0.721.423•Convenzione concernente le derivazioni d’acqua dal lago di Costanza
0.721.423Multilateral International Treaty25 nov 1967
Conchiusa il 30 aprile 1966
Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19662
Entrata in vigore il 25 novembre 1967
La Repubblica federale di Germania,
la Repubblica d’Austria,
la Confederazione Svizzera,
animate dal desiderio di tenere conto in maniera adeguata degli interessi legittimi degli Stati rivieraschi nelle derivazioni d’acqua dal lago di Costanza hanno risolto di conchiudere una convenzione e nominato a loro plenipotenziari
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto:
(1). Gli Stati rivieraschi del lago di Costanza, ossia la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera, si obbligano a osservare nelle derivazioni d’acqua dal lago di Costanza le disposizioni della presente convenzione. (2). Nelle derivazioni d’acqua ogni Stato rivierasco deve sforzarsi di tenere conto in maniera adeguata degli interessi legittimi degli altri Stati rivieraschi.
(1). Per lago di Costanza, secondo la presente convenzione, s’intendono il lago Superiore e quello Inferiore. (2). Per regione del lago di Costanza, secondo la presente convenzione, s’intendono, nel territorio della Repubblica federale di Germania, il bacino idrografico del lago, nel territorio della Repubblica d’Austria, il bacino idrografico del lago, nel territorio della Confederazione Svizzera, il bacino idrografico del lago nei Cantoni d’Appenzello Esterno e Interno, di San Gallo e di Turgovia, il bacino della Thur nel territorio del Cantone di Turgovia, escluso il bacino della Murg a valle del Comune di Frauenfeld, e il bacino della Sitter. (3). La presente convenzione è applicabile soltanto alle derivazioni di acqua d’una quantità maggiore di 50 l/s.
(1). Allorché una divisata derivazione d’acqua dal lago di Costanza potrebbe pregiudicare degli interessi importanti di Stati rivieraschi, né il pregiudizio potrebbe essere evitato o compensato con opportuni provvedimenti compensativi o indennità, si esaminerà in maniera adeguata l’interesse alla derivazione rispetto agli altri interessi. In tale esame, si terrà conto particolarmente degli interessi alla sicurezza e allo sviluppo delle condizioni di vita e d’economia della regione del lago di Costanza. Segnatamente, saranno considerati gli interessi nel campo dei diversi impieghi dell’acqua del lago, della navigazione, della pesca, della regolazione del lago, della protezione del paesaggio e dell’economia energetica. (2). Le derivazioni d’acqua dal lago di Costanza non danno alcun diritto quanto all’afflusso d’una determinata quantità e qualità di acqua. (3). I provvedimenti per mantenere pure le acque del lago di Costanza si determinano secondo la convenzione del 27 ottobre 19603sulla protezione del lago di Costanza dall’inquinamento.
Allorché una derivazione d’acqua cagioni un danno imprevedibile, ma risarcibile secondo il diritto delle genti, gli Stati rivieraschi s’intenderanno circa il genere e la misura del risarcimento.
Allorché sia da prendere un provvedimento compensativo, corrispondere un’indennità o prestare un risarcimento secondo l’articolo 3 o 4 per il cumulo degli effetti di parecchie derivazioni d’acqua, gli Stati rivieraschi vi parteciperanno in ragione delle derivazioni operate sul territorio di ciascuno.
Gli Stati rivieraschi s’informeranno, senza indugio, d’ogni derivazione d’acqua dal lago di Costanza che non debba essere trattata secondo l’articolo 7. A questo riguardo, le autorità tecniche conferiranno fra loro direttamente.
Prima che sia permessa una derivazione d’acqua, gli Stati rivieraschi devono consultarsi per tempo nei seguenti casi:
(1). Le obiezioni secondo l’articolo 3, che fossero mosse nella procedura di consultazione di cui all’articolo 7, saranno sottoposte a una commissione consultiva affinché dia dei consigli tecnici e prepari un’intesa. Nello stesso modo si procederà nei casi di cui agli articoli 4 e 5. (2). La commissione consultiva si compone d’un delegato per Stato rivierasco. I delegati possono aggregarsi dei consiglieri. (3). Nelle faccende concernenti esclusivamente il lago Inferiore contano soltanto i voti della Repubblica federale di Germania e della Confederazione Svizzera. (4). Ogni Stato rivierasco ha facoltà d’esigere che la commissione consultiva s’aduni per trattare altre questioni attenenti alle derivazioni d’acqua.
(1). Ove, in una faccenda di cui all’articolo 8, numero 1, non sia possibile giungere a un accordo mediante una discussione nella commissione consultiva, si procurerà d’arrivarvi in via diplomatica. (2). Ove un accordo non fosse conseguibile nemmeno in via diplomatica, il caso sarà sottoposto a una commissione arbitrale.
(1). La commissione arbitrale consta di tre membri. Essi non devono essere cittadini d’uno Stato rivierasco, né essersi occupati del caso per un altro riguardo. (2). Ciascuna parte interessata alla procedura designa un membro della commissione arbitrale. Se una parte comprende due Stati rivieraschi questi designano di comune intesa un membro. I due membri designati dalle parti eleggono un presidente. (3). Se una parte non designa il suo membro entro due mesi dalla domanda d’arbitrato, esso è designato, a proposta della controparte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. (4). Se i due membri non riescono, entro due mesi, a intendersi sulla nomina del presidente, esso è nominato, a proposta d’una parte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. (5). Se, nei casi menzionati nei numeri 3 e 4, il presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito oppure è cittadino d’uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal vicepresidente. Ove anche questi sia impedito, oppure sia cittadino d’uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino d’un tale Stato.
(1). La commissione arbitrale procura in ogni stadio di comporre bonalmente la controversia. Ove una composizione siffatta non sia possibile, essa decide a maggioranza dei voti. Questa decisione è definitiva e obbligatoria per tutti gli Stati rivieraschi. (2). La commissione prende a fondamento delle sue proposte di transazione e delle sue decisioni: – le disposizioni della presente convenzione; – gli accordi corrispondenti, generali o speciali, fra gli Stati rivieraschi; – i principi generali del diritto.
(1). Salvo diversa convenzione delle parti, la commissione arbitrale stabilisce la sua procedura. (2). Lo Stato rivierasco, che non sia interessato alla procedura come parte, può parteciparvi come interveniente accessorio.
(1). La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati quanto più presto presso il Governo della Confederazione Svizzera. Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dell’ultimo strumento di ratificazione. (2). La convenzione rimarrà in vigore fintanto che uno Stato rivierasco non la disdica, con preavviso di 6 mesi, per la fine d’un anno.
In fede di che, i plenipotenziari degli Stati rivieraschi hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Berna, in tre esemplari, il 30 aprile 1966.
| Per la Repubblica federale di Germania: | Per la Repubblica d’Austria: | Per la Confederazione Svizzera: |
|---|---|---|
| W. Frhr. v. Welck | J. Tursky | Spühler |
Gli Stati rivieraschi del lago di Costanza sono d’accordo sui seguenti punti:
| Per la Repubblica federale di Germania: | Per la Repubblica d’Austria: | Per la Confederazione Svizzera: |
|---|---|---|
| W. Frhr. v. Welck | J. Tursky | Spühler |
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