0.642.045.43•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri
0.642.045.43Bilateral International Treaty17 lug 2023
Concluso il 23 dicembre 2020
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20221
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 luglio 2023
(Stato 9 febbraio 2026)
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,
desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;
tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri;
considerando l’importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all’economia delle aree di frontiera in cui lavorano;
considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l’imposizione finale avviene nello Stato di residenza,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente.
Ai fini del presente Accordo:
ii) per quanto riguarda l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano;
b) l’espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:
i) è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente,
ii) svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
iii) ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i,
le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;
c) l’espressione «autorità competente» designa:
i) per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,
ii) per quanto riguarda l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) l’espressione «Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976» designa la Convenzione del 9 marzo 19762tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata;
e) l’espressione «Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974» designa l’Accordo del 3 ottobre 19743tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;
f) l’espressione «Accordo sulla libera circolazione delle persone» designa l’Accordo del 21 giugno 19994tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 19767, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell’imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone8, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo. 2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un’attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell’articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell’articolo 2. 3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell’imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell’articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo. 4. In caso di errori nel calcolo dell’imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte è fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l’anno fiscale successivo. 5. Le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 6. Prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell’operatività dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.
Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell’Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all’Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Roma, il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: Daniela Stoffel Delprete | Per il Governo della Repubblica Italiana: Antonio Misiani |
|---|
All’atto della firma dell’Accordo concluso in data odierna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell’Accordo.1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d’imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell’Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d’imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d’imposizione territoriale.2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell’articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell’articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.2.2. Con riferimento all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dellostatus di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all’articolo 9 dell’Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dellostatus di lavoratore frontaliere, nonostante l’articolo 3 dell’Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell’imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 197615, dell’interpretazione o dell’applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.4. Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 3, resta inteso che l’espressione «imposta sui redditi delle persone fisiche» designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato Cantone) sulle persone fisiche; in Italia, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come le addizionali regionali e comunali.5. Le disposizioni dell’articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d’imporre a uno Stato contraente l’obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni.6. Con riferimento all’articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunirà annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell’Accordo. In tale contesto, la commissione mista valuterà inoltre, sulla base di dati statistici aggregati forniti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d’imposizione previsti nell’Accordo.7. Con riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 6, resta inteso che la commissione mista sarà composta dalle due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell’articolo 2 e dai rappresentanti delle autorità fiscali dei Cantoni e delle Regioni di cui alla lettera a) dell’articolo 2.A seconda dei punti all’agenda dell’incontro della commissione mista, le due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell’articolo 2 possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti.8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione del regime transitorio d’imposizione di cui all’articolo 9, la questione potrà essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all’articolo 6 paragrafo 3.9. Con riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 7, resta inteso che l’espressione «lavoratori frontalieri che svolgono un’attività di lavoro dipendente» deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all’articolo 7 dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone16. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 7 dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso «G» per persone provenienti da Paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell’articolo 7 del presente Accordo.10. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 8, resta inteso che la Svizzera verserà all’Italia la compensazione finanziaria relativa all’ultimo anno nel quale le disposizioni dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 197417erano in vigore.11. Con riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:
| Per il Consiglio federale svizzero: Daniela Stoffel Delprete | Per il Governo della Repubblica Italiana: Antonio Misiani |
|---|
Entrato in vigore il 17 luglio 2023
Testo originale
Onorevole Segretaria di Stato,
mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore:
«ho l’onore di riferirmi all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonché al Protocollo di modifica18alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch’esso in data odierna. Con riferimento all’Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all’articolo 6 paragrafo 1, nonché alle relative norme attuative dell’Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:
Qualora concordi con l’interpretazione sopra esposta, ho l’onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 dell’Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976.»
Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l’espressione della mia più alta considerazione.
| Antonio Misiani |
|---|
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 18 mar. 2022 (RU 2023 409). ↩
RS 0.672.945.41 ↩
RU 1979 457 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.672.945.41 ↩
RU 1979 457 ↩
RS 0.672.945.41 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.672.945.41 ↩
RS 0.672.945.41 ↩
RS 0.672.945.41 ↩
[RU 1979 457] ↩
La correzione del 21 feb. 2024 concerne soltanto i testi tedesco e francese (RU 2024 78). ↩
RS 0.672.945.41 ↩
RS 0.672.945.41 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RU 1979 457 ↩
RU 2023 411 ↩
RS 642.11 ↩
RU 2018 1813 ↩
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