0.725.123•Accordo
0.725.123Bilateral International Treaty23 giu 2005
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"title": "Accord du 29 janvier 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et à l'entretien d'un pont autoroutier sur le Rhin entre Rheinfelden (Argovie) et Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) (avec annexe)",
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"title": "Accordo del 29 gennaio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg) (con all.)",
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}tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale
di Germania concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte
autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden
(Baden-Württemberg)
Concluso il 29 gennaio 2003
Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 20032
Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 giugno 2005
(Stato 21 giugno 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Governo della Repubblica federale di Germania,
desiderosi di migliorare le vie di collegamento tra i due Stati e di facilitare
il traffico di transito attraverso i propri territori nazionali,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg), al km fluviale 151,71, viene costruito un ponte autostradale, di seguito chiamato «il ponte», sul Reno sui territori elvetico e tedesco che collegherà il raccordo alla strada nazionale svizzera N3 e all’autostrada federale tedesca A861. (2). Per quanto possibile, il ponte sarà ultimato nel 2005. (3). Per quanto possibile, al momento dell’apertura del ponte alla circolazione le Parti avranno realizzato il collegamento con la strada nazionale N3 e l’autostrada federale A98 situate sui loro territori rispettivi. (4). Riguardo all’ulteriore utilizzo per il traffico dell’attuale ponte sul Reno nella città vecchia di Rheinfelden, si rinvia alla Convenzione del 24 giugno 1999 tra la città di Rheinfelden/Baden, la città di Rheinfelden/Argovia, il Consiglio di Stato del Cantone d’Argovia, gli ambienti delle arti e mestieri di Rheinfelden (Baden e Argovia) e l’ATA Svizzera/ATA Argovia sulla chiusura del vecchio ponte sul Reno al traffico individuale motorizzato tra le due città di Rheinfelden (Baden e Argovia), necessaria per costruire il raccordo A(N)3 – A98 (ponte sul Reno).
(1). Il ponte ha le seguenti caratteristiche:
(2). Le divergenze che risultassero necessarie durante l’esecuzione dei lavori rispetto a quanto stabilito nel capoverso 1 sono decise d’intesa tra le amministrazioni competenti delle due Parti.
(1). La costruzione del ponte è compito comune delle Parti. (2). Il Governo della Repubblica federale di Germania (Parte incaricata dell’esecuzione) si assume l’esecuzione dei lavori. L’esecuzione dei lavori comprende la pianificazione, la gara d’appalto, l’aggiudicazione del mandato, l’esame dei documenti per l’esecuzione, gli esami geologici, la sorveglianza dei lavori, la documentazione di costruzione, l’esame del conteggio delle prestazioni contrattuali ed elaborazione della ripartizione dei costi conformemente al presente Accordo. L’autorità competente della Parte incaricata dell’esecuzione si accorda tempestivamente con l’autorità competente dell’altra Parte per eseguire le attività menzionate nel secondo periodo; le decisioni necessarie vengono prese di comune accordo ai sensi della disposizione del capoverso 1. (3). La costruzione del ponte comprende anche i lavori alle fondazioni, i pilastri e le spalle, inclusi i lavori che si rendessero necessari nel letto del fiume. (4). Il ponte è progettato, eseguito e ricevuto secondo le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti nella Repubblica federale di Germania. Con riserva della legge e del suo primato, per singole parti della costruzione le autorità competenti delle Parti possono convenire di applicare le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti in Svizzera. (5). Il ponte è oggetto di un bando d’appalto conformemente al diritto delle Comunità europee. Per le merci e i servizi di origine svizzera e per gli offerenti con sede o domicilio in Svizzera si applicano i principio della non-discriminazione e del trattamento nazionale. Questo vale anche per i rimedi giuridici disponibili. (6). La Parte incaricata dell’esecuzione concorda con gli appaltatori un termine di garanzia di almeno cinque anni, anche in favore dell’altra Parte; il termine di garanzia prende inizio dal ricevimento del ponte. (7). Il raccordo del ponte alla strada e la colmata delle spalle, ivi compresa la sistemazione delle scarpate, sono a carico di ciascuna Parte sul proprio territorio.
(1). Ciascuna Parte fa in modo di procurarsi per tempo le autorizzazioni e i permessi necessari secondo le proprie prescrizioni giuridiche per la costruzione del ponte. (2). Ciascuna Parte fa in modo, a proprie spese, che sul proprio territorio siano disponibili per tempo i terreni necessari, a titolo permanente o provvisorio, per la costruzione del ponte. (3). Ciascuna Parte esegue sul proprio territorio e a proprie spese la misurazione e la terminazione dei terreni necessari.
(1). Una volta ultimati i lavori di costruzione, il ponte viene ricevuto dalle autorità competenti delle Parti in presenza degli appaltatori. Il ricevimento del ponte è registrata in un verbale comune. (2). La Parte incaricata dell’esecuzione rimette gratuitamente all’altra Parte, per tempo prima del ricevimento, un esemplare dei piani d’esecuzione e dei calcoli statici. (3). La Parte incaricata dell’esecuzione sorveglia i termini di garanzia per il ponte e fa valere le azioni di garanzia anche a nome dell’altra Parte.
(1). Ciascuna Parte sostiene la metà dei costi di costruzione del ponte. (2). Nella ripartizione dei costi non va considerata l’imposta sulla cifra d’affari tedesca. Tale imposta è sostenuta unicamente dalla Repubblica federale di Germania. (3). Il Consiglio federale svizzero rimborsa al Governo della Repubblica federale di Germania le spese amministrative risultanti in conformità dell’articolo 3 capoverso 2, per un ammontare del 10 per cento dei costi che gli incombono secondo il capoverso 1, senza l’imposta sulla cifra d’affari tedesca. (4). I costi supplementari risultanti dalla costruzione e dalla manutenzione del marciapiede e della ciclopista sono sostenuti dalle due città di Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg). I dettagli vengono disciplinati in una convenzione tra le autorità competenti delle Parti e le due città interessate.
(1). Il Consiglio federale svizzero rimborsa al Governo della Repubblica federale di Germania la parte a proprio carico degli acconti versati agli appaltatori in funzione dell’avanzamento dei lavori. (2). Il Governo della Repubblica federale di Germania comunica al Consiglio federale svizzero con due mesi d’anticipo il fabbisogno finanziario stimato per il versamento degli acconti. (3). Il Consiglio federale svizzero rimborsa il rimanente della sua parte dei costi dopo il ricevimento finale e la presentazione del conteggio definitivo. (4). Tutti i pagamenti sono effettuati in valuta svizzera al tasso di cambio della Banca nazionale svizzera al termine di scadenza. (5). In caso di divergenze di opinioni gli importi non contestati non possono essere trattenuti. (6). Il Consiglio federale svizzero riceve gratuitamente un esemplare dei contratti di costruzione, dei documenti di ordinazione e della documentazione di conteggio verificata.
(1). La Parte incaricata dell’esecuzione assume la manutenzione del ponte. (2). La manutenzione include le attività di manutenzione ordinaria, di riparazione e di rinnovamento. Vi fanno inoltre parte il servizio invernale e la pulizia. (3). A intervalli di sei anni, le autorità competenti delle Parti, alla presenza di rappresentanti delle autorità frontaliere competenti, effettuano un controllo congiunto dello stato del ponte e dei relativi impianti. In occasioni particolari, ad esempio nel caso di acqua alta eccezionale, di ghiacci alla deriva, di collisione tra navi o di incidenti simili, dev’essere effettuato un controllo congiunto dello stato del ponte. I controlli congiunti dello stato del ponte sono fatti eseguire dalla Parte tenuta alla manutenzione; essa fa allestire un verbale. (4). I lavori ai sensi dei capoversi 2 e 3 vengono effettuati d’intesa tra le autorità competenti delle Parti. (5). I costi per la manutenzione sono suddivisi a metà, in applicazione dell’articolo 6 e sono oggetto di un conteggio annuale. Le autorità competenti delle Parti disciplinano i dettagli del conteggio; è possibile anche accordarsi su un altro tipo di conteggio invece del conteggio annuale. (6). L’autorità responsabile della manutenzione e quindi dell’obbligo di provvedere alla sicurezza della circolazione nell’insieme della zona del ponte libera l’autorità interessata dell’altra Parta da qualsiasi pretesa di terzi.
(1) Nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 19993sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera dall’altra, le persone che partecipano alla costruzione e alla manutenzione del ponte non necessitano di alcun permesso di accesso al mercato del lavoro rilasciato dall’altra Parte. Questa clausola, su una base di reciprocità, si applica anche alle future costruzioni di ponti confinari ai sensi dello scambio di lettere del 9 giugno 19784allegato all’Accordo del 9 giugno 19785tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein. (2). Le Parti si impegnano a riprendere a carico, senza formalità, in ogni momento e secondo le convenzioni concluse tra di esse, le persone che sono penetrate nel territorio dell’altra Parte in virtù del presente Accordo e
(3). Singole questioni relative al mantenimento della sicurezza e dell’ordine nella zona del cantiere del ponte sono disciplinate dalle autorità di frontiera e di polizia locali competenti.
(4). Le disposizioni del presente articolo valgono fintanto che e per quanto non sia in vigore alcuna regolamentazione contrattuale separata tra le Parti in merito al passaggio della frontiera e la riaccettazione di persone.
(1). Sulle forniture di oggetti e sulle altre prestazioni fornite in relazione con la costruzione e la manutenzione del ponte va applicato il diritto tedesco in materia di imposta sulla cifra d’affari; per queste cifre d’affari non è riscossa alcuna imposta sul valore aggiunto svizzera. (2). Le merci utilizzate nel quadro del presente Accordo per la costruzione e la manutenzione del ponte e degli impianti doganali annessi sono esenti dagli emolumenti alle importazioni, conformemente allo scambio di lettere del 9 giugno 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente le esenzioni e le facilitazioni riguardanti le tasse d’entrata sulle merci destinate alla costruzione, alla manutenzione, alle modificazione e all’esercizio di altri posti di confine e ponti confinari, scambio avvenuto in occasione della firma dell’Accordo del 9 giugno 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein. (3). Le autorità fiscali e doganali competenti delle due Parti si intendono e si forniscono reciprocamente ogni informazione e sostegno necessario nell’applicazione delle loro prescrizioni giuridiche e amministrative nel quadro delle disposizioni dei capoversi 1 e 2. I rappresentanti di queste autorità sono autorizzati a sostare sul cantiere e sul ponte e, nel quadro delle disposizioni dei capoversi 1 e 2, a prendervi le misure previste dalle loro prescrizioni legali e amministrative. (4). La Convenzione dell’11 agosto 19716tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, da ultimo modificato dal protocollo del 21 dicembre 19927, o un altra regolamentazione che la sostituisca non è pregiudicata dalle disposizioni del presente Accordo.
Per le formalità doganali sono istituiti gli uffici a controlli nazionali abbinati sulla base della Convenzione del 1° giugno 19618tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.
Per quanto, sulla base del presente Accordo, vengano trasmessi dati personali, si applicano le disposizioni dell’allegato, che è parte integrante del presente Accordo.
(1). Le Parti istituiscono una Commissione mista germano-svizzera incaricata:
c) di raccomandare alle autorità competenti misure adeguate per rimediare alle difficoltà. (2). La Commissione è composta di cinque membri svizzeri e di cinque membri tedeschi, che possono farsi accompagnare da periti. Ciascuna Parte designa un membro della sua delegazione per presiederla. Ciascun presidente della delegazione può, rivolgendo una richiesta al presidente dell’altra delegazione, convocare la Commissione; quest’ultima dovrà riunirsi al più tardi entro due mesi dalla ricezione della richiesta.
Le vertenze inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, vanno composte dalle autorità competenti delle Parti. A tale scopo, ciascuna Parte può chiedere il parere della Commissione mista prevista nell’articolo 13 del presente Accordo. Se non si giunge a un’intesa, può essere utilizzata la via diplomatica.
(1). Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere modificato, integrato o disdetto soltanto mediante intesa reciproca fra le Parti. (2). Ove sorgessero difficoltà importanti nell’applicazione del presente Accordo o in caso di modificazione sensibile delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, le Parti, a richiesta dell’una o dell’altra, negozieranno una modifica dell’Accordo o la sua disdetta o il suo ridisciplinamento.
(1). Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo il giorno in cui le Parti si sono notificate reciprocamente che sono soddisfatti i presupposti nazionali per l’entrata in vigore. Determinante è il giorno della ricezione dell’ultima notifica. (2). Allo scopo di aprire il prima possibile il ponte alla circolazione, le disposizioni del presente Accordo sono applicate temporaneamente già dalla data della sua firma, conformemente al rispettivo diritto nazionale delle Parti.
La Parte tedesca procede a fare registrare il presente Accordo, immediatamente dopo la sua entrata in vigore, presso il Segretariato delle Nazioni Unite, secondo l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite9. L’altra Parte è informata della registrazione avvenuta e del numero di registrazione delle Nazioni Unite appena la registrazione è stata confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite.
Fatto a Berna, il 29 gennaio 2003, in due esemplari originali in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica federale di Germania: |
|---|---|
| Olivier Michaud | Reinhard Hilger |
Nel rispetto del diritto nazionale di ciascuna Parte, la trasmissione e l’utilizzazione di dati personali, di seguito chiamati dati, nel quadro del presente Accordo hanno luogo conformemente alle seguenti disposizioni: