Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 19802
Entrato in vigore provvisoriamente per la Svizzera il 1° gennaio 19803
Entrato in vigore definitivamente per la Svizzera il 1° gennaio 19854
(Stato 1° gennaio 1985)
Preambolo
I firmatari5dell’accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, in seguito denominato «il presente accordo»;
Notando che i ministri hanno convenuto, in occasione di una riunione tenutasi dal 12 al 14 settembre 1973, che i Negoziati commerciali multilaterali del Tokyo Round avrebbero dovuto realizzare l’espansione e una liberalizzazione sempre maggiore del commercio mondiale, inter alia, per la soppressione progressiva degli ostacoli agli scambi e per il miglioramento del quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale;
Desiderosi d’assicurare un massimo di libertà negli scambi mondiali degli aeromobili civili, delle loro parti e delle attrezzature, in particolare la soppressione dei diritti e, per quanto possibile, la riduzione o la soppressione di effetti di restrizione o di distorsione negli scambi;
Desiderosi d’incoraggiare il progresso tecnologico dell’industria aeronautica a livello mondiale;
Deriderosi d’assicurare possibilità di concorrenze eque e uguali per la costruzione d’aeromobili civili e per i loro produttori al fine ch’essi possano partecipare all’espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili;
Consapevoli dell’importanza dei loro interessi reciproci globali, a livello economico e commerciale, nel settore della costruzione aeronautica civile;
Riconoscendo che molti firmatari considerano il settore della costruzione aeronautica come una componente particolarmente importante della politica economica e industriale;
Desiderosi d’eliminare gli effetti sfavorevoli, negli scambi di aeromobili civili, delle sovvenzioni governative su lo studio, la costruzione e la commercializzazione degli aeromobili civili, pur riconoscendo che dette sovvenzioni non possono di per se essere considerate come una distorsione degli scambi;
Desiderosi che la costruzione d’aeromobili civili operi su una base di competitività commerciale, e riconoscendo che le relazioni tra governo e industria variano largamente da un firmatario all’altro;
Riconoscendo gli obblighi e diritti che derivano loro dall’Accordo generale sulle tariffe e il commercio6(in seguito denominato «accordo generale») e da altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT;
Riconoscendo la necessità di instaurare procedure internazionali di notifica, di consultazione, di sorveglianza e di composizione delle controversie in modo da assicurare un’esecuzione equa, rapida ed efficace delle disposizioni del presente accordo e di mantenere l’equilibrio dei diritti e degli obblighi;
Desiderosi di istituire un quadro internazionale che disciplini il commercio degli aeromobili civili;
Convengono quanto segue:
Art. 1 Elenco dei prodotti
1.1 Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:
- tutti gli aeromobili civili;
- tutti i motori di aeromobili civili, loro parti e componenti;
- tutte le altre parti, componenti e sottoinsiemi d’aeromobili civili;
- tutti i simulatori di volo a terra e loro parti e componenti,
che siano usati in qualità di materiale originario o di sostituzione nella costruzione, la riparazione, la ricostruzione, la manutenzione, la modifica o la trasformazione degli aeromobili civili.
1.2 Ai fini del presente accordo, l’espressione «aeromobili civili» definisce
- tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, e
- tutti gli altri prodotti elencati nell’articolo 1.1 qui sopra.
Art. 2 Dazi doganali e altre imposte
2.1 I firmatari convengono:
2.1.1 di eliminare entro il 1° gennaio 1980, o entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali o altri oneri7di qualsiasi tipo, prelevati all’importazione o in occasione dell’importazione di prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali elencate nell’allegato, se questi prodotti sono destinati a essere utilizzati negli aeromobili civili o a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione;
2.1.2 d’eliminare, entro il 1° gennaio 1980 oppure entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali e gli altri oneri8di qualsiasi natura, prelevati sulle riparazioni d’aeromobili civili;
2.1.3 di includere, entro il 1° gennaio 1980 oppure entro la data d’entrata in vigore del presente accordo, nei rispettivi elenchi allegati all’accordo generale, l’ammissione in franchigia o l’esecuzione doganale per tutti i prodotti compresi nell’articolo 2.1.1 di cui sopra e per tutte le riparazioni comprese nell’articolo 2.1.2 di cui sopra.
2.2 Ogni firmatario:
- adotterà o adeguerà, ai fini dell’amministrazione doganale, un sistema basato sulla destinazione particolare del prodotto, in modo da eseguire gli obblighi ai sensi dell’articolo 2.1 di cui sopra;
- farà in modo che tale sistema comporti un regime di ammissione in franchigia o d’esenzione doganale che sia comparabile al regime istituito dagli altri firmatari e che non costituisca un ostacolo agli scambi; e
- informerà gli altri firmatari delle modalità di gestione del suo sistema basato sulla destinazione particolare.
Art. 3 Ostacoli tecnici agli scambi
3.1 I firmatari notano che le disposizioni dell’accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi9si applicano al commercio degli aeromobili civili. Inoltre, i firmatari hanno convenuto che le specifiche in materia di certificazione di aeromobili civili, e le specifiche relative alle procedure d’impiego e di manutenzione di queste aeromobili, saranno disciplinate, tra i firmatari del presente accordo, dalle disposizioni dell’accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi.
Art. 4 Contratti. conclusi su istruzioni governative, contratti obbligatori di subappalto e incentivi
4.1 Gli acquirenti d’aeromobili civili dovrebbero essere liberi di scegliere i loro fornitori sulla base di considerazioni commerciali e tecniche.
4.2 I firmatari non obbligheranno le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili, o altre entità acquirenti d’aeromobili civili, né eserciteranno pressioni eccessive su di essi affinché comprino aeromobili civili da una particolare fonte, introducendo in questo modo una discriminazione nei confronti dei fornitori di un firmatario.
4.3 I firmatari hanno convenuto che l’acquisto dei prodotti compresi dal presente accordo dovrebbe essere fatto soltanto sulla base della competività dei prezzi, qualità e termini di consegna. Trattandosi dell’approvazione o dell’ assegnazione di contratti pubblici che riguardano prodotti compresi nel presente accordo, un firmatario potrà, tuttavia, chiedere che le sue imprese qualificate siano ammesse a concorrere su una base competitiva e a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui beneficiano le imprese qualificate d’altri firmatari.10
4.4 I firmatari hanno convenuto di evitare di praticare qualunque tipo d’incentivo riguardo alla vendita o acquisto d’aeromobili civili di una determinata origine che provocherebbe una discriminazione nei confronti dei fornitori di un qualsiasi firmatario.
Art. 5 Restrizioni agli scambi
5.1 I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa (contingenti all’importazione) né prescrizione in materia di licenze d’importazione che limiterebbe l’importazione d’aeromobili civili in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo generale. Ciò non esclude l’applicazione all’importazione di sistemi di controllo o di licenze compatibili con l’accordo generale.
5.2 I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa né licenze d’esportazione, né altre disposizioni similari che limiterebbero, per ragioni commerciali o di concorrenza, l’esportazione di aeromobili civili a destinazione d’altri firmatari, in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo generale.
Art. 6 Sovvenzioni governative, crediti all’esportazione e commercializzazione degli aeromobili
6.1 I firmatari rilevano che le disposizioni dell’accordo sull’interpretazione ed applicazione degli articoli VI XVI e XXIII dell’accordo generale su le tariffe ed il commercio11(accordo sulle sovvenzioni e le misure di compensazione) si applicano agli scambi degli aeromobili civili. Essi affermano che, per quanto riguarda la loro partecipazione o le loro sovvenzioni ai programmi di costruzione di aeromobili civili, cercheranno di evitare gli effetti sfavorevoli sugli scambi degli aeromobili civili, a norma degli articoli 8.3 e 8.4 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure di compensazione. Essi terranno ugualmente conto dei fattori speciali vigenti nel settore della costruzione aeronautica, in particolare le sovvenzioni pubbliche largamente diffuse in questo settore, i loro interessi economici internazionali e il desiderio dei produttori di tutti i firmatari di partecipare all’espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili.
6.2 I firmatari hanno convenuto che il calcolo dei prezzi degli aeromobili civili dovrebbe basarsi su una previsione ragionevole di coprire tutti i costi, ivi compresi i costi non rinnovabili dei programmi, una proporzione adeguata di costi individuabili per studi di ricerca e di sviluppo militari riguardanti aeromobili, componenti e sistemi, che vengono di conseguenza applicati nella costruzione d’aeromobili civili, nei costi medi di produzione e nei costi finanziari.
Art. 7 Enti regionali e locali
7.1 Oltre agli altri obblighi che risultano loro dal presente accordo, i firmatari hanno convenuto di non obbligare né incoraggiare, direttamente o indirettamente, gli enti regionali e le autorità locali, né gli organismi non governativi o altri enti, a prendere delle misure incompatibili con il presente accordo.
Art. 8 Sorveglianza, esame, consultazione e composizione delle controversie
8.1 Verrà istituito un comitato per gli scambi di aeromobili civili (qui di seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di tutti i firmatari del presente accordo. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà secondo le necessità, ma almeno una volta all’anno, per dare ai firmatari la possibilità di procedere a consultazioni su tutte le questioni relative al funzionamento del presente accordo, ivi compreso l’andamento della costruzione aeronautica civile, per determinare se sia necessario apportare degli emendamenti allo scopo di assicurare la continuazione di scambi liberi ed esenti da distorsioni, per esaminare qualsiasi questione a cui non sarà stato possibile trovare una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni bilaterali, e adempiere gli obblighi impostigli in virtù del presente accordo, o dai firmatari.
8.2 Il comitato esaminerà ogni anno l’applicazione ed il funzionamento del presente accordo in considerazione di detti obiettivi. Il comitato informerà ogni anno le parti contraenti al GATT degli sviluppi intervenuti nel periodo in esame.
8.3 Al più tardi entro la fine del terzo anno dall’entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari, i firmatari avvieranno ulteriori negoziati per ampliare e migliorare l’accordo sulla base di reciprocità.
8.4 Il comitato potrà istituire gli organi sussidiari adatti per seguire regolarmente l’applicazione del presente accordo al fine d’assicurare un equilibrio continuo dei vantaggi reciproci. In particolare il comitato istituirà un organo sussidiario adatto, al fine d’assicurare un equilibrio continuo dei reciproci vantaggi, la reciprocità e l’equivalenza dei risultati nell’attuazione dell’articolo 2 di cui sopra, relativo ai prodotti coperti, ai sistemi basati sulla destinazione particolare, ai dazi doganali e a altri oneri.
8.5 I firmatari esamineranno con comprensione le osservazioni rivolte da un altro firmatario e dovranno acconsentire senza indugio a consultazioni riguardanti tali osservazioni, qualora queste vertano su una questione concernente il funzionamento del presente accordo.
8.6 I firmatari riconoscono che è preferibile procedere a consultazioni con gli altri firmatari nel quadro del comitato, al fine di cercare una soluzione di reciproco gradimento prima dell’apertura di un’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi sovvenzione addotta. Nei casi eccezionali in cui non avrà avuto luogo nessuna consultazione prima di avviare una procedura interna di questo tipo, i firmatari notificheranno immediatamente al comitato l’inizio di tale procedura e intraprenderanno nel contempo delle consultazioni per cercare di comune accordo una soluzione che eviti di ricorrere a misure di compensazione.
8.7 Un firmatario che ritenga che i suoi interessi commerciali nel settore della costruzione d’aeromobili civili, produzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione, siano stati, o rischino di essere, negativamente influenzati da misure prese da un altro firmatario, potrà informarne il comitato. Su richiesta, il comitato si riunirà entro trenta giorni e esaminerà la questione al più presto in modo da risolvere prontamente i problemi sorti e, in particolare, prima che sia stata trovata altrove una soluzione definitiva. A questo riguardo il comitato potrà emettere le decisioni e formulare le raccomandazioni adeguate. L’esame non pregiudicherà i diritti che derivano ai firmatari dall’accordo generale o da strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, nella misura in cui si applicano al commercio delle aeromobili civili. Al fine di aiutare a esaminare i problemi che si presenteranno nel quadro dell’accordo generale e di detti strumenti, il comitato fornirà eventualmente l’assistenza tecnica necessaria.
8.8 I firmatari hanno convenuto che, per quello che riguarda qualsiasi controversia su un punto compreso nel presente accordo ma non in altri strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, i firmatari e il comitato applicheranno,mutatis mutandis gli articoli XXII e XXIII dell’accordo generale e quelle del memorandum d’accordo riguardante le notifiche, le consultazioni, la composizione delle controversie e la sorveglianza12, allo scopo di trovare una soluzione alla vertenza stessa. Queste procedure si applicheranno parimenti per la composizione di una qualsiasi controversia su una questione contemplata dal presente accordo e da un altro strumento negoziato multilateralmente sotto gli auspici del GATT, se le parti alla controversia lo convengono.
Art. 9 Disposizioni finali
9.1Accettazione e adesione9.1.1 Il presente accordo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi che sono parti contraenti all’accordo generale e della Comunità economica europea.
9.1.2 Il presente accordo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi che abbiano provvisoriamente aderito all’accordo generale, alle condizioni che si riferiscono all’applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi risultanti dal presente accordo, che considerano i diritti e gli obblighi enunciati negli strumenti della loro adesione provvisoria.
9.1.3 Il presente accordo sarà aperto all’adesione di qualsiasi altro governo alle condizioni che si riferiscono all’applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi che risultano dal presente accordo, da convenire tra il governo in questione e i firmatari, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti all’accordo generale di uno strumento d’accesso che stabilisca le condizioni così convenute.
9.1.4 Riguardo all’accettazione, si applicano le disposizioni dell’articolo XXVI paragrafo 5 a) e b) dell’accordo generale.
9.2Riserve9.2.1 Non potranno essere formulate riserve per quel che riguarda una qualsiasi delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri firmatari.
9.3Entrata in vigore9.3.1 Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1980 per i governi13che l’avranno accettato o che vi avranno aderito entro detta data. Per tutti gli altri governi, l’accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire da quello della sua accettazione o della sua adesione.
9.4Legislazione nazionale9.4.1 Ogni governo che accetterà o aderirà al presente accordo assicurerà, entro la data di entrata in vigore, per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni di questo accordo.
9.4.2 Ciascun firmatario informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché all’applicazione di tali leggi e regolamenti.
9.5Emendamenti9.5.1 I firmatari del presente accordo potranno modificarlo tenendo conto, inter alia, dell’esperienza acquisita nella sua applicazione. Allorché un emendamento sarà stato approvato dai firmatari, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, esso entrerà in vigore per il firmatario soltanto quando l’avrà accettato.
9.6Recesso9.6.1 Ogni firmatario potrà recedere dall’accordo. il recesso sarà effettivo allo scadere di dodici mesi dal giorno in cui il direttore generale delle parti contraenti all’accordo generale ne abbia ricevuto notifica per iscritto. Su ricevimento di tale notifica, qualunque firmatario del presente accordo potrà chiedere la riunione immediata del comitato.
9.7Non applicazione del presente accordo tra i firmatari9.7.1 Il presente accordo non si applicherà tra due dati firmatari se uno dei firmatari, al momento della sua accettazione o adesione al presente accordo, non è d’accordo con tale applicazione.
9.8Allegato9.8.1 L’allegato al presente accordo ne è parte integrante.
9.9Segretariato9.9.1 Il segretariato del GATT assumerà la segreteria per il presente accordo.
9.10Deposito9.10.1 Il presente accordo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti all’accordo generale, che fornirà immediatamente a ogni firmatario del presente accordo e a ogni parte contraente all’accordo generale una copia certificata conforme di detto accordo e di qualsiasi emendamento che vi sarà stato apportato conformemente all’articolo 9.6, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente all’articolo 9.1, o di ogni denuncia secondo l’articolo 9.7.
9.11Registrazione9.11.1 Il presente accordo sarà registrato conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, salvo indicazione contraria per quanto concerne le liste annesse.
(Seguono le firme)
Prodotti considerati
I Firmatari convengono che i prodotti delle rispettive voci doganali, elencate qui appresso, verranno ammessi in franchigia o in esenzione, se destinati ad essere impiegati su un aeromobile civile oppure ad esservi incorporati in fase di costruzione, riparazione, manutenzione, revisione, modifica o trasformazione.Non rientrano tra tali prodotti:
– i manufatti incompleti o incompiuti, tranne ove rivelino caratteristiche essenziali di parti o pezzi, componenti, sottoinsiemi o articoli d’attrezzatura d’aeromobili civili;14
– i materiali in ogni forma (fogli, placche, profilati, bande, barre, condutture, tubature ecc.) tranne ove appaiano già tagliati in dimensione o forma richiesta, oppure già foggiati per essere incorporati in aeromobili civili;
– le materie prime e gli articoli di consumo.
Elenco delle voci della tariffa doganale canadese
La lista recata qui di seguito è autentica solo in francese ed inglese.
Elenco dei prodotti tratto dalla Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale
L’elenco recato qui di seguito è autentico solo in francese ed inglese.Nota:Nel presente elenco «ex» significa che per ogni voce della nomenclatura del CCD indicata qui di seguito, i prodotti (o gruppi di prodotti) elencati, saranno ammessi in esenzione da dazio, se destinati ad essere impiegati od incorporati in aeromobili civili.15
Elenco delle voci della tariffa doganale statunitense
Fa fede soltanto il testo inglese del presente elenco.