica.
d) Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la Parte che applica le restrizioni, informa, al più presto, tutte le altre Parti interessate alla fornitura del prodotto in questione in merito all’aliquota del contingente, espressa in volume od in valore, che è attribuita, per il periodo in corso, ai diversi paesi fornitori e pubblica ogni utile informazione al riguardo.
e) Quando viene fissata una data d’apertura precisa per la presentazione delle domande di licenza di importazione, le norme e gli elenchi, di cui al paragrafo 4, vengono pubblicati al più presto prima di tale data, od immediatamente dopo l’annuncio del contingente o di un’altra misura che comporti l’obbligo di ottenere una licenza di importazione.
f) Ogni persona, società od istituzione, che soddisfi le condizioni legali prescritte dal paese importatore, ha diritto, ad eguali condizioni, a richiedere licenze di importazione ed a vedere le proprie domande prese in considerazione. Qualora una domanda di licenza di importazione non venga accolta, ne vengono comunicate, su richiesta, le ragioni al richiedente che ha diritto d’appello o di revisione conformemente alla legislazione od alle procedure nazionali del paese importatore.
g) Il periodo previsto per l’esame delle domande è il più breve possibile.
h) La durata di validità delle licenze di importazione è ragionevole e non così breve da impedire le importazioni. Essa non deve essere tale da impedire le importazioni da lunga distanza, tranne nei casi speciali in cui le importazioni siano necessarie per far fronte, a breve termine, a bisogni imprevisti.
i) Nell’amministrazione dei contingenti, le Parti non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate e non scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti.
j) Nel rilascio delle licenze di importazione, le Parti tengono conto dell’opportunità di rilasciare licenze di importazione corrispondenti a quantità di prodotti economicamente significative.
k) Per la suddivisione delle licenze, le Parti dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, osservando se le licenze di importazione che gli sono state rilasciate siano state integralmente utilizzate, nel corso di un recente periodo di riferimento.
1.Accettazione ed adesionea) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono Parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea.
2.RiserveNon sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre Parti.
3.Entrata in vigoreIl presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1980 per i governi8che lo hanno approvato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro approvazione od adesione.
4.Legislazione nazionalea) Ogni governo che approvi il presente accordo o che vi aderisca, provvede, al più tardi alla data dell’entrata in vigore di detto accordo e per quanto quest’ultimo lo concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso accordo.
b) Ogni Parte informa il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, in relazione con le disposizioni del presente accordo, nonché all’applicazione di tali leggi e regolamenti.
5.EsameIl Comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all’esame sull’attuazione e sul funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi ed informa le Parti contraenti del GATT in merito ai fatti intervenuti durante il periodo coperto da tale esame.
6.EmendamentiLe Parti possono modificare il testo del presente accordo, tra l’altro in funzione dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti, approvati dalle Parti, conformemente alle procedure stabilite dal Comitato, entrano in vigore, per ogni Parte, soltanto quando questa li ha approvati.
7.RecessoOgni parte può recedere da detto accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni dalla data in cui il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni Parte può richiedere l’immediata riunione del Comitato.
8.Mancata applicazione del presente accordo tra determinate PartiIl presente accordo non si applica tra due Parti qualora l’una o l’altra di esse, al momento della sua approvazione o della sua adesione, non acconsenta ad una tale applicazione.
9.SegretariatoIl segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il presente accordo.
10.DepositoIl presente accordo viene depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT, che trasmette senza indugio a ciascuna Parte, nonché a ciascuna Parte contraente del GATT, una copia certificata conforme dell’accordo e di ogni emendamento che vi è apportato in conformità al paragrafo 6, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione di cui al paragrafo 1, e di ogni recesso di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
11.RegistrazioneIl presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra il dodici aprile milienovecentosettantanove, in unica copia nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente fede.
(Seguono le firme)
RU 1979 2509;FF 1979 III 1 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Cpv. 1 lett. g del DF del 12 dic. 1979 (RU 1979 2153). ↩
RS 0.632.21 ↩
Quelle che sono designate con il termine «licenza», nonché altre analoghe procedure amministrative. ↩
I Paesi in sviluppo, Parti del presente accordo, ai quali le disposizioni dei commi d) ed e) di questo paragrafo causino particolari difficoltà possono previa notifica al comitato di cui al paragrafo 15, differire l’applicazione di questi commi per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo per la Parte in questione. ↩
Talvolta denominati «detentori di contingenti». ↩
Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le competenti autorità della Comunità economica europea. ↩
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