Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti

0.632.401.1Multilateral International Treaty1 gen 1973

Conchiuso il 22 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19721
Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973

(Stato 1° gennaio 1982)

Sezione A Regime applicabile all’importazione nella Comunità di taluni prodotti originari della Svizzera

Art. 1

1.2I dazi doganali all’importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

CalendarioProdotti di cui alle voci e sottovoci
48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.07 D^3^, 48.13 e 48.15 B
Altri prodotti
Aliquote dei dazi applicabili
in percentuale
Percentuali dei dazi di base
applicabili
1° gennaio 1978865
1° gennaio 1979650
1° gennaio 1980650
1° gennaio 1981435
1° gennaio 1982435
1° gennaio 1983220
1° gennaio 198400

2.4I dazi doganali all’importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

CalendarioPercentuali dei dazi di base
applicabili
1° gennaio 197820
1° gennaio 197915
1° gennaio 198015
1° gennaio 198110
1° gennaio 198210
1° gennaio 19835
1° gennaio 19840

3.5In deroga all’articolo 3 dell’Accordo6la Danimarca e il Regno Unito applicano all’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Svizzera, i dazi doganali seguenti:

CalendarioProdotti di cui alle voci e sottovoci
48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.07 D^7^, 48.13 e 48.15 B
Altri prodotti
Aliquote dei dazi applicabili
in percentuale
Percentuali dei dazi
della tariffa doganale comune
applicabili
1° gennaio 1978865
1° gennaio 1979650
1° gennaio 1980650
1° gennaio 1981435
1° gennaio 1982435
1° gennaio 1983220
1° gennaio 198400

4.8Durante il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all’importazione dei prodotti originari della Svizzera, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell’Allegato A per l’anno 1974, è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo; a partire dal 1° gennaio 1975 l’importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %. 5. L’espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

Art. 2
  1. I dazi doganali all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:
CalendarioPercentuali dei dazi di base
applicabili
1° aprile 197395
1° gennaio 197490
1° gennaio 197585
1° gennaio 197675
1° gennaio 197760
1° gennaio 197840con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem
(ad eccezione delle sottovoci n.ri 78.01 A II
e 79.01 A)
1° gennaio 197920
1° gennaio 19800

Per le sottovoci n. 78.01 A Il e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo9, arrotondando al secondo decimale. 2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

No della tariffa
doganale
svizzera^10^
Designazione delle merci
ex73.02Ferro‑leghe, ad esclusione del ferro‑nichelio e dei prodotti di cui al Trattato CECA
76.01Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:
A.greggio
78.01Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:
A.greggio:
II.altro
79.01Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
A.greggio
81.01Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato
81.02Molibdeno, greggio o lavorato
81.03Tantalio, greggio o lavorato
81.04Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:
B.Cadmio
C.Cobalto:
II.lavorato
D.11Cromo:
I.greggio; cascami e rottami:
b)altri
II.lavorato
E.Germanio
F.Afnio (celtio)
G.Manganese
H.Niobio (colombio)
IJ.Antimonio
K.Titanio
L.Vanadio
M.Uranio impoverito in U 235
O.Zirconio
P.Renio
Q.Gallio, indio, tallio
R.Cermets
Art. 3

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d’opera dì cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

a)  Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l’applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l’anno 1973 figurano nell’Allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda effettuano la prima riduzione tariffale il 1° aprile 1973. Per l’anno 1974 l’importo dei massimali corrisponde a quello dell’anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1° gennaio 1975 l’importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.

Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti nell’Allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; negli anni successivi l’importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

b)  Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell’importo fissato, la Comunità sospende l’applicazione di tale massimale.

c)  In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l’importo fissato per l’anno precedente.

d)  La Comunità notifica al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l’elenco dei prodotti soggetti a massimali l’anno successivo ed i relativi importi.

e)  Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, sono ugualmente dedotte dall’importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

f)  In deroga all’articolo 3 dell’Accordo12e agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l’importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all’importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell’anno civile.

In tale caso, anteriormente al 1° luglio 1977: – la Danimarca e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:13

AnniPercentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
19730
197440
197560
197680

– l’Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1° gennaio successivo.

g)  Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell’importo dei massimali, tenendo conto dell’evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione di tale articolo.

h)  I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo.

Art. 4
  1. Fino al 31 dicembre 1975, la Comunità, nella sua composizione originaria, mantiene un minimo di riscossione di dazi doganali all’importazione dei prodotti seguenti:
No della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merciMinimo
di riscossione
mantenuto
91.01Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)0,35 UC
per pezzo
91.07Movimenti finiti per orologi tascabili: A. bilanciere munito di spirale0,28 UC
per pezzo
91.11Altre forniture di orologeria: C. Movimenti di orologi tascabili, non finiti: I. a bilanciere munito di spirale0,28 UC
per pezzo
  1. I dazi doganali di cui al paragrafo 1 sono aboliti in due scaglioni uguali il 1° gennaio 1976 ed il 1° luglio 1977. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo14i dazi così ridotti sono applicati, arrotondando al secondo decimale.
  2. Le disposizioni dell’Accordo sono applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles, a condizione che la Svizzera applichi le disposizioni dell’Accordo complementare all’«Accordo tra la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera concernente i prodotti dell’orologeria», del 1967, firmato a Bruxelles il 20 luglio 197215.16

Gli obblighi previsti dall’Accordo complementare sono considerati come obblighi ai sensi dell’articolo 22 del presente Accordo17.

Sezione B Regime applicabile all’importazione in Svizzera di taluni prodotti originari della Comunità

Art. 5
  1. Dal 1° gennaio 1978, i dazi doganali all’importazione in Svizzera dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda, di cui all’Allegato C del presente protocollo, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:
CalendarioPercentuali dei dazi di base
applicabili
1° gennaio 197865
1° gennaio 197950
1° gennaio 198050
1° gennaio 198135
1° gennaio 198235
1° gennaio 198320
1° gennaio 19840
  1. I dazi doganali all’importazione in Svizzera dei prodotti della voce 4418 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell’Irlanda, sono gradualmente soppressi secondo il seguente calendario:
CalendarioPercentuali dei dazi di base
applicabili
1° gennaio 197865
1° gennaio 197950
1° gennaio 198040
1° gennaio 198120
1° gennaio 19820
  1. Dal 1° gennaio 1978, in deroga all’articolo 3 dell’Accordo18, la Svizzera si riserva di applicare, in funzione delle necessità economiche e di considerazioni amministrative, all’importazione dei prodotti indicati nell’Allegato C, originari della Danimarca e del Regno Unito, i seguenti dazi doganali:
CalendarioPercentuali dei dazi di base
applicabili
1° gennaio 197865
1° gennaio 197950
1° gennaio 198050
1° gennaio 198135
1° gennaio 198235
1° gennaio 198320
1° gennaio 19840
Art. 6

Per i prodotti delle voci 4418, 4801 e 4807 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, la Svizzera si riserva la possibilità di istituire, in caso di gravi difficoltà, dei massimali indicativi secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente Protocollo. Per le importazioni che superano i massimali possono essere ristabiliti dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

Allegato A

Elenco dei contingenti tariffari per l’anno 1974

Danimarca, Regno Unito

No della tariffa doganale comuneDesignazione delle merciImporto (in tonnellate)
DanimarcaRegno Unito
Capitolo 48Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone2834
48.01Carta e cartoni, compresa l’ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:
C.Carta e cartoni kraft:
ex II.altri, esclusi la carta e i cartoni kraft per copertina, detti «kraffliner», e la carta kraft per sacchi di grande
capienza
ex F.altri:
– Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura senza pasta di legno
meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 %
– Carta supporto greggia per
tappezzeria
48.03Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.07Carta e cartoni patinati intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:
C.altri:
– Carta patinata per la stampa o la scrittura
– altri
ex C.di pasta imbianchita, patinati o intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m2:
– carta patinata per la stampa o la scrittura
ex D.altri:
– carta patinata per la stampa o la scrittura
48.07ex C.di pasta imbianchita, patinati o intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali, pesanti 160 g o più per m2:
– non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura
ex D.altri:
– non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura
48.16Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:
A.Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone
48.21Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:
B.Assorbenti per bambini piccoli (bébés),
condizionati per la rendita al minuto
D.altri
exCapitolo 48Altri prodotti del capitolo 48 ad eccezione dei prodotti della sottovoce 48.01 A1261
exCapitolo 49Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazi doganali nella tariffa doganale comune (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)190918,989
Allegato B

Elenco dei massimali per l’anno 1973

No della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merciImporto
(in tonnellate)
73.02Ferro‑leghe:
C. Ferro‑silicio
6.617
76.01Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:
A. Alluminio greggio
9.824
Allegato C

Elenco dei prodotti per i quali la Svizzera ridurrà i suoi dazi nei confronti della Comunità durante un periodo transitorio prolungato

No della tariffa
doganale
svizzera^19^
Designazione delle merci
4801.Carte e cartoni, compresa l’ovatta di cellulosa, in rotoli od in fogli
4803.Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta
«cristallo», in rotoli od in fogli:
20– altri
4807.Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla superficie (marmorizzati, operati a colori «all’indiana» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli
4815.Altre carte o cartoni tagliati per uso determinato:
22– altri
4821.Altri lavori di pasta di carta, cartone od ovatta di cellulosa:
20– tovaglie, tovaglioli e fazzoletti

Accordo AS sotto forma di scambio di lettere che modifica l’allegato A del protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera

Conchiuso a Bruxelles l’8 dicembre 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1977

Bruxelles, 8 dicembre 1976

Signor Presidente,

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Nel contesto del regime transitorio previsto dal protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera, firmato il 22 luglio 197220, il Regno Unito è autorizzato ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio nullo per i prodotti inclusi nell’allegato A del protocollo n. 1. Il contingente per taluni prodotti del capitolo 49 della tariffa doganale comune è espresso in lire sterline, in quanto nel periodo di riferimento 1968–1971 non tutte le importazioni dei suddetti prodotti erano registrate in peso. Nel frattempo, l’inflazione e le fluttuazioni delle parità monetarie hanno falsato tale base. Per questo motivo si è ravvisata l’opportunità di esprimere in peso il contingente di cui trattasi. Il confronto dei valori e dei pesi delle importazioni del Regno Unito degli ultimi anni ha consentito di convertire in tonnellate la media delle importazioni del periodo 1968–1971. Questa cifra è di 756,055 tonnellate. La Comunità ritiene pertanto che, a norma dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1 dell’accordo summenzionato, il contingente iniziale a dazio nullo che il Regno Unito aveva la facoltà di aprire nel 1974 per taluni prodotti del capitolo 49 e che è citato nella colonna «Regno Unito» dell’allegato A di tale protocollo debba leggersi 918,989 tonnellate anziché 756,918 lire sterline. Ne deriva che, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha la facoltà di aprire per il 1976 è di 1013,186 tonnellate. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio di confermarLe che il mio governo è d’accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.

In nome del Governo
della Confederazione Svizzera:
Claude Caillat

AS Accordo sotto forma di scambio di lettere modificante l’allegato A del protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera

Conchiuso a Bruxelles il 17 maggio 1978
Entrato in vigore per la Svizzera il 17 maggio 1978

Bruxelles, 17 maggio 1978

Signor Presidente,

Mi pregio cofermarLe ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: «Nel quadro del regime transitorio previsto dal protocollo n. 1 dall’accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera firmato il 22 luglio 197221, il Regno Unito è autorizzato ad aprire annualmente contingenti tariffali a dazio nullo per taluni prodotti del capitolo 48 ripreso nell’allegato A del protocollo n. 1. La Svizzera ha sollecitato la sostituzione di un contingente unico ai contingenti esistenti. Le autorità del Regno Unito e quelle della Svizzera hanno desunto dalle loro discussioni tecniche, che le esportazioni svizzere dei prodotti del capitolo 48 potevano essere coperte da un contingente tariffale unico, amalgama dei livelli di contingenti delle nove voci attuali. La regola della facoltà d’accrescimento del 5 per cento annuo rimane applicabile ai contingenti unici. Conseguentemente, la Comunità giudica che, in virtù dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, i nove contingenti iniziali a dazio nullo che il Regno Unito aveva la facoltà di aprire alla Svizzera nel 1974 per taluni prodotti del capitolo 48 dell’allegato A del detto protocollo n. 1 dovrebbero essere sostituiti da un contingente unico. Ne deriva quindi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 4 del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha la facoltà d’aprire per il 1978 è di 2834 tonnellate. Le sarei grato di volermi confermare che il suo Governo accetta il contenuto della presente lettera.»

Mi onoro di poterle confermare che il mio Governo accetta il contenuto della Sua lettera.

Gradisca, signor Presidente, l’espressione della mia massima considerazione.

In nome del Governo
della Confederazione Svizzera:
Claude Caillat

Footnotes

  1. Art. 1 n. 1 del DF del 3 ott. 1972 (RU 1972 2945).

  2. Nuovo testo giusta il n. III dell’all. allo Scambio di lettere del 27 set. 1978, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1978 (RU 1979 511).

  3. Introdotta dall’art. 1 n. 1 della Dec. del Comitato misto n. 5/1981 del 1° dic. 1981 (RU 1982 1493).

  4. Nuovo testo giusta il n. III dell’all. allo Scambio di lettere del 27 set. 1978, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1978 (RU 1979 511).

  5. Nuovo testo giusta il n. III dell’all. allo Scambio di lettere del 27 set. 1978, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1978 (RU 1979 511).

  6. RS 0.632.401

  7. Introdotta dall’art. 1 n. della Dec. del Comitato misto n. 5/1981 del 1° dic. 1981 (RU 1982 1493).

  8. Nuovo testo giusta l’art. 2 par. 1 del Prot. compl. del 29 mag. 1975 (RU 1975 1437).

  9. RS 0.632.401

  10. RS 0.632.10 allegato. Per i numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986.

  11. Nuovo testo giusta il n. IV dell’all. allo Scambio di lettere del 27 set. 1978, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1978 (RU 1979 511).

  12. RS 0.632.401

  13. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del Prot. compl. del 29 mag. 1975 (RU 1975 1437).

  14. RS 0.632.401

  15. RS 0.632.290.131

  16. Vedi anche la dichiarazione allegata all’atto finale (RS 0.632.401.7 ).

  17. RS 0.632.401

  18. RS 0.632.401

  19. RS 632.10 allegato.

  20. Pubblicato qui avanti.

  21. Pubblicato qui avanti.

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