0.672.916.331•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che abroga la Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari
0.672.916.331Bilateral International Treaty1 gen 2017
Concluso l’11 novembre 2016
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 20172
(Stato 29 gennaio 2017)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,
riconoscendo l’importante contributo che la Convenzione del 13 aprile 20123tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui di seguito «Convenzione sull’imposizione alla fonte») ha fornito nel consolidamento delle relazioni in materia di politica finanziaria tra i due Stati;
riconoscendo che la Convenzione sull’imposizione alla fonte ha consentito la regolarizzazione dei valori patrimoniali depositati in Svizzera dalle persone interessate e l’imposizione dei redditi che ne risultano;
considerata l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari tra i due Stati sulla base del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (qui di seguito «Accordo Svizzera-UE»)4concluso il 27 maggio 20155;
hanno convenuto quanto segue:
Con il presente Accordo si intende garantire una transizione ordinata dalla Convenzione sull’imposizione alla fonte allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari tra gli Stati contraenti sulla base dell’Accordo Svizzera-UE.
Salvo disposizioni contrarie, le definizioni adottate nel presente Accordo hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2 della Convenzione sull’imposizione alla fonte.
Gli agenti pagatori svizzeri devono versare o trasmettere trimestralmente alle autorità competenti svizzere gli importi d’imposta o le comunicazioni pervenuti dopo l’abrogazione della Convenzione sull’imposizione alla fonte. Parimenti, l’autorità competente svizzera versa o trasmette trimestralmente questi importi d’imposta o comunicazioni all’autorità competente austriaca. L’articolo 4 si applica per analogia in relazione alla dichiarazione, alla valuta, al certificato e alla provvigione di riscossione.
L’autorità competente svizzera esegue controlli presso gli agenti pagatori svizzeri secondo l’articolo 34 paragrafi 3 e 4 della Convenzione sull’imposizione alla fonte nell’anno civile successivo all’abrogazione di quest’ultima.
Fatto a Berna, l’11 novembre 2016, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: Jörg Gasser | Per la Repubblica d’Austria: Ursula Plassnik |
|---|
I plenipotenziari hanno adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto finale: Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull’ammissibilità delle domande raggruppate secondo l’Accordo Svizzera-UE Fatto a Berna, l’11 novembre 2016, in duplice esemplare originale in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: Jörg Gasser | Per la Repubblica d’Austria: Ursula Plassnik |
|---|
Gli Stati contraenti hanno convenuto che dal 1° gennaio 2017 possono essere presentate domande raggruppate sulla base dell’articolo 5 dell’Accordo del 27 maggio 2015 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (qui di seguito «Accordo Svizzera-UE»). È possibile presentare domande raggruppate anche durante il passaggio dalla Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui di seguito «Convenzione sull’imposizione alla fonte») all’Accordo Svizzera-UE. Le autorità competenti di entrambi gli Stati possono consultarsi in merito all’allestimento di queste domande raggruppate nel quadro degli accordi esistenti. Una domanda raggruppata può in particolare avere come oggetto un modello di comportamento basato su fatti rilevanti che mirano, alla luce di questo passaggio, a sfruttare le differenze nel campo di applicazione tra la Convenzione sull’imposizione alla fonte e l’Accordo Svizzera-UE e dunque a violare le prescrizioni di diritto fiscale nello Stato richiedente.
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