0.672.933.612•Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America
0.672.933.612Bilateral International Treaty19 ago 2009
Concluso il 19 agosto 2009
Approvato dall'Assembela federale il 17 giugno 20102
Entrato in vigore il 19 agosto 2009
(Stato 17 giugno 2010)
La Confederazione Svizzera
e
gli Stati Uniti d’America,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
premesso che
le Parti contraenti desiderano riaffermare e rafforzare lo stretto legame di amicizia che unisce i loro popoli da lunga data e proseguire e arricchire il rapporto di cooperazione che esiste tra i due Paesi;
ciascuna Parte contraente nutre rispetto per la sovranità e le tradizioni democratiche dell’altra Parte e per lo Stato di diritto;
le Parti contraenti condividono in egual misura il desiderio di risolvere amichevolmente le vertenze nel rispetto della legislazione di entrambe le Nazioni;
l’articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 19963tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito («Convenzione per evitare le doppie imposizioni»), il Protocollo che costituisce parte integrante di tale Convenzione («Protocollo») e il Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l’interpretazione dell’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni («Mutuo accordo») stabiliscono un meccanismo concordato tra le Parti, in base al quale le autorità competenti delle Parti contraenti possono scambiarsi informazioni necessarie a prevenire «truffe e reati analoghi»;
il 21 luglio 2008 l’Internal Revenue Service («IRS»), in base alle facoltà conferitegli dalla disposizione 26 U.S.C. § 7602(a), ha emesso un provvedimento «John Doe Summons» («JDS») a carico di UBS SA per ottenere informazioni concernenti i conti di alcuni clienti;
il giorno della firma del presente Accordo o all’incirca in tale data, l’IRS e UBS SA hanno concluso un accordo distinto; e
le Parti contraenti desiderano evitare future vertenze riguardanti domande di assistenza amministrativa;4
convengono quanto segue facendo riferimento all’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni:5
1.6La Confederazione Svizzera tratta la domanda di assistenza amministrativa concernente clienti statunitensi di UBS SA presentata dagli Stati Uniti («Domanda di assistenza amministrativa») in base ai criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo. Sulla base di tali criteri, le Parti contraenti stimano e prevedono che la Domanda di assistenza amministrativa riguardi approssimativamente 4450 conti aperti o chiusi^7^. 2. La Confederazione Svizzera istituisce un’unità operativa speciale che permetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») di emanare in modo rapido le decisioni finali (come descritto nel capo 4a , art. 20j dell’O del 15 giu. 19988concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione) relative alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini: – le prime 500 decisioni, entro 90 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa; e – le decisioni rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa. 3. L’AFC notifica immediatamente la ricezione della Domanda di assistenza amministrativa a UBS SA e fornisce con la massima priorità il proprio supporto nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa prevista dal presente articolo, basandosi sui criteri stabiliti nell’Allegato. Si impegna inoltre ad affrontare ogni questione che dovesse insorgere in tale contesto, ricorrendo al meccanismo stabilito nell’articolo 5 del presente Accordo. 4. Al fine di accelerare l’elaborazione della Domanda di assistenza amministrativa da parte dell’AFC, l’IRS chiede tempestivamente a tutti i clienti UBS aderenti al programma di dichiarazione volontaria a partire dalla data della firma del presente Accordo di fornire a UBS SA una dichiarazione di consenso a trasmettere all’IRS le informazioni relative ai loro conti. 5. Se una decisione futura del Tribunale amministrativo federale svizzero dovesse ampliare i criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo, la Confederazione Svizzera è disposta a trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presentate dall’IRS in relazione al caso UBS SA ai sensi dell’articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Le Parti contraenti si impegnano a firmare quanto prima, e in ogni caso entro il 30 settembre 2009, il nuovo protocollo, parafato il 18 giugno 2009, che modifica l’articolo 26 (e alcune altre disposizioni) della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Si impegnano inoltre a fare ogni sforzo, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali, per ratificare il nuovo protocollo senza indugio.
Le prime dichiarazioni pubbliche saranno fatte simultaneamente in data 19 agosto 2009 alle ore 15.30. Per non pregiudicare gli interessi delle autorità fiscali negli Stati Uniti e in Svizzera, le Parti contraenti concordano di non discutere pubblicamente o pubblicare l’Allegato del presente Accordo prima che siano decorsi 90 giorni dalla data della firma del presente Accordo10. Tuttavia, nessuna disposizione del presente Accordo impedisce all’AFC di spiegare al singolo titolare di un conto i criteri specifici su cui si basano le sue decisioni finali. Tali soggetti saranno vincolati dall’obbligo, la cui violazione è penalmente perseguibile secondo il diritto svizzero, di non rivelare tali informazioni a terzi prima della data di pubblicazione dell’Allegato.
Il presente Accordo non conferisce diritti o benefici a terzi, fatto salvo quanto convenuto per UBS SA.
Ai fini dell’esecuzione della Domanda di assistenza amministrativa, in caso di disposizioni discordanti, l’Accordo e il relativo Allegato prevalgono sull’esistente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, sul relativo Protocollo e sul Mutuo accordo del 23 gennaio 2003.
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.
Il presente Accordo può essere modificato per accordo scritto tra le Parti contraenti. Nella misura in cui le modifiche richiedano una successiva approvazione secondo il diritto svizzero, le Parti contraenti possono deciderne l’applicazione provvisoria fino alla loro approvazione.
Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando entrambe le Parti contraenti avranno confermato per scritto l’adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per gli Stati Uniti d’America: |
|---|---|
| Guillaume Scheurer Incaricato d’Affari a.i. per la Svizzera | Barry B. Shott United States Competent Authority Deputy Commissioner (International) Internal Revenue Service Large & Mid-Size Business |
La Confederazione Svizzera
e
gli Stati Uniti d’Americain occasione della firma dell’Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America il 19 agosto 2009 a Washington D.C., hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni, che costituiscono parte integrante dell’Accordo:
La Confederazione Svizzera dichiara di essere disposta a esaminare e trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presentate dall’IRS ai sensi dell’articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, se sono basate su fatti e circostanze analoghi a quelli del caso UBS SA.
Gli Stati Uniti d’America dichiarano che nel determinare l’adeguatezza delle misure di compensazione di cui all’articolo 5 capoverso 4 considereranno l’insieme delle circostanze e riconosceranno pienamente l’adempimento delle condizioni del presente Accordo da parte di UBS SA e la sua disponibilità a cooperare.
Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per gli Stati Uniti d’America: |
|---|---|
| Guillaume Scheurer Incaricato d’Affari a.i. per la Svizzera | Barry B. Shott United States Competent Authority Deputy Commissioner (International) Internal Revenue Service Large & Mid-Size Business |
Traduzione dal testo originale inglese. ↩
RU 2010 2907 ↩
RS 0.672.933.61 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 cpv. 1 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 14592909). ↩
Nuovo testo del semi per. giusta l’art. 1 cpv. 2 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 14592909). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 cpv. 3 del Prot. d’emendamento del 31 mar. 2010, applicato provvisoriamente dal 31 mar. 2010 e in vigore dal 17 giu. 2010 (RU 2010 14592909). ↩
UBS informerà i titolari dei conti interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa. Tali conti (i) saranno oggetto di una decisione finale da parte dell’AFC nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, oppure (ii) saranno trasmessi direttamente all’IRS in base a una dichiarazione di consenso fornita dai titolari dei conti a UBS o all’AFC, oppure (iii) saranno estromessi dalla procedura di assistenza amministrativa dopo che i titolari dei conti avranno autorizzato l’AFC a richiedere all’IRS copie delle dichiarazioni fiscali FBAR per gli anni in questione, come descritto nell’Allegato ai par.2.A.b. e 2.B.b. ↩
RS 672.933.61 ↩
Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «da qualsiasi fonte» si riferisce a informazioni relative ai conti fornite (i) nell’ambito della Domanda di assistenza amministrativa, (ii) nell’ambito del programma di dichiarazione volontaria dell’IRS, (iii) come risultato di dichiarazioni di consenso rilasciate a UBS o all’AFC affinché forniscano all’IRS informazioni sui conti, oppure (iv) in base al Deferred Prosecution Agreement stipulato tra UBS SA e gli Stati Uniti d’America il 18 feb. 2009. Inoltre, nella misura del possibile, l’IRS includerà le informazioni sui conti fornite tramite dichiarazioni FBAR presentate dopo la firma del presente Acc. che secondo quanto stabilito dall’IRS sono attribuibili al fatto che le Parti contraenti hanno concluso il presente Accordo. ↩
L’all. sarà reso noto a UBS SA con gli stessi obblighi di segretezza. ↩
Un «castello di menzogne» può sussistere laddove, secondo le informazioni riportate nei documenti bancari, gli aventi diritto economico (i) hanno utilizzato documenti falsi; (ii) hanno tenuto una condotta descritta nelle «Ipotesi» dell’all. al Mutuo accordo concernente l’interpretazione dell’art. 26 della Conv. per evitare le doppie imposizioni (p. es. servendosi di persone giuridiche o fisiche vicine come intermediari o prestanome per rimpatriare capitali o trasferirli in altro modo sul conto della società offshore); oppure (iii) hanno usato schede telefoniche per occultare la fonte delle contrattazioni. Questi esempi non sono esaustivi e, a seconda dei fatti e delle circostanze specifici, l’AFC può ritenere che anche altre attività vadano definite come «castello di menzogne». ↩
Per i conti di deposito, secondo l’interpretazione giuridica delle Parti contraenti, un fondato sospetto di tali illeciti fiscali sussiste se, in seguito alla notifica da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera, il cittadino statunitense non è stato in grado di dimostrare di aver adempiuto ai suoi obblighi legali in materia di dichiarazioni fiscali in relazione ai suoi interessi in tali conti (vale a dire autorizzando l’AFC a richiedere all’IRS copie delle dichiarazioni FBAR del contribuente per gli anni in questione). ↩
Un «castello di menzogne» può sussistere laddove, secondo le informazioni riportate nei documenti bancari, gli aventi diritto economico hanno diretto e controllato in modo continuativo, totale o parziale, la gestione e il collocamento dei valori patrimoniali depositati sul conto della società offshore o hanno violato in altro modo le formalità o il contenuto dell’asserita proprietà della società (ossia la società offshore fungeva da prestanome, entità fittizia o alter ego dell’avente diritto economico statunitense), (i) prendendo decisioni d’investimento diverse rispetto alle dichiarazioni riportate nella documentazione relativa al conto o nei moduli fiscali presentati all’IRS e alla banca; (ii) utilizzando schede telefoniche o telefoni cellulari speciali per occultare la fonte delle contrattazioni; (iii) utilizzando carte di debito o di credito per rimpatriare occultamente capitali o trasferirli in altro modo al fine di pagare spese personali o eseguire pagamenti ricorrenti di fatture di carte di credito utilizzate per spese personali, servendosi del patrimonio depositato sul conto della società offshore; (iv) effettuando bonifici elettronici o altre forme di pagamento dal conto della società offshore a conti negli Stati Uniti o altrove, tenuti o controllati dall’avente diritto economico statunitense o da un soggetto a questi vicino al fine di occultare la vera origine della persona che ha disposto i pagamenti elettronici; (v) servendosi di persone giuridiche o fisiche vicine come intermediari o prestanome per rimpatriare capitali o trasferirli in altro modo sul conto della società offshore; o (vi) acc. «prestiti» all’avente diritto economico statunitense o a un soggetto a questi vicino attingendo a valori patrimoniali provenienti direttamente dal conto della società offshore, garantiti da tale conto o pagati con il patrimonio ivi depositato. Questi esempi non sono esaustivi e, a seconda dei fatti e delle circostanze specifici, l’AFC può ritenere che anche altre attività vadano definite come «castello di menzogne». ↩
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