Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19861
Entrato in vigore il 1° gennaio 1987
(Stato 1° gennaio 1987)
Testo originale
Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
«Ho l’onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi e ai negoziati svoltisi per adeguare queste concessioni, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:
- Durante il periodo di transizione previsto nell’atto di adesione, la Comunità e la Confederazione Svizzera convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi in seguito menzionati, destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all’importazione ai livelli seguenti:
- all’importazione in Spagna: Formaggi, originari della Svizzera e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto:
Posso confermarle l’accordo del mio Governo.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione
Bruxelles, 14 luglio 1986
Signor,
con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
«Ho l’onore di far riferimento alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Confederazione Svizzera si sono reciprocamente accordate nel settore dei formaggi nonché ai negoziati svoltisi in data odierna per adeguare tali concessioni, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.
Le confermo che la Comunità si impegna ad avviare consultazioni con la Confederazione Svizzera qualora sorgessero difficoltà in sede di applicazione del presente accordo.»
Posso confermarle l’accordo del mio governo.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.