0.632.315.982•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza
0.632.315.982Bilateral International Treaty1 lug 2017
Concluso a Berna il 12 novembre 2015
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20162
Entrato in vigore il 1° luglio 2017
(Stato 1° luglio 2017)
La Confederazione Svizzera,
da una parte,
e
il Regno di Norvegia,
dall’altra,
di seguito denominate rispettivamente «Svizzera» e «Norvegia» e, insieme, «Parti contraenti»,
considerando la Convenzione del 4 gennaio 19603istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
considerando l’Accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 19724tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;
considerando la Dichiarazione comune adottata dai ministri dei Paesi dell’AELS, dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, nonché la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell’AELS e dei ministri degli Stati membri della Comunità fatta a Bruxelles il 2 febbraio 1988, intese a creare uno spazio economico europeo dinamico, che vada a vantaggio dei rispettivi Paesi;
considerando l’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato «accordo SEE»);
considerando che le Parti contraenti hanno ratificato la Convenzione internazionale per l’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere5;
visti il capitolo III e gli allegati I e II dell’Accordo del 25 giugno 20096tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito denominato «accordo Svizzera-CE»);
considerando che l’accordo Svizzera-CE definisce l’equivalenza nell’ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Svizzera e l’Unione europea (di seguito «UE»);
visti il capitolo IIa e gli allegati I e II del Protocollo 10 dell’Accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (di seguito denominato «accordo Norvegia-CE»);
considerando che l’accordo Norvegia-CE definisce l’equivalenza nell’ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Norvegia e l’UE;
considerando che le Parti contraenti si sono dichiarate disposte a introdurre e applicare alle merci che entrano o escono dal loro territorio doganale in provenienza o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza disciplinate nel rispettivo accordo con l’UE, allo scopo di garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle frontiere esterne;
considerando che le Parti contraenti hanno deciso di applicare l’accordo Svizzera-CE e l’accordo Norvegia-CE per mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra la Svizzera e la Norvegia e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due Parti contraenti;
considerando che una tale agevolazione dovrebbe avvenire gradualmente;
riconoscendo che è possibile armonizzare in ampia misura le condizioni per l’espletamento dei controlli e delle formalità, senza con ciò nuocere alla loro finalità nonché alla loro buona esecuzione ed efficacia;
considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in senso tale da esentare le Parti contraenti dagli obblighi assunti nell’ambito di altri accordi internazionali;
considerando che le Parti contraenti si impegnano a garantire, nel rispettivo territorio doganale, un livello di sicurezza equivalente mediante misure fondate su quelle applicate dagli Stati membri dell’UE;
considerando che le Parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio doganale senza ostacolare la fluidità di tali scambi;
considerando che è opportuno, nell’interesse delle Parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi con i quali non è stato concluso un accordo sulle misure doganali di sicurezza;
considerando che le misure doganali di sicurezza in questione riguardano la dichiarazione di dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata o uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l’attribuzione della qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente;
considerando che la Svizzera e la Norvegia dispongono di un livello di protezione adeguato dei dati personali;
considerando che, trattandosi di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure compensative appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni pertinenti, qualora l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata,
hanno deciso di concludere il presente accordo:
Il presente accordo è inteso ad agevolare il traffico merci tra la Svizzera e la Norvegia attraverso la creazione di un meccanismo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure doganali di sicurezza mantenute dalle Parti contraenti nonché a migliorare la comunicazione e la collaborazione in materia di misure doganali di sicurezza.
Ciascuna Parte contraente adotta le misure atte a garantire un’applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possono manifestarsi nell’applicazione di dette disposizioni.
Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contraenti e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.
Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
Fatto a Berna, il 12 novembre 2015
| Per la Confederazione Svizzera: Rudolf Dietrich | Per il Regno di Norvegia: Thomas Hauff |
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