0.632.401•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea
0.632.401Bilateral International Treaty1 gen 1973
Conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19721
Ratificazione Svizzera comunicata il 21 dicembre 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973
(Stato 30 marzo 2005)
La Confederazione Svizzera
da un lato,
la Comunità economica europea
dall’altro,
desiderose di consolidare e di estendere, in occasione dell’allargamento della Comunità Economica Europea, le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svizzera e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all’opera della costruzione europea,
risolute pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio2concernenti la creazione di zone di libero scambio,
dichiarandosi pronte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell’evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile estenderle, nell’interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente Accordo,
hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Il presente Accordo ha lo scopo di:
L’accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera: i) figuranti nei capitoli 25 a 97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ad esclusione dei prodotti elencati nell’Allegato I; ii) figuranti nell’Allegato II; iii) figuranti nel Protocollo n. 23, tenendo conto delle modalità particolari in detto protocollo.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale.
2.4La Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al l° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l’elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell’articolo 38 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati». 3. Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 18, la Svizzera può mantenere temporaneamente dazi corrispondenti all’elemento fiscale contenuto nei dazi doganali all’importazione per i prodotti figuranti nell’Allegato III.5
Il Comitato misto di cui all’articolo 29 verifica le condizioni d’applicazione del precedente comma, in particolare in caso di modifica dell’importo dell’elemento fiscale.
Esso esamina la situazione con riguardo alla trasformazione di tali dazi in tasse interne prima del l° gennaio 1980 o di qualsiasi altra data che esso ritenesse opportuno fissare tenendo conto delle circostanze.
3.7I dazi ridotti calcolati conformemente all’articolo 3 ed ai Protocolli nn. 1 e 28, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell’articolo 39, paragrafo 5 dell’«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati», per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della Tariffa doganale irlandese, l’articolo 3 ed i Protocolli nn. 1 e 2 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il l° gennaio 1972, viene portata al livello di quest’ultima all’entrata in vigore dell’Accordo. 3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all’importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario: – ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 % dell’aliquota applicata il 1° gennaio 1972; – le tre successive riduzioni, del 20% ciascuna, sono effettuate: il 1° gennaio 1975 il 1° gennaio 1976 il 1° luglio 1977.
I dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1° gennaio 1974 al più tardi.
2.9Per i prodotti di cui all’Allegato IV i dazi doganali all’esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi conformemente alle disposizioni del detto allegato.
Il Protocollo n. 110determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.
Il Protocollo n. 211determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Il Protocollo n. 312determina le regole di origine.
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l’applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell’altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le Parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell’Accordo, il Comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell’Accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall’accordo.
La Parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in Paesi terzi notifica tale modifica al Comitato misto per quanto possibile trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell’altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.
In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Svizzera; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all’articolo 31. 2. La Svizzera si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili. 3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l’Accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all’importazione dei prodotti petroliferi.
A partire dal 1° luglio 1977, i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.
L’Accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell’Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell’altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.
I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l’accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
L’Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l’oro e l’argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Nessuna disposizione dell’Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
Se una Parte contraente reputa che l’altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell’Accordo essa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Quando l’aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all’interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto: – alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell’Accordo, – ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte importatrice,
la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Quando l’applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13bis:
e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla Parte contraente esportatrice, quest’ultima può prendere adeguati provvedimenti nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l’altra Parte contraente, essa può adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformemente all’Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio15, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
In caso di serie perturbazioni in un settore dell’attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all’articolo 27.
Le misure di sorveglianza sono immediatamente notificate al Comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano. 3. Per l’attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda l’articolo 23, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell’Accordo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l’assistenza necessaria per l’esame del caso e, se occorre, per l’eliminazione della pratica in questione. Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest’ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie; b) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 24 sono notificate per esame al Comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine. Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato. Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell’incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati; c) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell’articolo 24bissono notificate per esame al Comitato misto. Per quanto riguarda l’articolo 24bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi. Il Comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il Comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata ad applicare a titolo temporaneo, adeguate misure all’esportazione del prodotto in causa; d) per quanto riguarda l’articolo 25, si tengono consultazioni in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate; e) quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all’esportazione aventi un’incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell’espletamento dei suoi compiti.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. 2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Gli Allegati e i Protocolli16annessi all’Accordo fanno parte integrante di quest’ultimo.
Ogni Parte contraente può denunciare l’Accordo con notifica all’altra Parte contraente. L’Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Confederazione Svizzera.
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.17
Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Dopo questa data, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all’entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig. Fait à Bruxelles, le vingt‑deux juillet mil neuf cent soixante‑douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Done at Brussels on this twenty‑second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy‑two.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd‑tweeënzeventig.
…18
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(Seguono le firme)På Rådet for De europaeiske Faellesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità Europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen…19(Seguono le firme)
| Codice SA | Designazione delle merci | |
|---|---|---|
| 2905 43 | Mannitolo | |
| 2905 44 | D-glucitolo (sorbitolo) | |
| 3501 | Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine: | |
| 3501 10 | – Caseina | |
| ex | 3501 90 | – Altri: – Altri, diversi dalle colle di caseine |
| 3502 | Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero, di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero, di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: | |
| – Ovoalbumina: | ||
| 3502 11 | – – essiccata | |
| 3502 19 | – – altra | |
| 3502 20 | – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte | |
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati | |
| 3809 | Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: | |
| 3809 10 | – A base di sostanze amidacee | |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: | |
| – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: | ||
| 3823 11 | – – Acido stearico | |
| 3823 12 | – – Acido oleico | |
| 3823 19 | – – Altri | |
| 3823 70 | – Alcoli grassi industriali | |
| 3824 60 | – Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 | |
| 5301 | Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) | |
| 5302 | Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
| Codice del Sistema armonizzato | Designazione delle merci | |
|---|---|---|
| 1302. | Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | |
| – succhi ed estratti vegetali: | ||
| ex | 1302.19 | – – altri: |
| – – – oleoresina di vaniglia | ||
| 1404. | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: | |
| 1404.20 | – linters di cotone | |
| 1516. | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: | |
| ex | 1516.20 | – grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
| – olio di ricino idrogenato («opal-wax») | ||
| ex | 1518. | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: |
| – linossina» |
La Svizzera ha trasformato al 1° gennaio 1997 in imposta interna l’elemento fiscale dei dazi doganali all’importazione per i prodotti che figuravano all’Allegato II dell’Accordo del 1972: questo allegato è soppresso.
I dazi doganali applicati dalla Svizzera alle esportazioni nella Comunità dei prodotti qui di seguito elencati sono soppressi in conformità dei termini fissati.
| Sistema armonizzato Voce n. | Designazione delle merci | Data della soppressione | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ex 26.20 | Ceneri e residui contenenti principalmente alluminio | 1° gen. 1993 | |||
| 74.04 | Cascami e avanzi di rame | 1° gen. 1993 | |||
| 76.02 | Cascami e avanzi di alluminio | 1° gen. 1993 |
| Delegazione svizzera | Bruxelles, 21 luglio 1972 |
|---|---|
| Signor Direttore generale | |
| E. P. Wellenstein | |
| Capo della delegazione della Comunità | |
| Commissione della Comunità europea | |
| Rue de la Loi 200 | |
| 1040 Bruxelles |
Signor Direttore generale,
con riferimento all’Accordo tra la Comunità e la Svizzera, parafarato in data odierna, mi pregio informarLa che a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo la Svizzera estenderà alla Comunità le esenzioni tariffarie esistenti nell’AELS a favore dei prodotti figuranti in allegato alla presente lettera.
Per quanto riguarda inoltre i prodotti del mare, la Svizzera estenderà alla Comunità, secondo condizioni da determinare, il regime d’importazione stabilito nel quadro dell’AELS.
La prego di gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.
| Pierre Languetin Ambasciatore Capo aggiunto della Delegazione svizzera |
|---|
| No della tariffa doganale svizzera^20^ | Designazione delle merci | Fr. s. Dazio doganale per 100 kg lordi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquota di base | Aliquota applicabile | ||||
| 0604. | Fogliame, foglie, ramicelli ed altre parti di piante, erbe muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, esclusi fiori e boccioli della voce 0603: | ||||
| 10 | – freschi o semplicemente disseccati | 0.50 | esenzione | ||
| 0701. | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: | ||||
| ex | 30 | – cipolle commestibili, scalogni ed agli: agli | 4.20 | esenzione | |
| ex 0803. | 01 | Fichi, freschi o secchi: freschi | 15.— | esenzione | |
| 0805. | Frutta a guscio (diverse da quelle della voce 0801), fresche o secche, anche sgusciate o sbucciate: | ||||
| 30 | – castagne | 7.— | esenzione | ||
| 1201. | Semi e frutti oleosi, anche frantumati: | ||||
| 40 | – semi di senape | 5.— | esenzione | ||
| ex 1205. | 01 | Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non tostate: | |||
| – disseccate | 1.— | esenzione | |||
| 2002. | Legumi, ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto né acido acetico: | ||||
| – pomodori in recipienti di: | |||||
| ex | 12 | – 5 kg o meno: polpe, puré o concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento | 23.— | esenzione |
| Delegazione svizzera | Bruxelles, 21 luglio 1972 |
|---|---|
| Signor Direttore generale | |
| E. P. Wellenstein | |
| Capo della delegazione della Comunità | |
| Commissione della Comunità europea | |
| Rue de la Loi 200 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Signor Direttore generale,con riferimento all’articolo 15 dell’Accordo tra la Comunità e la Svizzera, parafarato in data odierna, mi pregio informarLa che a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo la Svizzera consentirà, in via autonoma, alla Comunità le riduzioni tariffarie figuranti nell’allegato I della presente lettera, nonché gli adattamenti enumerati in appresso in materia di restrizioni quantitative.Per quanto riguarda inoltre i tulipani della voce 0603.201) della tariffa doganale svizzera e figuranti nell’allegato I, la Svizzera è disposta a procedere ad un’ulteriore riduzione tariffaria nella misura in cui saranno state migliorate le condizioni di approvvigionamento del mercato svizzero di bulbi di tulipani provenienti dalla Comunità.La riduzione tariffaria sui prodotti delle voci 0601.301) della tariffa doganale svizzera e figuranti nello stesso allegato, è accordata con l’idea che i miglioramenti di cui sopra saranno effettuati.1. Prodotti orticoli non commestibiliLa Svizzera s’impegna ad aumentare da 4.500 a 6.000 quintali il contingente contrattuale stagionale aperto a favore dei fiori recisi delle voci 0603.10 e 0603.12 della tariffa doganale svizzera21. Questo contingente potrà essere aumentato oltre la cifra summenzionata in funzione delle esigenze di mercato.2. Ortofrutticolia) Le autorità svizzere sono disposte a consolidare il regime «di licenza generale» applicato nella prima fase.b) Le autorità svizzere si propongono di generalizzare il sistema secondo cui la licenza da presentare all’atto dell’importazione nel corso della seconda fase è sostituita dal controllo a posteriori.c) Salvo circostanze eccezionali, le autorità svizzere si asterranno dall’applicare altre fasi che la prima ai prodotti elencati nell’allegato II.Esse esamineranno inoltre se lo stesso trattamento potrà essere applicato ad altri prodotti.d) Salvo circostanze eccezionali, le autorità svizzere si asterranno dall’applicare la terza fase ai prodotti elencati nell’allegato III.Lo stesso trattamento sarà esteso alle importazioni di prugne, nella misura compatibile con lo smercio dei prodotti nazionali.Le autorità svizzere esamineranno inoltre a quali condizioni altri prodotti potranno beneficiare dello stesso trattamento.3. ViniI contingenti contrattuali di vini rossi in botti, aperti attualmente, sono aumentati di 55 000 hl, riservati fino a concorrenza di 25 000 hl ai vini a denominazione controllata, originari ed in provenienza dalla Francia e fino a concorrenza di 30 000 hl ai vini di qualità, originari ed in provenienza dall’Italia.Inoltre, dei contingenti supplementati potranno essere aperti in via autonoma in funzione delle esigenze del mercato.La prego di gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione. |
| Pierre Languetin Ambasciatore Capo aggiunto della Delegazione svizzera |
|---|
| No della tariffa doganale svizzera^22^ | Designazione delle merci | Fr. s. Dazio doganale per 100 kg lordi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquota di base | Aliquota applicabile | ||||
| 0601. | Bulbi, tuberi, tubercoli, radici tuberose, zampe e rizomi, di riposo vegetativo, in vegetazione o in fiore: | ||||
| – altri: | |||||
| ex | 30 | – senza boccioli né fiori: tulipani in riposo vegetativo | 40.— | 34.— | |
| 0603. | Fiori o boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: | ||||
| – freschi: | |||||
| – importati dal 1° maggio al 25 ottobre: | |||||
| ex | 12 | – altri: rose | 25.— | 12.50 | |
| – importati dal 26 ottobre al 30 aprile: | |||||
| 20 | – tulipani | 150.— | 127.50 | ||
| ex | 22 | – altri: rose | 25.— | 12.50 | |
| 0804. | Uve, fresche o secche: | ||||
| – fresche: | |||||
| ex | 10 | – da tavola: importate dal 25 luglio al 15 settembre | 18.— | 12.— | |
| 0807. | Frutta a nocciolo, fresche: | ||||
| – pesche: | |||||
| 22 | – in altro imballaggio | 15.— | 4.— |
| No della tariffa doganale svizzera^23^ | Designazione delle merci | |
|---|---|---|
| 0701. | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: | |
| 50 | – asparagi | |
| 52 | – peperoni | |
| ex | 70 | – insalate cappuccio, lattughe e altre insalate a foglie: crescione |
| ex | 80 | – fagioli, piselli, fave e altri legumi a baccello: fagioli Borlotti altri fagioli da sgranare |
| ex | 82 | – porri, sedano, erba cipollina, prezzemolo: erba cipollina |
| ex | 90 | – altri cetriolini |
| No della tariffa doganale svizzera^24^ | Designazione delle merci | |
|---|---|---|
| 0701. | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: | |
| 54 | – carciofi, melanzane, broccoli: carciofi e melanzane | |
| ex | 60 | – cicoria di coltura forzata: indivie Witloof |
| ex | 74 | – cavolfiori e cavoli di Bruxelles: cavoli di Bruxelles |
| 0808. | Bacche, fresche: | |
| ex | 20 | – lamponi, ribes a grappoli: ribes neri e ribes rossi |
| Commissione delle Comunità europee | Bruxelles, 21 luglio 1972 |
|---|---|
| A Sua Eccellenza l’Ambasciatore P. Jolles | |
| Capo della Delegazione della Svizzera | |
| Signor Ambasciatore,mi pregio accusare ricevuta delle due lettere della Sua delegazione in data odierna, relative alle misure che la Svizzera s’impegna a prendere, in via autonoma, a favore della Comunità per quanto riguarda determinati prodotti agricoli.Da parte sua la Comunità fa presente che a partire dal 1° gennaio 1973 apporterà in via autonoma alla tariffa doganale comune le modifiche indicate in allegato e che nello spirito dell’Accordo parafarato in data odierna tra la Svizzera e la Comunità e con particolare riguardo all’articolo 15, le Istituzioni della Comunità sono disposte a modificare il regime d’importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68, relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, al fine di stabilire dei prezzi specifici all’importazione di vitelli e bovini adulti originari ed in provenienza da Paesi terzi che possiedono una struttura commerciale e sistemi di produzione di bestiame comparabili a quelli della Comunità.Successivamente alla modifica del regolamento suddetto, le modalità di applicazione saranno messe a punto, nel più breve termine, nel quadro delle procedure comunitarie.La Comunità si dichiara inoltre disposta a continuare a cooperare con la Svizzera perché siano fatti quanto prima possibili ulteriori progressi nella realizzazione degli obiettivi attinenti alle condizioni particolari in materia di esportazione di determinati formaggi verso la Svizzera.La prego di gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione. |
| E. P. Wellenstein |
|---|
| No della tariffa doganale | Designazione delle merci | Aliquota –––––––––––––––––––––––––––––– | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aliquota di base % o prelievi | Aliquota applicabile % o prelievi | ||||
| 0301. | Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati | ||||
| A. d’acqua dolce: | |||||
| I. | Trote o altri salmonidi: | ||||
| ex b) | salmoni e coregoni: | ||||
| – coregoni | 8 | esenzione | |||
| c) | altri | 10 | esenzione | ||
| IV. | altri | 8 | esenzione | ||
| 0404. | Formaggi e latticini: | ||||
| B. Formaggi di Glarona alle erbe (detto Schab ziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate25 | prelievo26 | prelievo27 |
| Delegazione svizzera | Bruxelles, 22 luglio 1972 |
|---|---|
| Signor Roland de Kergorlay | |
| Direttore | |
| Sostituto del capo della Delegazione | |
| della Commissione per i negoziati | |
| sull’ampiamento delle comunità europee | |
| Rue de la Loi 170 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Signor Direttoredurante le trattative circa il regime da applicare ai prodotti agricoli trasformati che costituiscono oggetto del Protocollo n. 228non ci è stato possibile giungere, per i prodotti che rientrano nelle voci 21.04 e 21.05 contenenti pomodoro (salse e minestre), ad una soluzione che ci sembrasse soddisfacente.Le confermo il nostro desiderio di riprendere non appena possibile l’esame dell’importo tariffario al fine di migliorare il regime reciproco deciso per questi prodotti.La prego di gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione. |
| Pierre Languetin Ambasciatore Capo aggiunto della Delegazione svizzera |
|---|
| Delegazione svizzera | Bruxelles, 22 luglio 1972 |
|---|---|
| Signor Roland de Kergorlay | |
| Direttore | |
| Sostituto del capo della Delegazione | |
| della Commissione per i negoziati | |
| sull’ampiamento delle comunità europee | |
| Rue de la Loi 170 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Signor Direttore,Le confermo che la Svizzera accetta il l° comma del paragrafo 1 dell’articolo 3 del Protocollo n. 229, dal momento che queste disposizioni prendono effetto soltanto dalla data in cui saranno definite dal Comitato misto le modalità per includere nell’Accordo le bevande alcoliche della voce 22.09 C della Tariffa Doganale Comune. Al riguardo al Svizzera parte dal principio che le decisioni prese in applicazione del citato articolo non potranno essere in antitesi con le sue politiche agricole e nel settore dell’alcole.La prego di gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione. |
| Pierre Languetin Ambasciatore Capo aggiunto della Delegazione svizzera |
|---|
| Delegazione svizzera | Bruxelles, 22 luglio 1972 |
|---|---|
| Signor Roland de Kergorlay | |
| Direttore | |
| Sostituto del capo della Delegazione | |
| della Commissione per i negoziati | |
| sull’ampiamento delle comunità europee | |
| Rue de la Loi 170 | |
| 1040 Bruxelles | |
| Signor Direttore,nel corso delle trattative ho richiamato la Sua attenzione sul problema che si presenta nel settore dei fiammiferi. Come abbiamo potuto constatare da ambo le parti, si è rilevato difficile trovare allo stadio attuale una soluzione al problema, dato il sistema d’importazione che è diretta conseguenza del regime di monopolio esistente in taluni Paesi membri della CEE.Riconosco quindi l’opportunità di procedere al più presto all’esame del problema all’interno del Comitato misto, al fine di realizzare nel settore in questione condizioni di equa reciprocità.La prego di gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione. |
| Pierre Languetin Ambasciatore Capo aggiunto della Delegazione svizzera |
|---|
Art. 1 n. 1 del DF del 3 ott. 1972 (RU 1972 2945). ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.401.2 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 e 2 del Prot. complementare del 29 mag. 1975 (RU 1975 1437). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n.1/2000 del Comitato misto CE-Svizzera del 25 ott. 2000 (RU 2001 853). ↩
RS 0.632.401.1 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 e 3 del Prot. complementare del 29 mag. 1975 (RU 1975 1437). ↩
RS 0.632.401.1 /.2 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 della Dec. n.1/2000 del Comitato misto CE-Svizzera del 25 ott. 2000 (RU 2001 853). ↩
RS 0.632.401.1 ↩
RS 0.632.401.2 ↩
RS 0.632.401.3 ↩
RS 0.632.401.01 art. 4 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 della Dec. n.1/2000 del Comitato misto CE-Svizzera del 25 ott. 2000 (RU 2001 853). ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.401.1 /.5 . Per il Prot. n. 6 vedi l’art. 4 dellaRS 0.632.401.01 . ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 del Prot. compl. del 29 mag. 1975 (RU 1975 1437). ↩
Aufgehoben durch Art. 1 Ziff. 5 des Ergänzungsprot. vom 29. Mai 1975 (AS 1975 1437). ↩
Par. soppresso dall’art. 1 n. 5 del Prot. compl. del 29 mag. 1975 (RU 1975 1437). ↩
Per i nuovi numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986 (RS 0.632.10 allegato). ↩
Per i nuovi numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986 (RS 0.632.10 allegato). ↩
Per i nuovi numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986 (RS 0.632.10 allegato). ↩
Per i nuovi numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986 (RS 0.632.10 allegato). ↩
Per i nuovi numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986 (RS 0.632.10 allegato). ↩
L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. ↩
Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana. ↩
Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana. ↩
RS 0.632.401.2 ↩
RS 0.632.401.2 ↩
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