Conchiuso il 12 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19792
Entrato in vigore il 1° gennaio 1980
(Stato 1° gennaio 1980)
1. Gli Stati Uniti sono disposti ad includere nell’elenco XX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio3i contingenti per sorte di formaggio enumerati nell’allegato II. Questi contingenti saranno applicati conformemente al capitolo 22 della legge sull’agricoltura (Agricultural Adjustment Act) del 1933, a norma del GATT – Waiver del 1955.
2. Gli Stati Uniti sono disposti ad adattare il modo d’applicazione affinché:
– i formaggi enumerati nell’allegato I non siano sottoposti al contingentamento e
– gli altri formaggi possano essere importati liberamente nel quadro dei contingenti stabiliti.
3. Il quantitativo globale di formaggio sottoposto al sistema di contingentamento accordato alla Svizzera ammonta al minimo a 6500 tonnellate metriche. La ripartizione del contingente fra le diverse sorte è contemplata nell’allegato II del presente Accordo. Gli Stati Uniti sono disposti a prendere tutti i provvedimenti atti a permettere un’utilizzazione massimale dei contingenti. Qualora la Svizzera si trovasse nell’impossibilità di fornire un dato quantitativo del contingente annuo, è stato convenuto che gli Stati Uniti potranno temporaneamente modificare il paese d’origine per la parte del contingente annuo non utilizzata affinché gli importatori ed i beneficiari di una licenza americana siano in grado di coprire altrove il loro fabbisogno.
4. La Svizzera si è impegnata a non concedere delle restituzioni o altri pagamenti statali atti a portare il prezzo dei formaggi d’origine svizzera al disotto dei prezzi all’ingrosso dei formaggi indigeni americani delle medesime sorte. Tutti i pagamenti statali contrari a questo impegno provocherebbero dei provvedimenti di ritorsione da parte degli Stati Uniti.
Allegato I
In conformità dell’accordo, i formaggi che rientrano nelle seguenti categorie tariffarie della tariffa doganale americana non devono essere contingentati:
Allegato II
Contingenti di formaggio*