Conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19721
Ratificazione Svizzera comunicata il 21 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973
(Stato 30 marzo 2005)
La Confederazione Svizzera
da un lato,
la Comunità economica europea
dall’altro,
desiderose di consolidare e di estendere, in occasione dell’allargamento della Comunità Economica Europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svizzera e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all’opera della costruzione europea,
risolute pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio2concernenti la creazione di zone di libero scambio,
dichiarandosi pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell’evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell’interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente Accordo,
hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Art. 1
Il presente Accordo ha lo scopo di:
- promuovere, mediante l’espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera e di favorire in tal modo nella Comunità e in Svizzera il progresso dell’attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l’aumento della produttività e la stabilità finanziaria,
- assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,
- contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all’espansione del commercio mondiale.
Art. 2
L’accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera:
i) figuranti nei capitoli 25 a 97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ad esclusione dei prodotti elencati nell’Allegato I;
ii) figuranti nell’Allegato II;
iii) figuranti nel Protocollo n. 23, tenendo conto delle modalità particolari in detto protocollo.
Art. 3
- Nessun nuovo dazio doganale all’importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
- I dazi doganali all’importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
– il 1° aprile 1973 ogni dazio è portato all’80 % del dazio di base;
– le successive quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano: il 1° gennaio 1974 il 1° gennaio 1975 il 1° gennaio 1976 il 1° luglio 1977.
Art. 4
- Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all’importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale.
2.4La Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al l° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell’articolo 38 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati».
3. Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 18, la Svizzera può mantenere temporaneamente dazi corrispondenti all’elemento fiscale contenuto nei dazi doganali all’importazione per i prodotti figuranti nell’Allegato III.5
Il Comitato misto di cui all’articolo 29 verifica le condizioni d’applicazione del precedente comma, in particolare in caso di modifica dell’importo dell’elemento fiscale.
Esso esamina la situazione con riguardo alla trasformazione di tali dazi in tasse interne prima del l° gennaio 1980 o di qualsiasi altra data che esso ritenesse opportuno fissare tenendo conto delle circostanze.
Art. 5
- Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all’articolo 3 ed al Protocollo n. 16, è il dazio effettivamente applicato il l° gennaio 1972.
- Se, dopo il 1° gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi, derivanti dagli Accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964–1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.
3.7I dazi ridotti calcolati conformemente all’articolo 3 ed ai Protocolli nn. 1 e 28, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell’articolo 39, paragrafo 5 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati», per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della Tariffa doganale irlandese, l’articolo 3 ed i Protocolli nn. 1 e 2 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
Art. 6
- Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
- Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e la Svizzera a partire dal l° gennaio 1972 sono soppresse all’entrata in vigore dell’Accordo.
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il l° gennaio 1972, viene portata al livello di quest’ultima all’entrata in vigore dell’Accordo.
3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
– ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 % dell’aliquota applicata il 1° gennaio 1972;
– le tre successive riduzioni, del 20% ciascuna, sono effettuate: il 1° gennaio 1975 il 1° gennaio 1976 il 1° luglio 1977.
Art. 7
- Nessun dazio doganale all’esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
I dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1° gennaio 1974 al più tardi.
2.9Per i prodotti di cui all’Allegato IV i dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi conformemente alle disposizioni del detto allegato.
Art. 8
Il Protocollo n. 110determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.
Art. 9
Il Protocollo n. 211determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Art. 10
- Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell’attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall’Accordo.
- In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell’altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto.
Art. 11
Il Protocollo n. 312determina le regole di origine.
Art. 12
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l’applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell’altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Art. 12bis
In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le Parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell’Accordo, il Comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell’Accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall’accordo.
Art. 13
- Nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
- Le restrizioni quantitative all’importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, entro il 1° gennaio 1975.
Art. 13bis
- Nessuna nuova restrizione quantitativa all’esportazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.
- Le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure di effetto equivalente sono soppresse il 1° gennaio 1990, ad eccezione delle restrizioni in vigore alla data del 1° gennaio 1989 relative ai prodotti di cui al protocollo n. 613, che saranno eliminate in conformità delle disposizioni del protocollo stesso.
Art. 13ter
La Parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in Paesi terzi notifica tale modifica al Comitato misto per quanto possibile trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell’altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.
Art. 14
- La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi delle voci 27.10, 27.11, ex 27.12 (ad eccezione dell’ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 27.13 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci quando saranno adottate le decisioni nell’ambito della politica commerciale comune per i prodotti in questione o quando sarà realizzata una politica energetica comune.14
In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Svizzera; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all’articolo 31.
2. La Svizzera si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili.
3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l’Accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all’importazione dei prodotti petroliferi.
Art. 15
- Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo.
- In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuove misure aventi l’effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.
- Le Parti contraenti esaminano, secondo le condizioni di cui all’articolo 31, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.
Art. 16
A partire dal 1° luglio 1977, i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.
Art. 17
L’Accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell’Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
Art. 18
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell’altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.
Art. 19
I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l’accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
Art. 20
L’Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l’oro e l’argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Art. 21
Nessuna disposizione dell’Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
- che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
- che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Art. 22
- Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell’Accordo.
- Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi dell’Accordo.
Se una Parte contraente reputa che l’altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell’Accordo essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Art. 23
- Sono incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
- Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Art. 24
Quando l’aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all’interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:
– alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell’Accordo,
– ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte importatrice,
la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Art. 24bis
Quando l’applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13bis:
- implica la riesportazione in un Paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente, oppure
- provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice
e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla Parte contraente esportatrice, quest’ultima può prendere adeguati provvedimenti nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Art. 25
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l’altra Parte contraente, essa può adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformemente all’Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio15, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Art. 26
In caso di serie perturbazioni in un settore dell’attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Art. 27
- Se una Parte contraente sottopone le importazioni o le esportazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 24, 24bise 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l’evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l’altra Parte contraente.
- Nei casi di cui agli articoli 22–26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), del presente articolo, la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto, appena possibile, tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di cercare una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Le misure di sorveglianza sono immediatamente notificate al Comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l’attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto riguarda l’articolo 23, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell’Accordo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l’assistenza necessaria per l’esame del caso e, se occorre, per l’eliminazione della pratica in questione.
Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest’ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie;
b) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 24 sono notificate per esame al Comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.
Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell’incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;
c) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 24bissono notificate per esame al Comitato misto. Per quanto riguarda l’articolo 24bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.
Il Comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il Comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata ad applicare a titolo temporaneo, adeguate misure all’esportazione del prodotto in causa;
d) per quanto riguarda l’articolo 25, si tengono consultazioni in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate;
e) quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all’esportazione aventi un’incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Art. 28
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
Art. 29
- E’ istituito un Comitato misto incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall’Accordo. L’applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
- Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
- Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Art. 30
- Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall’altro, da rappresentanti della Svizzera.
- Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Art. 31
- La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.
- Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell’Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell’espletamento dei suoi compiti.
Art. 32
- Quando una Parte contraente ritiene utile, nell’interesse delle economie delle due Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall’Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest’ultimo, presenta all’altra Parte contraente una richiesta motivata.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Art. 33
Gli Allegati e i Protocolli16annessi all’Accordo fanno parte integrante di quest’ultimo.
Art. 34
Ogni Parte contraente può denunciare l’Accordo con notifica all’altra Parte contraente. L’Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Art. 35
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Confederazione Svizzera.
Art. 36
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.17
Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Dopo questa data, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all’entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le vingt‑deux juillet mil neuf cent soixante‑douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Done at Brussels on this twenty‑second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy‑two.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd‑tweeënzeventig.
…18
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(Seguono le firme)På Rådet for De europaeiske Faellesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità Europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen…19(Seguono le firme)
Allegato I
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell’accordo
Allegato II
Lista dei prodotti di cui all’articolo 2 lettera ii) dell’Accordo
Allegato III
Lista dei prodotti previsti all’articolo 4 dell’Accordo
La Svizzera ha trasformato al 1° gennaio 1997 in imposta interna l’elemento fiscale dei dazi doganali all’importazione per i prodotti che figuravano all’Allegato II dell’Accordo del 1972: questo allegato è soppresso.
Allegato IV
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 7 dell’Accordo
I dazi doganali applicati dalla Svizzera alle esportazioni nella Comunità dei prodotti qui di seguito elencati sono soppressi in conformità dei termini fissati.
Scambio di lettere
Signor Direttore generale,
con riferimento all’Accordo tra la Comunità e la Svizzera, parafarato in data odierna, mi pregio informarLa che a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo la Svizzera estenderà alla Comunità le esenzioni tariffarie esistenti nell’AELS a favore dei prodotti figuranti in allegato alla presente lettera.
Per quanto riguarda inoltre i prodotti del mare, la Svizzera estenderà alla Comunità, secondo condizioni da determinare, il regime d’importazione stabilito nel quadro dell’AELS.
La prego di gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.
Allegato I
Allegato II
Allegato III