0.632.231.62•Trattamento differenziato e più favorevole Reciprocità e partecipazione più completa dei Paesi in via di sviluppo
0.632.231.62Multilateral International Treaty1 gen 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19793
Nota: il testo che segue è stato allestito senza pregiudizio della posizione di nessuna delegazione circa il proprio statuto giuridico finale. Alcune delegazioni ritengono che tale testo debba figurare nell’Accordo generale4sotto forma di un nuovo articolo o d’un insieme di nuove disposizioni. Altre ritengono che esso debba essere adottato dalleParti contraenti sotto forma di una dichiarazione o decisione. Quindi, gli potranno essere apportate modificazioni consequenziali per tener conto della decisione che sarà presa su questo punto.
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 dell’Accordo generale, le parti contraenti possono concedere un trattamento differenziato e più favorevole ai paesi in via di sviluppo5, senza concederlo ad altre parti contraenti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 s’applicano agli elementi seguenti:6
3. Ogni trattamento differenziato e più favorevole concesso al titolo della presente clausola:
4.8Ciascuna parte contraente che adotta provvedimenti per istituire un accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 che precedono oppure ulteriormente per modificare o cessare di accordare un trattamento differenziato e più favorevole:
5. I paesi sviluppati non attendono reciprocità per gli impegni da essi assunti durante negoziati commerciali, intesi alla riduzione o alla eliminazione di dazi e altri ostacoli ad commercio dei paesi in via di sviluppo, ovvero sia i paesi sviluppati non aspettano dai paesi in via di sviluppo che abbiano da apportare, durante i negoziati commerciali, contributi incompatibili con i bisogni dello sviluppo, delle finanze e del commercio di ciascuno di questi paesi. Le parti contraenti non cercheranno quindi di ottenere, e le parti contraenti poco sviluppate non saranno tenute ad accordare, concessioni incompatibili con i bisogni dello sviluppo delle finanze e dei commerci di quest’ultime parti.
6. In considerazione delle difficoltà economiche speciali e dei bisogni specifici dello sviluppo, delle finanze e del commercio dei paesi meno progrediti, i paesi sviluppati daranno prova della più grande moderazione nell’ottenere concessioni o contributi in compenso di impegni da essi assunti nell’intento di ridurre o eliminare dazi o altri ostacoli al commercio di detti paesi e tanto meno ci si aspetterà dalla parte dei paesi meno progrediti che abbiano da accordare concessioni o apportare contributi incompatibili con il riconoscimento della loro situazione e dei loro problemi specifici.
7. Le concessioni accordate e i contributi apportati come anche gli obblighi assunti nell’ambito delle disposizioni dell’Accordo generale dalle parti contraenti sviluppate e le parti contraenti poco sviluppate dovrebbero promuovere le finalità fondamentali di detto accordo, comprese quelle che sono iscritte nel preambolo e nell’articolo XXXVI. Le parti contraenti poco sviluppate sperano che la propria capacità d’apportare contributi o d’accordare concessioni, negoziato o ancora di avviare qualsiasi altra azione reciprocamente convenuta nell’ambito delle disposizioni e delle procedure dell’Accordo generale abbia a migliorare con lo sviluppo progressivo delle loro economie e della loro situazione commerciale e quindi auspicano, conseguentemente, di poter più pienamente prendere parte nell’insieme dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo generale.
8. Sarà particolarmente tenuto conto della seria difficoltà che i paesi meno progrediti risentano nell’accordare concessioni e nell’apportare contributi in quanto la loro situazione economica speciale e i bisogni del loro sviluppo, finanze e commercio non lo consentano.
9. Le parti contraenti collaboreranno agli accordi intesi ad esaminare l’applicazione delle disposizioni, senza trascurare la necessità da parte delle parti contraenti di sforzarsi individualmente e collettivamente, per rispondere ai bisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo e alle finalità dell’Accordo generale.
RU 1979 2589;FF 1979 III 1 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Cpv. 1 lett. n del DF del 12 dic. 1979 (RU 1979 2153). ↩
RS 0.632.21 ↩
L’espressione «Paesi in via di sviluppo», come impiegata nel presente testo, va intesa designante parimente i territori in via di sviluppo. ↩
LeParti contraenti hanno facoltà d’esaminare secondo la specie, giusta le disposizioni dell’Accordo generale riguardanti l’azione collettiva, tutte le proposte di trattamento differenziato più favorevoli non sbocciate da disposizioni del presente paragrafo. ↩
Così come definito nella decisione delleParti contraenti in data 25 giugno 1971 concernente l’istaurazione di un «sistema generalizzato delle preferenze, senza reciprocità né discriminazione, che fosse vantaggioso per i Paesi in via di sviluppo». ↩
Nulla in queste disposizioni pregiudica i diritti che le parti contraenti hanno acquisito in base all’Accordo generale. ↩
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