Conchiuso il 22 novembre 1958
Entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 1960
Art. 1
L’aggiunta al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l’Italia, firmata a Berna il 14 luglio 19503, e gli allegati alla medesima, saranno abrogati con l’entrata in vigore, per l’una e l’altra parte, delle concessioni tariffali convenute nei negoziati doganali, trattati a Ginevra in considerazione dell’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio45.
Art. 2
Se l’una delle Parti contraenti cessasse d’essere vincolata agli obblighi stabiliti nell’Accordo generale6le concessioni tariffali che i due Paesi si sono accordate nell’ambito dei negoziati doganali, trattati a Ginevra dal 20 maggio a oggi, rimarranno in vigore per la durata di sei mesi.
Tali concessioni, ove non fossero revocate tre mesi prima di quel termine, saranno mantenute in vigore, di tacita intesa, per un intervallo indeterminato, e potranno allora essere disdette in ogni tempo, rimanendo esecutive durante tre mesi a contare dal giorno della disdetta.
Art. 3
Il presente Protocollo estenderà del pari i suoi effetti al Principato del Liechtenstein, fino a tanto che questo sarà vincolato con la Svizzera da un trattato d’unione doganale7.
Art. 4
L’entrata in vigore del presente Protocollo è fatta dipendere dall’osservanza, dall’una e dall’altra parte, delle norme costituzionali dei due Paesi.
Fatto a Ginevra, in doppio esemplare, il 22 novembre 1958.
(Seguono le firme)