Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

0.632.401.2Multilateral International Treaty1 gen 1973

Conchiuso il 22 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19721
Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973

(Stato 1° febbraio 2026)

Art. 1 Principi generali
  1. Le disposizioni dell’accordo2si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.
  2. Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
  3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo3.
Art. 2 Applicazione di misure di compensazione del prezzo
  1. Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo4non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
  2. Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.
Art. 3 Misure di compensazione del prezzo all’importazione
  1. Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all’importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate.
  2. Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.
  3. Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.
Art. 4 Misure di compensazione del prezzo all’esportazione
  1. Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzione, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.
  2. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
  3. Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
Art. 5 Prezzi di riferimento
  1. I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.
  2. Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.
  3. Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.
  4. Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.
Art. 6 Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell’appendice del presente protocollo.

Art. 7 Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.

Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo

Codice SADenominazione dei prodotti
0403Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
.10– Iogurt:
ex.10– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
.90– altri:
ex.90– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0405Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
.20– Paste da spalmare lattiere:
ex.20– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %
1517Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
.10– Margarina, esclusa la margarina liquida:
ex.10– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
.90– altra:
ex.90– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1704Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1806Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;cuscus, anche preparato
1904Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2004Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
.10– Patate:
ex.10– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
.20– Patate:
ex.20– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2008Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
.11– – Arachidi:
ex.11– – Burro di arachidi
2101Estratti, essenze e concentrati di caffé, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffé, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti, essenze e concentrati:
– Estratti, essenze e concentrati di caffé e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati, o a base di caffé:
.12– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffé:
ex.12– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a
2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore
a 5 %.
.20– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:
ex.20– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a
2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore
a 5 %
2103Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
.20– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
.90– altre:
ex.90– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido
2104Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2105Gelati, anche contenenti cacao
2106Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
.10– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
ex.10– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre
materie grasse o più del 5 % di zuccheri
.90– altri
2202Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009
.90– altre:
ex.90– – contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402
2208Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:
.90– altri:
ex.90– – diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole
3501Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine:
.10– caseina
.90– altra:
ex.90– – altri, diversi dalle colle di caseine

Prodotti oggetto di libero scambio

Codice SADenominazione dei prodotti
0501Capelli greggi, anche lavati o sgrassati
0502Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0503Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
.10– Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine
ex.90– Altre, non atte all’alimentazione animale
0506Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie
0507Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
ex.00– Altri, non atti all’alimentazione animale
0509Spugne naturali di origine animale
0510Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710Ortaggi o legumi, congelati:
.40– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0711Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
90– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex.90– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0901Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902Tè, anche aromatizzato
0903Mate
1212Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex.20– Alghe (per usi diversi dall’alimentazione animale)
1302Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1401Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1402Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1404Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove
.10– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
.20– Linters di cotone
ex.90– Altre (per usi diversi dall’alimentazione animale)
1505Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
ex.00– Altri, non atti all’alimentazione animale
1516Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
.20– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
ex.20– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
.90– Altre:
ex.90– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
1518Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
ex.00– Linossina
1520Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate
1522Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1702Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
.50– Fruttosio chimicamente puro
.90– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero,
contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
ex.90– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l’alimentazione animale)
1803Pasta di cacao, anche sgrassata
1804Burro, grasso e olio di cacao
1805Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1903Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
2001Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:
.90– altri:
ex.90– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate
dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714
2004Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
.90– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
ex.90– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
.80– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2006Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):
ex.00– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2007Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2008Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
.11– – Arachidi:
ex.11– – – Arachidi, tostate
– Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19:
.91– – Cuori di palma
.99– – altri:
ex.99– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2101Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati, o a base di caffè:
.11– – Estratti, essenze e concentrati
.12– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
ex.12– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte,
zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %,
di zucchero o di amido inferiore al 5 %
.20– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:
ex.20– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte,
zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal
latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero
o di amido inferiore al 5 %
.30– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze
e concentrati
2102Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
ex.10– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l’alimentazione
animale)
ex.20– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso
dall’alimentazione animale
.30– Lieviti in polvere preparati
2103Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
.10– Salsa di soia
.30– Farina di senapa e senapa preparata:
ex.30– – Farina di senapa per uso diverso dall’alimentazione animale; senapa
preparata
.90– altra:
ex.90– – «Chutney» di mango liquido
2106Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
.10– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
ex.10– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal
latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri
2201Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:
.10– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
.91– Birra senz’alcool
.99– Altri:
ex.99– – Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402
2203Birra di malto
2205Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo
2208Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
.20– Acquaviti di vino o di vinacce
.30– Whisky
.40– Rum e tafia
.50– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
.60– Vodka
.70– Liquori
2209Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricolaPrezzo interno
di riferimento
svizzero
Prezzo interno
di riferimento
dell’UE
Articolo 4,
paragrafo 1
Differenza prezzo
di riferimento
svizzero / UE
applicata in Svizzera
Articolo 3,
paragrafo 3
Differenza prezzo
di riferimento
svizzero / UE
applicata nell’UE
CHF per
100 kg netti
CHF per
100 kg netti
CHF per
100 kg netti
EUR per
100 kg netti
Frumento tenero61,6020,7040,900,00
Frumento duro1,200,00
Segale49,7018,9530,750,00
Orzo
Granturco
Farina di frumento tenero99,6941,9957,700,00
Latte intero in polvere735,42408,49326,950,00
Latte scremato in polvere502,50234,21268,300,00
Burro1262,92710,62552,300,00
Zucchero bianco
Uova38,000,00
Patate fresche43,8920,8723,000,00
Grasso vegetale170,000,00

Regime d’importazione svizzero

  1. Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.
  2. Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricolaImporto di base applicato
in Svizzera

articolo 3, paragrafo 2
Importo di base applicato
nell’UE

articolo 4, paragrafo 2
CHF per 100 kg nettiEUR per 100 kg netti
Frumento tenero30,650,00
Frumento duro1,000,00
Segale24,850,00
Orzo
Granturco
Farina di frumento tenero47,050,00
Latte intero in polvere266,450,00
Latte scremato in polvere218,650,00
Burro450,100,00
Zucchero bianco
Uova30,950,00
Patate fresche16,100,00
Grasso vegetale138,550,00

c) Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce tariffaria svizzera5Osservazioni
1901.9099
1904.9020
1905.9040
2103.2000
ex2103.9000Diverse dal «chutney» di mango liquido
2104.1000
2106.9010
2106.9024
2106.9029
2106.9030
2106.9040
2106.9099
Voce tariffaria svizzeraOsservazioni
ex2202.9090Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402
2208.9010
2208.9099

d) Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.

Voce tariffaria svizzeraDazio applicato dall’entrata in vigoreDazio applicato un anno dopo l’entrata in vigoreDazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore
CHF per 100 kg lordiCHF per 100 kg lordiCHF per 100 kg lordi
2208.902127.3013.70Zero
2208.902246.7023.30Zero

e) Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1° gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.

Ricette standard svizzere

Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a) (regime d’importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.

Voce tariffaria svizzeraOsservazioniFrumento teneroFrumento duroSegalaOrzoGranturcoFarina di frumento teneroLatte intero in polvereLatte scremato in polvereBurroZuccheroUovaPatate frescheGrasso vegetale
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito
0403.10106820
0403.102010815
0403.90312018
0403.9041108
0403.9049108
0403.9061202015
ex
0403.9071
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore al 3 %81215
ex
0403.9071
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 %151215
ex
0405.2010
Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %6859
ex
0405.2090
Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al75 %6859
ex
1517.1010
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1580
ex
1517.1061
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1580
ex
1517.1069
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1580
1517.1071Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1540
ex
1517.1079
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1540
ex
1517.1081
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1525
ex
1517.1089
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1525
ex
1517.1091
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1510
ex
1517.1099
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1510
ex
1517.9010
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1585
ex
1517.9061
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1585
ex
1517.9069
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %1585
1704.10101674
1704.10203265
1704.10304052
1704.90102045
1704.90202153
1704.90311640
1704.90321610
1704.90412480
1704.90425660
1704.90437237
1704.9050614610
1704.9060611145
1704.909180
1704.909260
1704.909340
1806.101090
1806.102060
1806.2011105
1806.20128515
1806.20134530
1806.20147010
1806.20152555
1806.20197010
1806.20912850
1806.20922050
1806.20931155
ex
1806.2094
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %5520
ex
1806.2094
Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore al 15 %558
ex
1806.2095
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %684520
ex
1806.2095
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 15 %68458
1806.20966845
ex
1806.2097
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %4530
ex
1806.2097
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 20 %4510
1806.209955
1806.3111122405
1806.31196845
1806.31214515
1806.312955
1806.32112850
1806.32121750
1806.3213955
1806.329055
ex
1806.9011
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %684517
ex
1806.9011
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %684512
ex
1806.9011
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %68456
1806.90196845
ex
1806.9021
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %4517
ex
1806.9021
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %4512
ex
1806.9021
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %456
1806.902955
1901.1011305020
ex
1901.1012
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %401518204
ex
1901.1012
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %402510204
ex
1901.1013
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore all’ 1,5 %40418204
ex
1901.1013
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %401018204
1901.1021305518
1901.10223565
1901.2011501085
1901.2012501085
1901.2018501085
1901.2019501085
1901.208155540
1901.2082701020
ex
1901.2083
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %52611585
ex
1901.2083
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3% e uguale o inferiore al 6%52841585
ex
1901.2083
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %5210101585
1901.20915050
1901.2092502225
ex
1901.2093
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %5532010
ex
1901.2093
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %5562010
ex
1901.2093
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %55122010
1901.20999020
1901.901160525
1901.901260525
1901.901860525
1901.901960525
1901.9021166
1901.9022140
1901.90311025100
1901.9032152570
1901.9033254030
1901.903458510
1901.903554055
1901.90365044010
1901.9037504010
1901.9041152560
1901.904215404010
1901.904340
1901.90444010
1901.904510
1901.90461215
1901.90472015
1901.908145550
1901.908250152015
1901.9089541081585
1901.909135605
1901.9092502225
1901.909315552020
1901.9094306020
1901.9095205
1901.909620830
ex
1902.1100
Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale14515
ex
1902.1100
Altri3011515
ex
1902.1900
Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale160
ex
1902.1900
Altri30130
1902.2000602010
1902.3000602010
ex
1902.4010
Destinati all’alimentazione umana160
ex
1902.4010
Altri30130
1902.4090602010
1904.101025155135
1904.109011020
1904.20003555326
1904.3000120
1904.901080
1904.90901005
1905.1010136
1905.102012510
ex
1905.2010
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %35325
ex
1905.2010
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 9 %35825
ex
1905.2010
Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 9 %351025
1905.2020352515
1905.20305025
ex
1905.3110
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %5032012
ex
1905.3110
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %506209
ex
1905.3110
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %5015203
ex
1905.3110
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 15 %502020
ex
1905.3190
Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %50202,5
ex 1905.3190Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %50205
ex
1905.3190
Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %502013
ex
1905.3190
Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %502020
1905.321095
1905.3220402025
1905.4010905
1905.40218055
1905.4029402515
1905.9021105
1905.9025105
1905.90291695
1905.9031110
1905.9032105
1905.90391695
1905.9071501085
1905.9072501085
1905.9078501085
1905.9079501085
1905.9091537035
1905.90928510
1905.9093358258
ex
1905.9094
Pangrattato105
ex
1905.9094
Diversi dal pangrattato3525815
ex
1905.9095
Pangrattato105
ex
1905.9095
Diversi dal pangrattato5025
ex
2004.1011
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi5570
ex
2004.1019
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi5570
ex
2004.1091
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi5570
ex
2004.1099
Sotto forma di farina, semolino o fiocchi5570
2005.20115570
2005.2012284102
2008.111025
ex
2101.1210
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %204515
ex
2101.1290
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %103510
ex
2101.2010
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %2055
ex
2101.2090
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %1035
2104.20005403
ex
2105.0000
Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, non contenente altre materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 %1020
ex
2105.0000
Non contenente materie grasse provenienti da latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 %10207
ex
2105.0000
Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 10 %102013
ex
2105.0000
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 7 %10720
ex
2105.0000
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 7 % e uguale o inferiore al 10 %101120
ex
2105.0000
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 13 %101420
ex
2105.0000
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 13 %101920
2106.1011101210105
2106.902175
2106.902255
2106.902345
2106.9070151555
2106.908110010
ex
2106.9085
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %3540
ex
2106.9085
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %5040
ex
2106.9086
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %35
ex
2106.9086
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %50
ex
2106.9087
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %106530
ex
2106.9087
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %1012530
ex
2106.9087
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 12 % e uguale o inferiore al 20 %1020530
ex
2106.9088
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 1,5 %1053030
ex
2106.9088
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %10103030
ex
2106.9091
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % e uguale o inferiore al 60 %2050
ex
2106.9091
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 60 %2070
ex
2106.9092
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e uguale o inferiore al 25 %1525618
ex
2106.9092
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % e uguale o inferiore al 40 %1525632
ex
2106.9093
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % e uguale o inferiore al 5 %10355
ex
2106.9093
Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %103510
2106.909460
2106.9095535
2106.90964020
ex
3501.1010
Diversi dalle colle caseiniche301
ex
3501.1090
Diversi dalle colle caseiniche301
ex
3501.9010
Diversi dalle colle caseiniche301
ex
3501.9090
Diversi dalle colle caseiniche301

Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa

1.  Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.

2.  Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.

3.  Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l’altro:

  1. il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione;
  2. il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d’origine;
  3. il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.

4.  L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:

  1. la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti.
  2. Qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto.
  3. Le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l’applicazione.

5.  Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a) della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L’avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.

Footnotes

  1. Art. 1 n. 1 del 1317 del 3 ott. 1972 (RU 1972 2945).

  2. RS 0.632.401

  3. FF 1992 IV 1

  4. RS 0.632.401

  5. RS 632.10 , All.

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