0.641.851.41•Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein
0.641.851.41Bilateral International Treaty1 gen 2001
Concluso l’11 aprile 2000
Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20001
Ratificato con strumenti scambiati il 18 dicembre 2000
Entrato in vigore il 1° gennaio 2001
(Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein,
considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio economico comune con frontiere aperte,
sostenuti dalla volontà comune di garantire in materia di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni un ordinamento, un’interpretazione ed un’esecuzione comuni,
hanno deciso di concludere il presente trattato e hanno designato a tale scopo loro plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le due Parti contraenti istituiscono una commissione mista, incaricata del trattamento delle questioni correlative all’interpretazione e all’applicazione del trattato e del relativo accordo. Essa agisce per consenso.
Le controversie concernenti l’interpretazione del presente trattato o dell’accordo che non possano essere composte dalla commissione mista o per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato.
Il presente trattato è sottoposto a ratifica. Esso entra in vigore previa ratifica, alla data fissata dalle Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l’11 aprile 2000.
| Per la Confederazione Svizzera: Kaspar Villiger | Per il Principato del Liechtenstein: Michael Ritter |
|---|
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein,in esecuzione del trattato dell’11 aprile 2000, stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (qui appresso tassa sul traffico pesante) nel Principato del Liechtenstein (detto qui appresso «trattato»), hanno deciso di concludere un accordo e designato a tale scopo loro plenipotenziari:(seguono i nomi dei plenipotenziari)i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Al fine della riscossione della tassa sul traffico pesante, i territori nazionali di ciascuna Parte contraente costituiscono il territorio comune d’applicazione.
Essa applica la legislazione del Liechtenstein, ma il diritto procedurale svizzero. I rimedi giuridici si fondano sul diritto svizzero. 2. Per quanto concerne i veicoli immatricolati nel Liechtenstein, le competenti autorità del Liechtenstein eseguono la legislazione concernente la tassa sul traffico pesante nell’ambito delle competenze attribuite alle rispettive autorità dei Cantoni svizzeri. 3. Sempre che ciò riguardi veicoli del Liechtenstein, le infrazioni alla legislazione concernente la tassa sul traffico pesante sono perseguite e giudicate dalle autorità del Liechtenstein. 4. Sempre che ciò riguardi veicoli esteri, le infrazioni alla legislazione concernente la tassa sul traffico pesante sono perseguite dalle autorità svizzere e
Gli autoveicoli immatricolati nel Principato del Liechtenstein assoggettati alla tassa sul traffico pesante, nonché i trattori a sella leggeri utilizzati per trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa sul traffico pesante, devono essere equipaggiati con un apparecchio elettronico per la rilevazione del chilometraggio riconosciuto dall’Amministrazione federale delle dogane4conformemente alle disposizione dell’Allegato II.
D’intesa con le competenti autorità del Liechtenstein, l’Amministrazione federale delle dogane5può equipaggiare i valichi di confine con Paesi terzi situati nel territorio del Principato del Liechtenstein con le apparecchiature necessarie all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.
Per le prestazioni relative all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante l’Ufficio della circolazione7del Liechtenstein riceve un compenso analogamente ai Cantoni svizzeri, secondo l’Allegato III.
Lo scambio di note del 22 dicembre 1995/19 febbraio 19968tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la riscossione di una tassa sul traffico pesante e di una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è abrogato, per quanto concerne la riscossione della tassa sul traffico pesante nel territorio del Principato del Liechtenstein.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l’11 aprile 2000.
| Per la Confederazione Svizzera: Kaspar Villiger | Per il Principato del Liechtenstein: Michael Ritter |
|---|
Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni,articoli 2–6, 8, 9, 11–13, 14 capoversi 1 e 2, art. 15, 17, 18, 20–22.Þ RS 641.81 ; RU 2000 98
Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante),articoli 1–36, 41–45, 47, 48 capoversi 1, 2 (prima parte del periodo) e 3, 49, 50, 52–57, 59 (punto 3 fatte salve le disposizioni SEE), 61 nonché l’Allegato 1Þ RS 641.811 ; RU 2000 1170Ordinanza del 23 dicembre 1999 sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l’esecuzione della legge concernente la tassa sul traffico pesanteÞ RS 641.814.1 ; RU 2000 341 (abrogata il 31 dicembre 2000)Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV),articolo 110 capoverso 2 lettera eÞ RS 741.41 ; RU 1995 4425
Le ordinanze dipartimentali qui appresso che si fondano sull’ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante:Ordinanza del DFF del 1° settembre 2000 concernente le restituzioni della tassa sul traffico pesante per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel traffico combinato non accompagnato9.Þ RS 641.811.22 ; RU 2000 2621Ordinanza del DFF del 16 ottobre 2000 concernente le restituzioni della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio^^.Þ RS 641.811.31 ; RU 2000 2739Ordinanza del DFF del 5 maggio 2000 concernente il compenso delle autorità cantonali per l’esecuzione della legislazione sul traffico pesante*.Þ RS 641.811.911 ; RU 2000 2535
1. Il provento netto è ripartito come segue:
| Svizzera*(secondo l’annuario statistico)* | 84 868 | |
|---|---|---|
| Liechtenstein*(secondo l’Ufficio per* l’ingegneria civile e la geoinformazione) | 412 | |
| Totale dei due Paesi | 85 280 | |
| Quota Liechtenstein | 412: 85 280 × 100 | 0,483 % |
| 3.2 Popolazione residente (2023) |
| Svizzera*(secondo l’annuario statistico)* | 8 962 258 | |
|---|---|---|
| Liechtenstein*(secondo l’Ufficio* di statistica) | 40 015 | |
| Totale dei due Paesi | 9 002 273 | |
| Quota Liechtenstein | 40 015: 9 002 273 × 100 | 0,444 % |
| 3.3 Autoveicoli pesanti (autocarri inclusi i trattori a sella) (2023) |
| Svizzera*(secondo l’Ufficio federale* di statistica) | 54 065 | |
|---|---|---|
| Liechtenstein*(secondo l’Ufficio* di statistica) | 516 | |
| Totale dei due Paesi | 54 581 | |
| Quota Liechtenstein | 516: 54 581 × 100 | 0,945 % |
| 3.4 Rapporto ponderale importazione–esportazione dirette (commercio esterno) (2023)(Fonte: Statistica dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini) |
| Quota Svizzera totale in t | ||
|---|---|---|
| Importazione | 46 176 391 | |
| Esportazione | 17 505 983 | |
| Totale Svizzera importazione/esportazione | 63 682 374 | |
| Quota Liechtenstein totale in t | ||
| Importazione | 385 647 | |
| Esportazione | 323 860 | |
| Totale Liechtenstein importazione/ esportazione | 709 507 | |
| Totale importazione/esportazione dei due Paesi | 64 391 881 | |
| Quota Liechtenstein | 709 507: 64 391 881 x 100 | 1,102 % |
RU 2001 825 ↩
Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vediRU 2021 589). ↩
Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vediRU 2021 589). ↩
Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vediRU 2021 589). ↩
Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vediRU 2021 589). ↩
Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vediRU 2021 589). ↩
Nuova denominazione giusta la comunicazione del Principato del Liechtenstein del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2020 143). ↩
RS 0.741.751.4 ↩
*La data dell’entrata in vigore dell’O verrà comunicata alle autorità del Liechtenstein per la via diplomatica. ↩
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