0.632.314.161.2•Accordo tra gli Stati dell’AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro
0.632.314.161.2Multilateral International Treaty1 ott 2012
Concluso il 21 giugno 2011
Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20122
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2012
(Stato 1° ottobre 2012)
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia
e la Confederazione Svizzera,
(qui di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
da una parte,
e
la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica
Popolare Cinese
(qui di seguito denominata «Hong Kong, Cina»),
dall’altra,
qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»:
animati dal desiderio di intensificare le relazioni commerciali ed economiche tra Hong Kong, Cina e gli Stati dell’AELS;
considerando l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Hong Kong, Cina3;
decisi a promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto dei contesti sociali, ambientali, culturali ed economici delle Parti e consapevoli dell’importanza di questo obiettivo ai fini di una prosperità economica durevole;
considerando gli obiettivi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (qui di seguito denominata «OIL»), alla quale le Parti confermano il loro pieno sostegno; e
riconoscendo gli impegni contratti da ciascuna Parte in virtù del presente Accordo sul lavoro tra gli Stati dell’AELS e Hong Kong, Cina, consapevoli che ogni Parte si adopera per migliorare le condizioni lavorative e per proteggere e incrementare i diritti fondamentali dei lavoratori in ciascuna Parte, tenendo conto dei diversi contesti nazionali, del grado di sviluppo e delle realtà sociali, culturali e storiche,
hanno convenuto quanto segue:
Gli obiettivi delle Parti sono: (a) rafforzare, mediante il dialogo e la cooperazione, le loro relazioni generali e affrontare le questioni concernenti il lavoro che sono di interesse e preoccupazione reciproci; e (b) incrementare gradualmente il benessere dei lavoratori di ciascuna Parte, attraverso la promozione di politiche e pratiche del lavoro sane e una migliore comprensione del sistema del lavoro di ciascuna Parte.
Riconoscendo il diritto di ogni Parte di stabilire il proprio livello di protezione degli standard di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche nazionali, ogni Parte si adopera per migliorare i suoi livelli di protezione degli standard di lavoro attraverso la legislazione, le politiche e le pratiche nazionali in conformità con le norme e i principi di cui all’articolo 2 e in considerazione del contesto e delle priorità nazionali.
Le Parti convengono di instaurare un dialogo su questioni di reciproco interesse concernenti gli standard di lavoro. Tale dialogo è vincolato alla disponibilità di risorse, alle priorità e alla pertinente legislazione nazionale delle Parti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Schaan, il 21 giugno 2011, in cinque esemplari originali in lingua inglese.(Seguono le firme)
| Stati contraenti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 22 giugno | 2012 | 1° ottobre | 2012 |
| Islanda | 3 luglio | 2012 | 1° ottobre | 2012 |
| Liechtenstein | 24 luglio | 2012 | 1° ottobre | 2012 |
| Norvegia | 24 agosto | 2012 | 1° novembre | 2012 |
| Svizzera | 17 luglio | 2012 | 1° ottobre | 2012 |
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