0.632.316.251•Accordo interinale tra gli Stati dell’AELS e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese
0.632.316.251Multilateral International Treaty1 lug 1999
Concluso a Loèche-les-Bains il 30 novembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19992
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1999
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1999
(Stato 1° maggio 2016)
Preambolo
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia,
la Confederazione Svizzera
(in seguito «Stati dell’AELS»)
e
l’OLP per conto dell’Autorità palestinese
(in seguito «Autorità palestinese»),
1. Considerata l’importanza dei legami che uniscono gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Ginevra nel dicembre 1996, nonché la volontà comune delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli,
2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d’integrazione economica del Bacino euro-mediterraneo e pronti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo,
3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello Stato di diritto, dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e sulle libertà fondamentali, e richiamati i principi dello Statuto delle Nazioni Unite3,
4. Considerata l’importanza del processo di pace in Medio Oriente, che deve condurre a una soluzione permanente fondata sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell’ONU,
5. Consapevoli dei diritti e degli obblighi contenuti negli accordi internazionali da essi firmati, nonché dell’importanza degli Accordi di Oslo,
6. Desiderosi di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, nonché di approfondire la cooperazione commerciale ed economica nei settori di interesse comune, fondata sulla parità, sulla reciproca utilità, sulla non-discriminazione e sul diritto internazionale pubblico,
7. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché il loro impegno ad osservare i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo che istituisce l’OMC4, compresi i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e richiamato l’obiettivo dell’Autorità palestinese di divenire membro dell’OMC,
8. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema multilaterale di scambi e a orientare le loro relazioni commerciali verso il libero scambio, conformemente ai principi dell’OMC,
9. Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali,
10. Risoluti ad applicare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e ad assicurare un’utilizzazione ottimale delle risorse naturali in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile,
11. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà la creazione di una zona allargata e armoniosa di libero scambio tra i Paesi europei e del Bacino mediterraneo, fornendo un importante contributo all’integrazione euro-mediterranea,
12. Consapevoli delle differenze economiche e sociali che esistono tra le Parti e della necessità di intensificare gli sforzi correnti intesi a promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza,
13. Disposti ad esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo, e tenuto conto delle rispettive competenze,
14. Convinti che il presente Accordo offre una sede adatta per lo scambio di informazioni e vedute sullo sviluppo economico, il commercio e questioni connesse,
15. Convinti inoltre che il presente accordo creerà le condizioni favorevoli alle loro relazioni bilaterali e multilaterali in campo economico, specie in materia di commercio e investimenti,
16. Riconosciuto che il presente accordo e la sua applicazione dovranno essere riesaminati alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e del processo di pace in Medio Oriente,
17. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo interinale (in seguito denominato «Accordo»):
L’Accordo si applica:
originari di uno Stato dell’AELS, della Cisgiordania o della Striscia di Gaza.
Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti) si applicano anche ai dazi fiscali.
Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni delle importazioni, esportazioni o transiti di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro e dell’argento, di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili, sempreché tali provvedimenti si accompagnino a restrizioni della produzione o del consumo interni. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione camuffata nel commercio tra gli Stati parte al presente Accordo.
Gli Stati parte al presente Accordo discuteranno, in seno al Comitato misto, sulle modalità con cui instaurare una cooperazione più stretta allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Tale cooperazione deve avvenire a livello di discipli-namenti tecnici, di standard e delle valutazioni di conformità.
Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Cisgiordania o la Striscia di Gaza pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, oppure qualora l’Autorità palestinese constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente all’Accordo che disciplina l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19946, secondo le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Qualora l’aumento delle importazioni di una determinata merce avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:
lo Stato parte interessato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Qualora l’applicazione dei disposti degli articoli 6 (Dazi d’esportazione e gravami con effetti equivalenti) e 7 (Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetti equivalenti) renda possibile:
e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest’ultimo potrà adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e saranno soppressi non appena le circostanze non ne giustificano più il mantenimento.
Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia, enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette. Ne informano gli altri Stati parte.
Senza pregiudizio dei disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo avranno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutualmente accettabile.
I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati parte al presente Accordo e al Comitato misto. Quanto alla portata e alla durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dall’Autorità palestinese nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione dell’Autorità palestinese possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione, eccetto quelli di cui agli articoli 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave).
I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutare le possibilità d’alleviamento o di sostituzione nei termini più brevi, oppure di soppressione qualora le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.
Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte interessato potrà, nelle situazioni considerate negli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave) e qualora gli aiuti governativi producano effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali tra gli Stati parte, applicare immediatamente i provvedimenti cautelativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, avranno luogo consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo in seno al Comitato misto.
Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:
ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o di altri ordigni esplosivi nucleari; o
iii) in tempo di guerra o in un’altra situazione di grave tensione internazionale.
Al fine di facilitare l’applicazione del presente Accordo, gli Stati parte concordano adeguate modalità di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità in materia di scambi commerciali. A tale scopo, coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.
Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno Stato dell’AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall’altro, ma non alle relazioni commerciali reciproche fra gli Stati dell’AELS, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Ai sensi del presente Accordo, la definizione «Stati parte» si riferisce agli Stati dell’AELS e all’OLP quale rappresentante dell’Autorità palestinese, secondo le rispettive competenze.
Il presente Accordo si applica, eccezion fatta per le disposizioni del Protocollo E, sul territorio degli Stati dell’AELS e sui territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempreché gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali.
Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati dall’articolo 31 (Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazio-ne agli Stati parte al presente Accordo; entrano in vigore previa acccttazione e/o ratifica da parte di tutti gli Stati parte. Il testo degli emendamenti come pure gli strumenti d’accettazione o ratifica sono consegnati al Governo depositario.
Gli Stati parte esaminano il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e nel processo di pace in Medio Oriente allo scopo di raggiungere un Accordo definitivo. Essi possono inoltre incaricare il Comitato misto di valutare ed elaborare raccomandazioni in prospettiva di un ulteriore sviluppo e approfondimento della cooperazione nell’ambito del presente Accordo, come pure ai fini di una sua estensione a settori non coperti dallo stesso.
Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito: il deposito di ogni strumento di ratifica o di applicazione temporanea, di adesione, nonché di accettazione degli emendamenti di cui all’articolo 35, come pure l’entrata in vigore del presente Accordo e di ogni suo emendamento conformemente alla procedura stabilita dall’articolo 35 (Emendamenti), la sua scadenza e ogni ritiro dall’Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Loèche-les-Bains, il 30 novembre 1998, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.(Seguono le firme)
1. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese convengono che l’Autorità palestinese non discriminerà gli Stati dell’AELS nell’adempimento dei suoi impegni nei confronti dell’Unione europea nell’ambito dell’Accordo interinale d’associazione e di un futuro accordo d’associazione.
2. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riconoscono che le tasse fisse menzionate nell’articolo 4 del protocollo A dell’Accordo non devono essere più elevate di quelle che Israele preleva sui prodotti enumerati nella tabella V del protocollo A e importati da uno Stato dell’AELS.
3. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese considerano la totale liberalizzazione del commercio di pesce e altri prodotti del mare un obiettivo integrale dell’accordo. L’Autorità palestinese liberalizzerà completamente le importazioni di simili prodotti provenienti da uno Stato dell’AELS, non appena le condizioni lo permetteranno.
4. Le parti prendono atto del protocollo di Parigi tra l’Autorità palestinese e Israele, il quale limita la competenza dell’Autorità palestinese relativa al commercio di pesce e altri prodotti del mare. Le parti riconoscono che le modifiche nell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Israele nel settore del pesce e di altri prodotti del mare sono applicabili alle relazioni commerciali tra gli Stati dell’AELS e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, finché l’Autorità palestinese avrà raggiunto la completa competenza in questo settore.
5. Con riferimento all’articolo 3 dell’Allegato II si riconosce che l’osservazione «fintanto che le condizioni lo consentano» significa «finché l’Autorità palestinese ha raggiunto la completa competenza nel settore del pesce e degli altri prodotti del mare».
6. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riconoscono l’importanza della cooperazione regionale nell’area mediterranea. L’obiettivo di questa cooperazione è quello di promuovere le possibilità di un ulteriore sviluppo delle relazioni di libero scambio tra le parti nonché all’interno della regione, allo scopo di contribuire alla creazione di una zona di libero scambio euro-mediterranea.
7. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese dichiarano pertanto la loro intenzione di instaurare quanto prima un dialogo con gli Stati coinvolti, allo scopo di integrare nell’Accordo le necessarie disposizioni atte a creare per i prodotti provenienti da Egitto, Israele e Giordania un sistema diagonale di cumulo, su base di reciprocità.
8. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese concordano le possibilità di verifìcare un ulteriore ampliamento e miglioramento delle regole d’origine, in particolare l’inclusione delle parti in una futura rete di cumulo euro-mediterranea per sviluppare e promuovere produzione e commercio in Europa e nell’area mediterranea.
9. Con riferimento all’articolo 15 paragrafo 6 del Protocollo B, gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese convengono che, su richiesta di uno Stato contraente, si svolgono consultazioni relative a possibili ripercussioni negative, che potrebbero risultare da tale eccezione, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese concordano inoltre che ogni verifica effettuata dal comitato misto deve rispettare la prassi in vigore tra l’Autorità palestinese e l’Unione europea.
10. Gli Stati dell’AELS concedono aiuto tecnico per sostenere l’Autorità palestinese nei suoi sforzi e per agevolare l’esecuzione dei suoi impegni per quanto riguarda la proprietà intellettuale.
11. Vi è accordo sul fatto che i dazi o le tasse d’adeguamento strutturale su prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non saranno più elevati di quelli su prodotti simili provenienti dalla Comunità europea.
12. Per quanto riguarda l’articolo 20 paragrafo 3, in caso di divergenze di opinioni sul valore effettivo delle importazioni di prodotti industriali fungeranno da base le statistiche commerciali internazionali come quelle della CEE/ONU, dell’OMC e dell’OCSE, sempre che queste siano ottenibili.
13. Vi è accordo sul fatto che gli Stati dell’AELS concedono sostegno tecnico all’Autorità palestinese in questioni di politica commerciale nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo. Tale sostegno è concesso in forma di seminari dell’AELS in materia di politica commerciale e questioni doganali nonché di altri progetti di sostegno tecnico, su cui le Parti hanno trovato un’intesa.
14. L’Accordo verrà riesaminato per accertare la possibilità di un ulteriore trasferimento di competenze all’Autorità palestinese e di una conclusione di negoziati sullo statuto definitivo, allo scopo di giungere a un accordo definitivo.
15. Gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese riesamineranno l’Accordo, non appena l’Autorità palestinese avrà avviato negoziati formali d’adesione con l’OMC.
Fatto a Loèche-les-Bains, il 30 novembre 1998, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme)
Record of understanding – Protocollo d’intesa
Annex I Referred to in Sub-paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by this Agreement
Annex II Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine products
Annex III On the interpretation of Article 17 – State Aid
Annex IV Rules for the implementation of Article 17(3) – State Aid
Annex V Referred to in Paragraph 1 of Article 20 – List of products
Annex VI Referred to in Paragraph 2 of Article 29 – Constitution and functioning of the arbitral tribunal
Protocol A Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural products
Table I to Protocol A
Table II to Protocol A – Iceland
Table III to Protocol A – Liechtenstein, Switzerland
Table IV to Protocol A – Norway
Table V to Protocol A – Palestinian Authority
Protocol B Referred to in Article 3(1) – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation
Protocol C Referred to in Article 9 – Liechtenstein and Swiss monopolies not adjusted in accordance with Article 9
Protocol D Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzer land to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves
Protocol E Referred to in Article 33 – Territorial application
Joint Committee Decisions
No 1-10 Amendment to Protocol B
No 3-08 Annex II – Fish and other marine products
No 2-08 Protocol A Annex I
No 1-08 Protocol A PAPs
No 5-03 Amendment to Protocol A
No 4-03 Annex II
No 3-03 Annex I
No 2-03 Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters
No 1-03 Rules of procedure of the Joint Committee
| Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Islanda | 18 agosto | 2000 | 1° novembre | 2000 |
| Liechtenstein | 29 giugno | 1999 | 1° luglio | 1999 |
| Norvegia | 30 giugno | 1999 | 1° luglio | 1999 |
| Palestina | 30 giugno | 1999 | 1° luglio | 1999 |
| Svizzera | 29 giugno | 1999 | 1° luglio | 1999 |
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