0.632.294.542•Protocollo concernente l’importazione di legname e prodotti forestali dalla Svizzera in Italia
0.632.294.542Bilateral International Treaty1 gen 1960
Conchiuso il 22 novembre 1958
Approvato dall’Assemblea federale il 10 giugno 19593
Entrato in vigore il 1° gennaio 1960
Allo scopo d’agevolare le relazioni commerciali delle regioni di confine tra la Svizzera e l’Italia, si conviene d’aggiungere alle agevolezze previste nell’articolo 16 del trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 19234le concessioni stabilite qui appresso:
L’Italia accorderà ai prodotti forestali del Cantone del Ticino e delle valli grigioni di Mesolcina, Bregaglia, Poschiavo e Monastero, importati attraverso gli uffici doganali, posti ai confini delle dette regioni, il trattamento doganale seguente:
| N. 524: | La legna da ardere in tondelli, gli spacconi o squarti, i ceppi, le ramaglie, le fascine, i cascami di legno, esclusa la segatura, sono ammessi secondo un dazio del 3 per cento del valore, nei limiti d’un contingente annuo di 70 000 quintali. |
|---|---|
| N. 527 a 1), a 2): | Il legno in tronchi, rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l’ascia o con l’accetta, non nominato nè compreso altrove, ordinario, è ammesso in franchigia nei limiti d’un contingente annuo di 50 000 quintali. |
| N. 529 a: | Il legno segato per il lungo, non nominato nè compreso altrove, ordinario: |
| ex 1), 2), 3) : di conifere, di quercia, castagno e acero, frassino, faggio, segato per il lungo, comprese le tavole per casse da imballaggio, è ammesso secondo un dazio del 5 per cento sul valore, nei limiti d’un contingente annuo di 50 000 quintali. |
Nota: Ciascuna spedizione di ciascuna delle sorte di legname summenzionate, per essere ammessa secondo il trattamento dianzi indicato, dovrà essere accompagnata da un certificato attestante la provenienza della merce dalle regioni considerate.
Tali certificati sono accordati dalle autorità svizzere seguenti:
Per il Cantone del Ticino: dall’Ispettorato cantonale delle foreste, in Bellinzona.
Per la Valle Monastero: dall’Ispettorato forestale dell’undicesimo circondarlo, in Zuoz.
Per le Valli Bregaglia e di Poschiavo: dall’Ispettorato forestale del dodicesimo circondario, in Celerina.
Per la Valle Mesolcina: dall’Ispettorato forestale del tredicesimo circondario, in Crono.
Il presente protocollo abrogherà quello del 14 luglio 19505concernente l’importazione di legname e prodotti forestali della Svizzera in Italia, sarà a questo sostituito a contare dalla sua entrata in vigore e avrà effetto per un anno. La sua entrata in vigore è fatta dipendere dalla osservanza, dall’una e dall’altra Parte, delle norme costituzionali dei due Paesi.
Il presente protocollo, qualora non fosse disdetto tre mesi prima dalla scadenza, sarà prorogato di tacita intesa, per un intervallo indeterminato e potrà allora essere disdetto in ogni tempo, rimanendo esecutivo durante sei mesi a contare dal giorno della disdetta.
Fatto a Ginevra, in doppio esemplare, il 22 novembre 1958.
(Seguono le firme)
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