0.632.314.491•Accordo tra gli Stati dell’AELS e Israele
0.632.314.491Multilateral International Treaty1 lug 1993
Concluso a Ginevra il 17 settembre 1992
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19931
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato l’11 maggio 1993
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1993
(Stato 1° agosto 2021)
Preambolo
La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda,
il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia,
la Confederazione Svizzera
(in seguito Stati dell’AELS)
e lo Stato d’Israele
(in seguito Israele)
Vista la Convenzione istitutiva dell’Associazione Europea di libero scambio (AELS)2;
Visti gli accordi di libero scambio e gli strumenti relativi stipulati tra Israele e i suoi principali partner commerciali;
Vista la cooperazione che si è instaurata in favore degli accordi citati, nonché tra i diversi Stati dell’AELS e Israele;
Desiderosi di adottare provvedimenti volti a promuovere uno sviluppo armonico dei loro scambi commerciali, di incrementare e diversificare la loro mutua cooperazione nei settori d’interesse comune, compresi quelli non coperti dal presente Accordo, in modo da creare un quadro globale e un ambiente stimolante, basati sulla parità di trattamento, la non discriminazione e un insieme equilibrato di diritti e obblighi;
Richiamato l’interesse reciproco che gli Stati dell’AELS e Israele ripongono nel consolidamento permanente del sistema multilaterale di scambi nonché nella loro qualità di Parti contraenti all’Accordo generale sulle tariffe doganali3e il commercio, le cui clausole e strumenti costituiscono il fondamento della loro politica commerciale esterna;
Risoluti ad adottare a tal fine disposizioni volte ad abolire progressivamente gli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell’AELS e Israele, conformemente alle prescrizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, in particolare alle clausole relative alla creazione di zone di libero scambio;
Desiderosi di assumere una parte sempre più attiva nel processo d’integrazione economica;
Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano (in seguito Parti) dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali,
hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo:
Il presente Accordo si prefigge di:
Il presente Accordo non si oppone ai divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito di merci giustificati da ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, o di protezione della proprietà intellettuale. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire uno strumento di discriminazione arbitrario o di restrizione mascherata nel commercio tra gli Stati dell’AELS e Israele.
può essere esentato dal suddetto obbligo, a condizione che ciò non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini di altre Parti. 4. Due o più Parti possono concludere nuovi accordi più estesi rispetto al campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato V, per quanto tali accordi siano accessibili a tutte le altre Parti a condizioni equivalenti, e che queste Parti siano disposte a partecipare in buona fede ai relativi negoziati. 5. Le Parti convengono di sorvegliare mutuamente l’applicazione delle disposizioni sulla proprietà intellettuale allo scopo di migliorare il livello di protezione e di evitare o di eliminare le distorsioni dei flussi commerciali causate dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale. 6. Se una Parte ritiene che un’altra Parte sia venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e del suo allegato, può prendere le misure appropriate secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23. 7. Le Parti convengono modalità appropriate relative all’assistenza tecnica e alla cooperazione tra le loro autorità rispettive e coordinano a tal fine i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Qualora una Parte constati pratiche di dumping nelle relazioni commerciali sottoposte al presente Accordo, può adottare contro tali pratiche i provvedimenti adeguati conformemente all’articolo VI dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio10, nonché alle regole stabilite dagli accordi relativi a tale articolo, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Qualora l’aumento delle importazioni di una determinata merce proveniente da uno Stato dell’AELS o d’Israele avvenga in proporzioni o in condizioni che causano o rischiano di causare:
la Parte implicata può adottare i provvedimenti necessari secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Qualora l’applicazione dei disposti degli articoli 6 e 7 renda possibile:
e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest’ultima può adottare i provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciati nel presente articolo, le Parti si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette, informando le altre Parti.
Senza pregiudizio del paragrafo 6 del presente articolo, una Parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo notifica senza indugio alle altre Parti e al Comitato misto e comunica loro ogni informazione utile. Le consultazioni tra le Parti avvengono senza indugio dinnanzi al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.
I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati alle Parti e al Comitato misto. In ampiezza e durata, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati da Israele nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con lo Stato implicato.
I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità di alleviamento, sostituzione o soppressione nei termini più brevi.
Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludessero la possibilità di un esame preventivo, la Parte interessata può, nelle situazioni considerate negli articoli …1319, 20, 21 e 22, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi strettamente necessari per rimediare alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio alle Parti e al Comitato misto, in seno al quale avvengono, il più presto possibile, consultazioni tra le Parti.
Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari:
ii) relativamente alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o altri ordigni esplosivi nucleari;
iii) in tempo di guerra o in altra situazione di grave tensione internazionale.
Nei settori coperti dal presente Accordo:
Le Parti possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale domanda e presentare eventuali raccomandazioni. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.
I protocolli e gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Il Comitato misto può deciderne la modifica.
Il presente Accordo non pregiudica il mantenimento o l’attuazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di normative relative al commercio frontaliero, per quanto gli stessi non abbiano conseguenze negative sul regime degli scambi e in particolare sulle disposizioni concernenti le regole d’origine previste nel presente Accordo.
Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti.
Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati nell’articolo 30 – approvati dal Comitato misto sono sottoposti alle Parti per ratifica o accettazione ed entrano in vigore una volta ratificati o accettati da tutte le Parti. Gli strumenti di ratifica o d’accettazione sono consegnati al Governo depositario.
Il Governo di Norvegia15, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, l’entrata in vigore del presente Accordo, la sua scadenza o la sua denuncia.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra il 17 settembre 1992, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Svezia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Diritti all’importazione1. Israele rinnova il suo impegno, nei confronti del GATT, di ridurre i diritti all’importazione dal 2 all’1% al più tardi il 31 dicembre 1994.2. Gli Stati dell’AELS e Israele hanno convenuto che questo prelievo è assoggettato alle disposizioni dell’Articolo 22, a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo.Tasse portuali3. Poiché le loro opinioni circa la compatibilità della struttura attuale delle tasse portuali percepite in Israele divergono dalle prescrizioni dell’Accordo, le Parti hanno convenuto che, al più presto dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, la questione sarà sollevata in seno al Comitato misto al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.Applicazione della maggiorazione TAMA alle merci importate in Israele4. Israele provvede affinché l’imposta sull’acquisto di merci importate venga calcolata sulla base a) del prezzo all’ingrosso dichiarato, o b) del valore cif più una maggiorazione detta TAMA. Gli importatori omologati possono scegliere uno di questi due metodi. Gli importatori non omologati continuano a pagare l’imposta sull’acquisto sulla base della maggiorazione TAMA.5. L’unico criterio determinante per ottenere lo statuto d’importatore omologato é il seguente: a. L’importatore ha importato in Israele, nel corso dell’anno civile precedente quello per il quale ha richiesto lo statuto d’importatore omologato, merci di qualsiasi origine, il cui valore globale supera il valore limite dell’anno in cui egli sollecita lo statuto. Questo valore limite ammonta per ogni anno a:
| 1992 | 300 000 dollari |
|---|---|
| 1993 | 200 000 dollari |
| 1994 | 100 000 dollari |
| 1995 e anni seguenti | 50 000 dollari |
| b. Nel corso dei cinque anni precedenti, l’importatore non ha commesso infrazioni di natura fiscale passibili di una pena di detenzione e di una multa che lo espongono, se è recidivo, al divieto di vendere merci del tipo per il quale l’infrazione è stata commessa.6. Un importatore che in passato ha ottenuto lo statuto d’importatore omologato può esserne privato soltanto se: | |
| a. è stato dimostrato colpevole di un’infrazione di natura fiscale ai sensi del paragrafo 5 lettera b); o, | |
| b. durante l’anno civile precedente e durante almeno un altro anno dei cinque precedenti, non è riuscito a importare merci per un valore totale superiore al valore limite applicabile per l’anno in corso.7. I moduli di richiesta di statuto devono essere semplici e chiari e contenere una disposizione che indica la scelta fatta dal richiedente tra il valore reale del prezzo all’ingrosso e il calcolo della maggiorazione TAMA, come base per la determinazione dell’imposta sull’acquisto. Una volta decisa, questa scelta determinerà il trattamento fiscale dell’importatore per i dodici mesi a venire e potrà in seguito essere modificata in ogni momento, soltanto su richiesta dell’importatore. A partire dal 1° gennaio 1995, Israele applica un sistema obbligatorio di dichiarazione del prezzo all’ingrosso per tutti gli importatori omologati.8. Ogni importatore può depositare presso il responsabile del distretto una domanda di statuto d’importatore omologato. La decisione di quest’ultimo è comunicata entro ventuno giorni. Se essa è positiva, è conferito all’importatore lo statuto d’importatore omologato. Se è negativa, il responsabile del distretto espone per iscritto i motivi del rifiuto della domanda secondo le modalità esposte nel paragrafo 5.9. L’importatore omologato che sceglie di pagare l’imposta al consumo calcolata sulla base del prezzo all’ingrosso reale è invitato a depositare una dichiarazione di prezzo all’ingrosso (per le merci assoggettate all’imposta sull’acquisto) insieme alla sua dichiarazione d’importazione. Tale dichiarazione deve essere conforme alle prescrizioni degli articoli 1 e 17 della legge sull’imposta al consumo. L’obbligo di tenere un registro, di inviare rapporti periodici, nonché le procedure di verifica dei conti e di ricorso applicabili agli importatori corrispondono a quelli applicati ai produttori locali.10. Israele adotta provvedimenti per garantire che il coefficiente TAMA applicabile a ogni prodotto non superi il livello che rispecchia la pratica seguita realmente dai grossisti per questo prodotto. I tassi di maggiorazione TAMA saranno calcolati sulla base dell’aumento effettivo del prezzo all’ingrosso di un campione preso a caso presso importatori omologati e non omologati.11. Su richiesta degli Stati dell’AELS, Israele fornisce un elenco dei coefficienti TAMA applicabili e, se gli Stati dell’AELS lo richiedono per determinati prodotti, una spiegazione della metodologia applicata al calcolo dei tassi di maggiorazione TAMA per tali prodotti. Nello stesso modo, Israele notifica agli Stati dell’AELS tutti i cambiamenti dei coefficienti TAMA.Licenze d’importazione e d’esportazione12. Le licenze automatiche dovrebbero essere concesse in modo tale che non comportino restrizioni degli scambi. Tali licenze dovrebbero in ogni caso essere rilasciate entro quattordici giorni. All’entrata in vigore dell’Accordo, le Parti hanno convenuto inoltre di comunicarsi reciprocamente un elenco degli articoli che sono oggetto di licenze automatiche d’importazione.Regole d’origine13. In merito alla nota 7 dell’Allegato I al Protocollo B, è stato convenuto che fino al momento in cui Israele diventerà Parte all’Accordo relativo all’attuazione dell’Articolo VII del GATT16, questo Paese definirà il «valore in dogana» in conformità della Convezione sul valore in dogana delle merci.14. Israele intende aderire all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.Valori limite15. Gli Stati dell’AELS e Israele hanno convenuto che al più tardi il 1° gennaio 1997, i valori limite indicati all’articolo 8 paragrafi 1 e 2 del Protocollo B, relativi alla dichiarazione dell’esportatore, si situano – per i piccoli pacchi e i bagagli personali dei viaggiatori – allo stesso livello dei valori limite applicati a quel momento secondo gli accordi di libero scambio stipulati tra gli Stati dell’AELS e Paesi terzi.Monopoli di Stato16. L’Articolo 9 dell’Accordo si applica alla Svizzera e al Liechtenstein per quanto concerne i monopoli di Stato del sale e della polvere da sparo e al monopolio islandese del concime, soltanto se questi Stati sono tenuti a soddisfare gli obblighi corrispondenti in virtù dell’accordo stipulato tra gli Stati dell’AELS e le Comunità europee e i loro Stati membri sullo Spazio economico europeo.17. L’articolo 9 sarà applicato al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1995, per quanto riguarda il monopolio austriaco del sale.Restrizioni degli scambi per motivi religiosi o rituali18. Le Parti hanno convenuto che i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, per motivi religiosi o rituali, sono compatibili con l’Accordo, a condizione che siano applicate in conformità del principio del trattamento nazionale e secondo le condizioni e le disposizioni previste nell’articolo 8 dell’Accordo.Diritti di proprietà intellettuale19. In applicazione dell’articolo 15 dell’Accordo, le Parti provvedono: | |
| a. alla ratifica, il 1° gennaio 1995, della Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e di organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), alla sua adesione e al suo rispetto nonché ad emanare la legislazione necessaria per rendere effettivo l’atto citato; | |
| b. affinché, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, le licenze rilasciate per motivi di non applicazione siano utilizzate nella misura necessaria per approvvigionare in modo preponderante il mercato interno a condizioni commerciali ragionevoli.Aiuti pubblici20. Le norme applicabili agli aiuti pubblici e la loro esecuzione saranno riesaminate prima della fine del 1995, segnatamente per adeguarle ai cambiamenti che potrebbero intervenire nelle relazioni tra le Parti e le Comunità europee per quel che concerne gli aiuti pubblici.Procedura d’arbitrato21. Gli Stati dell’AELS e Israele considerano che una procedura d’arbitrato potrebbe essere presa in esame per le vertenze che non possono essere regolate tramite consultazione tra le Parti in causa o in seno al Comitato misto. Il Comitato misto prosegue l’esame di questa procedura.Cooperazione22. Il Comitato misto può discutere le possibilità e le modalità per promuovere le relazioni commerciali, mediante la cooperazione nell’ambito degli scambi. |
È stato concluso un accordo che permetterà l’esportazione di prodotti industriali e agricoli provenienti dai Territori, da parte d’Israele, verso gli Stati dell’AELS. Secondo questo accordo, Israele adotterà disposizioni adeguate affinché tali esportazioni possano svolgersi senza scontrarsi con difficoltà amministrative. Alle esportazioni verso gli Stati dell’AELS provenienti da produttori ed esportatori arabi dei Territori, sono applicate procedure simili a quelle applicate alle loro esportazioni verso la Comunità europea.I produttori e gli esportatori arabi dei Territori possono instaurare liberamente relazioni e negoziare con compratori degli Stati dell’AELS per promuovere i loro interessi commerciali.Nei Territori, le Camere di commercio arabe locali sono abilitate a rilasciare certificati d’origine.
| Record of Unde r standings | Relating to the Agreement between the EFTA States and Israel; Protocollo d’intesa |
|---|---|
| Agreed Minutes | Minutes agreed on signing the Free Trade Agreement between the EFTA States and Israel |
| Joint Concl u sions | Joint EFTA-Israel Conclusions on exports from the territories; Conclusioni congiunte AELS/Israele sulle esportazioni provenienti dai Territori |
| Declarations | by Israel and EFTA States concerning Article 18 of the Agreement |
| Annex I | Referred to in Sub-Paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by the Agreement |
| Protocol A | Referred to in Sub-Paragraph 1(b) of Article 2 – Processed agricultural products |
| Table I to Protocol A | |
| Table IV to Protocol A – Norway | |
| Table VI to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland | |
| Table VII to Protocol A – Iceland – List 1 | |
| Table VII to Protocol A – Iceland – List 2 | |
| Table VIII to Protocol A – Israel | |
| Annex II | Referred to in Sub-Paragraph 1(c) of Article 2 – Fish and other marine products |
| Protocol B | Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation |
| Annex I to Protocol B – Introductory notes to the list in Annex II | |
| Annex II to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status | |
| Annex III A to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR 1 and application for a movement certificate EUR 1 | |
| Annex III B to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED | |
| Annex IV A to Protocol B – Text of the invoice declaration | |
| Annex IV B to Protocol B – Text of the invoice declaration EUR-MED | |
| Protocol C | Referred to in Paragraph 1 of Article 5*(deleted)* – Customs duties of a fiscal nature |
| Annex III | Referred to in Paragraph 2 of Article 6*(deleted)* – Customs duties on exports and charges having equivalent effect |
| Annex IV | Referred to in Paragraph 2 of Article 7*(deleted)* – Quantitative restrictions and measures having equivalent effect |
| Annex V | Referred to in Article 15 – Protection of intellectual property |
| Annex VI und VII | … |
| Protocol D | Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves |
| Annex VIII | Referred to in Article 25bis– Constitution and functioning of the Arbitral Tribunal |
| Joint Commi t tee Decisions | |
| No 2-18 | Amendment to Annex I |
| No 1-18 | Amendment to Protocol A |
| No 1-06 | Amendments to Articles 18 and 23 and Annex II, and deletion of Annexes VI and VIII – State Aid |
| No 4-05 | Amendment to Article 22 concerning balance of payments difficulties |
| No 3-05 | Mutual administrative assistance in customs matters |
| No 2-05 | Amendments to Protocol B |
| No 1-05 | Administrative Arrangement |
| No 1-05 | Administrative arrangement concerning the implementation of Protocol B and Annex II of the bilateral agricultural agreements |
| No 2-03 | Annex II |
| No 1-03 | Annex I |
| No 2-99 | Deletion Annex IV |
| No 1-99 | Amendment to Annex II |
| No 6-97 | Amendment to Annex VI to Protocol B |
| No 5-97 | Introduction of a new Article 25bisand Annex VIII on arbitration procedure |
| No 4-97 | Amendment to Annex IV*(deleted by 2-99)* |
| No 3-97 | Deletion of Annex III |
| No 2-97 | Deletion of Protocol C |
| No 1-97 | Amendment to Annex I |
| No 5-96 | Amendment to Article 37 – Depositary |
| No 4-96 | Amendment of Annex IV |
| No 3-96 | Amendment of Annex III*(deleted by 3-97)* |
| No 2-96 | Amendment to Protocol C*(deleted by 2-97)* |
| No 1-96 | Amendment to Protocol A |
| No 4-93 | Amendment to and corrections of technical errors in annexes and protocols to the Agreement |
| No 3-93 | Amendment to Protocol A |
| No 2-93 | Sub-committee on customs and origin matters |
| No 1-93 | Rules of procedure Joint Committee |
| Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Israele | 28 dicembre | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Liechtensteina | ||||
| Norvegia | 22 dicembre | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Svezia | 10 dicembre | 1992 | 1° gennaio | 1993 |
| Svizzera | 11 maggio | 1993 | 1° luglio | 1993 |
| a Applicazione provvisoria dal 1° mar. 1993. |
Art. 1 cpv. 1 lett. a – c del DF del 17 mar. 1993 (RU 1993 2476). ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.632.21 ↩
Introdotto dalla Dec. n. 3/2005 del Comitato misto AELS–Israele del 15 giu. 2005, approvata dall’AF il 15 mar. 2006 ed in vigore per la Svizzera dall'11 lug. 2008 (RU 2008 39673759;FF 2006 1647). ↩
RS 0.632.231.41 ↩
[RU 1979 2149, 2383; 1988 855art. 1 cpv. 1,856.RU 1996 609]. Vedi ora il Acc. riveduto del 15 apr. 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422 ). ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.20 all. 1A.1 ↩
RS 0.632.20 all. 1A.13 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.20 , All. 1A.1 ↩
Nuova parola giusta la Dec. n. 1/2006 del Comitato misto AELS–Israele del 3 lug. 2006, in vigore per la Svizzera dal 5 lug. 2010 (RU 2010 4529). ↩
Parola abrogata dalla Dec. n. 1/2006 del Comitato misto AELS–Israele del 3 lug. 2006, con effetto, per la Svizzera, dal 5 lug. 2010 (RU 2010 4529). ↩
RS 0.632.31 ↩
Nuova locuzione giusta la Dec. n. 5/1996 del Comitato misto AELS–Israele del 14 feb. 1996, in vigore per la Svizzera dal 13 mag. 2004 (RU 2010 4525). ↩
RS 0.632.231.3 ↩
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