0.730.01•Protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati
0.730.01Multilateral International Treaty16 apr 1998
Concluso a Lisbona il 17 dicembre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 19 settembre 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 aprile 1998
(Stato 24 luglio 2025)
Preambolo
Le Parti contraenti del presente protocollo,
vista la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata a L’Aia il 17 dicembre 1991; in particolare le dichiarazioni in essa contenute secondo cui la cooperazione è necessaria nel settore dell’efficienza energetica e della relativa tutela dell’ambiente;
visto anche il trattato sulla Carta dell’energia2, aperto alla firma dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995;
edotte sui lavori svolti dalle organizzazioni e dai consessi internazionali nel settore dell’efficienza energetica e degli aspetti ambientali del ciclo dell’energia;
consapevoli dei miglioramenti a livello di sicurezza dell’approvvigionamento e dei considerevoli utili economici e ambientali derivanti all’applicazione di misure di efficienza energetica secondo un favorevole rapporto costo/efficacia; consapevoli altresì dell’importanza di queste misure per la ristrutturazione delle economie e il miglioramento del tenore di vita;
riconoscendo che i progressi sull’efficienza energetica riducono gli effetti negativi del ciclo dell’energia sull’ambiente, compreso il surriscaldamento del pianeta e l’acidificazione;
convinte che i prezzi dell’energia debbano riflettere per quanto possibile un mercato concorrenziale, assicurando una formazione dei prezzi orientata al mercato, compresa una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali e riconoscendo che questa formazione dei prezzi è essenziale per migliorare l’efficienza energetica e, di riflesso, la tutela ambientale;
apprezzando il ruolo essenziale del settore privato, comprese le piccole e medie imprese, nel promuovere e attuare misure di efficienza energetica e desiderosi di garantire un quadro istituzionale favorevole ad investimenti economicamente vitali nel campo dell’efficienza energetica;
riconoscendo che le forme commerciali di cooperazione possono dover essere completate da una cooperazione intergovernativa, in particolare per quanto riguarda la formulazione e l’analisi della politica energetica come pure in altri campi essenziali per migliorare l’efficienza energetica ma che non si prestano ad un finanziamento privato;
desiderose di intraprendere un’azione di cooperazione e coordinata nel settore dell’efficienza energetica e della relativa tutela ambientale e di adottare un protocollo che fornisce un quadro per utilizzare l’energia nel modo più economico ed efficiente possibile,
hanno convenuto quanto segue:
Si applicano, nel presente protocollo, le seguenti definizioni:
Le Parti contraenti si ispirano ai principi seguenti:
Ciascuna Parte contraente si adopera a garantire che le politiche di efficienza energetica siano coordinate tra tutte le autorità responsabili.
Le Parti contraenti formulano strategie ed obiettivi politici per migliorare l’efficienza energetica e ridurre così l’impatto sull’ambiente del ciclo dell’energia nel modo opportuno rispetto alle loro condizioni energetiche specifiche. Queste strategie e questi obiettivi politici devono essere trasparenti per tutte le Parti interessate.
La cooperazione tra le Parti contraenti può assumere qualsiasi forma opportuna. I settori che si prestano alla cooperazione sono elencati in allegato.
Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente protocollo prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, le decisioni riguardanti questioni non di bilancio sono prese a maggioranza di ¾ delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta nella quale sono decise tali questioni.
Le decisioni riguardanti questioni di bilancio sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 rappresentano complessivamente almeno ¾ dei contributi totali valutati. 2. Ai fini del presente articolo, per «Parti contraenti Presenti e Votanti» si intendono le Parti contraenti del presente protocollo, presenti e che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza. 3. Salvo quanto previsto al paragrafo 1 per le questioni di bilancio, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti. 4. Ad un’Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente protocollo a condizione che detta organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa. 5. Qualora si verfichino persistenti ritardi nell’adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente protocollo, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di voto di detta Parte contraente.
Il presente protocollo è aperto a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995 alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica i cui rappresentanti hanno firmato la Carta e il Trattato sulla Carta dell’energia6.
Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.
Il presente protocollo è aperto, a decorrere dalla data in cui il protocollo è stato chiuso alla firma, all’adesione degli Stati e delle Organizzazione regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta e che sono Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell’energia, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
Non si possono formulare riserve al presente protocollo.
Il Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il governo della repubblica del Portogallo.
Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno millenovecento-novantaquattro.
(Seguono le firme)
Sviluppo di programmi di efficienza energetica, compresa l’individuazione degli ostacoli e dei potenziali in materia di efficienza energetica ed elaborazione di norme di etichettatura e di efficienza.
Valutazione dell’impatto del ciclo dell’energia sull’ambiente.
Elaborazione di misure economiche, legislative e regolamentari.
Trasferimento tecnologico, assistenza tecnica e joint ventures industriali disciplinati dai regimi internazionali sui diritti di proprietà e altri accordi internazionali applicabili.
Ricerca e sviluppo.
Istruzione, formazione, informazione e statistiche.
Individuazione e valutazione di misure quali strumenti fiscali o altri strumenti basati sul mercato, comprese autorizzazioni commerciabili per tener conto dei costi e dei vantaggi esterni, soprattutto ambientali.
Analisi energetica e formulazione di politiche su: – valutazione dei potenziali di efficienza energetica; – analisi e statistiche sulla domanda di energia; – elaborazione di misure legislative e regolamentari; – pianificazione integrata delle risorse e gestione dal lato della domanda; – valutazione dell’impatto ambientale, compreso quello di grandi progetti energetici.
Valutazione di strumenti economici intesi a migliorare l’efficienza energetica e di obiettivi ambientali.
Analisi dell’efficienza energetica nei seguenti settori: raffinazione, conversione, trasporto e distribuzione di idrocarburi.
Miglioramento dell’efficienza energetica nella produzione e nella trasmissione di elettricità: – cogenerazione; – componenti di centrali (caldaie, turbine, generatori, ecc.); – integrazione di rete.
Miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia:
– norme di isolamento termico, energia solare attiva e ventilazione;
– riscaldamento di locali e sistemi di aria condizionata;
– bruciatori ad alto rendimento e a basse emissioni di NOx;
– tecnologie per contatori e misurazioni individuali;
– elettrodomestici ed illuminazione.
Servizi municipali e di comunità locali: – sistemi di teleriscaldamento; – sistemi efficienti di distribuzione del gas; – tecnologie di pianificazione energetica; – gemellaggio di città o di altri enti territoriali pertinenti; – gestione dell’energia nelle città e negli edifici pubblici; – gestione dei rifiuti e recupero di energia dai rifiuti.
Miglioramento dell’efficienza energetica nel settore industriale: – joint ventures; – cascata energetica, cogenerazione e recupero di calore dai rifiuti; – audit energetici.
Miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dei trasporti: – standards prestazionali per autoveicoli; – sviluppo di infrastrutture di trasporto efficienti.
Informazione: – sensibilizzazione; – basi di dati: accesso, specifiche tecniche, sistemi di informazione; – diffusione, raccolta e collazione di informazioni tecniche; – studi comportamentali.
Formazione e insegnamento: – scambio di manager energetici, funzionari, tecnici e studenti; – organizzazione di corsi di formazione internazionali.
Finanziamento: – elaborazione di un quadro giuridico; – finanziamento tramite terzi; – joint ventures; – cofinanziamento.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22 marzo | 2013 A | 20 giugno | 2013 |
| Albania | 12 febbraio | 1998 | 13 maggio | 1998 |
| Armenia | 19 gennaio | 1998 | 19 aprile | 1998 |
| Austria | 16 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Azerbaigian | 23 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Belgio | 8 maggio | 1998 | 7 giugno | 1998 |
| Bosnia e Erzegovina | 17 maggio | 2001 | 16 agosto | 2001 |
| Bulgaria | 15 novembre | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Cipro | 15 aprile | 1998 | 15 maggio | 1998 |
| Croazia | 15 settembre | 1998 | 15 ottobre | 1998 |
| Estonia | 4 maggio | 1998 | 3 giugno | 1998 |
| Finlandia | 16 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Georgia | 27 aprile | 2004 | 27 maggio | 2004 |
| Giappone | 25 ottobre | 2002 | 24 novembre | 2002 |
| Giordania | 12 settembre | 2018 A | 11 dicembre | 2018 |
| Grecia | 4 settembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Irlanda | 15 aprile | 1999 | 14 luglio | 1999 |
| Kazakstan | 6 agosto | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Kirghizistan | 7 luglio | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Lettonia | 5 gennaio | 1999 | 4 febbraio | 1999 |
| Liechtenstein | 12 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Lituania | 14 settembre | 1998 | 13 dicembre | 1998 |
| Macedonia del Nord | 1° settembre | 1998 A | 1° ottobre | 1998 |
| Malta | 30 maggio | 2001 | 28 agosto | 2001 |
| Moldova | 22 giugno | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Mongolia | 19 novembre | 1999 A | 19 marzo | 2000 |
| Montenegro | 10 novembre | 2015 A | 10 dicembre | 2015 |
| Repubblica Ceca | 28 maggio | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Romania | 12 agosto | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Slovacchia | 16 ottobre | 1995 | 16 aprile | 1998 |
| Svezia | 16 dicembre | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Svizzera | 19 settembre | 1996 | 16 aprile | 1998 |
| Tagikistan | 25 giugno | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Turchia | 5 aprile | 2001 | 4 luglio | 2001 |
| Turkmenistan | 17 luglio | 1997 | 16 aprile | 1998 |
| Ucraina | 29 ottobre | 1998 | 27 gennaio | 1999 |
| Ungheria | 8 aprile | 1998 | 7 luglio | 1998 |
| Uzbekistan | 12 marzo | 1996 | 16 aprile | 1998 |
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