0.632.312.451•Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Cile
0.632.312.451Multilateral International Treaty1 dic 2004
Concluso a Kristiansand, Norvegia, il 26 giugno 2003
Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20032
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 22 dicembre 2003
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2004
(Stato 1° settembre 2016) (Stato 1° settembre 2016)
La Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein,
il Regno di Norvegia
e la Confederazione Svizzera,
(denominati qui di seguito «Stati dell’AELS»)
e
la Repubblica del Cile,
(denominata qui di seguito «Cile»),
denominati collettivamente qui di seguito «le Parti», decisi a
rafforzare i particolari legami di amicizia e di cooperazione fra le loro nazioni,
contribuire all’espansione e allo sviluppo armonico del commercio mondiale e a promuovere una più stretta cooperazione internazionale,
stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose per gli scambi commerciali,
garantire un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori,
mantenere un ambiente stabile e sicuro per la pianificazione aziendale e gli investimenti,
promuovere la creatività e l’innovazione mediante la protezione dei diritti di proprietà intellettuale,
fondarsi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech3che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali,
garantire che i vantaggi della liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dall’instaurazione di ostacoli privati alla concorrenza,
migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali,
creare impieghi e migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita nei loro territori,
conservare e proteggere l’ambiente e a promuovere lo sviluppo sostenibile,
riaffermato il loro impegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi previsti dal diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite4e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, e
convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e finanziarie,
hanno convenuto di concludere il presente Accordo di libero scambio,
(denominato qui di seguito «il presente Accordo»):
Gli Stati dell’AELS e il Cile istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli che sono stati contemporaneamente conclusi fra il Cile e ogni singolo Stato dell’AELS.
Gli obiettivi del presente Accordo, così come sono stati elaborati più particolarmente sulla base dei suoi principi e delle sue regole, sono: (a) la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio5(denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi6(denominato qui di seguito «GATS»); (c) l’apertura dei mercati degli appalti pubblici delle Parti; (d) la promozione delle necessarie condizioni per una concorrenza leale nella zona di libero scambio; (e) l’incremento sostanziale delle possibilità d’investimento nella zona di libero scambio; (f) la garanzia di una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché della loro attuazione; e (g) l’instaurazione di un contesto per una cooperazione bilaterale e multilaterale di ampia portata al fine di estendere e accrescere i vantaggi del presente Accordo.
Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio7(denominato qui di seguito «Accordo dell’OMC») e da altri accordi negoziati in questo ambito di cui sono Parti nonché da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.
Ogni Parte è interamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo e provvede affinché i rispettivi Governi e autorità regionali e locali nonché le istanze non governative che esercitano poteri delegati loro da Governi o autorità centrali, regionali o locali, assicurino il rispetto di tali obblighi e impegni sul suo territorio.
Il presente capitolo si applica agli scambi commerciali fra le Parti concernenti: (a) i prodotti compresi nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci9(denominato qui di seguito «SA»), ad eccezione dei prodotti menzionati nell’Appendice III; (b) i prodotti elencati nell’Appendice IV, in virtù delle disposizioni previste nella stessa Appendice; (c) i pesci e gli altri prodotti di mare elencati nell’Appendice V.
Sono considerati dazi tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa collegate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione: (a) dell’onere corrispondente di un’imposta interna prelevata conformemente all’articolo 15; (b) di dazi antidumping o compensativi applicati conformemente all’articolo 18; o (c) di emolumenti o altre tasse prelevati conformemente all’articolo 11.
L’importo degli emolumenti e delle altre tasse menzionati nell’articolo 10 lettera c si limita ai costi approssimativi dei servizi prestati e questi emolumenti e tasse non devono costituire né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un’imposizione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.
Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all’articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale diviene in tal modo parte integrante del presente Accordo.
Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi in virtù dell’articolo XIX del GATT 199417e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia18.
A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate di una Parte in cui vi sono le medesime condizioni, o restrizioni dissimulate agli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti, applichi o mantenga misure: (a) necessarie alla tutela della morale pubblica; (b) necessarie alla tutela della vita e della salute delle persone, del mondo animale e vegetale; (c) che si riferiscono all’importazione o all’esportazione di oro e argento; (d) necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, compresi quelli riguardanti l’applicazione del diritto doganale, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli; (e) in relazione con articoli fabbricati nelle prigioni; (f) adottate a tutela del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico; (g) che si riferiscono alla conservazione delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni della produzione o del consumo nazionali; (h) prese al fine di adempiere impegni convenuti in virtù di accordi intergovernativi, conformi ai criteri sottoposti all’OMC e non rifiutati da quest’ultima o sottoposti direttamente all’OMC e non rifiutati da quest’ultima; (i) che implicano restrizioni all’esportazione di materie prime interne, necessarie per assicurare a un’industria nazionale di trasformazione le quantità occorrenti di dette materie prime durante i periodi in cui i prezzi interni delle stesse siano mantenuti al di sotto del corso mondiale, in esecuzione di un piano governativo di stabilizzazione, a condizione che le restrizioni non abbiano l’effetto di aumentare le esportazioni o di rafforzare la protezione dell’industria interessata e non si discostino dalle disposizioni del GATT 1994 relative alla non discriminazione; (j) essenziali per l’acquisizione o la distribuzione di prodotti in periodi di penuria generale o locale, sempreché dette misure siano compatibili con il principio secondo il quale tutti i membri dell’OMC hanno diritto a una parte equa dell’offerta internazionale di questi prodotti e le misure che sono incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo siano soppresse non appena vengano a cadere le condizioni che le hanno rese necessarie.
Ai fini della presente sezione:
(a) per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio:
(i) dal territorio di una Parte al territorio di un’altra Parte (variante 1),
(ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell’altra Parte (variante 2),
(iii) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un’altra Parte (variante 3),
(iv) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un’altra Parte (variante 4);
(b) per «misura» s’intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
(c) la «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
(d) le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative:
(i) all’acquisto, al pagamento o all’utilizzazione di un servizio,
(ii) all’accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano offerti al pubblico in generale,
(iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un’altra Parte;
(e) per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale, anche mediante:
(i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o
(ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza;
nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;
(f) per «fornitore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce un servizio20;
(g) per «persona fisica di una Parte» si intende una persona fisica che, a norma delle leggi di tale Parte, è un cittadino di tale Parte o ha il diritto di residenza permanente in tale Parte e gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini in materia di misure concernenti gli scambi di servizi;
(h) per «persona giuridica» si intende qualsiasi ente giuridico debitamente costituito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
(i) i «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori ad eccezione dei servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi;
(j) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica:
(i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi del Cile o di uno Stato dell’AELS, e che svolge un’importante attività commerciale nel territorio del Cile o dello Stato dell’AELS interessato, o
(ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale:
(k) per «servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» si intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.
Disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione sono enunciate nell’Appendice IX.
La presente sezione si applica allo stabilimento in tutti i settori, ad eccezione di quello nei settori dei servizi.
Ai fini della presente sezione: (a) per «persona giuridica» si intende qualsiasi ente giuridico debitamente costituito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (b) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di uno degli Stati dell’AELS o del Cile, e che svolge un’importante attività economica nel territorio del Cile o dello Stato interessato dell’AELS; (c) per «persona fisica» si intende un cittadino di uno degli Stati dell’AELS o del Cile conformemente alla legislazione del rispettivo Stato; (d) per «stabilimento» si intende: (i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte al fine di esercitare un’attività economica.
Le presenti disposizioni non si applicano alle persone fisiche in cerca o nell’esercizio di un impiego sul mercato del lavoro e non conferiscono alcun diritto di accesso al mercato del lavoro di una delle Parti.
Per quanto concerne lo stabilimento e fatte salve le riserve menzionate nell’Appendice X, ciascuna Parte accorda alle persone fisiche e giuridiche delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie persone fisiche e giuridiche che esercitano un’analoga attività economica.
nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l’articolo 34. 2. Nel quadro degli esami previsti dall’articolo 37, le Parti riesaminano almeno una volta ogni tre anni lo statuto delle riserve iscritte nell’Appendice X del presente Accordo ai fini di ridurle o di stralciarle. 3. Una Parte può, in ogni tempo, su domanda di un’altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le riserve iscritte nell’Appendice X o una parte di esse mediante notificazione scritta alle altre Parti. 4. Una Parte può, in ogni tempo, introdurre una nuova riserva nell’Appendice X conformemente al paragrafo 1 (c) del presente articolo, mediante notificazione scritta alle altre Parti. Ricevuta detta notificazione, le altre Parti possono chiedere che siano avviate consultazioni concernenti detta riserva. Non appena riceve una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva avvia consultazioni con le altre Parti.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, ogni Parte può regolamentare lo stabilimento delle persone giuridiche e fisiche.
Al fine di liberalizzare progressivamente le condizioni d’investimento, le Parti confermano la loro volontà di riesaminare, entro un termine massimo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, il quadro giuridico, le condizioni e i flussi degli investimenti tra i loro territori, conformemente agli impegni presi nell’ambito degli accordi internazionali in materia di investimenti.
1. Le Parti si impegnano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali fra di esse conformemente ai loro impegni presi nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo in debita considerazione la stabilità monetaria di ciascuna delle Parti. 2. La presente Sezione si applica a tutti i pagamenti e a tutti i movimenti di capitali fra le Parti. Disposizioni particolari sui pagamenti e i movimenti di capitali sono previste nell’Appendice XI.
Le Parti autorizzano qualsiasi pagamento e qualsiasi trasferimento su conti correnti fra le Parti sempreché le operazioni siano effettuate in moneta convertibile e conformemente alle disposizioni dell’Accordo sul Fondo monetario internazionale.
Le Parti autorizzano il libero movimento di capitali connessi agli investimenti diretti effettuati conformemente alle leggi del Paese ospite, nonché agli investimenti effettuati conformemente alle disposizioni delle sezioni relative agli scambi di servizi e allo stabilimento del presente capitolo, inclusa la liquidazione o il rimpatrio di questi capitali o di tutti gli altri utili realizzati.
Le Parti tengono fra loro consultazioni per facilitare i movimenti di capitali e promuovere quindi gli obiettivi del presente Accordo.
Per quanto concerne le questioni menzionate nel presente capitolo, le Parti confermano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali e multilaterali di cui sono Parte.
L’articolo XIV e l’articolo XXVIII lettera (o) del GATS27sono inseriti nel presente capitolo e ne fanno parte integrante.
Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti garantiscono l’effettiva apertura reciproca dei rispettivi appalti pubblici.
Ai fini del presente capitolo: (a) per «ente» si intende qualsiasi ente menzionato nell’Appendice XIII; (b) per «appalto pubblico» si intende una procedura mediante la quale un Governo ottiene l’uso di beni, di servizi o di una loro combinazione, oppure li acquista per uso statale e non allo scopo di vendita o rivendita commerciale o di utilizzazione nella produzione o nella fornitura di beni o servizi a fini di vendita o rivendita commerciale; (c) per «liberalizzazione» si intende un processo che conduce alla situazione in cui un ente non beneficia di diritti esclusivi o speciali e si trova impegnato esclusivamente nella fornitura di beni o di servizi sui mercati soggetti a una concorrenza effettiva; (d) per «operazioni di compensazione» si intendono le condizioni considerate o imposte da un ente prima o durante la procedura di aggiudicazione, tali da promuovere lo sviluppo locale o migliorare la bilancia dei pagamenti della Parte a cui appartiene l’ente, mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti; (e) per «privatizzazione» si intende un processo che conduce alla situazione in cui un ente pubblico cessa di essere controllato dallo Stato perché le azioni di tale ente sono vendute sul mercato o per una qualsiasi altra procedura prevista dalla legislazione in vigore nella Parte alla quale appartiene l’ente; (f) per «concessione di lavori pubblici» si intende un contratto dello stesso tipo di quello per gli appalti pubblici, fatto salvo il fatto che la rimunerazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di usufrutto dell’edificio oppure nel godimento di tale diritto combinato con il pagamento di un certo importo; (g) per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica che fornisce o è in grado di fornire prodotti e servizi a un ente; (h) per «specifiche tecniche» si intendono le specifiche che definiscono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto di un’aggiudicazione di appalti, come la qualità, le caratteristiche d’impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l’imballaggio, il contrassegno e l’etichettatura o i processi e i metodi di produzione nonché le esigenze relative ai processi di valutazione della conformità definite dagli enti di aggiudicazione; e (i) per «offerente» s’intende un fornitore che sottopone un’offerta.
Ciascuna Parte si assicura che i suoi enti non prevedano di imporre, non tentino di imporre né impongano operazioni di compensazione nell’ambito della qualifica e della scelta dei fornitori, dei prodotti e dei servizi o della valutazione delle offerte e dell’aggiudicazione dei contratti.
1. A condizione che la procedura di gara non venga utilizzata per impedire il più possibile la concorrenza o proteggere fornitori indigeni, gli enti possono aggiudicare appalti mediante procedure di gara diverse da quella libera o con preselezione, rispettando le condizioni e disposizioni seguenti:
(a) se in risposta a un bando di gara non vengono presentate offerte adeguate, ma a condizione che i requisiti della gara originaria non siano cambiati in modo essenziale;
(b) se, per motivi tecnici o artistici in relazione alla protezione di diritti esclusivi, i prodotti possono essere forniti soltanto da un fornitore determinato e non vi sono alternative ragionevoli o prodotti sostitutivi;
(c) se, per motivi di estrema urgenza in relazione a eventi che l’ente non poteva prevedere, i prodotti non potrebbero essere procurati per tempo mediante la procedura libera o con preselezione;
(d) in caso di forniture supplementari di prodotti o servizi dei fornitori originari presso i quali un cambio del fornitore implicherebbe una fornitura di materiale o servizi che non soddisfano le condizioni di interscambiabilità con materiale, software o servizi già disponibili;
(e) se un ente si procura prototipi o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso dell’esecuzione di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale o ai fini di detto contratto;
(f) se servizi supplementari, che non erano inclusi nell’appalto iniziale ma che corrispondono agli obiettivi del fascicolo di gara per l’appalto iniziale, si rendono necessari in presenza di circostanze imprevedibili al fine di terminare la fornitura dei servizi descritti nel predetto appalto. Tuttavia, il valore totale degli appalti aggiudicati per i servizi supplementari di costruzione non può superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale;
(g) per nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi e per il quale l’ente ha indicato nell’avviso di appalto del servizio iniziale che ai fini dell’aggiudicazione degli appalti per simili nuovi servizi possono essere utilizzate procedure di gara diverse da quella libera o con preselezione;
(h) in caso di appalti aggiudicati ai vincitori di un concorso di progetti, a condizione che il concorso sia avvenuto in sintonia con i principi del presente
capitolo; se più concorrenti hanno avuto successo, tutti sono invitati a partecipare ai negoziati; e
(i) per prodotti quotati e acquistati su un mercato di materie prime, e per gli acquisti di prodotti realizzati in condizioni eccezionalmente vantaggiose che si verificano solo a brevissimo termine in caso di disposizioni straordinarie e non per gli acquisti usuali di fornitori regolari.
2. Ogni qual volta per gli enti si riveli necessario applicare, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1, una procedura di gara diversa dalla procedura libera o da quella con preselezione, le Parti assicurano che gli enti elaborino un rapporto scritto in cui si fornisce una giustificazione speciale per l’appalto aggiudicato in virtù di tale paragrafo*.*
1. Le condizioni di partecipazione alle gare d’appalto saranno limitate a quelle indispensabili per garantire che il potenziale fornitore possa adempiere le condizioni dell’appalto e sia capace di portare a termine il contratto.
2. Nel qualificare i fornitori, gli enti non possono fare differenze tra fornitori nazionali e fornitori di un’altra Parte.
3. Per la partecipazione a un contratto d’appalto, una Parte non può porre la condizione che un fornitore abbia già ottenuto uno o più contratti da un ente di detta Parte o abbia già lavorato e fatto esperienze nel suo territorio.
4. Gli enti riconoscono come qualificati tutti i fornitori che soddisfano le condizioni di partecipazione fissate per un particolare appalto previsto. Nel valutare le qualificazioni, essi basano le loro decisioni esclusivamente sulle condizioni di partecipazione indicate precedentemente negli avvisi o nel fascicolo di gara.
5. Nessuna disposizione del presente capitolo impedisce che un fornitore sia escluso a causa di un fallimento, di dichiarazioni inveritiere o di una condanna per un reato grave quale l’appartenenza a un’organizzazione criminale.
6. Chiunque abbia chiesto di divenire fornitore qualificato viene avvisato senza indugio dagli enti interessati circa la decisione presa al riguardo.
7. Gli enti possono tenere elenchi permanenti dei fornitori qualificati, se sono
rispettate le regole seguenti:
(a) gli enti che tengono elenchi permanenti dei fornitori qualificati provvedono affinché i fornitori possano chiedere la qualificazione in ogni momento;
(b) ogni fornitore che ha chiesto di essere ammesso come fornitore qualificato viene avvisato dagli enti interessati circa la decisione presa al riguardo;
(c) i fornitori che chiedono di partecipare alla gara per un determinato appalto previsto, ma che non figurano ancora nell’elenco permanente dei fornitori qualificati, devono avere la possibilità di partecipare alla gara d’appalto se sono in grado di produrre certificati e altri attestati equivalenti richiesti ai fornitori figuranti nell’elenco;
(d) se un ente operante nel settore dei servizi pubblici utilizza una pubblicazione concernente l’esistenza di un elenco permanente quale avviso di un appalto previsto, come prevede l’Allegato 5 paragrafo 6 dell’Appendice XIV, i fornitori non figuranti nella lista che chiedono di partecipare alla gara devono essere presi in considerazione anch’essi se nel caso dei fornitori non ancora qualificati vi è tempo sufficiente per concludere la procedura di qualificazione; in tal caso, l’ente deve avviare senza indugio la procedura di qualificazione e non deve utilizzare tale procedura o il relativo tempo necessario per escludere i fornitori dell’altra Parte dall’elenco dei fornitori.
Disposizioni generali1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace delle possibilità d’appalto generate dalla procedura di gara e trasmettono ai fornitori di un’altra Parte tutte le informazioni necessarie alla partecipazione a una simile procedura di gara.2. Per ogni contratto che rientra nel presente capitolo, tranne quelli di cui agli articoli 54 paragrafo 3 e 56, gli enti pubblicano preventivamente un avviso in cui i fornitori interessati sono invitati a presentare offerte o eventualmente a sottoporre domande di partecipazione alla gara d’appalto.
3. In ogni avviso di appalto previsto devono essere indicate almeno le informazioni seguenti:
(a) nome, indirizzo, numero di fax, indirizzo e-mail dell’ente e, se diverso, indirizzo dell’organo presso cui sono ottenibili tutte le documentazioni relative all’appalto;
(b) la procedura di gara scelta e la forma contrattuale;
(c) una descrizione del contratto previsto nonché le condizioni contrattuali
essenziali che devono essere adempiute;
(d) ogni condizione che i fornitori devono adempiere per poter partecipare alla gara;
(e) il termine per la presentazione delle offerte e eventuali altri termini;
(f) i criteri principali applicabili all’aggiudicazione dell’appalto; e
(g) se possibile, le condizioni di pagamento e altre condizioni.
Disposizioni comuni4. Ogni avviso di appalto conformemente al presente articolo e all’Allegato 5 dell’Appendice XIV deve essere accessibile per tutto il periodo stabilito per la presentazione delle offerte per l’appalto in questione.
5. Gli enti pubblicano gli avvisi tempestivamente e utilizzando mezzi che offrano l’accesso più ampio possibile e non discriminante ai fornitori interessati delle Parti. Questi mezzi sono accessibili gratuitamente attraverso un solo punto d’accesso menzionato nell’Allegato 2 dell’Appendice XIV.
1. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le indicazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide. 2. Se gli enti contraenti non offrono, per via elettronica, un libero accesso diretto ai fascicoli di gara completi e alle documentazioni ausiliarie, gli enti mettono senza indugio a disposizione di ogni fornitore delle Parti il fascicolo di gara. 3. Gli enti rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di informazioni pertinenti, purché dette informazioni non favoriscano questo fornitore rispetto ai suoi concorrenti.
1. Le specifiche tecniche sono indicate negli avvisi, nei fascicoli di gara o in documentazioni supplementari. 2. Ciascuna Parte assicura che i suoi enti non elaborino, adottino o applichino specifiche tecniche con lo scopo di creare ostacoli al commercio internazionale e che tali specifiche non abbiano tale effetto.
3. Le specifiche tecniche prescritte dagli enti sono:
(a) definite in funzione della prestazione e dei requisiti funzionali del prodotto piuttosto che in funzione della sua costruzione o delle sue caratteristiche
descrittive; e
(b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure su regolamenti tecnici nazionali32, norme nazionali riconosciute33o codici delle costruzioni.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 non sono ammissibili se l’ente può dimostrare oggettivamente che l’applicazione delle specifiche tecniche menzionate in tale paragrafo sarebbe inefficace o inadeguata per adempiere gli obiettivi legittimi.
5. In ogni caso, gli enti devono prendere in considerazione le offerte che non corrispondono alle specifiche tecniche ma che adempiono i relativi requisiti essenziali e sono adeguate per lo scopo previsto. Il riferimento alle specifiche tecniche nei
fascicoli di gara deve contenere la menzione «o l’equivalente».
6. Non devono essere richiesti o menzionati marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intelleggibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali «o l’equivalente».
7. Il fornitore deve dimostrare che la sua offerta adempie i requisiti essenziali.
3. I termini minimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell’Allegato 3 dell’Appendice XIV.
1. Una Parte può prevedere che gli enti procedano a negoziati nei casi seguenti:
(a) nell’ambito degli appalti pubblici per i quali esse hanno fatto osservare di averne l’intenzione nell’avviso dell’appalto previsto; o
(b) se dall’esame delle offerte appare che nessuna di esse è la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di
gara.
2. I negoziati servono principalmente per determinare i punti forti e quelli deboli delle offerte.
3. Nel corso dei negoziati, gli enti non devono fare distinzioni tra i diversi fornitori. In particolare, esse si adoperano affinché:
(a) l’eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri enunciati negli avvisi e nel fascicolo di gara;
(b) le modifiche apportate ai criteri e alle prescrizioni tecniche siano comunicate per scritto a tutti i partecipanti ai negoziati rimasti in gara;
(c) sulla base di prescrizioni rivedute e/o a negoziati conclusi, tutti i partecipanti rimasti in gara abbiano la possibilità di presentare, entro un termine uguale per tutti, offerte nuove o modificate.
1. Le offerte e le domande di partecipazione sono presentate in forma scritta. 2. Le offerte sono prese in consegna e aperte dagli enti secondo procedure e condizioni conformi ai principi della trasparenza e della non discriminazione.
1. Per essere considerate ai fini dell’aggiudicazione, le offerte devono essere
conformi, al momento della loro apertura, alle condizioni essenziali specificate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere state presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
2. Gli enti aggiudicano l’appalto al fornitore la cui offerta è la meno costosa o è giudicata la più conveniente sulla base degli specifici criteri oggettivi di valutazione negli avvisi o nei fascicoli di gara.
1. Le Parti assicurano che i loro enti provvedano a una diffusione efficace dei risultati della procedura pubblica d’appalto.
2. Gli enti informano senza indugio i fornitori in merito all’aggiudicazione
dell’appalto e alle caratteristiche e ai vantaggi relativi delle offerte selezionate. Su richiesta, essi comunicano a ogni fornitore scartato i motivi per cui la sua offerta non è stata considerata.
3. Tuttavia, gli enti possono decidere che talune informazioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto non vengano comunicate nel caso in cui la loro divulgazione ostacoli l’applicazione delle leggi, sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, pregiudichi interessi commerciali legittimi dei fornitori o possa nuocere a una
concorrenza leale tra i fornitori.
1. Gli enti esaminano in maniera imparziale e tempestiva qualsiasi reclamo presentato da un fornitore per presunta violazione del presente capitolo in relazione alla procedura di aggiudicazione. 2. Ciascuna Parte prevede procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che permettano ai fornitori di contestare eventuali violazioni del presente capitolo nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti per i quali hanno, o hanno avuto, un certo interesse.
3. Le contestazioni sono sottoposte a un organo di esame imparziale e indipendente. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudiziario o deve disporre di garanzie procedurali paragonabili a quelle di un tribunale. 4. Le procedure di contestazione prevedono: (a) misure transitorie rapide per rimediare alle violazioni dell’Accordo e preservare le possibilità commerciali. Tale azione può comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, le procedure possono prevedere che al momento di decidere circa l’applicazione di dette misure si tenga conto di eventuali conseguenze negative di portata considerevole per gli interessi in questione, compreso l’interesse pubblico; e (b) misure intese a rimediare alla violazione dell’Accordo o a compensare le perdite o i danni subiti; tali misure possono essere limitate alle spese derivanti dalla preparazione delle offerte o dalla contestazione.
La Parte che in futuro offre vantaggi supplementari a uno Stato terzo per quanto concerne il campo d’applicazione dell’accesso ai suoi appalti al di là di quanto convenuto nel presente capitolo, si impegna, su richiesta di un’altra Parte, ad avviare negoziati con un’altra Parte al fine di estendere a quest’ultima il campo d’applicazione in virtù del presente capitolo sulla base della reciprocità.
A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti o restrizioni dissimulate agli scambi fra di esse, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure necessarie a tutelare: (a) la morale, l’ordine e la sicurezza pubblici; (b) la vita, la salute e la sicurezza delle persone; (c) la vita e la salute del mondo animale e vegetale; (d) la proprietà intellettuale; o (e) i prodotti o servizi forniti da disabili, istituzioni di pubblica utilità o penitenziari.
1. Le Parti, mediante le loro autorità competenti, notificano alle altre Parti le misure esecutive adottate contro le pratiche commerciali anticoncorrenziali in relazione a prodotti e servizi, se è da presumersi che queste ultime possano toccare interessi essenziali di un’altra Parte o se esse esercitano un influsso diretto o indiretto sul territorio dell’altra Parte interessata o se si producono principalmente nel territorio di detta Parte. 2. La notificazione avviene nella fase iniziale della procedura, sempre che ciò non violi le leggi sulla concorrenza delle Parti e non pregiudichi alcuna indagine in corso.
3. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell’altra Parte.
Una Parte, mediante la sua autorità competente, può dichiarare a un’altra Parte la propria disponibilità a coordinare le misure in riferimento a un caso determinato. Tale coordinamento non dovrebbe tuttavia impedire alle Parti di adottare decisioni autonome.
Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie secondo il presente Accordo per qualsiasi litigio attinente al presente capitolo.
Per l’applicazione degli articoli 73, 74 e 75, ciascuna Parte designa le sue autorità competenti o un altro ente pubblico e comunica la sua decisione all’altra Parte in occasione della prima seduta del Comitato misto, ma al più tardi 60 giorni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Ai sensi del presente capitolo, s’intende per:
(a) «leggi sulla concorrenza»:
(i) per il Cile: decreto legge n. 211 del 1973 e legge n. 19.610 del 1999 con le relative disposizioni esecutive o modifiche nonché altre leggi in
materia di concorrenza;
(ii) per la Repubblica d’Islanda: legge sulla concorrenza n. 8/1993, quale è emendata dalle leggi n. 24/1994, 83/1997, 82/1998 e 107/2000, nonché altre leggi in materia di concorrenza;
(iii) per il Principato del Liechtenstein: tutte le regole in materia di concorrenza riconosciute dal Liechtenstein o che esso intende applicare nel suo territorio, incluse quelle previste in altre convenzioni internazionali quali l’Accordo sullo Spazio economico europeo37;
(iv) per il Regno di Norvegia: legge n. 65 dell’11 giugno 1993 sulla
concorrenza nel commercio nonché altre leggi in materia di concorrenza;
(v) per la Confederazione Svizzera: la legge federale del 6 ottobre 199538sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza e l’ordinanza del 17 giugno 199639concernente il controllo delle concentrazioni di imprese nonché ogni altra normativa prevista da tali atti o da altre leggi in materia di concorrenza;
ed eventuali modifiche apportate a tali atti normativi dopo la conclusione del presente Accordo;
(b) «misura esecutiva»: ogni applicazione delle leggi sulla concorrenza nel
quadro dell’indagine o della procedura di una Parte che possono condurre a sanzioni o misure correttive.
Le Parti convengono di cooperare in seno a organi bilaterali e multilaterali e di cercare mezzi e modalità per migliorare la trasparenza nelle questioni commerciali.
1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Cile. Esso si compone di ministri di ciascuna Parte o di alti funzionari delegati dalle Parti a questo scopo.
2. Il Comitato misto:
(a) sorveglia l’esecuzione del presente Accordo e valuta i risultati ottenuti
nell’ambito della sua attuazione;
(b) segue lo sviluppo del presente Accordo;
(c) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo;
(d) sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti nel
quadro del presente Accordo; e
(e) esercita ulteriori funzioni conferitegli nel quadro del presente Accordo.
3. Il Comitato misto decide in merito all’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell’adempimento dei suoi compiti. Esso può chiedere consiglio a persone e gruppi non governativi.
4. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Esso può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo.
5. Fatte salve le disposizioni dell’allegato XV, il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e le Appendici del presente Accordo.
6. Il Comitato misto si riunisce quando necessario, ma normalmente una volta ogni due anni. Le sessioni ordinarie del Comitato misto si svolgono alternativamente in Cile e in uno Stato dell’AELS.
7. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. La sessione straordinaria ha luogo entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione, salvo che le Parti convengano altrimenti.
1. Ciascuna Parte può chiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte, allorquando una Parte ritenga che una misura applicata dalla Parte cui la richiesta è rivolta non sia conforme al presente Accordo o che un vantaggio derivante direttamente o indirettamente dal presente Accordo sia pregiudicato da una simile misura. La Parte richiedente ne informa nel contempo per scritto le altre Parti. Le consultazioni hanno luogo davanti al Comitato misto purché la Parte o le Parti che fanno o ricevono la richiesta non vi si oppongano. 2. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. 3. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o un’altra circostanza possa compromettere l’attuazione del presente Accordo. Esse trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nell’ambito delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce. 4. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura. 5. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione convenuta.
3. La richiesta d’arbitrato contiene i motivi dell’azione, la descrizione della misura in questione e l’indicazione della base legale dell’azione. 4. Una Parte non coinvolta nella controversia è autorizzata, mediante notificazione scritta alle Parti alla controversia, a sottoporre proposte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte dalle Parti alla controversia, ad assistere a tutte le udienze e a formulare proposte orali.
«La questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 91 deve essere esaminata alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo; occorre inoltre trarre e motivare conclusioni di diritto e di fatto nonché, all’occorrenza, formulare raccomandazioni per la composizione della
controversia.»
3. Su richiesta di una delle Parti alla controversia o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può, qualora lo ritenga opportuno, procurarsi informazioni scientifiche e consigli tecnici di esperti. Qualsiasi informazione ottenuta in questo modo è sottoposta per parere alle Parti.
4. Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, in particolare tenendo conto degli obiettivi menzionati nell’articolo 2, applicandole e interpretandole conformemente alle regole e ai principi d’interpretazione del diritto internazionale pubblico.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. In assenza di unanimità, gli arbitri possono esprimere pareri particolari sulle questioni controverse. Nessun tribunale arbitrale può rivelare quali arbitri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.
6. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte equamente dalle Parti alla controversia.
La Parte attrice può ritirare la sua azione in ogni tempo prima della presentazione della decisione. Il ritiro non ne pregiudica il diritto di promuovere successivamente una nuova azione sulla stessa questione.
1. Ogni termine menzionato nel presente capitolo può essere prorogato mediante accordo delle Parti interessate. 2. Salvo accordo contrario delle Parti, le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse.
3. Ogni misura restrittiva introdotta o mantenuta in virtù del presente articolo deve essere non discriminatoria e di durata limitata, e non deve superare la portata strettamente necessaria per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti e alle difficoltà finanziarie esterne. Siffatte misure devono essere conformi alle condizioni definite nell’Accordo dell’OMC e allo Statuto del Fondo monetario internazionale44.
4. La Parte che introduce, mantiene o modifica misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e presenta quanto prima un calendario che ne preveda la progressiva eliminazione.
5. La Parte che applica misure restrittive consulta immediatamente il Comitato misto. Nel quadro di tali consultazioni viene giudicata la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata, unitamente alle misure restrittive introdotte o mantenute in virtù del presente articolo, tenendo segnatamente conto dei seguenti fattori: (a) natura e entità delle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti e delle difficoltà finanziarie esterne; (b) la situazione in materia di economia e commercio esterni della Parte oggetto delle consultazioni; (c) altre misure correttive che entrano in linea di conto.
Nell’ambito delle consultazioni si esamina se le misure restrittive sono conformi ai paragrafi 3 e 4. Si tiene inoltre conto di tutte constatazioni statistiche e d’altro tipo del Fondo monetario internazionale concernenti le divise, le riserve monetarie e la situazione della bilancia dei pagamenti e si traggono le conseguenze sulla base della valutazione, ad opera del Fondo monetario internazionale, della situazione della bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della Parte oggetto delle consultazioni.
1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da: (a) esigere da una delle Parti informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; (b) impedire a una delle Parti di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti: (i) le materie fissili, quelle per la fusione e quelle che servono alla loro fabbricazione, (ii) il commercio di armi, munizioni e materiale da guerra, nonché qualsiasi commercio di altri prodotti, materiali o servizi destinati direttamente o indirettamente all’approvvigionamento di un’istituzione militare, (iii) l’acquisto pubblico di armi, munizioni e materiale da guerra o acquisti indispensabili per la sicurezza nazionale o per scopi di difesa, o (iv) le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; e (c) impedire a una delle Parti di prendere misure per adempiere i suoi impegni derivanti dallo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. 2. Il Comitato misto viene informato nel modo più dettagliato possibile in merito alle misure secondo il paragrafo 1 lettere b e c e alla loro soppressione.
1. Le disposizioni del presente Accordo non generano diritti o obblighi in relazione a misure fiscali, ad eccezione: (a) dell’articolo 15 e di altre disposizioni del presente Accordo necessarie per rendere tale articolo altrettanto effettivo quanto l’articolo III del GATT 199445; e (b) delle misure fiscali applicabili nella sezione I del capitolo III, dove si applica l’articolo XIV del GATS46. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi della Parte derivanti da una convenzione in materia di imposizione. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una convenzione in materia di imposizione, quest’ultima avrà la precedenza per quanto attiene a questa incompatibilità.
Ai sensi del presente Accordo, salvo indicazione contraria, si intende per:
«giorni»: giorni civili;
«misura»: tra le altre cose, tutte le leggi, prescrizioni, procedure o pratiche; e
«Parte»: ogni Stato per il quale il presente Accordo è entrato in vigore.
Le Appendici e gli Allegati del presente Accordo ne sono parti integranti.
Ciascuno Stato terzo può aderire al presente Accordo su invito del Comitato misto. Le modalità e le condizioni di adesione della Parte supplementare sono oggetto di trattative tra le Parti e lo Stato terzo invitato.
Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Kristiansand, il 26 giugno 2003, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.(Seguono le firme)
| Annex I | Referred to in Article 8 – Concerning the definition of the concept of «originating products» and arrangements for administrative co-operation |
|---|---|
| Appendix 1 to Annex I – Introductory notes to the list in Appendix 2 | |
| Appendix 2 to Annex I – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status | |
| Appendix 3 to Annex I – Movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 | |
| Appendix 4 to Annex I – Invoice declaration | |
| Annex II | Referred to in Article 3(2) – Territorial application |
| Annex III | Referred to in Article 7(a) – Products not covered by this Agreement |
| Annex IV | Referred to in Article 7(b) – Processed agricultural products |
| Table 1 to Annex IV | |
| Table 2 to Annex IV – Iceland | |
| Table 3 to Annex IV – Liechtenstein, Switzerland | |
| Table 4 to Annex IV – Norway | |
| Table 5 to Annex IV – Chile | |
| Annex V | Referred to in Article 7(c) – Fish and other marine products |
| Annex VI | Referred to in Article 9 – Elimination of customs duties |
| Appendix to Annex VI | |
| Annex VII | Referred to in Article 13 – Import and export restrictions and measures having equivalent effect – restrictions on imports |
| Annex VIII | Referred to in Article 27 – Schedules of specific commitments |
| Appendix 1 to Annex VIII – Chile | |
| Appendix 2 to Annex VIII – Iceland | |
| Appendix 3 to Annex VIII – Liechtenstein | |
| Appendix 4 to Annex VIII – Norway | |
| Appendix 5 to Annex VIII – Switzerland | |
| Annex IX | Referred to in Article 31 – Telecommunications services |
| Annex X | Referred to in Article 35 – Reservations |
| Appendix 1 to Annex X – Chile | |
| Appendix 2 to Annex X – Iceland | |
| Appendix 3 to Annex X – Liechtenstein | |
| Appendix 4 to Annex X – Norway | |
| Appendix 5 to Annex X – Switzerland | |
| Appendix 6 to Annex X – All Parties | |
| Appendix 7 to Annex X – EFTA States | |
| Annex XI | Referred to in Article 38(2) – Current payments and capital movements |
| Annex XII | Referred to in Article 46 – Intellectual property rights |
| Annex XIII | Referred to in Article 48 – Covered entities |
| Appendix 1 to Annex XIII – Entities at central level | |
| Appendix 2 to Annex XIII – Entities at sub central government level | |
| Appendix 3 to Annex XIII – Entities operating in the utilities sector | |
| Appendix 4 to Annex XIII – Services | |
| Appendix 5 to Annex XIII – Construction services | |
| Annex XIV | Referred to in Article 48 – General notes |
| Appendix 1 to Annex XIV – Public works concessions | |
| Appendix 2 to Annex XIV – Means of publication | |
| Appendix 3 to Annex XIV – Time limits | |
| Appendix 4 to Annex XIV – Value of thresholds | |
| Appendix 5 to Annex XIV – Publication of notices | |
| Annex XV | Referred to in Article 85(5) – Decisions of the Joint Committee |
| Annex XVI | Referred to in Article 86 – Secretariat |
| Annex XVII | Referred to in Article 93(1) – Model rules of procedure for the conduct of arbitration panels |
| Decisions of the Joint Committee | |
| No 1-2013 | Appendices 1 and 2 to Annex I - Concerning the definition of the concept "Originating Products" and arrangements for administrative co-operation |
| No 2-2008 | Amendment to Annex V – Fish and other marine products |
| No 1-2008 | Amendment to Annex IV – Concerning processed agricultural products |
| No 4-2006 | Amendments to Annex III – Concerning products not covered by the Agreement |
| No 3-2006 | Amendment to Article 12 of Annex I – Concerning direct transport |
| No 2-2006 | Endorsement of explanatory notes regarding the interpretation, application and administration of Annex I*(correction)* |
| No 1-2006 | Establishing the rules of procedure of the EFTA-Chile Joint Committee |
| Stati parte | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Cile | 7 maggio | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Islanda | 7 maggio | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Liechtenstein | 6 febbraio | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Norvegia | 19 dicembre | 2003 | 1° dicembre | 2004 |
| Svizzera | 22 dicembre | 2003 | 1° dicembre | 2004 |
RU 2005 789; FF 2003 6193 Dal testo originale in lingua inglese. ↩
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF dell'11 dic. 2003 (RU 2005 787). ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.632.11 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.9 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.4 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.6 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.8 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.13 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.14 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.14 ↩
Le nozioni di «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili», «vendita e commercializzazione dei servizi di trasporto aereo» e «servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)» sono definite nel par. 6 dell’Appendice sui servizi di trasporto aereo del GATS. ↩
Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente Acc.. Tale trattamento è esteso all’ente attraverso il quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio. ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
Il par. 2 lett. c non riguarda misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi. ↩
Gli impegni specifici assunti a norma del presente art. non sono da interpretarsi nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri. ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche di determinati Stati e non a quelle di altri non va inteso nel senso di annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno particolare. ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
RS 0.632.20 , All. 1C ↩
Con il rinvio nei par. 2 e 3 agli art. 3–5 dell’Acc. TRIPS si sottolinea che questi sono applicabili alle disposizioni sulla proprietà intellettuale del presente Acc. ↩
Ai sensi di questo cap. per «prodotti» si intendono i prodotti classificati nei cap. 1–97 del SA,RS 0.632.11 . ↩
Ai sensi del presente cap., un regolamento tecnico è un documento che enuncia le caratteristiche di un prodotto o servizio o i processi e metodi di produzione relativi a tale prodotto o servizio, comprese le disposizioni amministrative ad esso applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione dati. ↩
Ai sensi del cap., una norma è un documento approvato da un organismo di regolamentazione che fornisce per uso comune e ripetuto talune regole, direttive o caratteristiche per prodotti o servizi oppure per i processi e metodi di produzione connessi, la cui osservanza non è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione. ↩
Ai sensi del presente cap., per «prodotti» si intendono i prodotti classificati nei cap. 1–97 del SA,RS 0.632.11 . ↩
RS 0.632.20 , allegato 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , allegato 1B ↩
FF 1992 IV ↩
RS 251 ↩
RS 251.4 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.13 ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
Ai sensi del presente art., per «settore» negli scambi di merci si intendono i prodotti classificati nei cap. 1–97 del SA,RS 0.632.11 . ↩
RS 0.979.1 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , All. 1B ↩
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