0.721.194.546.2•Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo‑svizzero
0.721.194.546.2Bilateral International Treaty5 ott 1976
Conclusa il 23 giugno 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 27 giugno 19731
Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 ottobre 1976
Entrata in vigore il 5 ottobre 1976
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Italiana
Considerata la necessità di attuare la sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia che costituisce confine tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana.
hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
È approvato e reso esecutivo il progetto redatto in data 5 agosto 1968 in base alle risultanze delle prove effettuate su modello idraulico costruito a cura dell’Ufficio Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino ed eseguito sotto la sorveglianza dell’Ufficio predetto e dell’Ufficio del Genio Civile di Como per la realizzazione delle opere da eseguire sul torrente Breggia rispettivamente dai due Stati. Tale approvazione sostituisce quella prevista dalle rispettive legislazioni dei due Stati.
(1). Al fine di evitare interferenze negli appalti, nella direzione e nella esecuzione dei lavori, pur nei limiti della suddivisione dei rispettivi oneri, si conviene che in attuazione degli accordi tecnici intercorsi tra l’Ingenere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell’Ufficio Strade Nazionali del Canton Ticino, giusta verbali in data 12 dicembre 1967 e 8 marzo 19682che costituiscono parte integrante della presente convenzione: A)– a cura ed a carico della Confederazione Svizzerasaranno eseguite le seguenti opere:
(1). I due Governi convengono di riconoscere di utilità pubblica le opere di cui all’articolo precedente.
Le competenti Autorità dei due Stati disporranno conseguentemente, ciascuna per il proprio territorio, se del caso, gli atti di espropriazione dei fondi necessari all’esecuzione e alla manutenzione delle opere, come pure dei diritti che vi si oppongano. (2). Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria all’esecuzione e alla manutenzione delle opere.
I due Governi s’impegnano ad agevolare l’esecuzione dei lavori concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti:
(1). Il costo dei lavori precisati all’articolo 2 (lettera A) valutato a titolo indicativo in franchi svizzeri 2 233 000 sarà assunto interamente dalla Svizzera. (2). Il costo dei lavori precisati al prefato articolo (lettera B) valutato a titolo indicativo in L. 152 000 000 sarà assunto interamente dall’Italia.
Durante l’esecuzione dei lavori, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni al progetto approvato, esse dovranno essere preventivamente concordate tra l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Corno ed il Capo dell’Ufficio Strade Nazionali svizzere del Canton Ticino, ed approvate dalle rispettive competenti Autorità e cioè, per la Svizzera dall’Ufficio federale delle strade e arginature, per l’Italia dal Magistrato per il Po con sede in Parma.
1) Il collaudo dei lavori ad opere ultimate sarà affidato in comune – anche in deroga, se del caso, alle rispettive legislazioni dei due Stati – esclusivamente a due tecnici designati l’uno dall’Ufficio delle Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino e l’altro dal Magistrato per il Po con sede in Parma.
2) Il certificato di collaudo dovrà essere approvato esclusivamente dalle predette Autorità dei due Stati.
Le spese di manutenzione delle opere eseguite saranno assunte dai rispettivi Stati ciascuno per la parte ricadente nel proprio territorio.
1) I due Governi s’impegnano ad adottare i provvedimenti atti a mantenere il buon regime idraulico del torrente Breggia prendendo, ove si dovessero verificare dissesti, le misure atte a rimediarvi.
2) Nell’ambito del proprio territorio ogni Governo provvederà a prendere le misure necessarie per impedire che il buon regime idraulico del torrente Breggia sia ostacolato e compromesso e che la riva appartenente all’altro Stato ne risulti danneggiata a seguito di costruzione e di modificazione di opere artificiali come strade, ponti, edifici, lavori idraulici ecc.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Berna il 23 giugno 1972 in due esemplari originali in lingua italiana.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica Italiana: |
|---|---|
| Graber | A. Figarolo di Gropello |
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