0.632.401.021•Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze
0.632.401.021Bilateral International Treaty1 feb 2019
Concluso il 21 giugno 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2019
(Stato 1° febbraio 2019)
| Signor Urs Bucher Ambasciatore Missione della Svizzera presso l’Unione europea Bruxelles Belgio | Bruxelles, il 21 giugno 2017 |
|---|---|
| Signora Marlene Bonnici Ambasciatore Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Unione europea Bruxelles Belgio |
Signora,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«1. L’Unione europea («UE») e la Confederazione svizzera («Svizzera») in quanto parti del presente Accordo riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate («SGP»), entrambe le parti applicano norme di origine simili in base ai seguenti principi generali:
2. L’UE e la Svizzera riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell’SGP, dell’UE, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un Paese beneficiario del regime SGP di una delle parti se in tale Paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si applica a materiali originari della Norvegia e della Turchia, subordinatamente al completamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16.
Le autorità doganali degli Stati membri dell’UE e della Svizzera si prestano reciprocamente un’adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove di origine per i materiali di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell’Accordo del 22 luglio 19721tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall’organizzazione istituita dalla Convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 19502.
3. L’UE e la Svizzera si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, («certificati sostitutivi») rilasciati dalle autorità doganali dell’altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell’altra parte, registrate a tal fine.
Ciascuna parte può valutare l’ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.
4. Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima dell’emissione o della redazione di una prova di origine sostitutiva:
5. Ai fini del paragrafo 4 lettera c) si applica quanto segue:
6. Ciascuna delle parti assicura che:
7. Ciascuna delle parti assicura che:
8. Ciascuna delle parti provvede affinché: a) il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva: 1) tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova di origine iniziale, 2) la data di compilazione della prova di origine iniziale, 3) i dati della prova di origine iniziale, comprese, se del caso, le informazioni sul cumulo applicato alle merci oggetto dell’attestazione di origine, 4) il nome, l’indirizzo e il numero di esportatore registrato del rispeditore, 5) il nome e l’indirizzo del destinatario nell’UE o in Svizzera, 6) la data e il luogo di compilazione dell’attestazione di origine o di rilascio del certificato di origine; b) ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura «Replacement statement » o «Attestation de replacement »; c) le attestazioni di origine sostitutive siano compilate da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell’origine dagli esportatori, vale a dire il sistema degli esportatori registrati (Registered Exporter System, REX ), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale; d) in caso di sostituzione di una prova di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nella prova di origine iniziale: 1) la data di compilazione delle attestazioni di origine sostitutive e le quantità di merci oggetto delle attestazioni di origine sostitutive, 2) il nome e l’indirizzo del rispeditore, 3) il nome e l’indirizzo dei destinatari nell’UE o in Svizzera; e) l’attestazione di origine iniziale rechi la dicitura «Replaced » o «Remplacé »; f) un’attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data di compilazione; g) le attestazioni di origine sostitutive siano redatte in inglese o francese.
9. Il rispeditore conserva le prove di origine iniziali e le copie delle prove di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui sono state rilasciate o compilate le prove di origine sostitutive.
10. Le parti convengono di ripartire i costi del sistema REX conformemente alle modalità di cooperazione che stabiliranno le autorità competenti delle parti.
11. Qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le parti stesse. Se le differenze sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali Paesi devono essere consultati.
12. Le parti possono convenire di modificare il presente accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Entrambe le parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente accordo su richiesta di una delle parti. Se le modifiche sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali Paesi devono essere consultati. Le modifiche entrano in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che entrambe le parti si saranno comunicate il completamento dei rispettivi obblighi interni.
13. In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte ne può sospendere l’applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all’altra parte per iscritto con tre mesi di anticipo.
14. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti a condizione che l’altra parte ne riceva comunicazione per iscritto con tre mesi di anticipo.
15. Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Norvegia soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo simile con la Norvegia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.
16. Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia3soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo simile con la Turchia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.
17. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo tra la Svizzera e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente accordo e a condizione di reciprocità da parte della Turchia, ciascuna delle parti può prevedere che le prove di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia che sono stati trattati nell’ambito del cumulo bilaterale in Paesi beneficiari dell’SGP possano essere rilasciate o compilate sul territorio delle parti.
18. Il presente accordo entra in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che l’UE e la Svizzera si sono comunicate reciprocamente di aver completato le procedure interne di adozione richieste. A decorrere da tale data esso sostituisce l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei Paesi dell’EFTA che concede preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera sono trattate al momento dell’immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria firmato il 14 dicembre 20004.
La prego di confermarmi che il Suo Governo è d’accordo su quanto precede.
Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera.»
Posso comunicale l’accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, Signora, l’espressione della mia profonda stima.
| Per la Confederazione Svizzera: Urs Bucher |
|---|
RS 0.632.401 ↩
RS 0.631.121.2 ↩
L’Unione europea ha soddisfatto la presente condizione con la pubblicazione dell’avviso della Commissione a norma dell’articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estende alla Turchia il sistema di cumulo bilaterale istituito dal suddetto articolo (GU C 134 del 15.4.2016, pag. 1). ↩
GU L 38 dell’8.2.2001, pag. 25;RU 2004 611 ↩
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