Conchiuso il 26 novembre 1981
Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 19821
Entrato in vigore con scambio di note il 21 luglio 1982
(Stato 21 luglio 1982)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Islanda,
visti la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio2e l’accordo che istituisce un’associazione tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e la Repubblica di Finlandia3;
visti gli scopi indicati negli articoli 22 e 274della Convenzione del 4 gennaio 19605istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e
animati dal desiderio di promuovere lo scambio di prodotti agricoli, pesci e altri prodotti del mare,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Svizzera non riscuote alcun dazio sull’importazione di merci d’origine islandese che cadono sotto le voci di tariffa svizzere seguenti:
Art. 2
Nell’ambito della sua politica agricola, l’Islanda terrà conto, per quanto possibile, degli interessi svizzeri relativi alle esportazioni di prodotti agricoli.
Art. 3
Ogni parte contraente può chiedere un esame sul funzionamento dell’Accordo.
Art. 4
Il presente accordo entra in vigore mediante notificazione reciproca dell’adempimento delle pertinenti formalità costituzionali. L’accordo rimane in vigore fintantoché gli scambi commerciali fra la Svizzera e l’Islanda saranno retti dalle disposizioni della Convenzione del 4 gennaio 19607istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
Fatto a Ginevra il 26 novembre 1981, in due esemplari, in inglese e in francese, i due testi facenti ugualmente fede.