0.672.923.21•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
0.672.923.21Bilateral International Treaty21 apr 1998
Conclusa il 5 maggio 1997
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19971
Ratificata con strumenti scambiati il 21 aprile 1998
Entrata in vigore il 21 aprile 1998
(Stato 21 febbraio 2024)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Canada,
animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2.2Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato.
1.3Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e, per quanto concerne la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero. Tuttavia questa espressione non comprende le persone assoggettate ad imposta in questo Stato solo per i redditi da fonti situate in questo Stato o il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è regolata come segue:
a) si ritiene che essa sia residente dello Stato di cui ha la cittadinanza;
b) se essa non ha la cittadinanza di nessuno degli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica o da una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per stabilire le modalità d’applicazione della Convenzione a detta persona.
5. Una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente prelevate nello Stato contraente di cui sarebbe residente secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall’altro Stato contraente non è considerata residente del primo Stato ai sensi della presente Convenzione.
(i) il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili, e
(ii) la locazione di contenitori ed equipaggiamenti analoghi,
da parte di questa persona, a condizione che detto noleggio o detta locazione costituisca un’attività accessoria dell’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di questa persona.
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.
3.4Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato se questi dividendi sono versati:
ii) è stato esercitato esclusivamente per percepire redditi a beneficio di uno o diversi residenti di questo altro Stato contraente di cui al numero i),
sempre che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
iii) ciascun regime pensionistico garantisce principalmente prestazioni a persone fisiche residenti di questo altro Stato contraente,
iv) i dividendi non provengono dall’esercizio di un’attività industriale o commerciale o da una persona associata,
v) le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che ciascun regime pensionistico corrisponde in generale a un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali nel primo Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che proibisca al Canada di prelevare, sui redditi di una società imputabili a stabili organizzazioni situate in Canada, un’imposta che si aggiunge a quella che sarebbe applicabile ai redditi di una società costituita in Canada, purché l’imposta addizionale così stabilita non ecceda il 5 per cento. Ai sensi della presente disposizione, il termine «redditi» designa gli utili imputabili a queste stabili organizzazioni situate in Canada (compresi gli utili provenienti dall’alienazione di beni facenti parte dell’attivo di dette stabili organizzazioni di cui al par. 2 dell’art. 13) conformemente all’articolo 7, per l’anno in corso e per gli anni precedenti, dopo aver dedotto:
a) le perdite d’esercizio imputabili a queste stabili organizzazioni (comprese le perdite provenienti dall’alienazione di beni facenti parte dell’attivo di dette stabili organizzazioni) per il detto anno e per gli anni precedenti;
b) tutte le imposte prelevate in Canada su detti utili, esclusa l’imposta addizionale menzionata nel presente paragrafo;
c) gli utili reinvestiti in Canada, purché l’ammontare di questa deduzione sia stabilito conformemente alle disposizioni della legislazione canadese attualmente in vigore concernente il calcolo della deduzione per investimenti in beni situati in Canada e di ogni altra ulteriore modificazione di tali disposizioni che non ne intaccherebbe il principio generale; e
d) cinquecentomila dollari canadesi ($ 500 000), meno tutti gli ammontari dedotti secondo la presente lettera d):
(i) dalla società, o
(ii) da una persona ad essa associata in virtù d’una attività commerciale identica o analoga a quella esercitata dalla società,
ai sensi della presente lettera d) una società è considerata associata ad un’altra società se l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra o se le due società sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona o dalle stesse persone o se la strutturazione dei prezzi tra le due società non segue la legge del libero mercato.
Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili anche ai redditi che una società esercitante un’attività nel campo dei beni immobili realizza dall’alienazione di beni immobili situati in Canada, anche in assenza di una stabile organizzazione in Canada, ma unicamente nella misura in cui questi redditi sono imponibili in Canada in virtù delle disposizioni dell’articolo 6 e del paragrafo 1 dell’articolo 13. 8. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 lettera b) e 5 sono applicabili anche ai redditi che un residente di Svizzera realizza da una successione (estate) o da un trust residenti del Canada. Per l’applicazione della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 22, il termine «dividendi» comprende anche i menzionati redditi.
3.6Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:
4.7Per l’applicazione del presente articolo, una persona è considerata come associata a un’altra persona se una di loro partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione o al controllo dell’altra o se uno o più terzi partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione o al controllo delle due persone. 5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno ipotecario, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi menzionati negli articoli 8 o 10.
6.8Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è l’effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in questo altro Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o ogni altro bene immateriale, oppure per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla telediffusione. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
sono imponibili soltanto in questo Stato.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione:
sono imponibili in questo altro Stato. Ai sensi del presente paragrafo l’espressione «beni immobili» comprende le azioni di una società conformemente alla lettera a) o una partecipazione ad una società di persone o ad un trust conformemente alla lettera b) ma non comprende altri beni, ad eccezione dei beni locativi nei quali la società, la società di persone o il trust esercita la sua attività. 5. Quando un residente di uno Stato contraente aliena beni nell’ambito di una costituzione, di una ristrutturazione, di una fusione, di una scissione o di un’operazione analoga e gli utili o i redditi provenienti da questa alienazione non sono riconosciuti ai fini dell’imposizione in questo Stato, se la persona che acquista i beni lo richiede, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può, a condizioni per lui soddisfacenti, accettare di differire il riconoscimento degli utili o dei redditi relativi ai detti beni ai fini dell’imposizione in questo altro Stato fino al momento e nel modo precisati nell’accordo. 6. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
7.10Le disposizioni del paragrafo 6 non pregiudicano il diritto del Canada di assoggettare ad imposta, conformemente alla sua legislazione, gli utili che una persona fisica residente di Svizzera ritrae dall’alienazione di un bene, tranne gli utili ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 8, se l’alienante:
8.11Se una persona fisica, che immediatamente dopo aver cessato di essere un residente di uno Stato contraente, diventa un residente dell’altro Stato contraente, è considerata, ai fini dell’imposizione nel primo Stato, come avente alienato un bene (questa operazione è designata come «alienazione considerata» nel presente paragrafo) e tassata in questo Stato a causa di questa alienazione, tale persona può scegliere, ai fini dell’imposizione nell’altro Stato contraente, di essere considerata come avente alienato e riacquistato il bene immediatamente prima di diventare residente di questo Stato per un ammontare uguale o al prezzo di mercato che esso aveva al momento dell’alienazione considerata oppure, se inferiore, all’ammontare che tale persona sceglie, al momento dell’alienazione reale del bene, quale prodotto relativo all’alienazione considerata nel primo Stato. Tuttavia la presente disposizione non si applica né ai beni che producono, immediatamente prima che la persona fisica diventa un residente di questo altro Stato, utili imponibili in questo altro Stato, né a beni immobili situati in uno Stato terzo.
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
1.12Le pensioni e le rendite provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente, compresi i pagamenti eseguiti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali di uno Stato contraente, sono imponibili nello Stato dal quale provengono e secondo la legislazione di questo Stato. L’imposta sui pagamenti periodici di pensioni o rendite (ad eccezione dei pagamenti forfettari derivanti dalla cessione, dall’annullamento, dal riscatto, dalla vendita o da un’altra forma di alienazione di una rendita nonché dei pagamenti di qualsiasi natura effettuati in base ad un contratto di rendita i cui costi erano deducibili, totalmente o parzialmente, nel calcolo del reddito della persona che ha comprato il contratto) non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo del pagamento.
2. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione:
Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
1.13Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Canada, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni delle lettere b), c) e d), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione; questa esenzione si applica tuttavia agli utili menzionati nel paragrafo 4 dell’articolo 13 soltanto se viene dimostrato che questi utili siano stati effettivamente assoggettati ad imposta in Canada;
b) qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Canada, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
(i) computo dell’imposta pagata in Canada, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sui redditi di suddetto residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Canada; o
(ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o
(iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Canada sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni,
la Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
c) le disposizioni della lettera a) non limitano il diritto della Svizzera di imporre gli utili menzionati nel paragrafo 7 dell’articolo 13;
d) qualora un residente di Svizzera riceva pensioni o rendite che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 18 sono imponibili in Canada, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio pari ad un terzo dell’ammontare netto delle pensioni o delle rendite.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della lettera a) del paragrafo 1, gli utili o i redditi di un residente del Canada che conformemente alla Convenzione sono imposti in Svizzera, sono considerati come provenienti dalla Svizzera.
1.14Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, inviare all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente una domanda scritta e motivata di revisione di questa imposizione. Per essere ricevibile, la domanda deve essere presentata entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2.15L’autorità competente di cui al paragrafo 1, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo è applicato indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.
3.16Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell’imposta di un residente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa redditi che siano stati già imposti nell’altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. In particolare, esse potranno consultarsi al fine di pervenire ad un accordo:
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
6.17Se:
le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. L’arbitrato è condotto secondo le regole e le procedure che gli Stati contraenti hanno convenuto tramite uno scambio di note diplomatiche. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole, il lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti e costituisce una soluzione in via di amichevole composizione secondo il presente articolo.
7.18I casi a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 6 sono i casi che concernono gli articoli 5, 7 e 9 e qualsiasi altra disposizione che le autorità competenti converranno in avvenire.
La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma potrà essere denunciata da ciascuno Stato contraente all’altro Stato contraente per via diplomatica con un preavviso scritto entro il 30 giugno di ogni anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; in tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Berna, il 5 maggio 1997, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Kaspar Villiger | Per il Governo del Canada: Réjean Frenette |
|---|
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del CanadaAl momento di procedere alla firma del Protocollo che completa la Convezione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (la «Convenzione»), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della medesima:1. Ad art. 11La lettera c) del paragrafo 3 non si applica se tutto o parte degli interessi pagati o da pagare a titolo di un obbligo sono vincolati all’impiego di beni o dipendono dalla produzione, o se questi interessi sono calcolati in funzione delle entrate, degli utili, dei flussi di tesoreria, del prezzo delle merci o di un criterio simile o in funzione dei dividendi pagati o da pagare agli azionisti di qualsiasi categoria di azioni del capitale azionario di una società.2. Ad art. 25a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
ii) il periodo oggetto della domanda;
iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
c) Il riferimento allo scambio di informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza pertanto consentire agli Stati contraenti di procedere a una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di richiedere informazioni probabilmente poco pertinenti per chiarire gli affari fiscali di un determinato contribuente. Se la lettera b) del numero 2 prevede criteri di procedura importanti allo scopo di evitare la «fishing expedition», i numeri i) – v) di questa lettera devono tuttavia essere interpretati in modo da non impedire lo scambio effettivo di informazioni.
d) Sebbene l’articolo 25 della Convenzione non limiti i diversi possibili metodi per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici.
e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni.
Entrato in vigore il 16 dicembre 2011
| Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF | Berna, 21 ottobre 2010 |
|---|
| Signora Roberta Santi Ambasciatrice del Canada Ambasciata del Canada Berna |
|---|
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 21 ottobre del seguente tenore:
«mi riferisco al Protocollo (di seguito il «Protocollo») che sarà firmato il 22 ottobre 2010 tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero e che completa la Convenzione tra il Canada e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito la «Convenzione»).
Ho dunque l’onore di sottoporle la seguente proposta a nome del Governo del Canada. Nel caso in cui il Canada concludesse, dopo la firma del Protocollo, un accordo o una convenzione con un altro Paese membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in cui il Canada accetta un’aliquota d’imposta su dividendi, interessi o canoni inferiore all’aliquota prevista dalla Convenzione, le autorità interessate degli Stati contraenti della Convenzione si consultano quanto prima per effettuare le ulteriori riduzioni di imposta di cui agli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione.
Se la suddetta proposta è approvata dal Suo Governo, propongo che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo.»
Ho l’onore di confermare che il Consiglio federale svizzero approva la suddetta proposta.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
| Hans-Rudolf Merz Consigliere federale |
|---|
1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiute le procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui è stata ricevuta l’ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicano:
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1:
Entrato in vigore mediante scambio di note il 31 ottobre 2013
| John Baird Ministre des Affaires Etrangères du Canada 125 Promenade Sussex Ottawa, ON K1A 0G2 | Ottawa, 23 luglio 2012 |
|---|---|
| Sua Eccellenza Signor Ulrich Lehner Ambasciatore di Svizzera in | |
| Canada |
Signor Ambasciatore,
Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 28 giugno 2012 del seguente tenore:
«Signor Ministro,
Ho l’onore, in riferimento al Protocollo fatto a Berna il 22 ottobre 201021che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito «Protocollo di modifica»), di proporre in nome del Consiglio federale svizzero il seguente chiarimento per quanto riguarda la sua interpretazione:
Alla lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione, aggiunto alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito «la Convenzione») dall’articolo XII del Protocollo di modifica, sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione. Il sottoparagrafo i) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione obbliga lo Stato richiedente a fornire il nome e, se disponibili, altre informazioni quali l’indirizzo, un numero di conto o la data di nascita che permettano l’identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta. Il sottoparagrafo v) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione obbliga lo Stato richiedente a fornire il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione viene precisato che sebbene queste disposizioni contengano importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», essa deve essere interpretata in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.
Pertanto, nonostante le disposizioni dei sottoparagrafi i) e v) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione della Convenzione, lo Stato richiesto accoglie la domanda di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi ii)–iv) della lettera b) del numero di cui sopra, fornisce anche le seguenti informazioni:
Nel caso in cui il Governo del Canada accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, siano considerate come un accordo tra i due Governi sull’interpretazione dell’articolo 25 della Convenzione che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
Ho l’onore, in nome del Governo del Canada, di confermare che la proposta contenuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo del Canada. La Sua lettera e la presente risposta, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
| John Baird |
|---|
RU 2002 2013 ↩
Nuovo testo giusta l’art. I del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. II del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. III del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
La correzione del 21 feb. 2024 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2024 79). ↩
Nuovo testo giusta l’art. V del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Nuovo testo giusta l’art. V del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. V del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornata dall’art. VI del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. VII del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Introdotto dall’art. VII del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Nuovo testo giusta l’art. VIII del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. XI del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. X del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. X del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Aggiornato dall’art. X del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Introdotto dall’art. X del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
Introdotto dall’art. X del Prot. del 22 ott. 2010, approvato dall’AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 16 dic. 2011 (RU 2012 417415;FF 2011 137). ↩
RS 0.632.20 ↩
[RU 1977 1526] ↩
RU 2012 417 ↩
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