0.672.933.21•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
0.672.933.21Bilateral International Treaty2 feb 1967
Conchiusa il 26 aprile 1966
Approvata dall’Assemblea federale il 7 dicembre 19662
Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 febbraio 1967
Entrata in vigore il 2 febbraio 1967
(Stato 24 agosto 2013)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Capo dello Stato spagnolo,
animati dal desiderio di conchiudere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, hanno designato, a tale scopo, loro plenipotenziari:
(seguono i nomi)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
4.6Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, salvo che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. 5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro normale attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente nell’altro Stato contraente, ovvero vi svolge la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no), non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
e che, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.
2.7Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e impone di conseguenza – utili per i quali un’impresa dell’altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.
3.8Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano in caso di frode od omissione volontaria.
2.9a. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi», designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilate ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la Società distributrice è residente. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non sono residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d’imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o per la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha nell’altro Stato contraente, da dove provengono i diritti di licenza una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 5. I diritti di licenza si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la prestazione generatrice dei diritti di licenza e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza stessi si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione. 6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascun Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
7.12Nonostante i paragrafi 1 e 2, i diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati tra imprese associate non sono assoggettati all’imposta nello Stato della fonte, se
– queste imprese sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento per almeno due anni oppure sono entrambe detenute da un’impresa terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale della prima e della seconda impresa durante almeno due anni, e – queste imprese sono residenti di uno Stato contraente, e – nessuna delle due imprese è residente di uno Stato terzo sulla base di una Convenzione di doppia imposizione con detto Stato terzo, e – tutte le imprese sono assoggettate all’imposta sulle società senza beneficiare di un’esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti dei diritti di licenza, e hanno la forma giuridica di una società di capitali.
3.13I profitti che un residente di uno Stato contraente percepisce dall’alienazione di azioni o di interessi simili il cui valore consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. La frase precedente non si applica:
4.14I profitti derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d’amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.
Salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette rimunerazioni.
Le somme che uno studente o un apprendista il quale, è o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese del medesimo genere del primo Stato. 6. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
1.15Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Detta autorità competente, se il gravame le appare fondato e ad essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione. L’accordo si applica a prescindere dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti, ma in ogni caso al più tardi entro sette anni dalla data della prima notifica di cui al paragrafo 1.16 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
5.17Se:
le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede.
Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura arbitrale se una persona direttamente interessata può ancora adire un tribunale giudiziario o amministrativo, conformemente alla legislazione interna di uno degli Stati contraenti, oppure se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.
Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 25bis.
La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la convenzione cesserà di essere applicabile:
denunzia o successivamente.
In fede di che, i plenipotenziari suindicati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna il 26 aprile 1966, in due esemplari nelle lingue francese e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per lo Stato spagnolo: |
|---|---|
| Willy Spühler | J. P. de Lojendio |
Berna, 26 aprile 1966Signor Ambasciatore,Ho ricevuto la Sua lettera odierna la quale, tradotta, è del seguente tenore: «Per quanto riguarda la convenzione tra la Spagna e la Confederazione Svizzera intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata in data d’oggi, resta inteso che l’articolo 2 della detta convenzione riguarda tanto le imposte ordinarie quanto le imposte straordinarie sul reddito e sulla sostanza. La prego, Signor Consigliere federale, di volermi dare l’accordo del Suo Governo su quanto precede.»Ho l’onore, signor Ambasciatore, di darLe l’accordo del mio Governo su quanto precede.Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.
| Willy Spühler |
|---|
All’atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione:
(i) Gli Stati contraenti dichiarano che il loro diritto interno e la loro procedura in materia di abuso di diritti (comprese le convenzioni di doppia imposizione) sono applicabili ai fini della lotta contro tali abusi. Per quanto concerne la Spagna, l’abuso di diritti comprende le situazioni contemplate dall’articolo 15 del Codice generale delle imposte (Ley 58/2003 del 17 dicembre) o da qualsiasi altra simile disposizione contenuta in una legge tributaria in vigore o che entrerà in vigore successivamente. (ii) Resta inteso che i vantaggi della presente Convenzione non saranno concessi a una persona diversa dal beneficiario effettivo dei redditi provenienti dall’altro Stato contraente o della sostanza ivi situata. (iii) La presente Convenzione non impedisce agli Stati contraenti di applicare il loro diritto interno alle società estere controllate «Controlled Foreign Company».
Per quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo 4, l’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende un fondo di pensione o un’istituzione di previdenza riconosciuti in detto Stato.
L’espressione «fondo di pensione o istituzione di previdenza riconosciuti» designa qualsiasi piano, fondo, istituzione di previdenza o altra struttura residente nello Stato contraente: (i) che gestisce il diritto dei suoi beneficiari a ricevere un reddito o una prestazione in capitale in caso di pensionamento, sopravvivenza, vedovanza, orfanità o incapacità; e (ii) i cui contributi versati possono beneficiare di agevolazioni fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con riferimento all’articolo 10 paragrafo 2 lettera b) della presente Convenzione, una società residente di uno Stato contraente non può beneficiare dell’esenzione totale dall’imposta alla fonte sui dividendi provenienti dall’altro Stato contraente se la maggioranza delle azioni di detta società è detenuta principalmente, direttamente o indirettamente da persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di uno Stato membro dell’Unione europea, salvo che la società che riceve tali dividendi: – eserciti direttamente attività industriali o commerciali effettive in relazione con le attività industriali o commerciali della società che paga i dividendi, o – abbia come scopo principale, grazie a sufficienti risorse materiali e umane, il controllo e la gestione della società che paga i dividendi, o – fornisca la prova che sia stata costituita per motivi economici validi e non con il solo scopo di beneficiare dei vantaggi dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera b).
Per quanto concerne le limitazioni del diritto ai vantaggi della Convenzione menzionati nella presente disposizione del Protocollo, la Spagna concede in ogni caso a una società residente della Svizzera il medesimo trattamento di una società residente di uno Stato membro dell’Unione europea che si trova in una simile situazione.
Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera b) e dell’articolo 12 paragrafo 7, i termini utilizzati sono definiti in conformità della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi e della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.
Per quanto concerne la Svizzera l’espressione «società di capitali» designa: – la società anonima/Aktiengesellschaft/société anonyme; – la società a garanzia limitata/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/société à responsabilité limitée; – la società in accomandita per azioni/Kommanditaktiengesellschaft/société en commandite par actions.
Resta inteso che, conformemente alla prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 23 della Convenzione, un residente di Spagna può optare per l’eliminazione delle doppie imposizioni secondo i metodi e le condizioni previsti nella legislazione spagnola che riguarda il reddito percepito all’estero (ad es. l’art. 21 o 22 del decreto legislativo reale 4/2004 del 5 marzo 2004 che approva la modifica della legge sull’imposta sulle società) o per i metodi indicati all’articolo 23.
1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna, salvo se dette misure causano difficoltà sproporzionate.
2. Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 25bisdella Convenzione:
3. Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene il paragrafo 2 contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», le lettere a–e devono essere interpretate in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
4. Resta inoltre inteso che in base all’articolo 25bisdella Convenzione uno Stato contraente non è obbligato a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
5. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
6. Le autorità competenti forniscono le informazioni richieste il più rapidamente possibile all’altro Stato contraente. Il termine trascorso tra l’inoltro della richiesta di informazioni e il ricevimento delle stesse da parte dello Stato richiedente non sarà preso in considerazione per il calcolo dei termini di prescrizione applicabili dal diritto fiscale spagnolo in materia di procedure fiscali dell’amministrazione fiscale.
7. La persona implicata in una procedura spagnola non può far valere irregolarità nella procedura svizzera per impugnare il suo caso dinanzi a un tribunale spagnolo. Qualora il contribuente impugnasse la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernente la trasmissione di informazioni all’autorità competente spagnola, qualsiasi ritardo che ne deriva non sarà preso in considerazione per il calcolo dei termini di prescrizione applicabili dal diritto fiscale spagnolo in materia di procedure fiscali dell’amministrazione fiscale.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Madrid, il 29 giugno 2006, in duplice esemplare in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Regno di Spagna: |
|---|---|
| Armin Ritz | Carlos Ocaña y Pérez de Tudela |
2. Il Protocollo di revisione entra in vigore tre mesi dopo la ricezione dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili:
3. Nonostante il paragrafo 2, il presente Protocollo di revisione non si applica: (i) in riferimento agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo di revisione, prima della data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi; (ii) in riferimento all’articolo 3 del presente Protocollo di revisione, prima della data successiva alla scadenza del periodo transitorio di sei anni che inizia a contare dalla data di applicazione dell’accordo menzionato nel sottoparagrafo (i).
4. Lo scambio di informazioni è convenuto per i casi di frode fiscale o violazioni analoghe commesse dopo la data della firma del presente Protocollo di revisione.
2. Il Protocollo di modifica entra in vigore tre mesi dopo la ricezione dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili: (i) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o attribuiti a partire dal giorno in cui entra in vigore il Protocollo di modifica; (ii) alle altre imposte per gli anni di tassazione che cominciano il giorno in cui il Protocollo di modifica entra in vigore, o dopo tale data; (iii) al nuovo articolo 25bis, con riferimento alle imposte di cui all’articolo 2 della Convenzione, agli anni di tassazione che cominciano il 1° gennaio 2010 o alle imposte dovute sugli ammontari pagati o attribuiti dal 1° gennaio 2010, o dopo tale data; (iv) al nuovo articolo 25bis, per quanto concerne le rimanenti imposte, agli anni di tassazione che cominciano il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica o alle imposte dovute sugli ammontari pagati o attribuiti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo di modifica o dopo tale data, e (v) al nuovo paragrafo 5 dell’articolo 25 della Convenzione relativo alle procedure di amichevole composizione presentate alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica o dopo tale data.
3. L’articolo 25bisdella Convenzione e il paragrafo IV del Protocollo, nella versione del Protocollo del 29 giugno 2006, continuano ad essere applicabili ai casi di frode fiscale o di infrazione equivalente commessi dal 29 giugno 2006 fino alla data di applicazione del Protocollo di modifica.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1967 299 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Introdotta dall’art. 3 cpv. 1 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 cpv. 2 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Introdotto dall’art. 4 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Introdotto dall’art. 4 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 21992197; FF 2006 7403). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 5 cpv. 1 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Introdotta dall’art. 5 cpv. 2 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Introdotto dall’art. 3 del Prot. del 29 giu. 2006, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 21992197; FF 2006 7403). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 6 cpv. 1 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 6 cpv. 2 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 8 cpv. 1 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Per. introdotto dall’art. 8 cpv. 2 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
Introdotto dall’art. 8 cpv. 3 del Prot. del 27 lug. 2011, approvato dall’AF il 15 giu. 2012 ed in vigore dal 24 ago. 2013 (RU 2013 23672365;FF 2011 8099). ↩
[RU 1964 973] ↩
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"title": "Abkommen vom 26. April 1966 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Briefwechsel und Prot.)",
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"title": "Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres et prot.)",
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"title": "Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Scambio di lettere e Prot.)",
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