0.732.011.933.6•Accordo tra l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per l’applicazione delle garanzie
0.732.011.933.6Bilateral International Treaty28 feb 1972
Conchiuso il 28 febbraio 1972
Entrato in vigore il 28 febbraio 1972
Considerando che il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo svizzero hanno convenuto di continuare la cooperazione nell’utilizzazione dell’energia nucleare per scopi civili, in virtù dell’accordo di cooperazione firmato il 30 dicembre l9652, il quale stipula che i materiali, le attrezzature e gli impianti messi a disposizione della Svizzera da parte degli Stati Uniti d’America devono essere impiegati esclusivamente a fini pacifici e prevede all’uopo speciali garanzie;
Considerando che l’accordo di cooperazione sottolinea che ambedue i Goveni riconoscono opportuna la conclusione d’accordi intesi ad affidare quanto prima all’Agenzia l’amministrazione di dette garanzie;
Considerando che l’Agenzia è ormai in grado, grazie al proprio statuto3e alle decisioni del consiglio dei governatori, di applicare garanzie conformi ai disposti del Documento sulle garanzie e del Documento sugli ispettori;
Considerando che i due Governi hanno ribadito il loro desiderio che i materiali, le attrezzature e gli impianti forniti dagli Stati Uniti d’America sulla base dell’Accordo di cooperazione o ottenuti grazie a questi materiali dispositivi e impianti, o ai quali per altra via sono applicabili delle garanzie giusta detto accordo, non vengano impiegati a scopi militari e considerando che hanno chiesto all’Agenzia di dare delle garanzie sui materiali, attrezzature e impianti che cadono nell’ambito del presente accordo;
Considerando che il Consiglio dei governatori dell’Agenzia ha approvato questa domanda l’8 dicembre 1971;
Conseguentemente, l’Agenzia e i due Governi hanno convenuto quanto segue:
1. Ai fini del presente accordo:
2. Il Governo svizzero si obbliga a non utilizzare in modo che possano servire a scopi militari, materiali, attrezzature o impianti sintanto che essi rimangono iscritti sull’inventario per il Governo svizzero. 3. Il Governo degli Stati Uniti d’America si obbliga a non utilizzare in modo che possano servire a scopi militari, prodotti fissili speciali attrezzature o impianti fintanto che rimangano iscritti sull’inventario per il Governo degli Stati Uniti d’America. 4. L’Agenzia si obbliga ad applicare delle garanzie, giusta i disposti del presente accordo, ai materiali, alle attrezzature ed agli impianti fintanto che rimangono iscritti sugli inventari in modo da assicurarsi il più sicuramente possibile che detti materiali, attrezzature e impianti non siano per essere utilizzati in modo da servire a scopi militari. 5. Il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America si obbligano ad agevolare l’applicazione delle garanzie nonché a collaborare con l’Agenzia e tra essi nel raggiungimento di questa finalità. 6. Il Governo degli Stati Uniti d’America accetta che il diritto d’applicare garanzie ai materiali attrezzature e impianti, di cui nell’Accordo di cooperazione, ricevuti in virtù di detto accordo, rimanga sospeso per quanto concerne i materiali, le attrezzature e gli impianti iscritti nell’inventario per il Governo svizzero, con riserva tuttavia che la sospensione di questo diritto cessa in quanto concerna materiali, attrezzature o impianti trasferiti giusta il paragrafo 15 del presente Accordo. Rimane inteso che il presente Accordo non modifica affatto gli altri diritti e obblighi reciproci del Governo degli Stati Uniti d’America e del Governo svizzero derivanti dall’Accordo di cooperazione. 7. Se l’Agenzia, conformemente al disposti del capoverso a del paragrafo 23, viene sciolta dall’obbligo derivante dal paragrafo 4, oppure se per qualunque altra ragione il Consiglio decide che l’Agenzia non è in grado di assicurarsi che i materiali le attrezzature o gli impianti iscritti su un inventario non siano utilizzati per scopi militari, detti materiali attrezzature o impianti vengono automaticamente radiati da detto inventario sino a quando il Consiglio constata che l’Agenzia è tornata di nuovo in grado di dar loro le garanzie. Allorché, in virtù del presente paragrafo, un oggetto è depennato dall’inventario per l’uno o l’altro dei due Governi, l’Agenzia può, a domanda dell’altro Governo, fornirgli le informazioni di cui dispone circa detto oggetto (materiale, attrezzatura o impianto) per consentirgli di esercitare effettivamente i suoi diritti in detto ambito. 8. Il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America notificano immediatamente all’Agenzia qualunque modifica apportata all’Accordo di cooperazione nonché ogni disdetta del detto Accordo.
21. Applicando le garanzie, l’Agenzia si conforma alle massime enunciate nei paragrafi da 9 a 14 del Documento sulle garanzie.
22. Le modalità d’applicazione delle garanzie, da parte dell’Agenzia, agli oggetti registrati sugli inventari corrispondono a quelle enunciate nel Documento sulle garanzie. L’Agenzia conchiude con ciascun Governo, per la messa in opera delle medesime, accordi sussidiari comportanti le modalità necessarie all’applicazione delle garanzie ai materiali ed attrezzature non nucleari. L’Agenzia ha il diritto di chiedere le informazioni previste nel paragrafo 41 del Documento sulle garanzie nonché quello di procedere alle ispezioni previste nei paragrafi 51 e 52 del detto documento.
23. Il Consiglio, se accerta una violazione del presente Accordo, ingiunge al Governo interessato di farla immediatamente cessare e redige i rapporti che ritiene utili. Qualora il Governo in parola non provveda, entro ragionevole termine, a mettere tutto in opera per far cessare detta violazione:
L’Agenzia avverte immediatamente i due Governi allorché il Consiglio proceda ad un accertamento giusta il presente paragrafo.
24. I disposti dei paragrafi 1 a 7, 9, 10, 12 e 14 del Documento sugli ispettori, si applicano agli ispettori dell’Agenzia che esercitano le loro funzioni in virtù del presente Accordo. Tuttavia il paragrafo 4 del predetto documento non si applica agli impianti o ai materiali nucleari ai quali l’Agenzia ha accesso in ogni momento. Le modalità pratiche d’applicazione del paragrafo 50 del Documento sulle garanzie negli Stati Uniti d’America e in Svizzera sono definite tra l’Agenzia e il Governo interessato prima che l’impianto o il materiale venga registrato nell’inventario. 25. Il Governo svizzero applica i pertinenti disposti dell’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia6agli ispettori della medesima che esercitano delle funzioni in virtù del presente Accordo nonché a tutti i beni dell’Agenzia da questi impiegati. 26. I disposti dell’International Organisation Immunities Act degli Stati Uniti d’America si applicano agli ispettori dell’Agenzia che esercitano delle funzioni negli Stati Uniti d’America in virtù del presente Accordo nonché a tutti i beni dell’Agenzia da essi utilizzati.
27. Ogni parte si addossa le spese connesse con il soddisfacimento dei suoi obblighi derivanti dal presente Accordo. L’Agenzia rimborsa ad ogni Governo le spese particolari, comprese quelle di cui nel paragrafo 6 del Documento sugli ispettori, spese connesse con la domanda scritta dell’Agenzia da parte del detto Governo o delle persone che cadono sotto la sua giurisdizione, qualora il Governo stesso notifichi all’Agenzia prima di assumere detta spesa, che ne domanderà il rimborso. Le presenti disposizioni non pregiudicano punto l’attribuzione della responsabilità finanziaria per le spese considerabili come derivanti dall’omissione, imputabile all’una o all’altra Parte, di conformarsi al disposti del presente Accordo.
28. a) L’Agenzia e i suoi ispettori nell’esercizio delle loro funzioni in virtù del presente accordo sul territorio degli Stati Uniti d’America, beneficiano nella stessa misura come i cittadini americani della protezione in materia di responsabilità civile prevista nella legge Price‑Anderson, compresa l’assicurazione ed ogni altra copertura finanziaria che potesse essere richiesta al termini della predetta legge per quanto concerne gli infortuni nucleari sul territorio degli Stati Uniti d’America;
29. Ogni vertenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, non composta mediante negoziati od altra via scelta dalle Parti interessate, dev’essere sottoposta, a domanda di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto come segue:
Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale; tutte le decisioni vanno prese a maggioranza. La procedura d’arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le Parti devono conformarsi alle decisioni del tribunale, comprese quelle relative alla sua costituzione, procedura, competenza e ripartizione dei costi. La rimunerazione degli arbitri è determinata sulla stessa base di quella dei giudici della Corte internazionale di giustizia nominati in condizioni speciali.
30. Le decisioni del Consiglio circa l’applicazione del presente Accordo tranne quelle concernenti unicamente i disposti dell’articolo VI, sono, ove così sia specificato, immediatamente applicate dalle Parti nell’attesa di una composizione definita della vertenza.
31. Le Parti, a domanda di una di loro, si consultano per ogni emendamento del presente Accordo. Se il Consiglio modifica il Documento sulle garanzie o la portata del sistema delle garanzie, il presente Accordo viene emendato, a domanda dei Governi, in modo da tener conto della predetta modificazione. Se il Consiglio modifica il Documento sugli ispettori, il presente Accordo va emendato, a domanda dei Governi, in modo da tener conto della predetta modificazione. 32. Il presente Accordo entra in vigore dopo essere stato firmato dal Direttore generale dell’Agenzia, o in suo nome, nonché dai rappresentanti debitamente autorizzati dai due Governi. 33. Il presente Accordo permane in vigore parallelamente a quello di cooperazione, eventualmente prorogato o modificato, tranne ove una Parte lo denunci mediante preavviso di sei mesi alle altre Parti o mediante qualunque altra procedura convenuta. La durata del presente Accordo può essere prorogata mediante intesa fra le Parti e qualunque Parte può disdirlo mediante preavviso di sei mesi alle altre Parti o mediante qualunque altra procedura convenuta. Tuttavia il presente Accordo rimane in vigore, per quanto concerne i materiali nucleari di cui nel capoversoa comma iii) od del paragrafo 10, fintanto che l’Agenzia abbia notificato ai due Governi d’aver tolto le garanzie concernenti questi materiali giusta le disposizioni del paragrafo 19. Fatto a Vienna il 28 febbraio 1972, in triplice esemplare in lingua inglese.
| Per l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare: | |
|---|---|
| Sigvard Eklund | |
| Per il Governo della Svizzera: | |
| C. Zangger | |
| Per il Governo degli Stati Uniti d’America: | |
| T. Keith Glennan |
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