0.672.933.61•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
0.672.933.61Bilateral International Treaty19 dic 1997
Conclusa il 2 ottobre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 10 ottobre 19971
Ratificata con strumenti scambiati il 19 dicembre 1997
Entrata in vigore il 19 dicembre 1997
(Stato 13 ottobre 2022)
La Confederazione Svizzera
e
gli Stati Uniti d’America,
animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Nel caso di dividendi pagati da una Regulated Investment Company residente degli Stati Uniti si applica la lettera b) e non la a). La lettera a) non è applicabile ai dividendi pagati da un Real Estate Investment Trust residente degli Stati Uniti e la lettera b) è applicabile soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al Real Estate Investment Trust.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un fondo di pensione residente o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale costituito nell’altro Stato contraente ed è di proprietà di una persona residente in questo altro Stato contraente e le autorità competenti dello Stato contraente riconoscono che il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale corrisponde a livello fiscale nell’altro Stato contraente a un fondo di pensione o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale controlla la società che paga i dividendi.2
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato da cui provengono questi redditi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i dividendi siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
6. Se una società è residente di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati da questa società, ad eccezione del caso in cui:
7. Una società residente di Svizzera che negli Stati Uniti possiede una stabile organizzazione o è assoggettata a imposta su un ammontare netto per i redditi giusta l’articolo 6 (Redditi immobiliari) o l’articolo 13 (Utili di capitale), negli Stati Uniti può essere assoggettata ad un’imposta supplementare in aggiunta alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, questa imposta può essere riscossa soltanto:
a) sulla parte degli utili aziendali attribuibili secondo la presente Convenzione alla stabile organizzazione, e
b) sulla parte dei redditi menzionati nella frase precedente in relazione all’articolo 6 (Redditi immobiliari) o nei paragrafi 1 o 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale),
che corrispondono all’ammontare equivalente dei dividendi provenienti da questi utili o redditi; l’espressione «ammontare equivalente dei dividendi», ai fini del presente paragrafo, ha il senso che le attribuisce la legislazione degli Stati Uniti (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione). 8. L’aliquota d’imposta menzionata nel paragrafo 7 non può eccedere quella prevista nella lettera a) del paragrafo 2.
Questi interessi sono imponibili negli Stati Uniti secondo il diritto interno.
Negli Stati Uniti questa espressione comprende pure un «United States real property interest» secondo la definizione dell’Internal Revenue Code (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione). 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in questo altro Stato conformemente alla sua legislazione. 4. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente trae dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato. Gli utili menzionati nell’articolo 12 (Canoni) sono imponibili soltanto secondo le disposizioni dell’articolo 12. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. 6. Quando un residente di uno Stato contraente aliena elementi patrimoniali nell’ambito di una costituzione di società, riorganizzazione, fusione o operazione analoga e gli utili o i redditi ricavati da questa alienazione non sono presi in considerazione ai fini dell’imposizione in questo Stato, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può, a richiesta del compratore di questi elementi patrimoniali, accettare a condizioni per sé convenienti di differire l’imposizione in questo Stato di detti utili e redditi nei tempi e nei modi precisati nell’accordo. 7. Quando un residente di uno Stato contraente, che in seguito a un trasferimento di elementi patrimoniali è assoggettato nei due Stati contraenti all’imposta sul reddito, è trattato ai fini dell’imposizione da parte di uno Stato contraente come se avesse alienato questi beni ed è tassato di conseguenza in questo Stato e il diritto interno dell’altro Stato contraente vigente a questo momento non prevede alcun obbligo o autorizzazione secondo cui il residente debba o possa prendere in considerazione o rinviare questi guadagni o queste perdite, allora questo residente può scegliere nella sua dichiarazione d’imposta per l’anno nel quale egli ha trasferito questi elementi patrimoniali, di essere assoggettato all’imposta in questo altro Stato contraente, come se avesse, immediatamente prima del detto trasferimento, venduto e riacquistato questi elementi patrimoniali allo stesso prezzo di mercato che essi avevano al momento del trasferimento. Questa scelta è applicabile a tutti gli elementi patrimoniali menzionati nel presente paragrafo che questo residente trasferisce nell’anno fiscale per il quale la scelta è fatta o anche più tardi.
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi a tempo pieno i suoi studi o di attendere a tempo pieno alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Fatte salve le disposizioni seguenti del presente articolo, un residente di uno Stato contraente che trae redditi dall’altro Stato contraente può beneficiare dei vantaggi previsti dalla presente Convenzione soltanto se:
(ii) che viene controllata da una società o da diverse società che soddisfano le premesse di cui alla lettera (i) sopra citata;
f) è una società, un trust o una successione, a meno che una o più persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo le lettere a), b), d), e) o g), non siano, nell’insieme, interessate in maniera preponderante attraverso partecipazioni o in altro modo, alla società, al trust o alla successione;
g) è una fondazione di famiglia residente di Svizzera, a meno che il fondatore o la maggioranza dei beneficiari siano persone che non possano beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a) oppure che almeno il 50 per cento dei redditi della fondazione di famiglia tornino a profitto di persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a).
Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo, un’organizzazione di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenza) può beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione se più della metà dei suoi beneficiari, membri o partecipanti sono persone che possono beneficiare, conformemente al presente articolo, dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione.
a) Una società residente di uno Stato contraente può beneficiare dei vantaggi offerti dagli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) se: (i) più del 30 per cento del totale dei diritti di voto e del valore dell’insieme delle quote è detenuto da residenti di questo Stato contraente che possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1; (ii) più del 70 per cento dell’insieme delle quote è detenuto da persone di cui alla lettera (i) e da residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) che soddisfano le premesse della lettera b); e (iii) l’ammontare delle spese deducibili dal reddito lordo pagato o da pagare dalla società a persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi realizzati dalla società nel periodo fiscale precedente (o, quando si tratti del primo periodo fiscale, in questo periodo). b) Ai sensi della lettera (ii) del paragrafo 3. a), le quote detenute da un residente di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio saranno prese in considerazione soltanto se questa persona (i) è residente di uno Stato con il quale l’altro Stato contraente ha stipulato una convenzione completa in materia di imposte sul reddito e ha diritto a beneficiare di tutti i vantaggi accordati dall’altro Stato contraente in base a detta convenzione; (ii) potesse beneficiare dei vantaggi offerti dal paragrafo 1 se fosse residente del primo Stato contraente e se nel paragrafo 1 si rimandasse allo Stato di residenza di questa persona piuttosto che al primo Stato contraente; e (iii) in base alla convenzione fra il suo Stato di residenza e l’altro Stato contraente e con riferimento ai redditi per i quali sono richiesti i vantaggi conformemente alla presente Convenzione, potesse beneficiare nell’altro Stato contraente di un’aliquota d’imposta non più bassa di quella applicabile secondo la presente Convenzione.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1-3, quando un’impresa di uno Stato contraente trae redditi dall’altro Stato contraente e questi redditi sono attribuibili a una stabile organizzazione che questa impresa ha in uno Stato terzo, i vantaggi fiscali, che altrimenti verrebbero concessi in base ad altre disposizioni della presente Convenzione su elementi del reddito, non possono essere richiesti se l’imposta totale, che è effettivamente pagata su questi redditi nel primo Stato menzionato e nello Stato terzo, è inferiore al 60 per cento dell’imposta che avrebbe dovuto essere pagata nel primo Stato menzionato se l’impresa avesse realizzato i redditi in detto Stato e questi redditi non fossero stati attribuibili a una stabile organizzazione situata nello Stato terzo. Dividendi, interessi e canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta a un’aliquota che non supera il 15 per cento del loro ammontare lordo. Gli altri elementi del reddito ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta conformemente alle disposizioni del diritto interno dell’altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo l’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Le autorità competenti si scambiano, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 (Scambio di informazioni), le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Una persona che non ha diritto ai vantaggi della presente Convenzione, secondo le disposizioni precedenti del presente paragrafo, può fruire di tali vantaggi se l’autorità competente dello Stato contraente dal quale provengono i redditi lo consente, dopo essersi consultata con l’autorità competente dell’altro Stato contraente.
a) Ai sensi del paragrafo 1, l’espressione «borsa riconosciuta» designa: (i) ogni borsa svizzera presso cui avviene un commercio di azioni registrate; (ii) il sistema NASDAQ appartenente alla National Association of Securities Dealers, Inc. e ogni borsa registrata presso la Securities and Exchange Commission come borsa nazionale di valori mobiliari di cui al Securities Exchange Act del 1934; (iii) le borse di Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Parigi, Tokyo e Vienna; e (iv) ogni altra borsa che trova consenzienti le autorità competenti degli Stati contraenti. b) Ai sensi della lettera d) del paragrafo 1 una persona è considerata come una società che è la sede amministrativa principale riconosciuta di un gruppo di imprese multinazionale se: (i) esercita, nello Stato di cui è residente, una parte sostanziale del controllo e della gestione di un gruppo di società (che può fare parte di un gruppo più grande di società), la quale parte può comprendere il finanziamento dei gruppi ma non può limitarsi principalmente a tale attività; (ii) il gruppo di società è costituito da società che sono residenti di almeno cinque Stati e ivi esercitano effettivamente un’attività industriale o commerciale e se almeno il 10 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno dei cinque Stati (o cinque gruppi di Stati); (iii) meno del 50 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno di questi Stati, escluso lo Stato di cui è residente la società che è la sede amministrativa principale del gruppo d’imprese. (iv) non più del 25 per cento dei redditi lordi provengono dall’altro Stato contraente; (v) possiede ed esercita la competenza di assolvere autonomamente le funzioni menzionate nella lettera (i); (vi) è assoggettata alle disposizioni fiscali generalmente applicabili nello Stato di cui è residente; e (vii) i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’esercizio effettivo di un’attività commerciale o industriale di cui alla lettera (ii) o sono a essa accessori.
Se le condizioni relative ai redditi richieste per il riconoscimento di una società quale sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese secondo le lettere (ii), (iii) e (iv) non sono osservate, esse saranno considerate come osservate se le citate percentuali sono rispettate nella media dei redditi lordi tratti nei quattro anni precedenti.
I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Ai fini dell’imposizione del reddito degli Stati Uniti, i cittadini degli Stati Uniti che non sono residenti degli Stati Uniti non sono nella stessa situazione dei cittadini svizzeri che non sono residenti degli Stati Uniti. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 4 dell’articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 4 dell’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni di quelli pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2 (Imposte considerate), alle imposte di ogni natura o denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Il presente articolo non impedisce assolutamente agli Stati Uniti di prelevare l’imposta di cui al paragrafo 7 dell’articolo 10 (Dividendi).
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l’applicazione della presente Convenzione.
6. Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d’arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:
Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d’arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati.3
7. Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo:
ii) appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l’approvazione richiesta nella lettera d,
a seconda di quale di queste due date subentri per ultima;
d) prima dell’inizio della procedura d’arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d’arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale;
e) se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e
f) ai fini della procedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l’articolo 26.4
I vantaggi di questo paragrafo sono validi per un periodo che non superi cinque anni fiscali e che inizi con il primo anno fiscale durante il quale questa persona fisica svolga il suo lavoro subordinato nel primo Stato contraente menzionato. Ai sensi del presente paragrafo, un fondo di pensione è considerato come riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente se i contributi a questo fondo o i redditi ritratti da esso sono esenti dall’imposta in questo Stato.5 5. L’autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti può chiedere che siano avviate consultazioni con l’autorità competente dell’altro Stato contraente per esaminare se sia necessario un adeguamento della Convenzione ai cambiamenti del diritto interno o della politica convenzionale di uno Stato contraente. Se da queste consultazioni risultasse che gli effetti della Convenzione o la sua applicazione siano stati modificati unilateralmente sulla base di emendamenti del diritto interno da parte di uno Stato contraente in maniera tale che l’equilibrio dei vantaggi previsti dalla Convenzione sarebbe stato alterato in modo considerevole, le autorità si consulterebbero per procedere a un adattamento della Convenzione che ristabilisca il precedente equilibrio dei vantaggi previsti dalla Convenzione.
La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi. In tal caso la Convenzione cessa di essere applicabile
Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
| Per la Confederazione Svizzera: Kaspar Villiger | Per gli Stati Uniti d’America: Lawrence H. Summers |
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All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:
Il rinvio alle «imposte federali sul reddito prelevate in base all’Internal Revenue Code» nella lettera b) non comprende i contributi delle assicurazioni sociali. Le imposte sul reddito percepite sulle prestazioni delle assicurazioni sociali rientrano invece sotto questa nozione.
I residenti di Svizzera che optano per la tassazione per coniugi secondo la Section 6013 dell’Internal Revenue Code, continuano a essere trattati come residenti di Svizzera, tuttavia sono anche assoggettati a imposta negli Stati Uniti come persone residenti.
L’imposta degli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri non viene riscossa sui premi di assicurazione e riassicurazione, che costituiscono entrate da attività di assicurazione di un’impresa svizzera, indipendentemente dal fatto che questa attività sia esercitata o no attraverso una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, tranne quando i rischi coperti da questi premi sono riassicurati presso una persona che non ha diritto ai vantaggi offerti dalla presente o da un’altra Convenzione che preveda un’analoga esenzione dall’imposta degli Stati Uniti. Resta inteso che la partecipazione agli utili di un debitore costituisce un criterio per stabilire se una pretesa indicata come un credito ai sensi della presente Convenzione debba essere considerata ai fini fiscali come capitale proprio.
L’espressione «ammontare equivalente dei dividendi» («dividend equivalent amount»), così com’è applicata nel diritto interno degli Stati Uniti, designa la parte degli utili o dei redditi menzionata nel paragrafo 7 dell’articolo 10, che verrebbe distribuita come dividendi se questi utili o redditi fossero stati realizzati da una filiale registrata negli Stati Uniti. L’ammontare equivalente dei dividendi di una società straniera corrisponde ogni anno ai redditi, rimasti alla società straniera dedotte le imposte, (i) che sono redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata negli Stati Uniti, (ii) che sono redditi da beni immobili situati negli Stati Uniti imposti sulla base dell’ammontare netto secondo l’articolo 6, e (iii) che sono utili provenienti dall’alienazione di beni immobili imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 1 dell’articolo 13, ridotti dell’aumento degli investimenti netti della società straniera in beni americani o aumentati della riduzione degli investimenti netti della società straniera in beni americani.
Resta inteso che l’espressione «altre pensioni pubbliche» utilizzata in questo paragrafo designa i «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» degli Stati Uniti.
7. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
I fatti e l’insieme delle circostanze stabiliscono se l’attività commerciale o industriale debba considerarsi rilevante. A tale scopo, si prendono in considerazione il rispettivo volume dell’attività commerciale o industriale esercitata in ciascuno Stato contraente (calcolato sulla base del valore degli attivi, dei redditi e delle spese salariali), la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato contraente e, se un’attività commerciale o industriale è esercitata in entrambi gli Stati, le prestazioni fornite in relazione all’esercizio di detta attività commerciale o industriale in ciascuno Stato contraente. Nel giudicare o nel fare tali confronti bisogna tenere in debito conto la diversa grandezza delle economie americana e svizzera.
8. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
Resta inteso che per determinare se una o più persone che non hanno il diritto di beneficiare dei vantaggi della Convenzione secondo le lettere a), b), d), e) o g) del paragrafo 1 dell’articolo 22 siano, nell’insieme, interessate in maniera preponderante a una società, a un trust o a una successione, uno Stato contraente non prende in considerazione unicamente la partecipazione di queste persone al capitale della società rispettivamente il patrimonio del trust o della successione. Anche altre relazioni contrattuali di questa persona o di queste persone con la società, con il trust o con la successione nonché la misura in cui questa persona o queste persone ricevono, o hanno il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente, rimunerazioni (compresi i pagamenti di interessi e canoni, escluse però le rimunerazioni a prezzi del libero mercato per l’acquisto, l’uso o la concessione in uso di sostanza mobiliare nell’ambito dell’attività commerciale o industriale ordinaria o per prestazioni di servizi) da questa società, da questo trust o da questa successione che sono deducibili dal reddito imponibile della società, del trust o della successione, possono portare al rifiuto dei vantaggi della Convenzione a una persona che altrimenti potrebbe aver diritto a essi in base alla lettera f) del paragrafo 1.
La presente Convenzione non impedisce l’applicazione da parte degli Stati Uniti della Section 367 (e) (1) o (e) (2) oppure della Section 1446 dell’Internal Revenue Code.
ii) il periodo oggetto della domanda;
iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
v) il nome e, per quanto conosciuto, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
b) Il riferimento alle informazioni che potrebbero essere rilevanti ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni la cui pertinenza è poco verosimile per chiarire gli affari fiscali di un determinato contribuente. Mentre la lettera a) del numero 10 contiene richieste importati per la procedura volte a impedire la «fishing expedition», l’interpretazione dei paragrafi i) fino a v) non deve impedire uno scambio di informazioni efficace.
c) Su espressa richiesta dell’autorità competente di uno Stato contraente, l’autorità competente dell’altro Stato contraente fornirà le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 26 della presente Convenzione sotto forma di copia autenticata di giustificativi e documenti originali (compresi libri contabili, documenti, rapporti, registrazioni, chiusure e atti).
d) Sebbene l’articolo 26 della presente Convenzione non limiti la procedura per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Gli Stati contraenti si attendono uno dall’altro che si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie all’esecuzione della presente Convenzione.
e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 della presente Convenzione si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente (come ad es. il diritto di informazione o il diritto di ricorso). Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.
Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
| Per la Confederazione Svizzera: Kaspar Villiger | Per gli Stati Uniti d’America: Lawrence H. Summers |
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2. Il presente protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
ii) in tutti gli altri casi alle informazioni concernenti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della firma del presente Protocollo, o dopo tale data;
c) per quanto concerne i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 25 della Convenzione:
i) alle procedure pendenti presso le autorità competenti al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, e
ii) alle procedure avviate dopo questa data.
La data di inizio per i casi descritti al comma i) è la data d’entrata in vigore del presente Protocollo.
Resta inteso che il termine «Governo» comprende, indipendentemente dalla sua denominazione, ogni istituzione (compresi gli uffici, le rappresentanze, i fondi o le organizzazioni) autorizzata a governare per lo Stato contraente, il Cantone, lo Stato federato, il Comune o la suddivisione politica. Le entrate nette dell’istituzione devono essere accreditate sul proprio conto o su altri conti dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica e nessuna parte di queste entrate può essere utilizzata a beneficio di persone private. Il termine «Governo» comprende anche una società (ad eccezione di una società attiva in campo commerciale o industriale) detenuta totalmente, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente, da un Cantone, da uno Stato federato, da un Comune o da una suddivisione politica, nella misura in cui (A) detta società è stata costituita secondo la legislazione dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica, (B) le sue entrate sono accreditate sul suo proprio conto o su altri conti dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica e nessuna parte di queste entrate viene utilizzata a beneficio di persone private, e (C) dopo la sua liquidazione i suoi attivi passano allo Stato contraente, al Cantone, allo Stato federato, al Comune o alla suddivisione politica. Il termine «Governo» comprende anche un istituto di previdenza di uno Stato contraente, di un Cantone, di uno Stato federato, di un Comune o di una suddivisione politica costituito e gestito al solo scopo di versare pensioni a impiegati ed ex impiegati dello Stato contraente, del Cantone, dello Stato federato, del Comune o della suddivisione politica, a condizione che l’istituto di previdenza non eserciti attività industriali o commerciali.
Nel caso di contratti di pianificazione, di fornitura o di catene di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o di impianti o di opere pubbliche, se un’impresa ha una stabile organizzazione gli utili di quest’ultima non sono determinati sulla base dell’ammontare globale del contratto, ma solo sulla parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione. Gli utili afferenti alla parte di contratto eseguita dalla sede dell’impresa non sono imponibili nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione.
Resta inteso che nulla impedisce a uno Stato contraente di prelevare, in base alla sua legislazione interna, l’imposta alla fonte su tali pagamenti. Se, conformemente alle disposizioni del presente articolo, queste indennità o questi redditi sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente, il primo Stato contraente rimborserà l’imposta trattenuta su presentazione di una richiesta motivata. La richiesta deve essere presentata alle autorità fiscali che hanno prelevato l’imposta alla fonte, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’imposta è stata trattenuta.
Il presente paragrafo descrive le condizioni del diritto ai vantaggi della Convenzione per le persone residenti di uno Stato contraente che non adempiono alcuno dei rimanenti criteri del paragrafo 1 (a titolo d’esempio, perché non sono quotate in borsa o perché sono controllate da stranieri). Si tratta del criterio dell’attività commerciale o industriale effettiva. In generale, si può ritenere che, se una persona ha diritto ai vantaggi della Convenzione in base a uno dei rimanenti criteri del paragrafo 1, non viene verificato il diritto ai vantaggi secondo la lettera c). Se uno degli altri criteri del paragrafo 1 è adempiuto, tutti i redditi realizzati dal beneficiario effettivo dell’altro Stato contraente possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione. Il criterio della lettera c) è applicato invece separatamente per ogni singolo elemento del reddito. Secondo questa disposizione, i vantaggi della Convenzione possono di conseguenza essere concessi ad una persona per un elemento del reddito e negati per un altro. Secondo il criterio dell’attività commerciale o industriale effettiva, un residente di uno Stato contraente che ritrae redditi dall’altro Stato contraente ha diritto ai vantaggi per quanto concerne questi redditi se egli (o un suo prossimo) esercita nel primo Stato contraente un’effettiva attività commerciale o industriale, come definita al numero 7 del Protocollo, e se i redditi in questione provenienti dall’altro Stato contraente sono conseguiti in relazione con detta attività commerciale o industriale o in modo occasionale rispetto ad essa. L’attività commerciale o industriale non implica necessariamente la produzione o la vendita di beni, ma può in loro vece comprendere anche prestazioni di servizi. Per contro, i redditi conseguiti in relazione con attività consistenti nell’effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per conto proprio del residente oppure conseguiti in modo occasionale rispetto a queste attività, di regola non hanno alcun diritto a beneficiare, secondo questa disposizione, dei vantaggi della Convenzione, indipendentemente dal fatto che queste attività costituiscano o no un’attività commerciale o industriale effettiva. Una società la cui attività commerciale o industriale consista unicamente nell’amministrare partecipazioni (compreso il finanziamento del gruppo) non è considerata una società esercitante un’effettiva attività commerciale o industriale. Tuttavia, se questa società esercita effettivamente altre attività, come ad esempio la concessione di canoni o di leasing, che darebbero d’altronde diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera c) del paragrafo 1, essa avrà diritto a questi vantaggi nella misura menzionata nel quadro di questa disposizione. La limitazione nel settore degli investimenti di capitali non è applicabile alle attività bancarie, assicurative o di operazioni su titoli esercitate normalmente da una banca, da una società d’assicurazioni o da un negoziatore di titoli registrato. Questa disposizione non concerne neppure i consulenti in investimenti e altre persone che esercitano effettivamente la gestione di patrimoni i cui beneficiari effettivi sono persone terze. I redditi sono considerati «in relazione» con un’attività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente quando l’attività svolta nell’altro Stato contraente dal quale detti redditi provengono costituisce un ramo d’attività che fa parte dell’attività commerciale o industriale svolta nel primo Stato contraente o è ad essa complementare. L’attività svolta nel primo Stato contraente può collocarsi «a monte» di quella esercitata nell’altro Stato (ad es. fornitura di servizi preparatori per una fabbricazione industriale che ha luogo in questo altro Stato), «a valle» (ad es. vendita di beni del fabbricante residente dell’altro Stato ) o «in sincronia» con la stessa (ad es. vendita in uno Stato contraente dello stesso genere di merci vendute attraverso l’attività commerciale o industriale svolta nell’altro Stato contraente). I redditi provenienti da uno Stato contraente sono considerati come redditi «occasionali» di un’attività commerciale o industriale svolta nell’altro Stato contraente, se, pur non provenendo da un ramo d’attività industriale o commerciale che fa parte dell’attività commerciale o industriale svolta dal beneficiario dei redditi in questo altro Stato contraente o che è ad essa complementare, il loro conseguimento facilita l’esercizio dell’attività commerciale o industriale in questo altro Stato contraente. Un esempio di tali redditi occasionali è costituito dagli interessi incassati da un residente di uno Stato contraente provenienti da un investimento a corto termine di capitale aziendale in titoli emessi da persone nell’altro Stato contraente. Un elemento di reddito è considerato come conseguito in relazione con un’attività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente o come occasionale rispetto a questa attività, se il residente che rivendica i vantaggi della Convenzione esercita effettivamente egli stesso la sua attività o è considerato come esercitante tale attività sulla base di un’attività di persone a lui vicine residenti in uno Stato contraente. Così, ad esempio, un residente di uno Stato contraente potrebbe rivendicare i vantaggi della Convenzione per redditi, realizzati da una filiale che esercita un’attività nell’altro Stato contraente, che sono però conseguiti indirettamente tramite una società di partecipazione intermedia che è residente dell’altro Stato contraente e che li possiede. Affinché possano beneficiare dei vantaggi della Convenzione accordati dall’altro Stato contraente, i redditi conseguiti da una persona vicina in relazione con un’attività commerciale o industriale effettiva in uno Stato contraente devono adempiere una condizione supplementare. L’attività commerciale o industriale esercitata nel primo Stato contraente deve essere rilevante rispetto a quella esercitata dalla persona vicina nell’altro Stato contraente che genera i redditi per i quali sono rivendicati i vantaggi della Convenzione. Questo criterio della rilevanza mira a impedire il conseguimento fraudolento di vantaggi della Convenzione da parte di una società che tenterebbe di adempiere le premesse per ottenere questi vantaggi esercitando in misura ridotta attività commerciali o industriali che rispetto all’insieme della sua attività commerciale o industriale comportano pochi costi o hanno un limitato effetto economico. L’applicazione del criterio della rilevanza ai redditi provenienti da persone vicine vuole soltanto impedire possibili abusi e non intende ostacolare certe altre attività lecite, anche se l’attività commerciale o industriale del beneficiario dei redditi residente di uno Stato contraente è molto limitata rispetto a quella del residente dell’altro Stato contraente. Se, ad esempio, una piccola impresa di ricerche americana sviluppa un procedimento che cede in concessione a una grande impresa di produzione farmaceutica svizzera, a essa non associata, la dimensione dell’impresa di ricerche americana non verrebbe comparata con quella dell’impresa svizzera. Analogamente, a una piccola banca americana che accorda un prestito a un’impresa svizzera molto grande a essa non vicina non sarebbe applicato il criterio della rilevanza affinché possa beneficiare dei vantaggi della Convenzione secondo la lettera c) del paragrafo 1. Gli esempi che seguono servono a spiegare le modalità di applicazione delle disposizioni della lettera c). Esempio I
| Fatti: | P, una società di partecipazione con sede in Svizzera, appartiene a tre persone residenti in Stati terzi. P detiene una partecipazione del 50 per cento in P-1, società residente di Svizzera, che svolge in Svizzera tutte le principali attività economiche legate alla produzione e alla vendita dei prodotti A e B. P, che non esercita alcuna attività industriale o commerciale, detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni della società americana R-1. Questa svolge negli Stati Uniti tutte le principali attività economiche legate alla produzione e alla vendita dei prodotti A. R-1 acquista anche i prodotti B della P-1 e svolge tutte le attività economiche legate alla vendita e alla distribuzione dei prodotti B negli Stati Uniti e nei Paesi confinanti. Le attività di P-1 sono rilevanti rispetto a quelle di R-1. |
|---|---|
| Valutazione: | P ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi di R-1. I redditi derivanti a P da R-1 sono in relazione con la sua attività commerciale o industriale effettiva (svolta tramite P-1). Poiché P detiene una partecipazione del 50 per cento in P-1, le può essere attribuito il 50 per cento delle attività di P-1. La stessa valutazione si darebbe se R, una società americana affiliata, completamente controllata da P, detenesse l’insieme delle quote e degli impegni di R-1. |
Esempio II
| Fatti: | T, una società con sede negli Stati Uniti, è detenuta nella misura del 10 per cento da U, residente degli Stati Uniti, e del 90 per cento da V, W e X residenti di Stati terzi. T possiede i diritti di sfruttamento di numerosi contratti di franchising internazionali da essa comprati. T svolge negli Stati Uniti tutte le principali attività economiche tramite i suoi impiegati e fornisce il sostegno tecnico nella concessione dei diritti di licenza a società regionali. T detiene l’insieme delle quote e degli impegni di T-1, una società affiliata con sede in Svizzera che possiede i diritti di sfruttamento di tali contratti di franchising in Svizzera e nei paesi confinanti. T-1 concede i diritti di licenza di questi contratti di franchising a società svizzere e regionali. T detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni della T-2, una società affiliata residente di Svizzera acquistata diversi anni prima. T-2 possiede soltanto il diritto di brevetto per la fabbricazione di un importante prodotto farmaceutico dato in concessione ad una società con sede in Svizzera. Le attività di T sono rilevanti in relazione a quelle di T-1. |
|---|---|
| Valutazione: | T ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi di T-1. I redditi derivanti a T da T-1 sono in relazione con la sua rilevante ed effettiva attività di concessione di diritti di licenza per contratti di franchising. In relazione con i pagamenti da parte di T-2, T non ha invece alcun diritto ai vantaggi della Convenzione. Nonostante T svolga una rilevante attività di concessione di diritti di licenza per contratti di franchising, i redditi che T riceve da T-2 per la concessione del diritto di licenza per un prodotto farmaceutico, non sono in relazione con la sua attività di concessione di diritti di licenza né sono occasionali rispetto a questa attività. |
Esempio III
| Fatti: | G è una società con sede in Svizzera; l’insieme delle sue quote e dei suoi impegni è detenuto da F, una grande società con sede in uno Stato terzo. F produce, direttamente e anche tramite diverse società affiliate distribuite in tutto il mondo, materiale elettronico. G svolge, tramite personale e locali propri in Svizzera, tutte le principali attività economiche relative alla distribuzione e commercializzazione dei beni prodotti da F. G detiene l’insieme delle quote e degli impegni di H, una società affiliata con sede negli Stati Uniti. H acquista presso G, F o altre società affiliate di F il materiale elettronico prodotto da F e dalle sue società affiliate, e lo vende negli Stati Uniti e nei Paesi confinanti. H si occupa inoltre della pubblicità negli Stati Uniti e ivi fornisce le prestazioni di garanzia per i prodotti di F e delle sue società affiliate. G detiene inoltre l’insieme delle quote e degli impegni delle società affiliate I e J residenti degli Stati Uniti, attive nella produzione e vendita di materiale elettronico (I) nonché nella proprietà e costruzione di case di abitazione (J). Le attività di G sono rilevanti in confronto a quelle di H. |
|---|---|
| Valutazione: | G ha diritto ai vantaggi della Convenzione in relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi di H e di I. I redditi derivanti a G da H sono in relazione con la sua rilevante ed effettiva attività di vendita, poiché l’attività commerciale di H costituisce una parte di quella di G. I redditi che G ritrae da I sono in relazione con la sua effettiva e rilevante attività di vendita, poiché l’attività di produzione di I è complementare all’attività di vendita di G. In relazione con i pagamenti dei dividendi e degli interessi da parte di J, G non ha invece alcun diritto ai vantaggi della Convenzione, poiché i redditi che G ritrae da J non sono in relazione con l’attività di vendita di G né sono occasionali rispetto a questa attività. |
Esempio IV
| Fatti: | V, residente di uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di doppia imposizione, intende acquistare una società finanziaria svizzera. Data la mancanza di una convenzione di doppia imposizione fra il suo Stato di residenza e la Svizzera, i dividendi provenienti da questo investimento dovrebbero sottostare all’imposta preventiva svizzera del 35 per cento. V costituisce quindi una società americana che gestisce in una piccola città un ufficio che si occupa di consulenza nel campo degli investimenti per una clientela locale. Questa società americana acquista la società finanziaria svizzera con il capitale messo a disposizione da V. |
|---|---|
| Valutazione: | I redditi da fonte svizzera provengono da un’attività commerciale in Svizzera strettamente collegata con l’attività di consulenza nel campo degli investimenti svolta dalla società madre americana. Ma dato che in questo esempio il criterio della rilevanza non sarebbe adempiuto, i dividendi dovrebbero continuare a sottostare all’imposta preventiva svizzera all’aliquota del 35 per cento e non a quella del 5 per cento prevista dall’articolo 10 della Convenzione. |
Esempio V
| Fatti: | Una società americana, una società inglese e una società francese costituiscono per il commercio fuori borsa di strumenti finanziari derivati una joint venture sotto forma di una "Delaware limited liability company" trattata sul piano fiscale negli Stati Uniti come una società di persone. La joint venture fonda in Svizzera una società finanziaria per il commercio di strumenti finanziari derivati con clienti svizzeri. La società finanziaria svizzera paga dividendi alla joint venture. |
|---|---|
| Valutazione: | Secondo l’articolo 4 soltanto l’associata americana è residente degli Stati Uniti ai fini della Convenzione. La questione nell’ambito della Convenzione si pone di conseguenza soltanto per la parte dei dividendi spettante all’associata americana. Se l’associata americana adempie i criteri della lettera e) o f) del paragrafo 1 (quotazione in borsa o controllo indigeno) ha diritto ai vantaggi della Convenzione senza dover considerare la lettera c) del paragrafo 1. Nel caso contrario, i vantaggi sarebbero accordati secondo la lettera c) del paragrafo 1. La decisione sulla concessione dei vantaggi della Convenzione alle associate inglese e francese viene presa sulla base della Convenzione fra la Svizzera e la Gran Bretagna o la Francia. |
Esempio VI
| Fatti: | Una società svizzera, una società tedesca e una società belga fondano una joint venture sotto forma di una società residente di Svizzera alla quale tutte partecipano in parti uguali. La joint venture esercita un’attività di produzione effettiva in Svizzera. I redditi provenienti da questa attività commerciale, inclusi nel capitale aziendale dell’impresa, vengono investiti in titoli di debito americani a breve durata per poterne disporre quando l’attività commerciale o industriale lo richieda. |
|---|---|
| Valutazione: | Gli interessi possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione. I redditi costituiti da interessi provenienti da investimenti a breve durata di capitale aziendale sono considerati come occasionali rispetto ai redditi prodotti in Svizzera dall’attività commerciale e industriale della joint venture svizzera. |
Resta inteso che una società, la quale adempie le premesse di (i), può beneficiare dei vantaggi previsti dalla Convenzione nel senso di (ii) soltanto se è residente di uno dei due Stati contraenti.
Gli esempi che seguono spiegano come si applica l’articolo 22 paragrafo 1 lettera f). Esempio I
| Fatti: | Tutto il capitale di una società americana è detenuto da una persona fisica domiciliata negli Stati Uniti. Il valore di questo capitale ammonta a 100x e i dividendi distribuiti ogni anno dalla società ammontano a circa 10x. La società ha debiti per 1000x nei confronti di tre membri di una stessa famiglia domiciliati fuori degli Stati Uniti. Gli interessi pagati su questo debito ammontano ogni anno a 100x. |
|---|---|
| Valutazione: | La società americana non soddisfa le premesse dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f) della Convenzione; infatti, il debito costituisce un interesse preponderante nella società da parte di persone che non sono domiciliate negli Stati Uniti. La società americana può beneficiare dei vantaggi della Convenzione soltanto se ne è legittimata da una delle altre disposizioni dell’articolo 22. |
Esempio II
| Fatti: | Una persona fisica non residente degli Stati Uniti detiene il 49 per cento del capitale di una società americana che detiene a sua volta partecipazioni in altre società. Il rimanente 51 per cento del capitale è detenuto da diverse altre persone fisiche non prossime domiciliate negli Stati Uniti. La persona fisica non residente degli Stati Uniti ha concluso inoltre con la società un contratto per la consulenza nel campo degli investimenti in base al quale riceve ogni anno – indipendentemente dai redditi della società – una controprestazione di 10x. I redditi lordi della società ammontano a circa 60x. |
|---|---|
| Valutazione: | Il giudizio sull’interesse preponderante della persona fisica nella società americana dipende dal fatto che le 10x che essa riceve per la sua attività di consulenza rispettino o no il principio del paragone con terzi. In caso affermativo, questo pagamento non viene preso in considerazione per giudicare se vi sia un interesse preponderante; la società avrebbe diritto, secondo l’articolo 22 paragrafo 1 lettera f), ai vantaggi della Convenzione, poiché la maggioranza del capitale della società è detenuta da persone fisiche domiciliate negli Stati Uniti. Se il pagamento non rispetta il principio del paragone con terzi, si considera che la persona fisica non residente degli Stati Uniti abbia un interesse preponderante nella società se si calcolano insieme i compensi provenienti dal contratto di prestazione di servizi e quelli provenienti dalla partecipazione al capitale; in questo caso, la società non avrebbe alcun diritto ai vantaggi della Convenzione sulla base dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f). |
Esempio III
| Fatti: | I fatti sono gli stessi dell’esempio II, con la differenza tuttavia che la persona fisica non ha concluso alcun contratto di consulenza con la società americana e che fornisce, se mai, soltanto una quantità molto limitata di prestazioni di servizi. Nondimeno, questa persona riceve ogni anno dalla società come «bonus» per «servizi prestati» un assegno ammontante al 50 per cento dei redditi lordi della società. |
|---|---|
| Valutazione: | La società americana non soddisfa le condizioni dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f) poiché i fatti dimostrano che la persona fisica, sebbene detenga meno del 50 per cento del capitale e non abbia stipulato un contratto per prestazioni di servizi, in fin dei conti ha un interesse preponderante nella società. La società potrebbe rivendicare i vantaggi della Convenzione soltanto se ne avesse il diritto in base alle rimanenti disposizioni dell’articolo 22. |
Esempio IV
| Fatti: | Un’unica persona fisica con domicilio in Svizzera detiene l’insieme delle quote in una società svizzera il cui capitale ammonta a 100x. Il solo bene della società è costituito dai diritti di licenza per tutto il mondo su un prodotto sviluppato da una società con sede in uno Stato che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti. La società svizzera concede questi diritti a società in tutto il mondo, compresa una società americana. La società svizzera riceve ogni anno 100x di canoni. Essa trasferisce al concessore della licenza 95x, che corrispondono al principio del paragone con terzi. |
|---|---|
| Valutazione: | La società svizzera non soddisfa le condizioni dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera f), poiché la licenza costituisce un interesse preponderante nella società i cui beneficiari effettivi non sono residenti di Svizzera. Per questo motivo, la società svizzera può rivendicare i vantaggi della Convenzione soltanto se ne ha il diritto in base ad una delle rimanenti disposizioni dell’articolo 22. |
Esempio V
| Fatti: | Una persona fisica residente di Svizzera e una società con sede in uno Stato che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti costituiscono una joint venture sotto forma di società di persone svizzera. Questa fornisce servizi nel settore della consulenza aziendale a società non vicine. La persona fisica svizzera partecipa alla joint venture con il 60 per cento e la società con il 40 per cento. I debiti della joint venture sono detenuti da una banca svizzera e l’unico rapporto contrattuale importante della joint venture esiste con la persona fisica svizzera e concerne le prestazioni di consulenza. La società di persone svizzera riceve dagli Stati Uniti rimunerazioni per prestazioni di servizi e, indipendentemente da queste, interessi e dividendi. |
|---|---|
| Valutazione: | Secondo l’articolo 4, una società di persone svizzera è considerata come residente di Svizzera ai fini della Convenzione poiché i suoi redditi universali sono assoggettati a imposta in Svizzera (nell’ambito dell’imposizione degli associati). Per questo motivo, la questione dell’interesse preponderante si pone a livello della società di persone. Poiché la persona fisica residente di Svizzera ha un interesse preponderante come beneficiaria effettiva di una quota del 60 per cento, i vantaggi della Convenzione possono essere rivendicati per i redditi della società di persone in base al paragrafo 1 lettera f). |
a) Resta inteso che una società residente di uno Stato contraente può rivendicare secondo il paragrafo 6 dell’articolo 22 i vantaggi della Convenzione per quanto riguarda i redditi da essa conseguiti dall’altro Stato contraente, se: (i) i beneficiari effettivi che detengono almeno il 95 per cento dell’insieme dei diritti di voto e del valore delle quote sono al massimo sette persone residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio e che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22; e se (ii) l’ammontare delle spese (compresi i pagamenti di interessi o di canoni ma esclusi i compensi, a prezzi di libero mercato, corrisposti per l’acquisto, l’uso o la concessione in uso di beni mobili nell’ambito dell’attività industriale o commerciale ordinaria o le rimunerazioni corrisposte per le prestazioni di servizi) deducibili dai redditi lordi che sono pagate o dovute dalla società per il periodo fiscale precedente (o, nel caso del primo periodo fiscale, per questo periodo) a persone che non sono cittadini americani né residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi conseguiti dalla società durante questo periodo. b) Una tale società non ha tuttavia alcun diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera a), se essa stessa o una società che la controlla ha emesso una categoria di quote: (i) le cui condizioni, o altri accordi particolari a queste collegati, attribuiscono al titolare delle quote una parte dei redditi che la società ritrae dall’altro Stato contraente maggiore di quella che il titolare delle quote avrebbe ricevuto in mancanza di tali condizioni o accordi, e (ii) almeno il 50 per cento dei diritti di voto o del valore delle quote è detenuto da persone che non sono cittadini americani né residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio e che adempiono le premesse della lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 22. Sicché, a titolo d’esempio, se tutte le azioni ordinarie di una società americana (corrispondenti alla totalità dei diritti di voto e al 95 per cento del capitale della società) sono detenute da una società canadese, la società americana avrebbe in linea di principio diritto ai vantaggi della Convenzione secondo la lettera a) per quanto concerne i suoi redditi da fonte svizzera nella misura in cui essa adempie le condizioni concernenti la limitazione della trasmissione di cui alla lettera a) (ii). Se, al contrario, il rimanente 5 per cento del capitale della società è costituito da quote che danno diritto a un dividendo determinato sulla base dei redditi che la società americana ritrae dalla sua filiale svizzera (talvolta indicati come «tracking stock» o «alphabet stock» e se almeno il 50 per cento del valore (o dei diritti di voto, all’occorrenza) di queste quote è detenuto da residenti di uno Stato terzo che non ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, sulla base dell’applicazione della lettera b) la società americana non avrebbe diritto ai vantaggi della Convenzione ai sensi del presente paragrafo.
Il Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America conferma il ricevimento della nota del 23 settembre 2009 dell’Ambasciata svizzera del tenore seguente:
«L’Ambasciata svizzera ha l’onore di riferirsi al Protocollo (di seguito «Protocollo») firmato in data odierna che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 2 ottobre 1996 a Washington (di seguito «Convenzione»), e a nome del Consiglio federale svizzero propone al Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America quanto segue:
1. Controversie in cui, nonostante i loro sforzi, le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per l’esecuzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione, vengono risolte in una procedura d’arbitrato vincolante a condizione che le autorità competenti non convengano che questa singola controversia non sia adatta per un lodo arbitrale. Nel caso in cui si avviasse una procedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 25 (di seguito «la procedura»), si applicano le seguenti disposizioni:
2. Resta inteso che il paragrafo 5 dell’articolo 26 della Convenzione non esclude che uno Stato contraente rifiuti, invocando il paragrafo 3 dell’articolo 26, la comunicazione di informazioni in possesso di banche, istituti finanziari o persone operanti come agente o fiduciario, o di informazioni concernenti rapporti di proprietà. Tale rifiuto deve tuttavia basarsi su motivi che esulano dalla qualità della persona in quanto banca, istituto finanziario, rappresentante, fiduciario o mandatario o dal fatto che le informazioni si riferiscono a rapporti di proprietà. Un rappresentante legale che agisce per conto di un cliente può ad esempio operare come suo rappresentante; per quanto concerne le informazioni confidenziali tra avvocati o altri rappresentanti legali autorizzati e i loro clienti, è sempre possibile invocare il paragrafo 3 dell’articolo 26 per rifiutare la comunicazione di informazioni.
Nella misura in cui le suddette proposte siano approvate dal Governo degli Stati Uniti d’America, l’Ambasciata svizzera propone che questa nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America vengano considerate come un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo e aggiunto alla Convenzione come allegato A divenendo in tal modo parte integrante della Convenzione.
L’Ambasciata svizzera approfitta dell’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»
Il Ministero degli affari esteri conferma che il Governo degli Stati Uniti d’America approva le proposte dell’Ambasciata svizzera contenute nella nota e si dichiara d’accordo che la presente nota e la nota del Consiglio federale svizzero rappresentino un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo e aggiunto alla Convenzione come allegato A divenendo in tal modo parte integrante della Convenzione.
Ministero degli affari esteri,
Washington, 23 settembre 2009
RU 1999 1459 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143;FF 2010 217). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143;FF 2010 217). ↩
Introdotto dall’art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143;FF 2010 217). ↩
La correzione del 13 ott. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 579). ↩
4[RU 1951 920] ↩
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