Conchiuso il 22 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19721
Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973
(Stato 1° gennaio 1982)
Sezione A Regime applicabile all’importazione nella Comunità di taluni prodotti originari della Svizzera
Art. 1
1.2I dazi doganali all’importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
2.4I dazi doganali all’importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
3.5In deroga all’articolo 3 dell’Accordo6la Danimarca e il Regno Unito applicano all’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Svizzera, i dazi doganali seguenti:
4.8Durante il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all’importazione dei prodotti originari della Svizzera, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell’Allegato A per l’anno 1974, è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1° gennaio 1975 l’importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.
5. L’espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.
Art. 2
- I dazi doganali all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:
Per le sottovoci n. 78.01 A Il e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo9, arrotondando al secondo decimale.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
Art. 3
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d’opera dì cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l’applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l’anno 1973 figurano nell’Allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda effettuano la prima riduzione tariffale il 1° aprile 1973. Per l’anno 1974 l’importo dei massimali corrisponde a quello dell’anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1° gennaio 1975 l’importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti nell’Allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; negli anni successivi l’importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.
b) Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell’importo fissato, la Comunità sospende l’applicazione di tale massimale.
c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l’importo fissato per l’anno precedente.
d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l’elenco dei prodotti soggetti a massimali l’anno successivo ed i relativi importi.
e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, sono ugualmente dedotte dall’importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.
f) In deroga all’articolo 3 dell’Accordo12e agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l’importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all’importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell’anno civile.
In tale caso, anteriormente al 1° luglio 1977:
– la Danimarca e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:13
– l’Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.
I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1° gennaio successivo.
g) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell’importo dei massimali, tenendo conto dell’evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione di tale articolo.
h) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo.
Art. 4
- Fino al 31 dicembre 1975, la Comunità, nella sua composizione originaria, mantiene un minimo di riscossione di dazi doganali all’importazione dei prodotti seguenti:
- I dazi doganali di cui al paragrafo 1 sono aboliti in due scaglioni uguali il 1° gennaio 1976 ed il 1° luglio 1977. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo14i dazi così ridotti sono applicati, arrotondando al secondo decimale.
- Le disposizioni dell’Accordo sono applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, a condizione che la Svizzera applichi le disposizioni dell’Accordo complementare all’«Accordo tra la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera concernente i prodotti dell’orologeria», del 1967, firmato a Bruxelles il 20 luglio 197215.16
Gli obblighi previsti dall’Accordo complementare sono considerati come obblighi ai sensi dell’articolo 22 del presente Accordo17.
Sezione B Regime applicabile all’importazione in Svizzera di taluni prodotti originari della Comunità
Art. 5
- Dal 1° gennaio 1978, i dazi doganali all’importazione in Svizzera dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda, di cui all’Allegato C del presente protocollo, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:
- I dazi doganali all’importazione in Svizzera dei prodotti della voce 4418 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:
- Dal 1° gennaio 1978, in deroga all’articolo 3 dell’Accordo18, la Svizzera si riserva di applicare, in funzione delle necessità economiche e di considerazioni amministrative, all’importazione dei prodotti indicati nell’Allegato C, originari della Danimarca e del Regno Unito, i seguenti dazi doganali:
Art. 6
Per i prodotti delle voci 4418, 4801 e 4807 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, la Svizzera si riserva la possibilità di istituire, in caso di gravi difficoltà, dei massimali indicativi secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente Protocollo. Per le importazioni che superano i massimali possono essere ristabiliti dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.
Allegato A
Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974
Danimarca, Regno Unito
Allegato B
Elenco dei massimali per l’anno 1973
Allegato C
Elenco dei prodotti per i quali la Svizzera ridurrà i suoi dazi nei confronti della Comunità durante un periodo transitorio prolungato
Accordo AS sotto forma di scambio di lettere che modifica l’allegato A del protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera
Conchiuso a Bruxelles l’8 dicembre 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1977
Bruxelles, 8 dicembre 1976
Signor Presidente,
Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Nel contesto del regime transitorio previsto dal protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera, firmato il 22 luglio 197220, il Regno Unito è autorizzato ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio nullo per i prodotti inclusi nell’allegato A del protocollo n. 1. Il contingente per taluni prodotti del capitolo 49 della tariffa doganale comune è espresso in lire sterline, in quanto nel periodo di riferimento 1968–1971 non tutte le importazioni dei suddetti prodotti erano registrate in peso. Nel frattempo, l’inflazione e le fluttuazioni delle parità monetarie hanno falsato tale base. Per questo motivo si è ravvisata l’opportunità di esprimere in peso il contingente di cui trattasi. Il confronto dei valori e dei pesi delle importazioni del Regno Unito degli ultimi anni ha consentito di convertire in tonnellate la media delle importazioni del periodo 1968–1971. Questa cifra è di 756,055 tonnellate.
La Comunità ritiene pertanto che, a norma dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1 dell’accordo summenzionato, il contingente iniziale a dazio nullo che il Regno Unito aveva la facoltà di aprire nel 1974 per taluni prodotti del capitolo 49 e che è citato nella colonna «Regno Unito» dell’allegato A di tale protocollo debba leggersi 918,989 tonnellate anziché 756,918 lire sterline. Ne deriva che, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha la facoltà di aprire per il 1976 è di 1013,186 tonnellate.
Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera.»
Mi pregio di confermarLe che il mio governo è d’accordo sul contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.
AS Accordo sotto forma di scambio di lettere modificante l’allegato A del protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera
Conchiuso a Bruxelles il 17 maggio 1978
Entrato in vigore per la Svizzera il 17 maggio 1978
Bruxelles, 17 maggio 1978
Signor Presidente,
Mi pregio cofermarLe ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
«Nel quadro del regime transitorio previsto dal protocollo n. 1 dall’accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera firmato il 22 luglio 197221, il Regno Unito è autorizzato ad aprire annualmente contingenti tariffali a dazio nullo per taluni prodotti del capitolo 48 ripreso nell’allegato A del protocollo n. 1.
La Svizzera ha sollecitato la sostituzione di un contingente unico ai contingenti esistenti.
Le autorità del Regno Unito e quelle della Svizzera hanno desunto dalle loro discussioni tecniche, che le esportazioni svizzere dei prodotti del capitolo 48 potevano essere coperte da un contingente tariffale unico, amalgama dei livelli di contingenti delle nove voci attuali.
La regola della facoltà d’accrescimento del 5 per cento annuo rimane applicabile ai contingenti unici.
Conseguentemente, la Comunità giudica che, in virtù dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, i nove contingenti iniziali a dazio nullo che il Regno Unito aveva la facoltà di aprire alla Svizzera nel 1974 per taluni prodotti del capitolo 48 dell’allegato A del detto protocollo n. 1 dovrebbero essere sostituiti da un contingente unico. Ne deriva quindi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha la facoltà d’aprire per il 1978 è di 2834 tonnellate.
Le sarei grato di volermi confermare che il suo Governo accetta il contenuto della presente lettera.»
Mi onoro di poterle confermare che il mio Governo accetta il contenuto della Sua lettera.
Gradisca, signor Presidente, l’espressione della mia massima considerazione.