0.641.926.811•Accordo in forma di scambio di lettere del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo alla data di applicazione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
0.641.926.811Bilateral International Treaty1 lug 2005
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20041
Entrato in vigore il 1° luglio 2005
(Stato 1° luglio 2005)
A. Lettera della Comunità europea
Egregio signore,
mi pregio di fare riferimento all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi2. L’Accordo, che sarà ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2 dell’Accordo.
L’articolo 18, paragrafo 2 prevede che le Parti contraenti decidano di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2 dell’Accordo (1° gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottino di comune accordo una nuova data di applicazione dell’Accordo.
L’articolo 18, paragrafo 1 prevede che l’applicazione dell’Accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’Accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’Accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.
Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 dell’accordo, la Confederazione Svizzera potrà applicare l’Accordo solamente a partire dal 1° luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.
Le chiedo di confermare che il 1° luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 dell’Accordo e che il Governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione Svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 saranno soddisfatte.
Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell’Accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell’UE e ciascuno dei Paesi e dei territori di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell’Accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell’UE.
Voglia gradire, Egregio signore, i sensi della mia alta considerazione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
| Per la Comunità europea: Piet Hein Donner António Vitorino |
|---|
B. Lettera della Confederazione Svizzera
Egregio signore,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Egregio signore,
mi pregio di fare riferimento all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’Accordo, che sarà ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2 dell’Accordo.
L’articolo 18, paragrafo 2 prevede che le Parti contraenti decidano di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2 dell’Accordo (1° gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottino di comune accordo una nuova data di applicazione dell’Accordo.
L’articolo 18, paragrafo 1 prevede che l’applicazione dell’Accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’Accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’Accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.
Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 dell’Accordo, la Confederazione Svizzera potrà applicare l’Accordo solamente a partire dal 1° luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.
Le chiedo di confermare che il 1° luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 dell’Accordo e che il Governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione Svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 saranno soddisfatte.
Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell’Accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell’UE e ciascuno dei Paesi e dei territori di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell’Accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell’UE.»
Sulla base dei negoziati che si sono svolti tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, posso confermarLe l’accordo della Confederazione Svizzera sulla nuova data del 1° luglio 2005 per l’applicazione del sopraccitato Accordo, a condizione che gli obblighi costituzionali svizzeri siano soddisfatti entro tale data. Confermo che il Governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata.
Confermo che, ferma restando una verifica tecnica da parte dei miei servizi delle informazioni fornite durante i negoziati del 21 giugno 2004 che certificherò prima della firma dell’Accordo sulla base delle versioni definitive dei rispettivi accordi, la Confederazione Svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 saranno soddisfatte fatta salva la condizione di cui al paragrafo successivo.
Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell’Accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell’UE e ciascuno dei Paesi e dei territori di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’Accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell’Accordo a partire dalla stessa data. Accetto che la stessa condizione si applichi anche a ciascuno degli Stati membri dell’UE.
Voglia gradire, Egregio signore, l’espressione della mia profonda stima.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
| Per la Confederazione Svizzera: Micheline Calmy-Rey Joseph Deiss |
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