0.632.401.02•Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all’Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
0.632.401.02Bilateral International Treaty1 lug 1998
Firmato a Lussemburgo il 9 giugno 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19981
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1998
(Stato 1° luglio 1998)
| Ufficio federale dell’economia esterna della Confederazione Svizzera | Berna, 9 giugno 1997 Al Consiglio dell’Unione europea Bruxelles |
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Pregiati Signori,
mi pregio comunicare loro di aver ricevuto la loro lettera in data odierna così redatta: «Mi pregio fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Confederazione elvetica al fine di concludere un accordo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un protocollo supplementare all’accordo del 22 luglio 19722. Tale protocollo supplementare, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante dell’accordo del 22 luglio 1972 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle procedure all’uopo necessarie. Nell’attesa della conclusione di tali procedure, esso sarà applicato in maniera provvisoria a decorrere dal 1° luglio 1997. Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo della Confederazione elvetica su quanto precede.»
Mi pregio comunicare loro l’accordo della Confederazione Svizzera in merito a quanto sopra.
Vogliate accogliere, egregi Signori, i sensi della mia alta considerazione.
| In nome della Confederazione Svizzera: Franz Blankart |
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Ai fini del presente protocollo si intende per:
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti: – operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare l’altra parte contraente; – nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni; – merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale; – persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale; – mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per: – comunicare tutti i documenti, – notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione,
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di notifica si applica l’articolo 6, paragrafo 3.
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell’altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Le parti convengono di affidare al comitato misto la creazione di un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca.
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