Adottata il 1° dicembre 1969
Entrata in vigore il 1° marzo 1970
(Stato 1° marzo 1970)
Il Consiglio,
visto la domanda d’adesione presentata dall’Islanda il 12 novembre 1968,
consapevole dell’importanza d’eliminare gli ostacoli agli scambi entro un’area quanto possibile estesa,
desideroso d’agevolare lo sviluppo e la diversificazione dell’economia islandese,
considerato il paragrafo 1 dell’articolo 41 ed il paragrafo 6 dell’articolo 32 della convenzione1,
considerato il paragrafo 1 dell’articolo 8 dell’accordo2
risolve:
I. Adesione alla Convenzione
L’adesione dell’Islanda alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio3) (detta, qui di seguito, «la Convenzione») è approvata nei termini e alle condizioni seguenti:
Dazi di base
(in percento)
II. Modifica della Convenzione
(9) Il numero «quattro» nella terza frase del paragrafo 5 dell’articolo 32 della Convenzione è sostituito con numero «cinque»4.
III. Adesione all’accordo
(10) L’Islanda aderisce all’accordo istitutivo d’un’associazione tra gli Stati membri dell’AELS e la Repubblica di Finlandia5(detto qui di seguito «l’Accordo»).
IV. Strumento d’adesione
(11) Lo strumento d’adesione da depositare da parte dell’Islanda presso il Governo svedese esprime la sua adesione alla
Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, col protocollo relativo al Liechtenstein6come anche allo
Accordo istitutivo d’un’associazione tra gli Stati membri dell’AELS e la Repubblica di Finlandia, col protocollo relativo al Liechtenstein7,
nei termini e alle condizioni enunciati nella presente risoluzione.
V. Entrata in vigore della Convenzione e dell’Accordo
(12) La Convenzione e l’Accordo entreranno in vigore, rispetto all’Islanda, alla più lontana delle date seguenti:
il 1° marzo 1970, oppure
il trentesimo giorno dopo l’entrata in vigore della precedente risoluzione, oppure
il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte dell’Islanda, del suo strumento d’adesione.
VI. Entrata in vigore della presente risoluzione
(13) La presente risoluzione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati membri l’avranno accettata senza riserve oppure allorché avranno notificato al segretario generale l’avvenuta approvazione, nelle rispettive forme costituzionali, del loro voto affermativo.
(14) La modificazione della Convenzione, di cui al paragrafo 9 della presente risoluzione, entrerà in vigore soltanto se la Convenzione sarà entrata in vigore rispetto all’Islanda.
VII. Notifica e deposito della presente risoluzione
(15) Il Segretario generale depositerà il testo della presente risoluzione presso il Governo della Svezia e la notificherà al Governo dell’Islanda.