0.730.0•Trattato sulla Carta dell’energia
0.730.0Multilateral International Treaty16 apr 1998
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.730.0",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734",
"documentDate": "1994-12-17",
"inForceSince": "1998-04-16"
},
"content": {
"number": "0.730.0",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.730.0",
"hash": "11b1ca03d323c3d9be58707f506858ad074a2bc7f03fa7cde5a1a3220ef731cb",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.730.0",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:36.347Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-2734_2734_2734-20260520-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734",
"documentDate": "1994-12-17",
"inForceSince": "1998-04-16",
"manifestations": [
{
"title": "Vertrag vom 17. Dezember 1994 über die Energiecharta (mit Anlagen, Beschlüssen und Schlussakte)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-2734_2734_2734-20260520-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/de/xml"
},
{
"title": "Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie (avec annexes, décisions et acte final)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-2734_2734_2734-20260520-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia (con allegati, decisioni e atto finale)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-2734_2734_2734-20260520-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/2734_2734_2734/20260520/it/xml"
}
}Concluso a Lisbona il 17 dicembre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 19 settembre 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 aprile 1998
(Stato 20 maggio 2026)
Preambolo,
Le Parti contraenti del presente Trattato,
vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990;
vista la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata a L’Aia il 17 dicembre 1991;
ricordando che tutti i firmatari del documento conclusivo della Conferenza dell’Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta europea dell’energia e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un Trattato sulla Carta dell’energia e i relativi protocolli e desiderando dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla Carta;
desiderosi altresì di istituire l’infrastruttura necessaria per attuare i principi enunciati nella Carta europea dell’energia;2
nell’intento di attuare il concetto fondamentale dell’iniziativa della Carta europea dell’energia, cioè catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l’investimento e gli scambi nel settore dell’energia;
affermando che le Parti contraenti conferiscono la massima importanza all’attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformità di un trattato aggiuntivo;
visto l’obiettivo di una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come enunciato nell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio3e altresì previsto nel presente Trattato;
decisi ad eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro tipo agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature del settore energetico4, tecnologie e servizi;
in vista della possibile adesione all’Organizzazione mondiale del commercio5delle Parti contraenti che attualmente non sono membri di esso e al fine di fornire accordi commerciali ad interim per assistere dette Parti contraenti e non ostacolarne la preparazione all’adesione;
consapevoli dei diritti e degli obblighi di talune Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio6;
viste le norme in materia di concorrenza riguardanti fusioni, monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e abuso di posizione dominante;
visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari7, gli Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi o intese internazionali di non proliferazione nucleare;
riconoscendo la necessità che l’esplorazione, la produzione, la conversione, l’immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia si svolgano con la massima efficienza;
con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico8, alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza9e ai suoi protocolli, nonché ad altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti connessi all’energia; e
riconoscendo la necessità sempre più pressante di misure a protezione dell’ambiente, compresi lo smantellamento di impianti dell’energia e l’eliminazione dei rifiuti e la necessità a tal fine di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni:
Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell’energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l’accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse13.
Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio14, alle disposizioni dell’accordo OMC, quali applicate tra dette Parti contraenti.
se ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la pericolosità per la sicurezza o l’efficienza dei suoi sistemi di energia, ivi compresa la sicurezza dell’approvvigionamento.
Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti contraenti garantiscono flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le aree di altre Parti contraenti.
6. Una Parte contraente nella cui area transitano materiali e prodotti energetici, in caso di controversia su qualsiasi questione legata a tale transito, non interrompe o limita, né consente ad organi sottoposti al suo controllo di interrompere o ridurre né impone a qualsiasi organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o limitare il flusso esistente di materiali e prodotti energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia di cui al paragrafo 7, salvo se ciò è specificamente previsto in un contratto o un altro accordo che disciplina tale transito oppure è consentito secondo la decisione del conciliatore.
7. Le disposizioni seguenti si applicano ad una controversia descritta al paragrafo 6, soltanto dopo aver esaurito tutti i pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della controversia convenuti in precedenza tra le Parti contraenti parti della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo 6 e un organo di un’altra Parte contraente parte della controversia:
8. Nessuna disposizione del presente articolo costituisce una deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte contraente derivanti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale generale, dagli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, ivi comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini.
9. Il presente articolo non può essere interpretato come un obbligo per qualsiasi Parte contraente che non possiede un determinato tipo di infrastrutture di trasporto dell’energia utilizzate per il transito ad adottare, rispetto a detto tipo di infrastrutture, alcuna misura ai sensi del presente articolo. Tale Parte contraente è tuttavia tenuta a rispettare il disposto del paragrafo 4.
10. Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:
a) «Transito»:
i) il trasporto attraverso l’area di una Parte contraente o verso o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico e di scarico, di materiali e prodotti energetici originari dell’area di un altro Stato e destinati all’area di uno Stato terzo, nella misura in cui l’altro Stato o lo Stato terzo è una Parte contraente; o
ii) il trasporto attraverso l’area di una Parte contraente di materiali e prodotti energetici originari dell’area di un’altra Parte contraente e destinati all’area di detta Parte contraente a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente ad inserire questa decisione nell’allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell’allegato N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni al Segretariato generale che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione prende effetto quattro settimane dopo la prima notifica.
b) «Infrastrutture di trasporto dell’energia»: gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell’elettricità ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.
Una Parte contraente mantiene aggiornata la sua relazione e comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente le relazioni.
Con riferimento alla lettera a), la relazione può specificare le parti del settore dell’energia in cui una Parte contraente concede agli investitori di altre Parti contraenti il trattamento descritto al paragrafo 3.
Con riferimento alla lettera b), la Conferenza della Carta nel suo riesame può tener conto degli effetti di questi programmi per la concorrenza e gli investimenti. 10. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si applica alla tutela della proprietà intellettuale; il trattamento è invece specificato nelle corrispondenti disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte le rispettive Parti contraenti, applicabili in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 11. Ai fini dell’articolo 26, l’applicazione ad opera di una Parte contraente di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, quali descritte all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, ad un investimento di un investitore di un’altra Parte contraente in atto al momento di detta applicazione, è considerata, in conformità all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, una violazione di un obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte. 12. Ciascuna Parte contraente garantisce che la sua legge nazionale preveda mezzi effettivi per far valere e mettere ad esecuzione i diritti in materia di investimenti, accordi di investimento e autorizzazioni di investimento.
spetta una riparazione o un risarcimento che devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.
L’indennizzo è pari all’equo valore di mercato che l’investimento espropriato aveva immediatamente prima dell’espropriazione o al momento in cui l’imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell’investimento (in appresso denominata la «data di stima»).
L’equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell’investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento. 2. L’investitore interessato ha diritto, in base alla legge della Parte contraente che opera l’espropriazione, ad un sollecito esame ad opera di un organo giurisdizionale o di altro competente organo indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima del suo investimento e del pagamento dell’indennizzo, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1. 3. A fini di chiarezza, l’espropriazione comprende situazioni in cui una Parte contraente espropria le attività di una società o impresa nella propria area in cui un investitore di qualsiasi altra Parte contraente possiede investimenti, anche attraverso partecipazioni azionarie.
che la Parte indennizzata aveva titolo di ricevere in forza del presente Trattato relativamente all’investimento in questione. 3. In qualsiasi procedimento ai sensi dell’articolo 26, una Parte contraente non fa valere come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che l’indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte i pretesi danni è stato o sarà ricevuto in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia.
Qualora due o più Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato:
qualora dette clausole siano più favorevoli per gli investitori o l’investimento.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del trattato:
Salvo quanto altrimenti disposto nel presente articolo, nessuna disposizione del presente Trattato crea diritti o impone obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente articolo e qualsiasi altra disposizione del Trattato, le disposizioni del presente articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante.
L’articolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tuttavia non si applica:
Le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano alle misure fiscali delle Parti contraenti diverse da quelle sul reddito o sul capitale, con l’esclusione di quelle relative:
L’articolo 29, paragrafi da 2 a 817si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale.
ii) Le autorità fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale rinvio, a risolvere le questioni sottoposte. Se si tratta di questioni di non discriminazione, le competenti autorità fiscali applicano le disposizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure, se non esiste una disposizione di non discriminazione nella pertinente convenzione fiscale applicabile alla misura fiscale, o se una convenzione fiscale di questo tipo non è in vigore tra le Parti contraenti interessate, applicano i principi di non discriminazione, secondo il modello di Convenzione sul reddito e il capitale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
iii) Gli organi invitati a risolvere le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 possono tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti riguardo al carattere espropriativo della misura. Gli organi tengono conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti entro il termine di sei mesi stabilito alla lettera b), punto ii) riguardo al carattere discriminatorio della misura. Detti organi possono anche tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi.
iv) In nessun caso la partecipazione delle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi di cui alla lettera b), punto ii) può ritardare la procedura di cui agli articoli 26 e 27.
A fini di chiarezza, l’articolo 14 non limita il diritto di una Parte contraente di imporre o riscuotere un’imposta mediante ritenuta alla fonte o in altro modo.
Ai fini del presente articolo:
ii) qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo o intesa internazionale cui è vincolata la Parte contraente.
b) Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale tutte le imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalità o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di proprietà, imposte su beni, eredità e donazioni o imposte sostanzialmente simili, imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.
c) «Autorità fiscale competente»: l’autorità competente conformemente ad un accordo in materia di doppia imposizione in vigore tra le Parti contraenti oppure, se tale accordo non è in vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o i loro rappresentanti autorizzati.
d) A fini di chiarezza, i termini «disposizioni fiscali» e «imposte» non comprendono i dazi doganali.
Detta misura non deve costituire una forma dissimulata di restrizione al transito.
4. Le disposizioni del presente Trattato sulla concessione del trattamento della nazione più favorita non obbligano alcuna Parte contraente ad estendere agli investitori di un’altra Parte contraente un trattamento preferenziale:
Una controversia tra le Parti contraenti sull’applicazione o l’interpretazione dell’articolo 5 o 29 non può essere risolta in base all’articolo 27, salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti contendenti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse per il periodo in cui vi sono Parti contraenti non membri dell’OMC20.
Tutte le modifiche di tali tariffe e oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi alle importazioni o esportazioni sono notificate al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.
4. Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri applicati o connessi alle importazioni o alle esportazioni:
5. Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4, soltanto se:
a) per quanto riguarda i dazi doganali e gli altri oneri imposti al momento dell’importazione, tale misura non è incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo OMC diverse dalle disposizioni dell’accordo OMC enumerate nell’allegato W; ovvero
b) abbia notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la proposta di detto aumento, abbia fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e abbia preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.
6. Per quanto riguarda il commercio tra Parti contraenti di cui almeno una non sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, tali Parti contraenti non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri applicati o connessi all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all’allegato EQ II oltre il livello più basso applicato alla data della decisione della Conferenza sulla Carta di aggiungere il prodotto in questione all’elenco dell’allegato pertinente.
Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre questo livello soltanto qualora:
7. In deroga al paragrafo 6, nel caso di scambi commerciali coperti da tale paragrafo, le Parti contraenti elencate nell’allegato BR per quanto riguarda i materiali e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o nell’allegato BRQ per quanto riguarda le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II, non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell’accordo OMC.
8. Gli altri dazi doganali e oneri applicati o connessi all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici o di attrezzature connesse sono definiti tenendo conto delle disposizioni dell’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 modificato ai sensi dell’allegato W.
9. L’allegato D si applica:
a) alle controversie riguardanti il rispetto delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi del presente articolo;
b) alle controversie concernenti l’applicazione da parte di una Parte contraente di qualsiasi misura, in contraddizione o no con le disposizioni del presente articolo che, a giudizio di un’altra Parte contraente, annullino o riducano i benefici a questa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi del presente articolo; e
c) salvo diverso accordo tra le Parti contraenti interessate alla controversia, alle controversie concernenti il rispetto dell’articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio;
tuttavia, l’allegato D non si applica alle controversie tra le Parti contraenti derivanti sostanzialmente da un accordo che: i) è stato notificato a norma del paragrafo 2, lettera b) e dell’allegato TFU e che soddisfa i requisiti ivi previsti, o ii) istituisce una zona di libero scambio o un’unione doganale come descritto nell’articolo XXIV del GATT 1994.
Alla luce dell’Atto finale, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994, che integra i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, le Parti si impegnano a considerare, non oltre il 1° luglio 1995 o non oltre l’entrata in vigore del presente Trattato, se successiva, opportuni emendamenti al presente Trattato in vista dell’adozione di detti emendamenti da parte della Conferenza della Carta.
La Conferenza della Carta provvisoria, alla sua prima riunione, inizia ad esaminare l’inserimento di apparecchiature connesse con l’energia nelle disposizioni commerciali del presente Trattato.
Articolo 6 paragrafi 2 e 5,
Articolo 7 paragrafo 4,
Articolo 9 paragrafo 1,
Articolo 10 paragrafo 7 –misure specifiche,
Articolo 14 paragrafo 1, lettera d) –unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei redditi non spesi,
Articolo 20 paragrafo 3,
Articolo 22 paragrafi 1 e 3.
2. Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni per poter porre fine alla sospensione. L’assistenza è fornita nella forma da esse considerata più efficace a far fronte alle necessità notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali.
3. Le disposizioni applicabili, le tappe verso la piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sarà completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell’allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell’allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1° luglio 2001. Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell’allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell’allegato T è adottata dalla Conferenza della Carta.
4. Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue:
5. Il Segretariato:
a) comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4;
b) diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese esistenti nell’ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c);
c) invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d).
6. La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell’attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c). Nel corso di tale riesame, essa può decidere di intervenire nel modo opportuno.
La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell’energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta.
Qualsiasi firmatario della Carta può partecipare ai negoziati.
Uno Stato o un’Organizzazione regionale d’integrazione economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazione se non sono, o non divengono nello stesso tempo, firmatari della Carta e Parte contraente del presente Trattato.
Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6, lettera a), le disposizioni finali che si applicano ad un protocollo sono definite in tale protocollo.
Un protocollo si applica soltanto alle Parti contraenti che consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che non sono parti del protocollo.
ii) che soltanto le parti del protocollo siano considerate Parti contraenti ai sensi dell’articolo 36 o autorizzate a votare in conformità delle regole stabilite nel protocollo.
Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediantecon sensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo medianteconsensus , si applicano i paragrafi da 2 a 5. 2. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio di cui all’articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo quanto specificato nell’allegato B, rappresentano complessivamente almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati. 3. Le decisioni sulle questioni di cui all’articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti. 4. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a g)27, paragrafi 2 e 3, e fatto salvo il paragrafo 6, le decisioni previste dal presente Trattato, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni. 5. Ai fini del presente articolo, per «Parti contraenti presenti e votanti» si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza. 6. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti. 7. Ad un’Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato; sempreché detta Organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 8. Qualora si verifichino persistenti ritardi nell’adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente Trattato, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di tale Parte contraente.
Il presente Trattato è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica che hanno firmato la Carta a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.
Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.
Il presente Trattato è aperto, a decorrere dalla data in cui il Trattato è stato chiuso alla firma, all’adesione degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
Ciascun firmatario conviene di dare applicazione provvisoria al presente Trattato, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 44.
In attesa dell’entrata in vigore del presente Trattato, i firmatari si riuniscono periodicamente nell’ambito della Conferenza della Carta provvisoria, la cui prima riunione è convocata dal Segretariato provvisorio di cui al paragrafo 5, entro 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato, come specificato all’articolo 38.
Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale da un Segretariato provvisorio, fino all’entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell’articolo 44, e alla costituzione di un Segretariato.
I firmatari, in conformità e in osservanza del disposto del paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera c), contribuiscono alle spese del Segretariato provvisorio come se essi fossero Parti contraenti ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica apportata dai firmatari all’allegato B cessa al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.
Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che, antecedentemente all’entrata in vigore del presente Trattato, acceda al presente Trattato in conformità dell’articolo 41, ha i diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del presente articolo in attesa dell’entrata in vigore del Trattato.
Non si possono formulare riserve al presente Trattato.
Gli allegati al presente Trattato e le decisioni di cui all’allegato 2 dell’Atto Finale della Conferenza europea della Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 sono parti integranti del Trattato.
Il Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente Trattato.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola; ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il Governo della Repubblica del Portogallo.
Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno millenovecentonovantaquattro.
(Seguono le firme)
(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4)
| Energia nucleare | 26.12 | Minerali di uranio o di torio e loro concentrati. | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.12.10 | Minerali di uranio e loro concentrati. | |||
| 26.12.20 | Minerali di torio e loro concentrati. | |||
| 28.44 | Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti. | |||
| 28.44.10 | Uranio naturale e suoi composti. | |||
| 28.44.20 | Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti. | |||
| 28.44.30 | Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti. | |||
| 28.44.40 | Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 28.44.10, 28.44.20 o 28.44.30. | |||
| 28.44.50 | Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari. | |||
| 28.45.10 | Acqua pesante (ossido di deuterio). | |||
| Carbone, gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, energia elettrica | 27.01 27.02 | Carboni fossili; mattonelle; ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili. Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo. | ||
| 27.03 | Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata. | |||
| 27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta. | |||
| 27.05 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi. | |||
| 27.06 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti. | |||
| 27.07 | Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri). | |||
| 27.08 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali. | |||
| 27.09 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. | |||
| 27.10 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi. | |||
| 27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi liquefatti: | |||
| – | gas naturale | |||
| – | propano | |||
| – | butani | |||
| – | etilene, propilene, butilene e butadiene (27.11.14) | |||
| – | altri | |||
| allo stato gassoso: | ||||
| – | gas naturale | |||
| – | altri | |||
| 27.13 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. | |||
| 27.14 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. | |||
| 27.15 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (p. es.: mastici bituminosi, «cut-backs»). | |||
| 27.16 | Energia elettrica | |||
| Altre energie | 44.01.10 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili. | ||
| 44.02 | Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato. |
(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4)
(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4bis)
Il termine «Ex» di cui al presente allegato sta ad indicare che la descrizione dei prodotti cui si fa riferimento non include tutta la gamma di prodotti di cui alle voci della nomenclatura dell’Organizzazione mondiale delle dogane o ai codici del sistema armonizzato.
| Ex 39.19 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli | |||
|---|---|---|---|---|
| Ex 3919.10 | – In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm – Rotoli dei tipi utilizzati per la protezione di oleodotti, gasdotti e condotte flessibili «sea lines» | |||
| Ex 73.04(*)28 | Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio | |||
| 7304.10 | – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti) – Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas:29 | |||
| 7304.214 | – Aste di perforazione | |||
| 7304.294 | – Altri | |||
| Ex 73.05 | Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio | |||
| – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti | ||||
| 7305.11 | – Saldati longitudinalmente ad arco sommerso | |||
| 7305.12 | – Saldati longitudinalmente, altri | |||
| 7305.19 | – Altri | |||
| 7305.20 | – Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas | |||
| Ex 73.06(*)30 | Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio | |||
| 7306.10 | – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti | |||
| 7306.20 | – Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas | |||
| 73.07 | Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio | |||
| Ex 73.08 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | |||
| 7308.20 | – Torri e piloni | |||
| 7308.40 | – Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature | |||
| Ex 7308.90 | – Altri | |||
| – Parti destinate a piattaforme per l’estrazione del petrolio e del gas | ||||
| Ex 73.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | |||
| Ex 7309.00 | – Per materie liquide | |||
| – Di capacità superiore a 1 000 000 di litri specificamente destinati a riserve petrolifere strategiche | ||||
| – Con rivestimento calorifugo | ||||
| Ex 73.11 | Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio | |||
| – Di capacità superiore a 1000 litri | ||||
| Ex 73.12(*)31 | Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità | |||
| Ex 7312.10 | – Trefoli e cavi | |||
| – Cavi rivestiti, non rivestiti o zincati dei tipi utilizzati nel settore energetico | ||||
| Ex 73.26 | Altri lavori di ferro o acciaio: | |||
| Ex 7326.90 | – Altri | |||
| – Connettori per cavi di fibre ottiche | ||||
| Ex 76.13 | Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti | |||
| – Di capacità superiore a 1000 litri | ||||
| Ex 76.14 | Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità | |||
| Ex 7614.10 | – Con anima di acciaio | |||
| – Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità | ||||
| Ex 7614.90 | – Altri | |||
| – Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e la distribuzione di elettricità | ||||
| Ex 78.06 | Altri lavori di piombo | |||
| – Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l’immagazzinamento di materiali a forte radioattività | ||||
| Ex 81.09 | Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi | |||
| Ex 8109.90 | – Altri | |||
| – Cartucce o tubi utilizzati per elementi combustibili nucleari | ||||
| Ex 82.07 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | |||
| – Utensili di perforazione o di sondaggio: | ||||
| 8207.1332 | – Con parte operante di cermet | |||
| 8207.19 | – Altri, comprese le parti | |||
| Ex 83.07(*)33 | Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori | |||
| – Destinati esclusivamente a pozzi per l’estrazione di petrolio e di gas | ||||
| 84.01 | Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica | |||
| 84.02 | Caldaie a vapore (generatori di vapore) diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» | |||
| 84.03 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 | |||
| 84.04 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore | |||
| 84.05 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori | |||
| Ex 84.06 | Turbine a vapore | |||
| – Altre turbine34: | ||||
| 8406.818 | – Di potenza superiore a 40 MW | |||
| 8406.828 | – Di potenza inferiore o uguale a 40 MW | |||
| 8406.90 | – Parti | |||
| Ex 84.08(*) | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi diesel) | |||
| Ex 8408.90 | – Altri motori – Nuovi, di potenza superiore a 50 kW | |||
| Ex 84.09 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408. | |||
| 8409.99 | – Altre | |||
| 84.10 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori | |||
| 84.11(*)35 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | |||
| 84.13(*) | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi | |||
| Ex 84.14(*) | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti | |||
| – Ventilatori: | ||||
| Ex 8414.59 | – Altri | |||
| – Destinati all’industria mineraria e alle centrali elettriche | ||||
| 8414.80 | – Altri | |||
| 8414.90 | – Parti | |||
| 84.16 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili. | |||
| Ex 84.17 | Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici | |||
| Ex 8417.80 | – Altri | |||
| – Esclusivamente inceneritori di rifiuti, fornaci e forni di laboratorio e forni per la sinterizzazione dell’uranio «ovens» | ||||
| Ex 8417.90 | – Parti | |||
| – Destinati esclusivamente all’incenerimento dei rifiuti, a fornaci e forni di laboratorio e a forni per la sinterizzazione dell’uranio «ovens» | ||||
| Ex 84.18(*) | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 | |||
| – Altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore | ||||
| 8418.61 | – Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore | |||
| 8418.69 | – Altri | |||
| Ex 84.19(*)36 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione | |||
| 8419.50 | – Scambiatori di calore | |||
| 8419.60 | – Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell’aria o di altri gas | |||
| – Altri apparecchi e dispositivi | ||||
| 8419.89 | – Altri | |||
| Ex 84.21(*) | Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas | |||
| – Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi: | ||||
| 8421.21 | – Per filtrare o depurare l’acqua | |||
| – Apparecchi per filtrare o depurare i gas | ||||
| 8421.39 | – Altri | |||
| Ex 84.25(*) | Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti | |||
| 8425.20 | – Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo | |||
| Ex 84.26(*) | Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru | |||
| Ex 8426.20 | – Gru a torre | |||
| – Destinate a impianti di sondaggio sottomarino e in mare aperto | ||||
| – Altre macchine ed apparecchi: | ||||
| Ex 8426.91 | – Costruiti per essere montati su un veicolo stradale | |||
| – Apparecchi di sollevamento destinati alla riparazione e all’allestimento di pozzi | ||||
| Ex 84.29 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi | |||
| – Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici | ||||
| Ex 8429.51 | – Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale | |||
| – Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei | ||||
| Ex 84.30 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve | |||
| – Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie: | ||||
| 8430.31 | – Semoventi | |||
| 8430.39 | – Altre | |||
| – Altre macchine di sondaggio o di perforazione: | ||||
| Ex 8430.41 | – Semoventi | |||
| – Destinate all’esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas | ||||
| Ex 8430.49 | – Altre | |||
| – Destinate all’esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas | ||||
| Ex 84.31 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 | |||
| – Esclusivamente destinate a macchine o apparecchi | ||||
| 84.71(*)37 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove. | |||
| Ex 84.74 | Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia | |||
| 8474.10 | – Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare | |||
| 8474.20 | – Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare | |||
| Ex 8474.90 | – Parti | |||
| – Di getti di ghisa, di ferro o di acciaio | ||||
| Ex 84.79(*) | Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo38 | |||
| – Altre macchine ed apparecchi: | ||||
| Ex 8479.89 | – Altri | |||
| – Sostegno avanzante idraulico per miniere | ||||
| Ex 84.81 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche | |||
| 8481.10 | – Riduttori di pressione | |||
| 8481.20 | – Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche | |||
| 8481.40 | – Valvole di troppo pieno o di sicurezza | |||
| 8481.80 | – Altri oggetti di rubinetteria e organi simili | |||
| 8481.90 | – Parti | |||
| Ex 84.83 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione. | |||
| Ex 8483.40 | – Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia | |||
| – Elementi di trasmissione utilizzati esclusivamente in unità di pompaggio con aste di perforazione «sucker rod» destinati all’industria estrattiva del petrolio e del gas | ||||
| Ex 84.84(*)39 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | |||
| 8484.10 | – Guarnizioni metalloplastiche | |||
| 8484.2040 | – Giunti di tenuta stagna meccanici | |||
| 85.01(*) | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | |||
| 85.02(*) | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | |||
| 85.03(*) | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente e principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 | |||
| Ex 85.04(*) | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione | |||
| Trasformatori con dielettrico liquido: | ||||
| 8504.21 | – Di potenza inferiore o uguale a 650 kVA | |||
| 8504.22 | – Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA | |||
| 8504.23 | – Di potenza superiore a 10 000 kVA | |||
| Altri trasformatori: | ||||
| 8504.33 | – Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA | |||
| 8504.34 | – Di potenza superiore a 500 kVA | |||
| 8504.40 | – Convertitori statici | |||
| 8504.50 | – Altre bobine di reattanza e di autoinduzione | |||
| 8504.90 | – Parti | |||
| Ex 85.07(*)41 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare | |||
| – Esclusi i tipi destinati ai settori non energetici | ||||
| 85.14 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche | |||
| Ex 85.26(*) | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | |||
| 8526.10 | – Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar) | |||
| – Altri: | ||||
| 8526.91 | – Apparecchi di radionavigazione | |||
| 85.31(*) | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530. | |||
| Ex 85.32 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili | |||
| 8532.10 | – Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza) | |||
| 85.35 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V. | |||
| 85.36 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V. | |||
| Ex 8536.10 | – Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili | |||
| – Per un’intensità superiore a 63 A | ||||
| Ex 8536.20 | – Interruttori automatici | |||
| – Per un’intensità superiore a 63 A | ||||
| Ex 8536.30 | – Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici | |||
| – Per un’intensità superiore a 16 A | ||||
| – Relè: | ||||
| 8536.41 | – Per una tensione inferiore o uguale a 60 V | |||
| 8536.49 | – Altri | |||
| Ex 8536.50 | – Altri interruttori, sezionatori e commutatori | |||
| – Per una tensione superiore a 60 V | ||||
| 85.37 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517. | |||
| 85.38 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537. | |||
| Ex 85.41 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati | |||
| Ex 8541.40 | – Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce | |||
| – Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce | ||||
| Ex 85.44 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), munito o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | |||
| 8544.60 | – Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1000 V | |||
| 8544.70 | – Cavi di fibre ottiche | |||
| Ex 85.45 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carbone per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | |||
| 8545.20 | – Spazzole | |||
| 85.46 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia | |||
| 85.47 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | |||
| Ex 87.04 | Autoveicoli per il trasporto di merci | |||
| – Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): | ||||
| Ex 8704.21 | – Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t | |||
| – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività | ||||
| Ex 8704.22 | – Di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t | |||
| – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività | ||||
| Ex 8704.23 | – Di peso a pieno carico superiore a 20 t | |||
| – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività | ||||
| – Altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla: | ||||
| Ex 8704.31 | – Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t | |||
| – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività | ||||
| Ex 8704.32 | – Di peso a pieno carico superiore a 5 t | |||
| – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività | ||||
| Ex 87.05 | Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) | |||
| 8705.20 | – Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione | |||
| Ex 87.09 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | |||
| – Carrelli: | ||||
| Ex 8709.11 | – Elettrici | |||
| – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività | ||||
| Ex 8709.19 | – Altri | |||
| – Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività | ||||
| Ex 89.05 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili | |||
| 8905.20 | – Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili | |||
| Ex 90.15 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri | |||
| Ex 9015.80 | – Altri strumenti ed apparecchi | |||
| – Esclusivamente strumenti di geofisica | ||||
| 9015.90 | – Parti ed accessori | |||
| Ex 90.26(*)42 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032. | |||
| – Eccetto per i prodotti destinati all’industria della distribuzione delle acque | ||||
| 90.27 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi. | |||
| 90.28 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura. | |||
| Ex 90.29(*) | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), podometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | |||
| Ex 9029.10 | – Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), podometri e contatori simili | |||
| – Contatori di produzione | ||||
| Ex 9029.90 | – Parti e accessori | |||
| – Destinati a contatori di produzione | ||||
| Ex 90.30(*)43 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti. | |||
| Ex 9030.10 | – Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti | |||
| – Destinati al settore energetico | ||||
| – Altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore | ||||
| 9030.31 | – Multimetri | |||
| 9030.39 | – Altri | |||
| – Altri strumenti ed apparecchi: | ||||
| Ex 9030.8344 | – Altri, con dispositivo registratore | |||
| – Destinati al settore energetico | ||||
| Ex 9030.89 | – Altri | |||
| – Destinati al settore energetico | ||||
| Ex 9030.90 | – Parti ed accessori | |||
| – Destinati al settore energetico | ||||
| 90.32(*) | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici. |
(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4bis)
(ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 5)
Con riferimento a tutte le Parti contraenti, i materiali e prodotti energetici e le attività enumerati nella presente sezione non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia». 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici. Ex 44.01 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di pellets, tronchetti, ceppi o forme simili. 4401.10 – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili. 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
(1) In relazione agli investimenti effettuati il 3 settembre 2025 o successivamente nell’Unione europea e nei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato: a) i) Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta. ii) 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l’idrogeno prodotto da fonti non rinnovabili e caratterizzato da emissioni significativamente ridotte durante l’intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, a eccezione della biomassa, caratterizzato durante l’intero ciclo di vita da emissioni inferiori a 3 t CO2 eq / t H2. iii) Combustibili sintetici, a eccezione di quelli a basse emissioni di carbonio, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per combustibili a basse emissioni di carbonio si intendono i combustibili da carbonio riciclato, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi e liquidi da esso prodotti, che consentono di ridurre del 70 per cento le emissioni durante l’intero ciclo di vita. Per combustibili da carbonio riciclato si intendono i combustibili liquidi e gassosi prodotti da rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o da gas di trattamento dei rifiuti e gas di scarico di origine non rinnovabile. iv) Attività economiche riguardanti la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio di biossido di carbonio. b) In deroga alla lettera a): i) L’energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l’utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato dopo il 31 dicembre 2030. ii) Se in relazione con investimenti che sostituiscono investimenti esistenti per la produzione di energia elettrica (voce 27.16) a partire da materiali e prodotti energetici di cui alle voci da 27.01 a 27.10, l’energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l’utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024. iii) Il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare in modo sicuro e sostenibile gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso l’idrogeno, non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024. 2) In relazione agli investimenti effettuati in Svizzera il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato: a) 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l’idrogeno di origine fossile e l’idrogeno prodotto con l’elettricità, entrambi caratterizzati da emissioni di gas serra significativamente ridotte durante l’intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, con emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita inferiori a 3 t CO2 eq / t H2. b) Combustibili sintetici non caratterizzati da una significativa riduzione delle emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita rispetto ai combustibili sintetici prodotti da combustibili fossili senza abbattimento delle emissioni. Per significativamente si intende il raggiungimento di una soglia pari o superiore al 70 per cento. (3) In relazione agli investimenti effettuati nel Regno Unito il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato: a) Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta. b) 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende: i) idrogeno di origine fossile con cattura e stoccaggio del carbonio; ii) idrogeno prodotto con l’elettricità; o iii) idrogeno prodotto con altri metodi; che soddisfa i requisiti del Regno Unito relativi all’idrogeno a basse emissioni di carbonio (Low Carbon Hydrogen Standard ) nella versione pubblicata al momento in cui è effettuato l’investimento. c) Le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e prodotti energetici di seguito indicati, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia»: (i) Energia elettrica (voce 27.16 dell’allegato EM I) prodotta da gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell’allegato EM I) mediante centrali elettriche e infrastrutture che utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio e caratterizzata da una riduzione significativa delle emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita. (ii) Trasporto, trasmissione e distribuzione di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell’allegato EM I) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. (4) a) Fino all’entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024 la parte III del Trattato non si applica alle Parti contraenti sottoelencate per un investimento eseguito nella sua area da un investitore di un’altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività non ricompresi in quest’ultima Parte contraente nella sezione B del presente allegato: 1. Giappone b) Fino all’entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024 le Parti contraenti sottoelencate non prestano il proprio consenso incondizionato di cui all’articolo 26 paragrafo 3 lettera a) rispetto a una controversia sorta in relazione a un investimento effettuato da un investitore di un’altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività non ricompresi in quest’ultima Parte contraente nella sezione B del presente allegato: 1. Svizzera 2. Turchia
(ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4)
1. Ciascuna Parte contraente notifica al Segretariato tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali da essa applicate che non sono conformi alle disposizioni dell’articolo 5 entro:
Queste misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, di applicazione generale o specifica sono notificate unitamente alle loro principali caratteristiche.
2. Nel caso di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, applicate sotto autorità discrezionale, si deve notificare ogni applicazione specifica. Non è necessario divulgare le informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.
3. Ciascuna Parte contraente sopprime tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, notificate ai sensi del paragrafo 1 entro:
4. Nei periodi applicabili di cui al paragrafo 3, una Parte contraente non modifica le clausole di qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali che essa notifica in base al paragrafo 1 da quelle prevalenti alla data di entrata in vigore del presente trattato in maniera tale da aumentare il grado di discordanza con le disposizioni dell’articolo 5 del presente trattato.
5. In deroga al disposto del paragrafo 4, una Parte contraente, per non arrecare pregiudizio alle imprese costituite che sono soggette ad una misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, notificata ai sensi del paragrafo 1, può applicare .durante il periodo di soppressione la stessa misura ad un nuovo investimento nei casi seguenti:
Qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, applicata ad un nuovo investimento è notificata al Segretariato. Le clausole di detta misura, in termini di effetti concorrenziali, devono essere equivalenti a quelle applicabili alle imprese costituite e devono cessare allo stesso momento.
6. Qualora uno Stato o un’Organizzazione regionale di integrazione economica aderisca al presente trattato dopo la sua entrata in vigore:
(ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 10, lettera a))
1. Canada e Stati Uniti d’America
(ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6)
(ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i))
1. Australia
2. Azerbaigian
3. Bulgaria
4. Canada
5. Croazia
6. Cipro
7. Repubblica ceca
8. Comunità europee
9. Finlandia
10. Grecia
11. Ungheria
12. Irlanda
13. Italia
14. Giappone
15. Kazakistan
16. Norvegia
17. Polonia
18. Portogallo
19. Romania
20. Federazione russa
21. Slovenia
22. Spagna
23. Svezia
24. Stati Uniti d’America
(ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 27, paragrafo 2)
1. Australia
2. Canada
3. Ungheria
4. Norvegia
(ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, punto i)
1. Canada 2. Australia
1. Qualora nel pronunciare un lodo arbitrale un tribunale ritenga che una misura di un governo o autorità regionale o locale di una Parte contraente (qui di seguito denominata la «Parte responsabile») non è conforme ad una disposizione del presente trattato, la Parte responsabile adotta le misure ragionevoli disponibili per garantire l’osservanza del Trattato rispetto alla misura.
2. La Parte responsabile, entro trenta giorni dalla data in cui è stato pronunciato il lodo, notifica per iscritto al Segretariato la sua intenzione di assicurare l’osservanza del trattato rispetto alla misura. Il Segretariato presenta quanto prima possibile la notifica alla Conferenza della Carta e comunque non oltre la riunione di quest’ultima successiva al ricevimento della notifica. Se non è possibile assicurare immediatamente l’osservanza, la Parte responsabile dispone di un periodo ragionevole di tempo per farlo. Il periodo ragionevole di tempo è concordato da entrambe le parti della controversia. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Parte responsabile propone alla Conferenza della Carta di consentire un periodo ragionevole.
3. Qualora la Parte responsabile omette, entro un periodo di tempo ragionevole, di assicurare l’osservanza in merito alla misura, si adopera a convenire con l’altra Parte contraente parte della controversia (qui di seguito denominata la «Parte lesa», su richiesta di quest’ultima un risarcimento adeguato, a titolo di soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia.
4. Se entro 20 giorni dalla richiesta della Parte lesa, non è stato convenuto un risarcimento soddisfacente, la Parte lesa può, con l’autorizzazione della Conferenza della Carta, sospendere quei suoi obblighi verso la Parte responsabile ai sensi del trattato che essa considera equivalenti a quelli negati dalla misura in questione, sino a quando le Parti contraenti non raggiungano un accordo in merito alla risoluzione della loro controversia oppure la misura difforme è stata resa conforme al trattato.
5. Nell’esaminare gli obblighi da sospendere, la Parte lesa applica i principi e le procedure seguenti:
6. Su richiesta scritta della Parte responsabile, consegnata alla Parte lesa e al presidente del tribunale che ha pronunciato il lodo arbitrale, quest’ultimo determina se la sospensione degli obblighi effettuata dalla Parte lesa sia eccessiva e, in caso affermativo, in che misura. Se il tribunale non può essere nuovamente costituito, detta determinazione è effettuata da uno o più arbitri nominati dal Segretario generale. Le determinazioni di cui al presente paragrafo devono essere completate entro 60 giorni dalla richiesta al tribunale o dalla nomina da parte del Segretario generale e sono definitive e vincolanti.
7. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte responsabile, una Parte lesa si adopera al massimo per non ledere i diritti ai sensi del trattato di qualsiasi altra Parte contraente.
(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a))
Le seguenti disposizioni dell’accordo OMC non sono applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a):
1. Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio: tutte ad eccezione degli articoli IX, paragrafi 3 e 4 e XVI, paragrafi 1, 3 e 4.
a) L’allegato 1A dell’accordo OMC: Multilaterale Accordi multilaterali sugli scambi di merci i) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
| II | Elenchi di concessioni, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b), primo comma, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 7 | |
|---|---|---|
| IV | Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche | |
| XV | Disposizioni relative ai cambi | |
| XVIII | Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico | |
| XXII | Consultazioni | |
| XXIII | Vanificazione e pregiudizio | |
| XXIV | Unioni doganali e Aree di libero scambio, paragrafo 6 | |
| XXV | Azione collettiva delle Parti contraenti | |
| XXVI | Accettazione, entrata in vigore e registrazione | |
| XXVII | Sospensione o ritiro di concessioni | |
| XXVIII | Modifica degli elenchi | |
| XXVIIIbis | Negoziati tariffari | |
| XXIX | Rapporto di questo accordo con la Carta dell’Avana | |
| XXX | Emendamenti | |
| XXXI | Recesso | |
| XXXII | Parti contraenti | |
| XXXIII | Adesione | |
| XXXV | Non applicazione dell’accordo tra determinate parti contraenti | |
| XXXVI | Principi e obiettivi | |
| XXXVII | Impegni | |
| XXXVIII | Azione collettiva | |
| Appendice H | Attinente all’articolo XXVI | |
| Allegato I | Note e disposizioni complementari (per quanto riguarda gli articoli del GATT citati sopra) |
Intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
| 2. | Data di incorporazione degli altri dazi o oneri nell’elenco | |
|---|---|---|
| 4. | Contestazioni (soltanto la prima frase) | |
| 6. | Risoluzione delle controversie | |
| 8. | Sostituzione della decisione BISD 27S/24 |
Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
| 1. | Soltanto l’espressione «affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5» | |
|---|---|---|
| 5. | Gruppo di lavoro sul commercio di Stato |
Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
| 5. | Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, eccetto l’ultima frase | |
|---|---|---|
| 7. | Revisioni in seno al Comitato, l’espressione «o dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b)» | |
| 8. | Procedure di consultazione semplificate | |
| 13. | Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti, prima frase; terza frase: l’espressione «e dell’articolo XVIII, lettera b), della dichiarazione del 1979» e ultima frase |
Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Tutte eccetto il paragrafo 13 Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
| 3. | Annullamento o riduzione dei benefici |
|---|
Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Protocollo di Marrakech allegato al GATT 1994 ii) Accordo sull’agricoltura iii) Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie iv) Accordo sui tessili e sull’abbigliamento v) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi Preambolo (primo, ottavo e nono considerando)
| 1.3 | Disposizioni generali | |
|---|---|---|
| 10.5 | L’espressione «paesi sviluppati»; le parole «francese o spagnolo» sono sostituiti dalla parola «o russo» | |
| 10.6 | La parte di frase «e richiamerà l’attenzione dei paesi in via di sviluppo membri … per essi particolare interesse.» | |
| 10.9 | Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (lingue) | |
| 11. | Assistenza tecnica ad altri membri | |
| 12. | Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo membri | |
| 13. | Il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi | |
| 14. | Consultazioni e risoluzione delle controversie | |
| 15. | Disposizioni finali (ad eccezione dei paragrafi 15.2 e 15.5) |
Allegato 2 Gruppi di esperti vi) Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali vii) Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (antidumping)
| 15. | Paesi in via di sviluppo membri | |
|---|---|---|
| 16. | Comitato per le pratiche antidumping | |
| 17. | Consultazioni e risoluzione delle controversie | |
| 18. | Disposizioni finali, paragrafi 2 e 6 |
viii) Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (valore in dogana) Preambolo, secondo considerando, la parte di frase «e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo»
| 14. | Applicazione degli allegati (seconda frase, eccetto se riferita all’allegato III, paragrafi 6 e 7) | |
|---|---|---|
| 18. | Istituzioni (comitato per la valutazione in dogana) | |
| 19. | Consultazioni e risoluzione delle controversie | |
| 20. | Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo | |
| 21. | Riserve | |
| 23. | Esame | |
| 24. | Segretariato | |
| Allegato II | Comitato tecnico per la valutazione in dogana | |
| Allegato III | Disposizioni supplementari (eccetto i paragrafi 6 e 7) |
ix) Accordo sulle ispezioni pre-imbarco
Preambolo, commi 2 e 3
| 3.3 | Assistenza tecnica | |
|---|---|---|
| 6. | Esame | |
| 7. | Consultazioni | |
| 8. | Risoluzione delle controversie |
x) Accordo relativo alle regole in materia di origine
Preambolo, ottavo capoverso
| 4. | Istituzioni | |
|---|---|---|
| 6. | Esame | |
| 7. | Consultazioni | |
| 8. | Risoluzione delle controversie | |
| 9. | Armonizzazione delle regole in materia di origine | |
| Allegato I | Comitato tecnico per le regole in materia di origine |
xi) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione
| 1.4 a) | Disposizioni generali (ultima frase) | |
|---|---|---|
| 2.2 | Licenze automatiche di importazione (nota 5) | |
| 3.5 iv) | Licenze di importazione non automatiche (ultima frase) | |
| 4. | Istituzioni | |
| 6. | Consultazioni e risoluzione delle controversie | |
| 7. | Esame (eccetto paragrafo 3) | |
| 8. | Disposizioni finali (eccetto paragrafo 2) |
xii) Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
| 4. | Rimedi (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3) | |
|---|---|---|
| 5. | Effetti pregiudizievoli, ultima frase | |
| 6. | Grave pregiudizio (paragrafo 6, le espressioni «ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato V» e «insorta ai sensi dell’articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4»; al paragrafo 8, la parte di frase «, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell’allegato V» e paragrafo 9) | |
| 7. | Mezzi di tutela (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3) | |
| 8. | Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale, paragrafo 5 e nota 25 | |
| 9. | Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati | |
| 24. | Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari | |
| 26. | Vigilanza | |
| 27. | Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo membri | |
| 29. | Trasformazione in una economia di mercato, paragrafo 2 (eccetto prima frase) | |
| 30. | Risoluzione delle controversie | |
| 31. | Applicazione provvisoria | |
| 32.2, 32.7 e 32.8 | (soltanto nella misura in cui fanno riferimento agli allegati V e VII) Disposizioni finali | |
| Allegato V | Procedure per la raccolta di informazioni concernenti il grave danno | |
| Allegato VII | Paese in via di sviluppo |
xiii) Accordo sulle misure di salvaguardia
| 9. | Paesi in via di sviluppo membri | |
|---|---|---|
| 12. | Notifica e consultazioni, paragrafo 10 | |
| 13. | Vigilanza | |
| 14. | Risoluzione delle controversie | |
| Allegato | «Eccezione» |
b) Allegato 1B dell’accordo OMC: Accordo generale sugli scambi di servizi c) Allegato 1C dell’accordo OMC: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio d) Allegato 2 dell’accordo OMC: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e) Allegato 3 dell’accordo OMC Meccanismo di esame delle politiche commerciali f) Allegato 4 dell’accordo OMC: Accordi commerciali multilaterali: i) Accordo sul commercio di aeromobili civili ii) Accordo sugli appalti pubblici g) Decisioni ministeriali, dichiarazioni e intese:
| i) | Decisione sulle misure a favore dei paesi meno avanzati |
|---|---|
| ii) | Dichiarazione sul contributo dell’Organizzazione mondiale del commercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale nella definizione delle politiche |
| iii) | Decisione sulle procedure di notifica |
| iv) | Dichiarazione sui rapporti tra l’Organizzazione mondiale del commercio e il Fondo monetario internazionale |
| v) | Decisione sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari |
| vi) | Decisione sulla notifica di primo inserimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, dell’accordo sui tessili e sull’abbigliamento |
| vii) | Decisione sul riesame della pubblicazione del centro d’informazioni ISO/CEI |
| viii) | Decisione sulla proposta di intesa relativa al sistema informativo degli standard OMC-ISO |
| ix) | Decisione sulla prevenzione delle elusioni |
| x) | Decisione sulla revisione dell’articolo 17, paragrafo 6 dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 |
| xi) | Dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative |
| xii) | Decisione relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza del valore dichiarato |
| xiii) | Decisione sui testi relativi ai valori minimi e alle importazioni effettuate da agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi |
| xiv) | Decisione sulle disposizioni istituzionali per quanto riguarda l’accordo generale sugli scambi di servizi |
| xv) | Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l’accordo generale sugli scambi di servizi |
| xvi) | Decisione sugli scambi di servizi e l’ambiente |
| xvii) | Decisione sui negoziati relativi alla circolazione delle persone fisiche |
| xviii) | Decisione sui servizi finanziari |
| xix) | Decisione sui negoziati relativi ai servizi di trasporto marittimo |
| xx) | Decisione sui negoziati relativi alle telecomunicazioni di base |
| xxi) | Decisione sui servizi professionali |
| xxii) | Decisione relativa all’adozione dell’accordo sugli appalti pubblici |
| xxiv) | Decisione sull’applicazione e sulla revisione dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie |
| xxv) | Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari |
| xxvi) | Decisione sull’accettazione e l’adozione dell’accordo che istituisce l’OMC |
| xxvii) | Decisione sul commercio e l’ambiente |
| xxviii) | Decisione sulle conseguenze strutturali e finanziarie che derivano dall’applicazione dell’accordo che istituisce l’OMC |
| xxix | Decisione relativa alla creazione del Comitato preparatorio per l’OMC |
2. Tutte le altre disposizioni dell’accordo OMC che si riferiscono:
3. Tutti gli accordi, le disposizioni, le decisioni, le intese o le altre azioni comuni adottate ai sensi delle disposizioni enunciate ai paragrafi 1 o 2.
4. Gli scambi di materie nucleari possono essere disciplinati dagli accordi menzionati nelle dichiarazioni relative al presente paragrafo che figurano nell’atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell’energia.
1. In mancanza di interpretazione adeguata dell’accordo OMC adottata dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 2, dell’accordo OMC, nel caso di disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), la Conferenza sulla Carta può adottare un’interpretazione.
2. Le domande di deroghe ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 2 e 6, lettera b), sono sottoposte alla Conferenza sulla Carta che applicherà, a tal fine, le procedure di cui all’articolo IX, paragrafi 3 e 4 dell’accordo OMC.
3. Le deroghe agli obblighi in vigore nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio sono considerate in vigore ai fini dell’articolo 29 finché restano in vigore nell’OMC.
4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafi 4, 5 e 7, le disposizioni dell’articolo II del GATT 1994 che non sono state abrogate sono modificate come segue: i) I materiali e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II, importati da qualsiasi altra parte contraente o esportate nel suo territorio, sono esonerati dai dazi doganali o oneri di qualsiasi tipo applicati o legati all’importazione o all’esportazione, superiori a quelli applicati alla data di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a quelli applicati ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, o a quelli direttamente e obbligatoriamente applicati dalla legislazione in vigore nel territorio d’importazione o di esportazione alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase. ii) Nell’articolo II del GATT 1994 nulla impedisce ad una parte contraente di applicare in qualsiasi momento all’importazione o all’esportazione di un prodotto: a) un onere equivalente ad un’imposta interna applicata ai sensi delle disposizioni dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994 per quanto riguarda il prodotto interno simile o per quanto riguarda un articolo a partire dal quale il prodotto importato è stato fabbricato o prodotto in tutto o in parte; b) qualsiasi dazio antidumping o compensativo applicato ai sensi delle disposizioni dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; c) onorari o altri oneri proporzionali al costo dei servizi resi. iii) Nessuna parte contraente può cambiare il proprio metodo di determinazione del valore in dogana o di conversione delle valute in modo da alterare il valore degli obblighi di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7. iv) Se una parte contraente stabilisce, mantiene o autorizza, formalmente o di fatto, un monopolio d’importazione o d’esportazione di materie o di prodotti energetici di cui all’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all’allegato EQ II, tale monopolio non può accordare una protezione mediamente superiore a quella permessa dall’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7. Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l’utilizzo da parte delle parti contraenti di qualsiasi forma di aiuto ai produttori nazionali autorizzato da altre disposizioni del presente trattato. v) Se una parte contraente considera che un prodotto non riceve da un’altra parte contraente il trattamento che ritiene sia stato previsto dall’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7, essa sottopone direttamente la questione all’attenzione dell’altra parte contraente. Se quest’ultima conviene sul fatto che il trattamento previsto era quello chiesto dalla prima parte contraente, ma dichiara che tale trattamento non può essere accordato poiché un tribunale o un’altra autorità competente ha ordinato che il prodotto in causa non può, ai sensi della regolamentazione tariffaria della suddetta parte contraente, essere classificato in modo da consentire il trattamento previsto dal presente trattato, le due parti contraenti, insieme alle altre parti contraenti sostanzialmente interessate, avviano immediatamente ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un adeguamento compensativo. vi) a) I dazi e gli altri oneri specifici che figurano nel repertorio delle tariffe concernenti le parti contraenti membri del Fondo monetario internazionale e i margini preferenziali di alcuni dazi e oneri mantenuti dalle suddette parti contraenti, sono espressi nella valuta pertinente, alla parità accettata o temporaneamente riconosciuta dal Fondo alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7. Di conseguenza, qualora questa parità sia costantemente ridotta di oltre il venti per cento rispetto a quanto stabilito negli articoli pertinenti dell’accordo sul Fondo monetario internazionale, i suddetti diritti e oneri specifici e i margini di preferenza possono essere adeguati per tenere conto di tale riduzione, purché la Conferenza decida che tali adeguamenti non altereranno il valore dell’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7 o in qualsiasi altro articolo del presente trattato, tenendo debitamente conto di tutti i fattori che possono influenzare la necessità o l’urgenza di tali adeguamenti. b) Disposizioni simili si applicano a ogni parte contraente non membro del Fondo, a decorrere dalla data nella quale diventa membro del Fondo o conclude un accordo speciale sui cambi ai sensi dell’articolo XV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. vii) Ogni parte contraente notifica al segretariato i dazi doganali e gli altri oneri di qualsiasi tipo applicabili alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase. Il segretariato tiene un repertorio delle tariffe dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo pertinenti ai fini dello statu quo concernente i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 6 o 7.
5. La decisione del 26 marzo 1980 relativa alla «Creazione di un sistema a fogli mobili per gli elenchi di concessioni tariffarie» (BISD S27/24) non è applicabile ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Fatto salvo l’articolo 29, paragrafi 4, 5 o 7, le disposizioni applicabili dell’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 si applicano con le modifiche seguenti: i) Per garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 la natura e il livello di qualsiasi «altro dazio doganale o onere» applicato all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II disciplinate dalla suddetta disposizione, sono registrati nel repertorio delle tariffe ai livelli applicati, rispettivamente, alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 7, unitamente alla voce tariffaria alla quale si applicano. Resta inteso che tale iscrizione non modifica la natura giuridica degli «altri dazi o oneri». ii) Gli «altri dazi o oneri» sono registrati per quanto riguarda le materie e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II. iii) Ogni parte contraente può contestare l’esistenza di un «altro dazio o onere», sulla base del fatto che, per la voce in questione, nessun «altro dazio o onere» di questo tipo esisteva alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 7; ogni parte contraente può inoltre contestare la compatibilità del livello registrato di qualsiasi «altro dazio o onere» con l’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7, per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottato dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998, o un anno dopo la notifica al segretariato del livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o all’articolo 29, paragrafo 7, se corrispondente ad una data più recente. iv) La registrazione di «altri dazi o oneri» nel repertorio delle tariffe non pregiudica la loro compatibilità con i diritti e gli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 diversi da quelli di cui al summenzionato punto (iii). Tutte le Parti contraenti conservano il diritto di contestare in qualsiasi momento la compatibilità di «altri dazi o oneri» con tali obblighi. v) Gli «altri dazi o oneri» omessi in una notifica al Segretariato non possono esservi aggiunti successivamente e gli «altri dazi o oneri» registrati ad un livello inferiore rispetto a quello vigente alla data applicabile non saranno riportati a quest’ultimo livello, a meno che tali aggiunte o modifiche siano effettuate entro sei mesi dalla notifica al Segretariato.
6. Quando l’accordo OMC fa riferimento a «dazi registrati negli elenchi» o a «dazi consolidati», occorre leggere «il livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo consentito ai sensi dell’articolo 29, paragrafi da 4 a 8».
7. Quando l’accordo OMC si riferisce alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC (o un’espressione simile) come data di riferimento per un’azione, occorre sostituirla con la data di entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottata dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998.
8. Per quanto riguarda le notifiche richieste dalle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a):
9. Quando si applica l’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 6, lettera b), la Conferenza sulla Carta adempie tutti i doveri applicabili imposti dall’accordo OMC agli organismi competenti ai sensi di detto accordo.
10. a) Le interpretazioni dell’accordo OMC adottate dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 2, dell’accordo OMC si applicano nella misura in cui interpretano disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a). b) Le modifiche dell’accordo OMC ai sensi dell’articolo X dell’accordo OMC vincolanti per tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (diverse da quelle di cui all’articolo X, paragrafo 9) nella misura in cui modificano le disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o vi si riferiscono, si applicano a meno che una parte contraente chieda alla Conferenza sulla Carta di non applicarli o di modificarli. La Conferenza sulla Carta adotta la decisione a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti e fissa la data della fine dell’applicazione o della modifica di tale emendamento. Una domanda di disapplicazione o di modifica di un emendamento può comprendere la richiesta di sospendere l’applicazione dell’emendamento in attesa della decisione della Conferenza sulla Carta. Le domande alla Conferenza sulla Carta ai sensi del presente paragrafo sono presentate entro sei mesi dalla notifica da parte del Segretariato dell’entrata in vigore dell’emendamento nell’ambito dell’accordo OMC. c) Le interpretazioni, gli emendamenti o i nuovi strumenti adottati dall’OMC, diversi dalle interpretazioni e dagli emendamenti applicati ai sensi delle lettere a) e b), non sono applicabili.
(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b))
1. Qualsiasi accordo cui si fa riferimento nell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b) deve essere notificato per iscritto al Segretariato ad opera o per conto di tutte le Parti di detto accordo che firmano o aderiscono al presente trattato:
2. La notifica deve comprendere:
3. Le Parti di un accordo notificato ai sensi del paragrafo 1, devono accordare alle Parti interessate ragionevoli possibilità di consultazione riguardo a tale accordo e devono tener conto delle loro osservazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, l’accordo è esaminato dalla Conferenza della Carta che può adottare raccomandazioni al riguardo.
4. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente l’attuazione degli accordi notificati in conformità del paragrafo 1 e i progressi compiuti verso la soppressione di quelle disposizioni degli stessi che non sono conformi alle disposizioni dell'accordo OMC, rese applicabili dall’articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Su richiesta di una qualsiasi Parte interessata, la Conferenza della Carta può adottare raccomandazioni riguardo a detto accordo.
5. Un accordo descritto all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), in caso di urgenza eccezionale può entrare in vigore senza la notifica e la consultazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, sempreché questa notifica abbia luogo e sia prevista prontamente una possibilità di consultazione. In tal caso, le Parti dell’accordo, dopo la sua entrata in vigore devono prontamente notificarne il testo in conformità del paragrafo 2, lettera a).
6. Le Parti contraenti che sono o diventano Parti di un accordo di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b) si adoperano per limitare le difformità dello stesso nei confronti delle disposizioni dell'accordo OMC rese applicabili dall’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) a quelle necessarie in relazione alle circostanze particolari e ad attuare detto accordo in maniera da derogare il meno possibile da dette disposizioni. Esse adoperano ogni energia per adottare azioni riparatrici alla luce delle osservazioni delle Parti interessate e di eventuali raccomandazioni della Conferenza della Carta.
(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7)
(ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 7)
(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 9)
7. Ogni Parte contraente può nominare due persone che, nel caso di Parti contraenti che sono anche membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, se sono disposte e atte a fungere da membri del collegio, ai sensi del presente allegato, possono essere persone i cui nomi figurano nell’elenco indicativo di persone aventi o no dei legami con amministrazioni nazionali, di cui all’articolo 8 dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie che figurano nell’allegato 2 dell’accordo OMC oppure persone che hanno già fatto parte di un collegio per la soluzione delle controversie nel quadro del GATT o dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il Segretario generale può anche nominare, con l’approvazione della Conferenza della Carta, non più di 10 persone, disposte e atte a fungere da membri del collegio al fine di risolvere la controversia conformemente ai paragrafi da 2 a 4. La Conferenza della Carta può inoltre decidere di nominare agli stessi fini, fino ad un massimo di 20 persone figuranti negli elenchi per la risoluzione delle controversie di altri organismi internazionali che siano disposte e atte a fungere come membri del collegio. I nomi di tutte le persone così designate costituiscono l’elenco delle persone preposte alla soluzione delle controversie. Le persone fisiche sono designate sulla base di una rigorosa oggettività, affidabilità e valida capacità di giudizio nonché, per quanto possibile, esse devono avere esperienza in questioni internazionali attinenti agli scambi e all’energia, in particolare con riferimento alle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29. Nell’espletamento di qualsiasi funzione ai termini del presente allegato, le persone designate non devono essere affiliate a nessuna Parte contraente né ricevere istruzioni da essa. Le persone designate hanno un mandato rinnovabile di cinque anni e fino alla nomina dei loro successori. Una persona designata il cui mandato viene a scadenza, continua ad espletare ogni funzione per la quale è stata scelta ai termini del presente allegato. In caso di decesso, dimissioni o incapacità di una persona designata, la Parte contraente o il Segretario generale, a seconda di chi l’ha designata, ha il diritto di designare un’altra persona per il restante periodo della nomina; la designazione da parte del Segretario generale è soggetta ad approvazione della Conferenza della Carta.
8. In deroga al disposto del presente allegato, le Parti contraenti sono invitate a consultarsi durante tutto il procedimento di risoluzione della controversia al fine di giungere ad una soluzione.
9. La Conferenza della Carta può nominare o designare altri organismi o fori per svolgere qualsiasi funzione delegata nel presente allegato al Segretariato e al Segretario generale.
10. Quando una parte contraente fa valere l’articolo 29, paragrafo 9, lettera b), il presente allegato si applica, fatte salve le modifiche seguenti:
(ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3)
1. I contributi che le Parti contraenti devono pagare sono determinati ogni anno dal Segretariato sulla base dei loro contributi in percentuale stabiliti secondo l’ultima «Regular Budget Scale of Assessment» disponibile delle Nazioni Unite (integrata con informazioni sui contributi teorici per le Parti contraenti che non sono membri delle Nazioni Unite).
2. I contributi sono adeguati ove necessario per garantire che il totale di tutti i contributi delle Parti contraenti sia 100 per cento.
(ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera c))
1. Repubblica ceca
2. Germania
3. Ungheria
4. Lituania
5. Polonia
6. Slovacchia
(ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1)
Elenco delle Parti contraenti autorizzate ad accordi di transizione
Albania
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Bulgaria
Croazia
Repubblica ceca
Estonia
Georgia
Ungheria
Kazakistan
Kirghizistan
Lettonia
Lituania
Moldavia
Polonia
Romania
Federazione russa
Slovacchia
Slovenia
Tagikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Segue l’elenco di deroghe transitorie di ciascun Paese45.
La Conferenza europea della Carta dell’energia ha adottato le seguenti decisioni:
1. Trattato in generale
In caso di conflitto tra il Trattato riguardante lo Spitsbergen del 9 febbraio 192046(il trattato Svalbard) e il Trattato sulla Carta dell’energia, il trattato concernente Spitsbergen prevale nella misura del conflitto, senza pregiudizio delle posizioni delle Parti contraenti relativamente al trattato Svalbard. Nell’eventualità di detto conflitto o di una controversia circa la presenza di detto conflitto o la sua portata, non si applicano l’articolo 16 e la Parte V del Trattato sulla Carta dell’energia.
2.a4.…
5. Articoli 24 paragrafo 4 lettera a) e 25
Un investimento di un investitore di cui all’articolo 1 paragrafo 7 lettera a) punto ii) di una Parte contraente che non è parte di un accordo di integrazione economica «AIE», o membro di un’area di libero scambio o di un’unione doganale ha diritto al trattamento concesso ai termini di detti «AIE» area di libero scambio o unione doganale, a condizione che l’investimento:
I. La sessione plenaria finale della Conferenza della Carta europea dell’energia si è svolta a Lisbona il 16-17 dicembre 1994. Ad essa hanno partecipato rappresentanti de: la Repubblica di Albania, la Repubblica di Armenia, Australia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica dell’Azerbaigian, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le Comunità europee, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d’Islanda, Irlanda, la Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica della Lettonia, il Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Moldavia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione russa, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica del Tagikistan, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l’Ucraina, il Regno Unito, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica dell’Uzbekistan (qui di seguito designati «i rappresentanti») nonché, osservatori di taluni Paesi e organizzazioni internazionali invitati.
II. Alla riunione del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990, il Primo Ministro dei Paesi Bassi suggerì di catalizzare e accelerare la ripresa economica nell’Europa orientale e nell’allora Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche attraverso la cooperazione nel settore dell’energia. La proposta fu accolta positivamente dal Consiglio che invitò la Commissione delle Comunità europee a studiare le modalità migliori per attuare questa cooperazione. Nel febbraio 1991, la Commissione ha proposto l’idea di una Carta europea dell’energia.
Dopo il dibattito sulla proposta della Commissione in seno al Consiglio, le Comunità europee hanno invitato gli altri Paesi dell’Europa occidentale ed orientale, l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e i membri non europei dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a partecipare ad una conferenza a Bruxelles nel luglio 1991 per avviare i negoziati sulla Carta europea dell’energia. Vari altri Paesi ed organizzazioni internazionali sono stati invitati a partecipare alla Conferenza europea sulla Carta dell’energia come osservatori.
I negoziati sulla Carta europea dell’energia sono terminati nel 1991 e la Carta è stata adottata con la firma di un documento conclusivo alla conferenza svoltasi a l’Aia il 16–17 dicembre 1991. I Firmatari della Carta, a tale momento o successivamente, sono quelli elencati nella Sezione I precedente, diversi dagli osservatori.
I Firmatari della Carta europea dell’energia si sono impegnati: – a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione il più presto possibile negoziando in buona fede un accordo di base ed i protocolli.
La Conferenza della Carta europea dell’energia ha pertanto avviato i negoziati su un accordo di base – nominato successivamente Trattato sulla Carta dell’energia – inteso a promuovere la cooperazione industriale Est-Ovest assicurando la tutela giuridica in materia di investimenti, transito e commercio. Esso ha anche avviato negoziati sui protocolli nei settori dell’efficienza energetica, della sicurezza nucleare e degli idrocarburi, anche se in quest’ultimo caso, i negoziati sono stati successivamente sospesi fino al completamento del Trattato sulla Carta dell’energia.
I negoziati relativi al trattato sulla Carta dell’energia e al protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e gli aspetti ambientali correlati sono terminati con successo nel 1994.
III. In esito delle sue deliberazioni, la Conferenza sulla Carta europea dell’energia ha adottato il testo del Trattato sulla Carta dell’energia (in appresso denominato il «Trattato») che figura nell’allegato 1 e delle decisioni al riguardo che figurano nell’allegato 2 e hanno convenuto che il Trattato sia aperto alla firma a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.
IV. Nel firmare l’Atto finale, i rappresentanti hanno convenuto di adottare relativamente al Trattato le clausole interpretative qui di seguito.
1.Trattato in generale
ii) impediscono l’uso di sistemi di determinazione dei prezzi che applichino prezzi identici ai clienti in località diverse, nell’ambito di una categoria particolare di consumatori.
c) Le deroghe al trattamento della nazione più favorita non devono contemplare misure specifiche per un investitore o un gruppo di investitori, bensì misure di applicazione generale.
2.Articolo 1, paragrafo 5
ii) la costruzione e l’esercizio di impianti di generazione dell’energia, compresi quelli eolici e quelli alimentati da altre fonti energetiche rinnovabili;
iii) il trasporto, la distribuzione, l’immagazzinamento e l’approvvigionamento di materiali e prodotti energetici, ad esempio mediante reti e condotte di trasmissione e distribuzione o linee ferroviarie dedicate nonché la costruzione dei relativi impianti, compresa la posa di condotte per il petrolio, il gas e i fanghi di carbone;
iv) l’eliminazione e lo smaltimento di rifiuti dagli impianti connessi con la produzione di energia quali le centrali elettriche, compresi i residui radioattivi delle centrali elettronucleari;
v) lo smantellamento di impianti connessi con la produzione di energia, comprese piattaforme petrolifere, raffinerie di petrolio e impianti di generazione dell’energia;
vi) la commercializzazione e la vendita nonché gli scambi di materiali e prodotti energetici, ad esempio vendite al minuto di benzina; e
vii) attività di ricerca, consulenza, pianificazione, gestione e progettazione connesse con le attività sopra menzionate, comprese quelle volte a migliorare l’efficienza energetica, come definito nell’articolo 19, paragrafo 7, lettera c)47.
3.Articolo 1, paragrafo 6
A fini di chiarezza, in merito alla questione se un investimento effettuato nell’area di una Parte contraente, sia controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di un’altra Parte contraente, il controllo di un investimento significa controllo in fatto, determinato dopo esame delle circostanze fattuali in ogni situazione. In ciascuno di questi esami, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi, per quanto riguarda l’investitore:
Ove si dubiti sul controllo diretto o indiretto di un investitore su un investimento, un investitore che rivendica questo controllo è tenuto a dimostrarne l’esistenza.
4.Articolo 1, paragrafo 8
In linea con la politica dell’Australia sugli investimenti esteri, la realizzazione di un nuovo progetto di estrazione mineraria o di trattamento di materie prime, con un investimento complessivo di 10 milioni o più di dollari australiani, ad opera di un interesse estero, costituisce la realizzazione di un nuovo investimento, anche se detto interesse estero gestisce già un’attività simile in Australia.
5.…
6.Articolo 5, paragrafo 1
L’accordo dei rappresentanti sull’articolo 5 non comporta alcuna presa di posizione in ordine al fatto o alla misura in cui le disposizioni dell’«Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi», allegato all’Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, siano o meno implicite negli articoli III e XI del GATT.
7.Articolo 6
8.Articolo 7, paragrafo 4
La legislazione applicabile comprenderebbe disposizioni riguardanti la protezione dell’ambiente, l’utilizzazione del suolo, la sicurezza, o gli standards tecnici.
9.Articoli 9, 10 e parte V
I programmi di una Parte contraente che prevedono prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intesi a facilitare gli scambi o gli investimenti all’estero non connessi a investimenti o attività correlate di investitori di altre Parti contraenti nella sua area, possono essere soggetti a vincoli in materia di partecipazione ad essi.
10.Articolo 10, paragrafo 4
Il trattato aggiuntivo specificherà le condizioni di applicazione del trattamento descritto all’articolo 10, paragrafo 3. Queste condizioni comprenderanno, tra l’altro, disposizioni relative alla vendita o altre forme di dismissione di beni pubblici (privatizzazione) e lo smantellamento di monopoli.
11.Articoli 10, paragrafo 4 e 29, paragrafo 6
Le Parti contraenti possono tenere conto di qualsiasi correlazione tra le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 e quelle dell’articolo 29, paragrafo 6.
12.Articolo 14, paragrafo 5
Resta inteso che una Parte contraente che aderisce ad un accordo di cui all’articolo 14, paragrafo 5, garantisce che le condizioni di detto accordo non siano in contraddizione con i suoi obblighi ai sensi dello statuto dell’accordo del Fondo monetario internazionale.
13.Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)
Spetta a ciascuna Parte contraente decidere in che misura la valutazione e il monitoraggio dell’impatto ambientale debba essere soggetto a requisiti legali, stabilire le autorità competenti ad adottare decisioni su detti requisiti e le opportune procedure da seguire.
14.Articoli 22 e 23
Con riferimento agli scambi di materiali e progetti energetici disciplinati dall’articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 22 e 23.
14.48Articolo 34
La Conferenza della Carta dovrebbe adottare il bilancio preventivo annuo prima dell’inizio dell’esercizio finanziario.
15.Articolo 24
Le eccezioni contemplate nel GATT e negli atti correlati si applicano tra Parti contraenti particolari che sono membri del GATT, come riconosciuto dall’articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi di materiali e prodotti energetici disciplinati dall’articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui all’articolo 24.
15.49Clausola interpretativa relativa all’articolo 32, paragrafi 6 e 750e all’articolo 34, paragrafo 3, lettera o
La Conferenza della Carta svolge una revisione annuale relativamente all’eventuale trasferimento di materiali e prodotti energetici o di attrezzature del settore energetico dagli allegati EM I o EQ I agli allegati EM II o EQ II.
15.51Articolo 34, paragrafo 3, lettera m)
I cambiamenti tecnici degli allegati possono ad esempio, comprendere l’eliminazione dall’elenco dei non firmatari o dei firmatari che hanno manifestato l’intenzione di non ratificare oppure aggiunte agli allegati N e VC. Resta inteso che il Segretariato proponga questi cambiamenti, ove opportuno, alla Conferenza della Carta.
16.Articolo 26, paragrafo 2, lettera a)
L’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) non va interpretato nel senso di imporre ad una Parte contraente di attuare la parte III del Trattato nel suo diritto interno.
17.Articoli 26 e 27
Il riferimento agli obblighi del Trattato nella penultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1 non comprende le decisioni adottate da organizzazioni internazionali, anche se giuridicamente vincolanti, ovvero di trattati entrati in vigore antecedentemente al 1° gennaio 1970.
18.Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)
19.Articolo 33
La Conferenza provvisoria della Carta dovrebbe quanto prima decidere le migliori modalità per attuare l’obiettivo del titolo III della Carta europea dell’energia, cioè che i protocolli siano negoziati nei settori di cooperazione elencati al titolo III della Carta.
22.Allegato TFU, punto 1
V. I rappresentanti hanno dichiarato che l’articolo 18, paragrafo 2 non deve essere interpretato in modo da consentire di eludere l’applicazione delle altre disposizioni del Trattato.
VI. I rappresentanti hanno inoltre preso nota delle seguenti dichiarazioni relative al Trattato:
1.Articolo 7
L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica, i loro Stati membri e la Norvegia dichiarano che le disposizioni dell’articolo 7 sono soggette alle norme convenzionali del diritto internazionale sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini o, in assenza di queste norme, al diritto internazionale generale.
Essi dichiarano inoltre che l’articolo 7 non incide sull’interpretazione del diritto internazionale vigente sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini e non deve essere interpretato in tal senso.
2.Articolo 25
L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri ricordano che, in conformità con l’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: (a) le società o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cui alla parte terza, titolo IV, capo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; a tal fine le società o imprese che hanno unicamente la sede sociale nell’Unione europea devono avere un legame effettivo e permanente con l’economia di uno degli Stati membri; (b) con i termini «società o imprese» si intendono le società o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.
L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri ricordano inoltre che:
il diritto dell’Unione europea contempla la possibilità di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di società o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che l’applicazione dell’articolo 25 del Trattato sulla Carta dell’energia consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal più ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono l’Unione europea.
3.Articolo 40
La Danimarca ricorda che la Carta europea dell’energia non si applica alla Groenlandia e alle Isole Farøer sino al ricevimento di una notificazione a tal fine da parte dei governi locali della Groenlandia e delle Isole Farøer.
A tal riguardo, la Danimarca dichiara che l’articolo 40 del Trattato si applica alla Groenlandia e alle Isole Farøer.
4.Allegato W, Punto 4
(a) La Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e l’Ucraina dichiarano che, conformemente all’accordo di partenariato e cooperazione firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 e al relativo accordo provvisorio parafato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell’accordo tra l’Euratom e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina per la cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare. (b) L’Euratom e il Kazakstan dichiarano che, conformemente all’accordo di partenariato e cooperazione parafato a Bruxelles il 20 maggio 1994, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra l’Euratom e il governo della Repubblica del Kazakstan. (c) L’Euratom e il Kirghizistan dichiarano che, conformemente all’accordo di partenariato e cooperazione parafato a Bruxelles il 31 maggio 1994, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Kirghizistan. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989. (d) L’Euratom e il Tagikistan dichiarano che gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Tagikistan. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989. (e) L’Euratom e l’Uzbekistan dichiarano che gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni dell’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare concluso tra l’Euratom e il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan.
VII. La Conferenza sulla Carta europea dell’energia ha adottato il testo del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati che figura nell’allegato 3.
VIII. La Conferenza della Carta contemplata dal Trattato è d’ora innanzi responsabile per decidere sulle richieste di firmare il documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia e sulla Carta europea dell’energia così adottata nonché il documento conclusivo della Conferenza ministeriale (L’Aia II) sulla Carta internazionale dell’energia e la Carta internazionale dell’energia così adottata.
IX. Gli atti dei negoziati della Conferenza europea della Carta dell’energia saranno depositati al Segretariato.
Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell’anno millenovecentonovantaquattro.
(Seguono le firme)
Sono state adottate le seguenti clausole interpretative relative all’emendamento:
1. Clausola interpretativa relativa all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) e all’allegato W:
Fatto salvo l’elenco di cui al paragrafo 6 dell’articolo XXIV del GATT 1994, riportato nell’allegato W, parte A, punto 1, lettera a), sottopunto i), ogni firmatario interessato da un aumento dei dazi doganali o di altri oneri di qualsiasi tipo in conseguenza di o in relazione all’importazione o all’esportazione di cui alla prima frase di detto paragrafo, è autorizzato a sollecitare consultazioni in seno alla Conferenza della Carta.
2. Clausola interpretativa relativa all’articolo 29, paragrafo 7:
Nel caso di un firmatario non membro dell’OMC ed elencato nell’allegato BR, nell’allegato BRQ o in entrambi, ogni concessione offerta formalmente nel corso del processo di adesione all’OMC in merito ai materiali o ai prodotti energetici di cui all’allegato EM II o alle attrezzature del settore energetico di cui all’allegato EQ II sarà considerata, ai fini del presente articolo, un impegno a titolo dell’OMC.
Sono state fatte le seguenti dichiarazioni in merito all’emendamento:
Dichiarazione congiunta sui di ritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
I firmatari confermano il loro impegno ad assicurare un’effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale secondo i più rigorosi criteri internazionali.
Ai fini della presente dichiarazione, i diritti di proprietà intellettuale comprendono, in particolare, i diritti d’autore e i diritti connessi (compresi i programmi e le basi di dati informatici), i marchi di fabbrica, le indicazioni geografiche, i brevetti, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori e le informazioni riservate.
Dichiarazione congiunta della Federazione russa e dell’Unione europea
.
1. I firmatari che applicano temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e le parti contraenti decidono di applicare la presente modifica provvisoriamente, in attesa della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, nella misura in cui tale applicazione provvisoria non è incompatibile con la loro costituzione o le loro leggi e i loro regolamenti.
2. a) Fatto salvo il paragrafo 1: i) un firmatario che applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia o una parte contraente possono, entro novanta giorni dall’adozione della presente modifica da parte della Conferenza sulla Carta, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l’applicazione provvisoria della presente modifica; ii) un firmatario che non applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, può, al più tardi alla data nella quale diventa parte contraente o inizia ad applicare il trattato provvisoriamente, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l’applicazione provvisoria della presente modifica. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al firmatario o alla parte contraente che ha presentato una siffatta dichiarazione. Un firmatario o una parte contraente che hanno presentato tale dichiarazione possono ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. b) Né il firmatario o la parte contraente che presentano una dichiarazione di cui alla lettera a), né gli investitori di tale firmatario o parte contraente possono rivendicare i benefici dell’applicazione provvisoria a titolo del paragrafo 1.
(3) Qualsiasi firmatario o parte contraente può porre fine alla sua applicazione provvisoria della presente modifica notificando per iscritto al depositario la sua intenzione di non ratificarla, accettarla o approvarla. La fine dell’applicazione provvisoria diviene effettiva, per qualsiasi firmatario o parte contraente, dopo sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica scritta. Si considera che il firmatario che pone fine all’applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera a), pone fine anche all’applicazione provvisoria della presente modifica, con effetto alla stessa data.
Le decisioni adottate in relazione all’adozione della presente modifica costituiscono parte integrante del trattato sulla Carta dell’energia.
1. I firmatari che non applicano provvisoriamente l’emendamento adottato il 24 aprile 1998 possono, quando intraprendono i passi per la sua applicazione definitiva o provvisoria, notificare per iscritto al Segretariato che, per tutto il tempo in cui resteranno iscritti negli elenchi degli allegati BR e BRQ, applicheranno la modifica come se tutte le voci concernenti i materiali, i prodotti energetici e le attrezzature del settore energetico figurassero ancora negli allegati EM I e EQ I.
L’emendamento si applicherà di conseguenza a tali firmatari.
Un firmatario può in qualsiasi momento ritirare la suddetta notifica mediante comunicazione scritta al Segretariato.
2. Le «Disposizioni finali» dell’emendamento sono basate sulla parte VIII, in particolare sull’articolo 42, del trattato sulla Carta dell’Energia, nella misura in cui è pertinente.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22 marzo | 2013 A | 20 giugno | 2013 |
| Albania | 12 febbraio | 1998 | 13 maggio | 1998 |
| Armenia | 19 gennaio | 1998 | 19 aprile | 1998 |
| Austria | 16 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Azerbaigian | 23 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Belgio | 8 maggio | 1998 | 7 giugno | 1998 |
| Bosnia e Erzegovina | 17 maggio | 2001 | 16 agosto | 2001 |
| Bulgaria | 15 novembre | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Ceca, Repubblica | 17 giugno | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Cipro | 16 gennaio | 1998 | 16 aprile | 1998 |
| Croazia | 9 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Estonia | 4 maggio | 1998 | 2 agosto | 1998 |
| Finlandia | 16 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Georgia | 12 luglio | 1995 | 16 aprile | 1998 |
| Giappone | 23 luglio | 2002 | 21 ottobre | 2002 |
| Giordania | 12 settembre | 2018 A | 11 dicembre | 2018 |
| Grecia | 4 settembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Irlanda | 15 aprile | 1999 | 14 luglio | 1999 |
| Islanda | 20 luglio | 2015 | 18 ottobre | 2015 |
| Kazakstan | 6 agosto | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Kirghizistan | 7 luglio | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Lettonia | 15 gennaio | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Liechtenstein | 12 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Macedonia del Nord | 27 marzo | 1998 A | 25 giugno | 1998 |
| Malta | 30 maggio | 2001 | 28 agosto | 2001 |
| Moldova | 22 giugno | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Mongolia | 19 novembre | 1999 A | 17 febbraio | 2000 |
| Montenegro | 8 settembre | 2015 A | 7 dicembre | 2015 |
| Romania | 12 agosto | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Slovacchia | 16 ottobre | 1995 | 16 aprile | 1998 |
| Svezia | 16 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Svizzera* | 19 settembre | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Tagikistan | 25 giugno | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Turchia | 5 aprile | 2001 | 4 luglio | 2001 |
| Turkmenistan | 17 luglio | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Ucraina | 29 ottobre | 1998 | 27 gennaio | 1999 |
| Ungheria | 8 aprile | 1998 | 7 luglio | 1998 |
| Uzbekistan | 12 marzo | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Yemen | 31 ottobre | 2018 A | 29 gennaio | 2019 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Segretariato della Carta dell’energia:www.energycharter.org/media/all-newsoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| SvizzeraCon la dichiarazione del 29 settembre 2025, pervenuta il 2 ottobre 2025, la Svizzera ha informato il Segretariato della Carta dell’energia, per motivi di buon ordine, che intende esercitare i diritti di cui all’articolo 17 del Trattato sulla Carta dell’energia, e rifiutare i vantaggi della parte III del suddetto Trattato: |
RU 1998 2733 ↩
Correzione del 22 ott. 2025, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2025 633). ↩
Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
RS 0.515.03 ↩
RS 0.814.01 ↩
RS 0.814.32 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Introdotto dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Espr. inserita dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Cifra inserita dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Espr. inserita dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Nuovo testo della parte di frase giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
RS 0.975.2 ↩
RS 0.277.12 ↩
RS 0.632.20 ↩
RS 0.632.20 ; allegato 1A ↩
Introdotta dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Introdotta dall’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Originaria lett. n). ↩
Nuova lett. giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Introdotta dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
Nuova lett. giusta l’art. 2 dell’emendamento del 24 apr. 1998, in vigore dal 21 gen. 2010 (RU 2010 3461). ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
Cfr. codice NC 7304 20 nella versione 1992. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
Cfr. codice NC 8207 11 e 8207 12 nella versione 1992. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
Cfr. codice NC 8406 19 nella versione 1992. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
Cap. 84. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
Non figura in una sottovoce separata nella versione 1992. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
(*) Salvo prodotti destinati ad aeromobili civili. ↩
Cfr. codice 9030 81 nella versione 1992. ↩
L’elenco di deroghe di ciascun Paese contenute nell’all. T sono ottenibili presso la Segreteria di Stato dell’economia, SECO, Effingerstrasse 31, 3003 Berna. ↩
RS 0.142.115.981 ↩
Attualmente art. 19 par. 3 lett. c). ↩
Originaria clausula 20. ↩
Originario clausola 3 dell’Atto finale della Conferenza internazionale e decisione della Conferenza della Carta dell’energia in merito all’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia. ↩
Attualmente art. 29 para. 6 e 7. ↩
Originaria clausula 20. ↩