0.653.3•Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioni Global Anti-Base Erosion
0.653.3Multilateral International Treaty1 gen 2026
Concluso il 28 agosto 2025
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2026
(Stato 1° gennaio 2026)
Considerato che le Giurisdizioni dei firmatari dell’Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioniGlobal Anti-Base Erosion («Accordo») sono le Parti della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o della stessa Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale così come emendata dal Protocollo (insieme «Convenzione», singolarmente «Convenzione originaria» o «Convenzione modificata»), o i territori compresi da questa Convenzione;
considerato che le Norme globali in materia di lotta all’erosione della base imponibile («Global Anti-Base Erosion Rules », «Norme GloBE») sono state emanate dall’«Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting » («Inclusive Framework on BEPS ») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e degli Stati del G20 per assicurare che determinati grandi Gruppi di imprese multinazionali paghino un livello minimo di imposte sugli utili conseguiti in ciascuna Giurisdizione in cui operano;
considerato che le Imposte integrative minime nazionali qualificate (QDMTT) contribuiscono a raggiungere lo stesso obiettivo;
considerato che le Norme GloBE esigono che ciascuna Entità costitutiva localizzata in una Giurisdizione attuatrice presenti una Dichiarazione di informazioni GloBE all’amministrazione fiscale di tale Giurisdizione attuatrice, al fine di consentire l’applicazione delle Norme GloBE;
considerato che la Dichiarazione di informazioni GloBE si compone di due parti, ossia una sezione generale contenente informazioni di carattere generale sul Gruppo di imprese multinazionali nel suo insieme, comprese la sua struttura societaria e una sintesi delle informazioni GloBE, e una o più sezioni relative alle Giurisdizioni che descrivono nel dettaglio l’applicazione delle Norme GloBE e della QDMTT, laddove applicabile, per ciascuna delle Giurisdizioni in cui il Gruppo di imprese multinazionali opera;
considerato che l’Approccio di diffusione in base al quale sono determinate le sezioni della Dichiarazione di informazioni GloBE da trasmettere a ciascuna Giurisdizione attuatrice e Giurisdizione QDMTT in cui il Gruppo di imprese multinazionali opera è convenuto a livello multilaterale e dipende dalla struttura del Gruppo di imprese multinazionali nonché dall’ordine di applicazione delle Norme GloBE;
considerato che la legislazione delle Giurisdizioni deve essere modificata periodicamente per tenere conto degli aggiornamenti delle Norme GloBE e che, una volta promulgate queste modifiche da una Giurisdizione, la definizione di «Norme GloBE» ai fini del presente Accordo si riterrà riferita alla versione aggiornata per tale Giurisdizione;
considerato che le Norme GloBE esonerano un’Entità costitutiva dall’obbligo di presentare una Dichiarazione di informazioni GloBE presso l’amministrazione fiscale della Giurisdizione attuatrice in cui l’Entità costitutiva è localizzata se la dichiarazione è presentata entro il termine previsto dalla Società madre capogruppo o dall’Entità costitutiva designata a presentare la dichiarazione (di seguito «Entità costitutiva designata») localizzata in una Giurisdizione che ha concluso un Accordo qualificato tra Autorità competenti con la Giurisdizione attuatrice interessata;
considerato che, conformemente all’Accordo qualificato tra Autorità competenti, l’Autorità competente di una Giurisdizione attuatrice o di una Giurisdizione QDMTT riceve automaticamente dall’Autorità competente della Giurisdizione in cui è localizzata la Società madre capogruppo o l’Entità costitutiva designata le sezioni rilevanti della Dichiarazione di informazioni GloBE conformemente all’Approccio di diffusione;
considerato che il capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le Autorità competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici;
considerato che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni, sebbene lo scambio di informazioni propriamente detto avverrà su base bilaterale tra Autorità competenti;
considerato che, per un’attuazione semplificata ed efficiente delle Norme GloBE, le Autorità competenti intendono basarsi sul presente Accordo ai fini dello scambio automatico di informazioni contenute nelle Dichiarazioni di informazioni GloBE con le Giurisdizioni attuatrici e le Giurisdizioni QDMTT;
considerato che il presente Accordo è un Accordo qualificato tra Autorità competenti ai sensi delle Norme GloBE;
considerato che le Giurisdizioni che intendono scambiare informazioni in virtù del presente Accordo, al momento del primo scambio di informazioni contenute in una Dichiarazione di informazioni GloBE dispongono o devono disporre del quadro giuridico e operazionale necessario per consentire la trasmissione interna delle Dichiarazioni di informazioni GloBE e lo scambio internazionale delle informazioni contenute in tali dichiarazioni (comprese le procedure che garantiscono uno scambio tempestivo, preciso, sicuro e confidenziale, una comunicazione efficace e affidabile nonché le risorse necessarie a risolvere prontamente domande e questioni relative allo scambio o alle richieste di scambio e ad applicare le disposizioni del presente Accordo);
considerato che le Giurisdizioni attuatrici o le Giurisdizioni QDMTT che intendono ricevere informazioni in virtù del presente Accordo, al momento del primo scambio di informazioni contenute in una Dichiarazione di informazioni GloBE hanno attuato o dovrebbero aver attuato le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente al presente Accordo restino confidenziali e siano impiegate unicamente ai fini previsti dalla Convenzione;
considerato che le Autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l’intenzione di concludere il presente Accordo senza pregiudicare le procedure legislative nazionali del caso e fatte salve la confidenzialità, la protezione dei dati e le altre garanzie previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione;
considerato che, riconoscendo i vantaggi di una procedura di trasmissione centralizzata con successivo scambio delle informazioni contenute in una Dichiarazione di informazioni GloBE tra Autorità competenti, che può promuovere un adempimento semplificato e ridurre gli oneri per i Gruppi di imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, le Autorità competenti delle Giurisdizioni si adopereranno, nella misura del possibile, per creare relazioni di scambio tra i firmatari del presente Accordo;
considerato, inoltre, che il presente Accordo agevola lo scambio di informazioni contenute in una Dichiarazione di informazioni GloBE con le Giurisdizioni QDMTT nel quadro dell’Approccio di diffusione;
le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:
1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni qui appresso sono definiti come segue:
ii) la Sezione generale, ad eccezione della sintesi delle informazioni GloBE alla sezione 1.4 della Dichiarazione di informazioni GloBE, deve essere trasmessa alle Giurisdizioni QDMTT a) in cui sono localizzate Entità costitutive del Gruppo di imprese multinazionali; b) in cui sono localizzati joint venture o un membro di un gruppo di joint venture del Gruppo di imprese multinazionali se la QDMTT è applicata alle joint venture nella Giurisdizione; oppure c) in casi in cui la QDMTT è applicata nella Giurisdizione a un’Entità costitutiva apolide o a una joint venture apolide del Gruppo di imprese multinazionali,
iii) una o più Sezioni relative alle Giurisdizioni devono essere trasmesse alla Giurisdizione o alle Giurisdizioni che hanno un diritto di imposizione in virtù delle Norme GloBE o della QDMTT nei confronti della Giurisdizione o delle Giurisdizioni a cui tale sezione o tali sezioni si riferiscono. Nonostante quanto precede, a) le Giurisdizioni che applicano l’UTPR con un’aliquota d’imposta UTPR pari a zero ricevono soltanto la parte della Dichiarazione di informazioni GloBE che contiene informazioni sull’imputazione dell’imposta integrativa secondo l’UTPR nei confronti di tale Giurisdizione, tenendo conto che le informazioni devono corrispondere a un estratto della sezione 3.4.3 della Dichiarazione di informazioni GloBE; e b) la Giurisdizione attuatrice in cui la Società madre capogruppo è localizzata riceve tutte le Sezioni relative alle Giurisdizioni;
g) l’espressione «Giurisdizione attuatrice» designa una Giurisdizione che ha attuato l’IIR, l’UTPR o entrambe;
h) l’espressione «Norme GloBE» designa le Norme Tipo GloBE, il relativo commentario e tutti gli orientamenti amministrativi concordati emanati dall’«Inclusive Framework on BEPS » (comprese la Dichiarazione di informazioni GloBE, l’Approccio di diffusione e tutti gli altri orientamenti, condizioni e requisiti concordati in quanto parte del Quadro di riferimento per l’attuazione delle Norme GloBE);
i) l’espressione «Organo di coordinamento» designa l’Organo di coordinamento della Convenzione che, conformemente all’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, è composto di rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti della Convenzione;
j) l’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell’OCSE che assiste l’Organo di coordinamento;
k) l’espressione «Accordo in vigore» significa, per due Autorità competenti, qualunque esse siano, che le due Autorità competenti hanno firmato il presente Accordo e la prima Autorità competente ha presentato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera a, includendo la Giurisdizione dell’altra Autorità competente, e l’altra Autorità competente ha presentato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera b, includendo la Giurisdizione della prima Autorità competente; e
l) l’espressione «Giurisdizione QDMTT» designa una Giurisdizione che ha introdotto unicamente una QDMTT.
2. Qualsiasi termine in maiuscolo non definito nel presente Accordo ha il senso ad esso attribuito in quel momento dalla legislazione della Giurisdizione che applica il presente Accordo, essendo questa definizione conforme a quella che figura nelle Norme GloBE. Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo o nelle Norme GloBE ha, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione o se le Autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso ad esso attribuito in quel momento dalla legislazione della Giurisdizione che applica il presente Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di questa Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un’altra legislazione della stessa Giurisdizione.
Conformemente all’articolo 6 della Convenzione e sulla base della designazione della Società madre capogruppo o dell’Entità costitutiva designata, ciascuna Autorità competente scambia su base automatica con tutte le altre Autorità competenti delle Giurisdizioni con cui ha una relazione di scambio attiva conformemente alla sezione 8 paragrafo 2 le informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE del Gruppo di imprese multinazionali ricevute da una Società madre capogruppo o un’Entità costitutiva designata localizzata nella sua Giurisdizione e che sono rilevanti per ciascuna Giurisdizione conformemente all’approccio di diffusione.
1. In merito alla sezione 2, le informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE devono essere scambiate al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione a cui si riferiscono le informazioni. 2. Nonostante il paragrafo 1, le informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE concernenti il primo periodo fiscale oggetto di dichiarazione indicato dall’Autorità competente nella notifica di cui alla sezione 8 paragrafo 1 lettera a devono essere scambiate al più tardi entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante per il periodo fiscale oggetto di dichiarazione. 3. Nonostante il paragrafo 1, le Autorità competenti scambiano le informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE ricevute dopo la scadenza del termine di presentazione vigente nella Giurisdizione notificante entro tre mesi dalla sua ricezione. 4. Le Autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni contenute nelle Dichiarazioni di informazioni GloBE secondo uno schema comune in linguaggio XML. 5. Le Autorità competenti trasmettono le informazioni attraverso il Sistema comune di trasmissione dell’OCSE e in conformità con i relativi standard di crittografia e di preparazione dei file.
1. Un’Autorità competente può informare un’altra Autorità competente se ha motivo di ritenere che le informazioni contenute in una Dichiarazione di informazioni GloBE riguardanti una Società madre capogruppo o un’Entità costitutiva designata localizzata nella Giurisdizione dell’altra Autorità competente debbano essere corrette. Se l’Autorità competente notificata riconosce che le informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE devono essere corrette, adotta senza indebiti ritardi le misure necessarie per ottenere dalla Società madre capogruppo o dall’Entità costitutiva designata le informazioni corrette e le scambia senza indebiti ritardi con tutte le Autorità competenti con le quali tali informazioni devono essere scambiate conformemente alla sezione 2. 2. Un’Autorità competente può informare un’altra Autorità competente se ha ricevuto una notifica da una o più Entità costitutive localizzate nella propria Giurisdizione in base alla quale la Dichiarazione di informazioni GloBE per tali Entità costitutive viene presentata dalla Società madre capogruppo o dall’Entità costitutiva designata localizzata nella Giurisdizione dell’altra Autorità competente, ma le informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE rilevanti per la Giurisdizione della prima Autorità competente secondo l’Approccio di diffusione non sono state scambiate entro il termine previsto dalla sezione 3 paragrafo 1 o 2. L’altra Autorità competente accerta prontamente il motivo del mancato scambio delle informazioni e ne informa la prima Autorità competente entro un mese dalla ricezione della notifica, indicando, se necessario, la data prevista per lo scambio di informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE.
1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di confidenzialità e alle altre protezioni previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate. 2. Un’Autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi violazione degli obblighi di confidenzialità o qualsiasi disfunzionamento delle protezioni, nonché tutte le sanzioni e misure correttive conseguenti. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa tutte le altre Autorità competenti per le quali il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima Autorità competente citata.
1. In caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, un’Autorità competente può richiedere consultazioni con una o più Autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate per garantire l’esecuzione del presente Accordo. Nella misura consentita dalla legislazione applicabile, ogni Autorità competente può, se lo desidera tramite il Segretariato dell’Organo di coordinamento, associare altre Autorità competenti per le quali il presente Accordo è effettivo, al fine di cercare una soluzione accettabile al problema. 2. L’Autorità competente che ha richiesto le consultazioni conformemente al paragrafo 1 deve, se del caso, fare in modo che il Segretariato dell’Organo di coordinamento sia informato delle conclusioni elaborate e di tutte le misure così definite, compresa l’assenza di conclusioni o di misure, e il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle Autorità competenti per le quali il presente Accordo è in vigore con la prima Autorità competente citata, anche quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, su qualsiasi conclusione o misura elaborata. Non devono essere comunicate le informazioni specifiche dei contribuenti, comprese quelle che rivelano l’identità del contribuente interessato. 3. Le informazioni contenute nella Dichiarazione di informazioni GloBE trasmesse da un’Autorità competente a un’altra Autorità competente in virtù del presente Accordo possono essere discusse da quest’ultima con una terza Autorità competente a condizione che la terza Autorità competente abbia ricevuto in virtù del presente Accordo le stesse informazioni dalla prima Autorità competente menzionata.
Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità competenti per cui l’Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese a partire dalla data dell’ultima firma del consenso scritto.
1. Un’Autorità competente deve inviare, al momento della firma del presente Accordo o appena possibile successivamente, una notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento che:
ii) includa un elenco delle Giurisdizioni delle Autorità competenti a cui intende trasmettere tali informazioni; e
b) indichi se intende ricevere le informazioni conformemente al presente Accordo e, in caso affermativo:
i) indichi se la sua Giurisdizione ha attuato un’IIR, un’UTPR o una QDMTT,
ii) confermi che ha attuato misure adeguate per assicurare la confidenzialità richiesta e il rispetto delle norme di protezione dei dati, e
iii) includa un elenco delle Giurisdizioni delle Autorità competenti da cui intende ricevere tali informazioni.
Le Autorità competenti devono notificare prontamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi modifica ulteriore che intendono apportare ai contenuti della notifica sopra citati.
2. Ai fini della sezione 2, esiste una relazione di scambio attiva ai sensi del presente Accordo a partire dalla data in cui (i) l’Autorità competente notificante ha presentato la notifica presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento conformemente al paragrafo 1 lettera a della presente sezione, includendo la Giurisdizione dell’altra Autorità competente, e (ii) l’altra Autorità competente ha presentato la notifica presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento conformemente al paragrafo 1 lettera b della presente sezione, includendo la Giurisdizione dell’Autorità competente notificante.
3. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento tiene e pubblica sul sito Internet dell’OCSE un elenco delle Autorità competenti che hanno firmato il presente Accordo e delle Autorità competenti che hanno una relazione di scambio attiva conformemente al paragrafo 2 della presente sezione.
4. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento mette a disposizione degli altri firmatari le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 lettere a e b della presente sezione attraverso mezzi adeguati.
5. Un’Autorità competente può disattivare una relazione di scambio secondo il presente Accordo mediante un preavviso scritto indirizzato al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento ne informa prontamente l’altra Autorità competente. La disattivazione ha effetto per i periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano dopo tale preavviso. Nonostante quanto precede, la disattivazione ha effetto immediato se è riconducibile a una violazione degli obblighi di confidenzialità o delle norme di protezione dei dati.
6. Un’Autorità competente può terminare la propria partecipazione al presente Accordo mediante un preavviso scritto indirizzato al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Salvo se stabilito diversamente dall’Autorità competente, questa denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 mesi a partire dalla data del preavviso. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute ai sensi del presente Accordo restano confidenziali e sono soggette alle disposizioni della Convenzione.
Salvo se stabilito diversamente nel presente Accordo, il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle Autorità competenti in merito a qualsiasi notifica che riceve per il presente Accordo e notifica a tutti i firmatari dell’Accordo la firma dello stesso da parte di una nuova Autorità competente. Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
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