0.731.1•Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)
0.731.1IRENAMultilateral International Treaty31 mar 2011
Concluso a Bonn il 26 gennaio 2009
Approvato dall’Assemblea federale il 1° ottobre 20101
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° marzo 2011
Entrato in vigore per la Svizzera il 31 marzo 2011
(Stato 16 ottobre 2023)
Le Parti del presente Statuto,
desiderando promuovere la diffusione e un uso più ampi dell’energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile,
ispirate dal fermo convincimento nelle enormi opportunità offerte dall’energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell’energia,
convinte dell’importante ruolo che l’energia rinnovabile può svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un’economia a bassa emissione di CO2,
desiderando favorire il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all’energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro,
motivate dall’elevatissimo potenziale dell’energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all’energia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e un accesso all’energia a regioni e isole isolate e remote,
preoccupate dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell’utilizzo dei combustibili fossili e dell’impiego inefficiente della biomassa tradizionale,
convinte che l’energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni,
affermando il proprio desiderio di istituire un’organizzazione internazionale per l’energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l’utilizzo dell’energia rinnovabile,
convengono quanto segue:
L’Agenzia promuoverà l’adozione accresciuta e generalizzata e l’utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando:
Nel presente Statuto, si intendono per «energia rinnovabile» tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:
A. In qualità di centro di eccellenza per latecnologia correlata all’energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all’energia rinnovabile e di assistere i Paesi perché beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l’Agenzia svolgerà le attività seguenti: 1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l’Agenzia dovrà: a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all’energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento; b) avviare la discussione e assicurare l’interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti; c) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento; d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all’energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacità e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni; e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacità, incluse la formazione e l’istruzione; f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l’energia rinnovabile e supportare l’applicazione dei meccanismi correlati; g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e h) fornire informazioni sullo sviluppo e l’implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all’energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti. 2. Inoltre, l’Agenzia divulgherà informazioni e provvederà alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall’energia rinnovabile. B. Nell’esecuzione delle proprie attività, l’Agenzia dovrà: 1. agire in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformità con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile; 2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attività, per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate; 3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell’attività e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative già in corso da parte di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell’energia rinnovabile. C. L’Agenzia dovrà: 1. inviare una relazione annuale sulle proprie attività ai Membri; 2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e 3. informare i Membri circa le attività svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attività di consultazione e collaborazione con esse.
1. Membri originali dell’Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica;
2. altri Membri dell’Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l’approvazione della richiesta di adesione. L’ammissione all’Agenzia sarà considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l’invio della richiesta ai Membri. In caso di disaccordo, della richiesta deciderà l’Assemblea in conformità all’articolo IX paragrafo H numero 1.
C. Nel caso di un’organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spetterà esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.
A. Lo status di osservatore può essere concesso dall’Assemblea a: 1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell’energia rinnovabile; 2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e 3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformità con l’articolo VI paragrafo B numero 2. B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell’Assemblea e dei relativi organi sussidiari.
A. Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell’Agenzia: 1. l’Assemblea; 2. il Consiglio; e 3. il Segretariato. B. L’Assemblea e il Consiglio, con l’approvazione dell’Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l’esercizio delle proprie funzioni, in conformità con il presente Statuto.
A. 1. L’Assemblea è l’organo supremo dell’Agenzia. 2. L’Assemblea può discutere qualsiasi questione entro l’ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo. 3. In merito alle questioni sopra citate l’Assemblea potrà: a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell’Agenzia, dietro loro richiesta. 4. Inoltre, l’Assemblea avrà autorità per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell’Agenzia. B. L’Assemblea sarà composta da tutti i Membri dell’Agenzia. L’Assemblea si riunirà in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa. C. L’Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro. D. Le sessioni dell’Assemblea avranno luogo presso la sede dell’Agenzia, salvo diversa decisione dell’Assemblea medesima. E. All’inizio di ogni sessione ordinaria, l’Assemblea eleggerà un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un’equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all’elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformità con il presente Statuto. F. In conformità all’articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell’Agenzia disporrà di un voto nell’Assemblea. L’Assemblea deciderà in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all’unanimità dei Membri presenti. Si intenderà raggiunta l’unanimità, in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di più di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest’ultima sarà comunque considerata come questione di merito salvo l’Assemblea decida diversamente, all’unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri. La maggioranza dei Membri dell’Agenzia costituisce il quorum richiesto per l’Assemblea. G. L’Assemblea, all’unanimità dei Membri presenti: 1. elegge i membri del Consiglio; 2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell’Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell’autorità per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell’Agenzia; 3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell’Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore; 4. approva le modifiche al presente Statuto; 5. decide sull’istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato; e 6. decide in merito all’autorizzazione a votare in conformità all’articolo XVII paragrafo A. H. L’Assemblea, all’unanimità dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di due Membri: 1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione; 2. approva il regolamento interno dell’Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest’ultimo; 3. approva la relazione annuale nonché le altre relazioni; 4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l’ambito del presente Statuto; e 5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformità all’articolo V paragrafo B. I. L’Assemblea determinerà la sede dell’Agenzia e nominerà il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all’unanimità dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. J. Nel corso della sua prima sessione l’Assemblea dovrà considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformità con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell’articolo IX paragrafi F–I.
1. promuove le consultazioni e la collaborazione tra i Membri;
2. considera e trasmette all’Assemblea il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell’Agenzia;
3. approva le disposizioni relative alle sessioni dell’Assemblea, inclusa la preparazione del progetto di ordine del giorno;
4. considera e trasmette all’Assemblea il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell’Agenzia e le altre relazioni preparate dal Segretariato, in conformità con l’articolo XI paragrafo E numero 3, del presente Statuto;
5. redige qualsivoglia altra relazione che l’Assemblea possa richiedere;
6. conclude accordi o intese con Stati, organizzazioni internazionali e agenzie internazionali in nome e per conto dell’Agenzia, previa approvazione dell’Assemblea;
7. giustifica il programma di lavoro adottato dall’Assemblea, perché venga attuato dal Segretariato, entro i limiti del bilancio approvato;
8. dispone dell’autorità per deferire questioni all’attenzione dell’ Assemblea; e
9. istituisce organi sussidiari, se del caso, in conformità con l’articolo VIII paragrafo B, e decide sul relativo mandato e sulla loro durata.
Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sarà il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilità del Segretariato.
D. Il Direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell’Assemblea e del Consiglio.
E. Il Segretariato:
1. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell’Agenzia;
2. mette in atto il programma di lavoro dell’Agenzia e le sue decisioni;
3. prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell’Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall’Assemblea o dal Consiglio;
4. fornisce assistenza tecnica e amministrativa all’Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari;
5. facilita la comunicazione tra l’Agenzia e i suoi Membri; e
6. trasmette con regolarità la consulenza strategica fornita ai Membri dell’Agenzia in conformità all’articolo IV paragrafo C numero 2, e prepara e trasmette all’Assemblea e al Consiglio una relazione sulla consulenza strategica prestata per ogni loro sessione. La relazione al Consiglio includerà inoltre la consulenza strategica programmata nell’attuazione del programma di lavoro annuale.
F. Nello svolgimento dei loro doveri, il Direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea all’Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualità di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell’Assemblea e del Consiglio. Ogni Membro rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e degli altri membri del personale e non cercherà di influenzarli nell’adempimento delle loro responsabilità.
A. Il bilancio dell’Agenzia sarà finanziato come segue: 1. contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall’Assemblea; 2. contributi volontari; e 3. altre possibili fonti di finanziamento in conformità con le norme finanziarie da adottarsi dall’Assemblea all’unanimità, come disposto dall’articolo IX paragrafo G del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all’Agenzia una solida base finanziaria e l’effettiva ed efficace attuazione delle sue attività, come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attività principali e i costi amministrativi. B. Il progetto di bilancio dell’Agenzia sarà redatto dal Segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmetterà all’Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato perché venga rivisto e ripresentato. C. L’Assemblea dovrà nominare un revisore contabile esterno che resterà in carica per un periodo di quattro anni e potrà essere eletto una seconda volta. Il primo revisore resterà in carica per un periodo di due anni. Il revisore esaminerà la situazione contabile dell’Agenzia e avanzerà le osservazioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie in relazione all’efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.
A condizione dell’approvazione dell’Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell’Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell’Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.
1. quando approvate dall’Assemblea, dopo aver considerato le osservazioni trasmesse dal Consiglio su ogni modifica proposta; e
2. dopo che tutti i Membri abbiano consentito a essere vincolati dalla modifica in conformità con le rispettive procedure costituzionali. I Membri esprimeranno il proprio consenso a essere vincolati depositando lo strumento corrispondente presso il Depositario di cui all’articolo XX paragrafo A.
C. In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformità con l’articolo XIX paragrafo D, un Membro può ritirarsi dall’Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al Depositario di cui all’articolo XX paragrafo A, che dovrà senza ritardo informare il Consiglio e tutti i Membri.
D. Tale ritiro sarà efficace dal termine dell’anno in cui avvenga.Il ritiro da parte di un Membro dall’Agenzia non avrà effetto sugli obblighi contrattuali del medesimo di cui all’articolo V paragrafo B o sui suoi obblighi finanziari per l’anno del ritiro.
La sede dell’Agenzia sarà determinata dall’Assemblea nel corso della sua prima sessione.
In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Statuto.Fatto a Bonn, il 26 gennaio 2009, in un unico esemplare in lingua inglese.(Seguono le firme)
Riuniti a Bonn il 26 gennaio 2009, i rappresentanti degli Stati invitati alla Conferenza istitutiva dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili hanno adottato la dichiarazione seguente, che è parte integrante dello Statuto:Lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, firmato a Bonn il 26 gennaio 2009, deve essere parimenti autentificato, insieme alla presente dichiarazione, nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite diverse dall’inglese, come pure nella lingua del depositario, su richiesta dei firmatari interessati45.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20 luglio | 2016 | 19 agosto | 2016 |
| Albania | 14 luglio | 2010 | 13 agosto | 2010 |
| Algeria | 9 maggio | 2012 | 8 giugno | 2012 |
| Angola | 15 dicembre | 2011 | 14 gennaio | 2012 |
| Antigua e Barbuda | 10 settembre | 2010 | 10 ottobre | 2010 |
| Arabia Saudita | 30 dicembre | 2011 A | 29 gennaio | 2012 |
| Argentina | 16 maggio | 2013 | 15 giugno | 2013 |
| Armenia* | 30 marzo | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Australia | 6 gennaio | 2011 | 5 febbraio | 2011 |
| Austria | 2 dicembre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Azerbaigian* | 11 giugno | 2014 | 11 luglio | 2014 |
| Bahama | 3 aprile | 2014 A | 3 maggio | 2014 |
| Bahrein | 21 maggio | 2012 | 20 giugno | 2012 |
| Bangladesh | 21 ottobre | 2010 | 20 novembre | 2010 |
| Barbados | 26 agosto | 2014 A | 25 settembre | 2014 |
| Belgio | 17 dicembre | 2013 A | 16 gennaio | 2014 |
| Belize | 28 dicembre | 2012 A | 27 gennaio | 2013 |
| Benin | 22 ottobre | 2012 | 21 novembre | 2012 |
| Bhutan | 2 maggio | 2016 A | 1° giugno | 2016 |
| Bielorussia | 28 gennaio | 2011 | 27 febbraio | 2011 |
| Bosnia ed Erzegovina | 13 dicembre | 2010 | 12 gennaio | 2011 |
| Botswana | 24 maggio | 2016 A | 23 giugno | 2016 |
| Brunei | 20 aprile | 2011 | 20 maggio | 2011 |
| Bulgaria | 23 marzo | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Burkina Faso | 25 giugno | 2013 | 25 luglio | 2013 |
| Camerun | 21 luglio | 2011 | 20 agosto | 2011 |
| Canada | 10 dicembre | 2018 A | 9 gennaio | 2019 |
| Capo Verde | 18 gennaio | 2011 | 17 febbraio | 2011 |
| Ceca, Repubblica | 31 maggio | 2011 | 30 giugno | 2011 |
| Ciad | 24 aprile | 2018 | 24 maggio | 2018 |
| Cina | 3 dicembre | 2013 A | 2 gennaio | 2014 |
| Cipro | 27 maggio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Colombia | 8 gennaio | 2015 | 7 febbraio | 2015 |
| Comore | 9 ottobre | 2015 | 9 novembre | 2015 |
| Corea del Sud | 18 maggio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Costa d’Avorio | 16 settembre | 2013 | 16 ottobre | 2013 |
| Costa Rica | 18 maggio | 2018 | 17 giugno | 2018 |
| Croazia | 24 giugno | 2011 | 24 luglio | 2011 |
| Cuba | 30 marzo | 2012 A | 29 aprile | 2012 |
| Danimarca | 5 febbraio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Dominica | 9 ottobre | 2020 A | 8 novembre | 2020 |
| Ecuador | 13 gennaio | 2011 | 12 febbraio | 2011 |
| Egitto | 11 giugno | 2012 | 11 luglio | 2012 |
| El Salvador | 22 maggio | 2017 A | 21 giugno | 2017 |
| Emirati Arabi Uniti | 18 giugno | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Eritrea | 6 luglio | 2010 | 5 agosto | 2010 |
| Estonia | 31 maggio | 2012 | 30 giugno | 2012 |
| Eswatini | 4 marzo | 2011 | 3 aprile | 2011 |
| Etiopia | 9 febbraio | 2012 | 10 marzo | 2012 |
| Figi | 2 novembre | 2010 | 2 dicembre | 2010 |
| Filippine | 10 giugno | 2011 | 10 luglio | 2011 |
| Finlandia | 23 febbraio | 2011 | 25 marzo | 2011 |
| Francia | 2 marzo | 2011 | 1° aprile | 2011 |
| Gabon | 12 maggio | 2015 | 11 giugno | 2015 |
| Gambia | 1° marzo | 2011 | 31 marzo | 2011 |
| Georgia | 31 maggio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Germania | 25 agosto | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Ghana | 7 gennaio | 2014 | 6 febbraio | 2014 |
| Giamaica | 28 gennaio | 2014 A | 27 febbraio | 2014 |
| Giappone | 1° luglio | 2010 | 31 luglio | 2010 |
| Gibuti | 12 maggio | 2011 | 11 giugno | 2011 |
| Giordania | 3 luglio | 2014 | 2 agosto | 2014 |
| Grecia | 26 gennaio | 2012 | 25 febbraio | 2012 |
| Grenada | 15 giugno | 2011 | 15 luglio | 2011 |
| Guatemala | 18 luglio | 2023 | 17 agosto | 2023 |
| Guinea | 28 novembre | 2019 | 28 dicembre | 2019 |
| Guyana | 14 gennaio | 2014 A | 13 febbraio | 2014 |
| Honduras | 20 agosto | 2021 | 19 settembre | 2021 |
| India | 4 maggio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Indonesia | 8 agosto | 2014 A | 7 settembre | 2014 |
| Iran | 21 febbraio | 2013 | 23 marzo | 2013 |
| Iraq | 30 novembre | 2012 | 30 dicembre | 2012 |
| Irlanda | 9 giugno | 2015 | 9 luglio | 2015 |
| Islanda | 19 maggio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Israele | 8 giugno | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Italia | 25 settembre | 2012 | 25 ottobre | 2012 |
| Kazakistan | 5 giugno | 2013 | 5 luglio | 2013 |
| Kenya | 26 giugno | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Kirghizistan | 14 aprile | 2021 | 14 maggio | 2021 |
| Kiribati | 23 aprile | 2013 | 23 maggio | 2013 |
| Kuwait | 6 febbraio | 2014 | 8 marzo | 2014 |
| Lesotho | 16 settembre | 2010 | 16 ottobre | 2010 |
| Lettonia | 15 aprile | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Libano | 5 ottobre | 2017 | 4 novembre | 2017 |
| Liechtenstein | 29 giugno | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Lituania | 1° marzo | 2011 | 31 marzo | 2011 |
| Lussemburgo | 9 settembre | 2010 | 9 ottobre | 2010 |
| Macedonia del Nord | 29 novembre | 2010 | 29 dicembre | 2010 |
| Malaysia | 28 dicembre | 2010 | 27 gennaio | 2011 |
| Maldive | 30 giugno | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Mali | 19 ottobre | 2010 | 18 novembre | 2010 |
| Malta | 19 aprile | 2011 | 19 maggio | 2011 |
| Marocco | 24 novembre | 2015 | 24 dicembre | 2015 |
| Marshall, Isole | 16 novembre | 2010 | 16 dicembre | 2010 |
| Mauritania | 13 marzo | 2012 | 12 aprile | 2012 |
| Maurizio | 25 marzo | 2011 | 24 aprile | 2011 |
| Messico | 4 marzo | 2011 | 3 aprile | 2011 |
| Micronesia | 24 ottobre | 2014 A | 23 novembre | 2014 |
| Moldova | 4 luglio | 2011 | 3 agosto | 2011 |
| Monaco | 14 gennaio | 2011 | 13 febbraio | 2011 |
| Mongolia | 12 marzo | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Montenegro | 3 giugno | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Mozambico | 29 marzo | 2011 | 28 aprile | 2011 |
| Namibia | 28 novembre | 2013 A | 28 dicembre | 2013 |
| Nauru | 10 agosto | 2010 | 9 settembre | 2010 |
| Nepal | 14 novembre | 2017 | 14 dicembre | 2017 |
| Nicaragua | 23 settembre | 2010 | 23 ottobre | 2010 |
| Niger | 16 novembre | 2010 | 16 dicembre | 2010 |
| Nigeria | 31 agosto | 2010 | 30 settembre | 2010 |
| Norvegia | 6 ottobre | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Nuova Zelanda | 1° aprile | 2011 A | 1° maggio | 2011 |
| Oman | 5 agosto | 2010 | 4 settembre | 2010 |
| Paesi Bassia | 13 dicembre | 2010 | 12 gennaio | 2011 |
| Aruba | 13 dicembre | 2010 | 12 gennaio | 2011 |
| Curaçao | 13 dicembre | 2010 | 12 gennaio | 2011 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) | 13 dicembre | 2010 | 12 gennaio | 2011 |
| Sint Maarten | 13 dicembre | 2010 | 12 gennaio | 2011 |
| Pakistan | 24 maggio | 2013 | 23 giugno | 2013 |
| Palau | 27 novembre | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Panama | 16 dicembre | 2011 | 15 gennaio | 2012 |
| Papua Nuova Guinea | 3 giugno | 2022 | 3 luglio | 2022 |
| Paraguay | 31 gennaio | 2018 A | 2 marzo | 2018 |
| Perù | 22 ottobre | 2013 | 21 novembre | 2013 |
| Polonia | 1° aprile | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Portogallo | 30 giugno | 2011 | 30 luglio | 2011 |
| Qatar | 30 marzo | 2011 | 29 aprile | 2011 |
| Regno Unito | 10 aprile | 2012 | 10 maggio | 2012 |
| Rep. Centrafricana | 28 luglio | 2021 | 27 agosto | 2021 |
| Repubblica Dominicana | 9 giugno | 2010 | 9 luglio | 2010 |
| Romania | 22 luglio | 2010 | 21 agosto | 2010 |
| Ruanda | 25 maggio | 2012 | 24 giugno | 2012 |
| Russia | 22 giugno | 2015 | 22 luglio | 2015 |
| Saint Kitts e Nevis | 21 maggio | 2013 A | 20 giugno | 2013 |
| Saint Lucia | 1° marzo | 2016 A | 31 marzo | 2016 |
| Saint Vincent e Grenadine | 10 ottobre | 2012 | 9 novembre | 2012 |
| Salomone, Isole | 5 luglio | 2013 A | 4 agosto | 2013 |
| Samoa | 5 luglio | 2010 | 4 agosto | 2010 |
| San Marino | 30 novembre | 2021 A | 30 dicembre | 2021 |
| São Tomé e Príncipe | 2 ottobre | 2014 | 1° novembre | 2014 |
| Seicelle | 3 maggio | 2011 | 2 giugno | 2011 |
| Senegal | 19 ottobre | 2010 | 18 novembre | 2010 |
| Serbia | 4 febbraio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Sierra Leone | 25 marzo | 2011 | 24 aprile | 2011 |
| Singapore | 5 febbraio | 2013 A | 7 marzo | 2013 |
| Slovacchia | 1° aprile | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Slovenia | 22 marzo | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Somalia | 13 novembre | 2013 | 13 dicembre | 2013 |
| Spagna | 2 marzo | 2011 | 1° aprile | 2011 |
| Sri Lanka | 27 gennaio | 2011 | 26 febbraio | 2011 |
| Stati Uniti d’America | 4 marzo | 2011 | 3 aprile | 2011 |
| Sudafrica | 30 novembre | 2010 | 30 dicembre | 2010 |
| Sudan | 19 maggio | 2011 | 18 giugno | 2011 |
| Svezia | 10 luglio | 2009 | 8 luglio | 2010 |
| Svizzera | 1° marzo | 2011 | 31 marzo | 2011 |
| Tagikistan | 17 luglio | 2013 | 16 agosto | 2013 |
| Thailandia | 31 marzo | 2016 A | 30 aprile | 2016 |
| Togo | 8 settembre | 2011 | 8 ottobre | 2011 |
| Tonga | 4 febbraio | 2010 | 8 luglio | 2010 |
| Trinidad e Tobago | 16 gennaio | 2014 A | 15 febbraio | 2014 |
| Tunisia | 18 agosto | 2011 | 17 settembre | 2011 |
| Turchia | 2 marzo | 2012 | 1° aprile | 2012 |
| Turkmenistan | 4 settembre | 2018 A | 4 ottobre | 2018 |
| Tuvalu | 13 gennaio | 2013 A | 12 febbraio | 2013 |
| Ucraina | 25 gennaio | 2018 A | 24 febbraio | 2018 |
| Uganda | 17 aprile | 2012 | 17 maggio | 2012 |
| Ungheria | 16 dicembre | 2014 A | 15 gennaio | 2015 |
| Unione europea | 5 luglio | 2010 | 4 agosto | 2010 |
| Uruguay | 29 luglio | 2011 | 28 agosto | 2011 |
| Uzbekistan | 25 luglio | 2017 | 24 agosto | 2017 |
| Vanuatu | 30 gennaio | 2013 | 1° marzo | 2013 |
| Yemen | 22 febbraio | 2012 | 23 marzo | 2012 |
| Zambia | 23 maggio | 2013 | 22 giugno | 2013 |
| Zimbabwe | 18 agosto | 2014 | 17 settembre | 2014 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in tedesco e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Depositario (Governo della Repubblica Federale di Germania):www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/regelbasierte-internationale-ordnung/voelkerrecht-internationales-recht/-/240200oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa. |
RU 2011 1719 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.120 ↩
La Conferenza prende atto che la Francia ha già inviato al Governo depositario una versione francese dello Statuto in vista della sua autentificazione in lingua francese. ↩
La presente dichiarazione non pregiudica l’accordo della conferenza preparatoria finale di Madrid concernente la lingua di lavoro. ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.731.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259",
"documentDate": "2009-01-26",
"inForceSince": "2011-03-31"
},
"content": {
"number": "0.731.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.731.1",
"hash": "ad9029a75edb62211b1974e7f30e0105e35de219c207176a8ec79d2911768c0e",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.731.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:36.162Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-259-20231016-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259",
"documentDate": "2009-01-26",
"inForceSince": "2011-03-31",
"manifestations": [
{
"title": "Satzung vom 26. Januar 2009 der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) (mit Erkl.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-259-20231016-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "IRENA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/de/xml"
},
{
"title": "Statuts du 26 janvier 2009 de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) (avec décl.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-259-20231016-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "IRENA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/fr/xml"
},
{
"title": "Statuto del 26 gennaio 2009 dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) (con dichiarazione)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-259-20231016-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "IRENA",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/259/20231016/it/xml"
}
}