0.672.914.95•Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno d’Arabia Saudita per l’esonero reciproco dalle imposte sulle attività collegate al trasporto aereo internazionale
0.672.914.95Bilateral International Treaty27 set 2000
Concluso il 20 febbraio 1999
Strumenti di ratifica scambiati il 27 settembre 2000
Entrato in vigore il 27 settembre 2000
(Stato 11 settembre 2001)
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo del Regno d’Arabia Saudita,
animati dal desiderio di conchiudere un Accordo sull’esonero reciproco dalle imposte sul reddito e la sostanza delle imprese di trasporto aereo internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Per quanto concerne l’imposizione delle retribuzioni collegate a un impiego svolto da un collaboratore di un’impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente si rimanda all’Accordo firmato il 23 giugno e il 28 agosto 1977 fra Saudia e Swissair.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzano di risolvere, in via di amichevole composizione, le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. Ognuno degli Stati contraenti può chiedere, in qualsiasi momento, una consultazione in vista di modificare il presente Accordo o per discuterne l’applicazione o l’interpretazione. Una tale consultazione ha inizio al più tardi 60 giorni dopo la data di ricezione della domanda; le decisioni sono prese con il consenso reciproco.
Il presente Accordo è sottoposto a ratifica e si procederà, a tempo debito, a uno scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno in ciascuno Stato contraente ai periodi fiscali iniziati il 1° gennaio 1975 o successivamente. Per quanto riguarda le imposte alla fonte, tuttavia, nei due Stati contraenti le disposizioni del presente Accordo si applicheranno sulle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell’anno successivo l’entrata in vigore o successivamente.
Il presente Accordo, comprensivo di sette articoli, rimane in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciarlo facendo pervenire all’altro Stato contraente un preavviso scritto almeno sei mesi prima della fine di un anno civile, nel qual caso il presente Accordo cesserà di essere applicabile a partire dalla fine dell’anno civile nel corso del quale è stato dato il preavviso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.Fatto in triplo esemplare a Ryad il 20 febbraio 1999 in lingua araba, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione tra i testi francese e arabo, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Regno d’Arabia Saudita: |
|---|---|
| Pascal Couchepin | Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf |
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