0.672.944.11•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
0.672.944.11Bilateral International Treaty16 feb 1968
Conchiusa l’8 novembre 1966
Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 19671
Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 febbraio 1968
Entrata in vigore il 16 febbraio 1968
(Stato 21 ottobre 2020)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Irlanda,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza;
desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale;
nell’intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),
hanno convenuto quanto segue: 2
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
Quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un’impresa distinta e separata, che svolgesse attività indentiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l’impresa.
Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.
6A. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.7 7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.
Gli utili di un’impresa derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili (compresi, per quanto riguarda la navigazione aerea, gli utili derivanti da partecipazioni a un fondo comune – pool –, a un esercizio comune o ad un’organizzazione internazionale d’esercizio), sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
e che, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza. 2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e impone di conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato è stata imposta in questo altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, così l’altro Stato può procedere ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.8 3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa, e tassare conseguentemente, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.9
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di detti paragrafi. 5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell’articolo 6 o dell’articolo 13, a seconda dei casi. 7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti, e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.
Salve le disposizioni dell’articolo 18, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente e da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, da una persona giuridica costituita ed organizzata da una legge speciale di detto Stato contraente, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette rimunerazioni.
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono menzionati espressamente negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. 4. Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell’Irlanda beneficia, per quanto riguarda l’imposta svizzera inerente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera. 5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili, i redditi e i guadagni da capitali ricevuti da un residente di uno Stato contraente e imponibili nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della convenzione sono considerati provenienti da tale altro Stato. 6. I redditi o la sostanza esenti da imposta giusta una qualsiasi disposizione della convenzione possono tuttavia essere presi in considerazione per determinare l’imposta inerente ad altri redditi o elementi della sostanza o per fissare l’aliquota di tale imposta. 7. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai redditi di un residente della Svizzera se l’Irlanda applica le disposizioni della presente convenzione per esentare questi redditi da imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9.11
3A. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, del paragrafo 5 dell’articolo 912, del paragrafo 4 dell’articolo 10 o del paragrafo 4 dell’articolo 11, gli interessi, i diritti di licenza ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione della sostanza imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.13 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.14 6. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nel presente articolo, in conformità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10. 2. Se un’autorità competente ha sospeso la procedura di amichevole composizione di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole composizione, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata. 3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all’inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita.
Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui alla lettera b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.
10. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 25 le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese le informazioni minime necessarie affinché ciascuna autorità competente proceda a un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successivamente modificato.
11. Nonostante i precedenti paragrafi del presente articolo:
12. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 13 a 15 si applicano ai fini del presente articolo.
13. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:
a) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;
b) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall’ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti;
c) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell’accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.
14. Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 13 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti.
15. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 13 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti.
16. Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 26 così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi dell’articolo 26.
17. Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 26 nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
18. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 25, la procedura di amichevole composizione nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:
a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o
b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura di amichevole composizione.
19. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, le seguenti regole si applicano a una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo:
a) dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di ciascuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risoluzione si limita all’indicazione di specifici importi monetari (per esempio riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all’aliquota massima d’imposta applicata ai sensi della presente convenzione, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l’applicazione di una disposizione della presente convenzione (qui di seguito indicata come «questione preliminare»), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni preliminari;
b) l’autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all’esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione ne fornisce una copia all’altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione e il documento di posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall’altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all’altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica;
c) il collegio arbitrale sceglie quale propria decisione una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascuna questione e a ciascuna questione preliminare, e non è tenuto a includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per scritto alle autorità competenti degli Stati contraenti. La decisione arbitrale non ha valore di precedente.
20. Prima dell’inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per scritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura di amichevole composizione ai sensi dell’articolo 25, nonché la procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.
21. In una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale degli Stati contraenti, sono a carico degli Stati contraenti secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti. In assenza di tale accordo, ciascuno Stato contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da esso designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.
22. Qualsiasi questione non risolta relativa a un caso di procedura di amichevole composizione altrimenti inclusa nell’ambito della procedura arbitrale prevista nel presente articolo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura di amichevole composizione.
23. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all’arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura di amichevole composizione instaurata ai sensi di altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti.
Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.
La presente convenzione resta in vigore per una durata illimitata, ma ciascuno Stato contraente può denunciarla, per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile e trascorso che sia l’anno 1971. In tal caso la convenzione cesserà di essere applicabile: a. In Irlanda: 1. all’imposta sul reddito (compresa la soprattassa), per gli anni fiscali che hanno inizio il 6 aprile dell’anno successivo a quello della denunzia, o dopo questa data; 2. all’imposta su gli utili delle società, per gli esercizi che hanno inizio il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data, e per la parte dell’esercizio che rimane da trascorrere a detta data. b. In Svizzera: agli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Dublino, l’8 novembre 1966, in due esemplari, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Julien Rossat | Per il Governo dell’Irlanda Proinsias Mac Aogáin |
|---|
Traduzione
| Ambasciata di Svizzera | Dublino, 8 novembre 1966 |
|---|---|
| Signor Ministro,Mi riferisco alla convenzione conchiusa fra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda per evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, convenzione firmata oggi stesso, ed ho l’onore di confermarLe, a nome del Consiglio federale, che l’articolo 2 del testo va inteso come riferito sia alle imposte ordinarie, sia alle imposte straordinarie sul reddito e la sostanza.Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia considerazione. |
| Julien Rossat |
|---|
| Ministero degli affari esteri | Dublino, 8 novembre 1966 |
|---|---|
| Eccellenza,Mi riferisco alla convenzione conchiusa fra l’Irlanda e la Confederazione Svizzera intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata oggi stesso, ed ho l’onore di confermarLe, a nome del Governo irlandese, che l’articolo 2 del testo va inteso come riferito sia alle imposte ordinarie, sia alle imposte straordinarie sul reddito e sulla sostanza.Colgo l’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione. |
| Proinsias Mac Aogáin | |
|---|---|
| Protocollo 17 La Confederazione Svizzera e l’Irlandaalla firma del Protocollo che modifica la Convenzione dell’8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione modificata dal Protocollo firmato a Dublino il 24 ottobre 1980 hanno convenuto le disposizioni seguenti, parte integrante della presente Convenzione.1. Ad art. 3A par. 1a) Resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: |
(i) questo Stato o una sua suddivisione politica o un suo ente locale, inclusa qualsiasi istituzione, fondo o ufficio che questo Stato, questa suddivisione politica o questo ente locale possiede nella sua integralità;
(ii) le istituzioni di previdenza in questo Stato; e
(iii) le istituzioni costituite e gestite a fini esclusivamente religiosi, caritativi, scientifici, sportivi, culturali o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono un residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che i redditi o gli utili sono interamente o in parte esentati da imposta in questo Stato secondo il suo diritto interno.
(i) «the National Pension Reserve Fund»,
(ii) i piani e le istituzioni che rientrano nel campo d’applicazione del «Part 30 of the Taxes Consolidation Act 1997»;
b) in Svizzera, i piani e le istituzioni che rientrano nel campo d’applicazione:
(i) della legge federale del 20 dicembre 194618su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
(ii) la legge federale del 19 giugno 195919su l’assicurazione per l’invalidità,
(iii) la legge federale del 6 ottobre 200620sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
(iv) legge federale del 25 giugno 198221sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e
(v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.3. Ad art. 12 par. 4Se:
a) una persona fisica domiciliata in Irlanda rinuncia alla residenza in Irlanda;
b) aliena un bene acquistato prima del primo giorno dell’anno in cui ha rinunciato alla residenza in Irlanda giusta la lettera a); e
c) risiede nuovamente in Irlanda entro cinque anni dopo avervi rinunciato;le disposizioni del paragrafo 4 non limitano il diritto dell’Irlanda a prelevare secondo la sua legislazione un’imposta su tale alienazione presso questa persona fisica; l’ammontare dell’imposta non deve tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta che sarebbe stata riscossa sull’utile ipoteticamente realizzato da questa persona grazie all’alienazione di questo elemento della sostanza al valore venale del giorno direttamente precedente il primo giorno dell’anno in cui la persona ha rinunciato alla residenza in Irlanda giusta la lettera a).4. .22 4A. 23 Ad art. 25ANonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25A della convenzione, un caso non può essere sottoposto ad arbitrato se:
a) nel caso dell’Irlanda:
(i) è connesso con atti passibili di pena commessi intenzionalmente dal contribuente o da una persona a esso associata (oppure una persona che agisce per conto del contribuente o della persona a esso associata) conformemente alla «Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997»,
(ii) rientra nel campo d’applicazione delle disposizioni antiabuso del diritto interno irlandese contenute nella «Section 811 and Section 811A Taxes Consolidation Act 1997»;
b) nel caso della Svizzera:
(i) è connesso a frode, negligenza grave od omissione volontaria,
(ii) è oggetto di elusione fiscale ai sensi della definizione data dalla giurisprudenza del Tribunale federale.Ad art. 26a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
b) Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.
c) Resta inteso che le autorità competenti dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato competenti quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 26:
(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
(ii) il periodo oggetto della domanda;
(iii) la descrizione delle informazioni ricercate nonché la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste,
(v) per quanto noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
Sebbene questo paragrafo contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.
d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»
Art. VII par. 2 del Protocollo del 26 gennaio 2012 24 2. Il presente Protocollo entra in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica. Le sue disposizioni sono applicabili:
Art. IX par. 2 del Protocollo del 13 giugno 2019 25 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni si applicheranno:
RU 1968 469 ↩
Nuovo testo giusta l’art. I del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 46394637;FF 2019 5717). ↩
Nuovo testo giusta l’art. I n. 1 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nuovo testo giusta l’art. I n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nuovo testo giusta l’art. II n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nuovo testo giusta l’art. II n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Introdotto dall’art. II del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 46394637;FF 2019 5717). ↩
Introdotto dall’art. I del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 43494347;FF 2012 5065). ↩
Introdotto dall’art. III del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 46394637;FF 2019 5717). ↩
Nuova espr. giusta l’art. II del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 43494347;FF 2012 5065). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dall’art. IV del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 46394637;FF 2019 5717). ↩
Nuova espr. giusta l’art. IV cpv. 1 del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 43494347;FF 2012 5065). ↩
Introdotto dall’art. VII del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522521;FF 1981 II 625). ↩
Nuovo testo giusta l’art. IV cpv. 2 del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 43494347;FF 2012 5065). ↩
Nuovo testo giusta l’art. V del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 46394637;FF 2019 5717). ↩
[RU 1960 355] ↩
Introdotto dall’art. VI del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. (RU 2013 43494347;FF 2012 5065). ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
RS 831.30 ↩
RS 831.40 ↩
Abrogato dall’art. VIII n. 1 del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, con effetto dal 21 ott. 2020 (RU 2020 46394637;FF 2019 5717). ↩
Introdotto dall’art. VIII n. 2 del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 46394637;FF 2019 5717). ↩
RU 2013 43494347;FF 2012 5065 ↩
RU 2020 46394637;FF 2019 5717 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.672.944.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471",
"documentDate": "1966-11-08",
"inForceSince": "1968-02-16"
},
"content": {
"number": "0.672.944.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.672.944.11",
"hash": "7bc266a9426c9b42e632e980ed92723ba1053a70ecf39725647d1b1a2df015cf",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.672.944.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:33.426Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-447_471_471-20201021-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471",
"documentDate": "1966-11-08",
"inForceSince": "1968-02-16",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 8. November 1966 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Irland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Briefwechsel und Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-447_471_471-20201021-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 8 novembre 1966 entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres et prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-447_471_471-20201021-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Scambio di lettere e Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-447_471_471-20201021-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/447_471_471/20201021/it/xml"
}
}