0.732.020•Convenzione sulla sicurezza nucleare
0.732.020Multilateral International Treaty11 dic 1996
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}Conclusa a Vienna il 17 giugno 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19961
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 12 settembre 1996
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1996
(Stato 3 febbraio 2025)
Preambolo
Le Parti contraenti,
i) consapevoli dell’importanza per la Comunità internazionale che si provveda ad utilizzare l’energia nucleare in maniera sicura, correttamente regolamentata e razionale da un punto di vista ecologico; ii) ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero; iii) ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare incombe allo Stato nella cui giurisdizione esiste un impianto nucleare; iv) desiderando dare impulso ad un cultura di sicurezza nucleare vera e propria; v) consapevoli che gli incidenti che sopravvengono negli impianti nucleari possono avere incidenze transfrontaliere; vi) tenendo a mente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (19802), la Convenzione sulla rapida notifica di un incidente nucleare (19863) e la Convenzione sull’assistenza in caso d’incidente nucleare o di emergenza radiologica (19864); vii) ribadendo l’importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante meccanismi bilaterali e multilaterali esistenti e l’elaborazione della presente Convenzione a titolo d’incitamento; viii) considerando che la presente Convenzione comporta l’impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che esistono in materia di sicurezza orientamenti definiti a livello internazionale che vengono aggiornati periodicamente e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più recenti per ottenere un elevato livello di sicurezza; ix) affermando la necessità di intraprendere rapidamente l’elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei detriti radioattivi, non appena il processo in corso di elaborazione delle fondamenta per la sicurezza della gestione dei detriti radioattivi sarà sfociato in un vasto accordo internazionale; x) in considerazione dell’utilità di proseguire i lavori tecnici sulla sicurezza di altri fasi del ciclo del combustibile nucleare e del fatto che questi lavori potrebbero, a termine, facilitare lo sviluppo degli strumenti internazionali attuali o futuri,
hanno convenuto quanto segue:
Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti: i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale ed in particolare, se del caso, della cooperazione tecnica in materia di sicurezza; ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici in modo da proteggere gli individui, la società e l’ambiente dagli effetti nocivi degli irradiamenti ionizzanti emessi da questi impianti; iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.
Ai fini della presente Convenzione: i) Per «impianto nucleare» si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte contraente, ogni centrale elettronucleare civile fissa sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di manutenzione e di lavorazione di materie radioattive che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connesse all’utilizzazione della centrale elettronucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi combustibili nucleari sono stati ritirati definitivamente dal cuore del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con le procedure approvate, ed un programma di declassamento è stato approvato dall’organismo di regolamentazione. ii) Per «organismo di regolamentazione» si intende, per ciascuna Parte contraente, uno o più organismi da quest’ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la regolamentazione relativa al sito, alla progettazione, alla costruzione, all’entrata in funzione, all’utilizzazione o al declassamento degli impianti nucleari. iii) Per «autorizzazione» si intende ogni autorizzazione rilasciata al richiedente dall’organismo di regolamentazione e che conferisce responsabilità per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, l’entrata in funzione, l’utilizzazione o il declassamento di un impianto nucleare.
La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.
Ciascuna Parte contraente adotta, nell’ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolamentari ed amministrative e le altre disposizioni di cui necessita per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
Ciascuna Parte contraente presenta per esame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all’articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.
Nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore per una Parte contraente, detta Parte adotta adeguati provvedimenti affinché sia esaminata, il prima possibile, la sicurezza degli impianti nucleari esistenti. La Parte contraente farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, qualora ciò sia previsto dalla presente Convenzione, vengano effettuati con urgenza nell’ottica di rafforzare la sicurezza dell’impianto nucleare. Se tale rafforzamento non è realizzabile, occorrerà programmare l’interruzione dell’impianto nucleare non appena ciò sia possibile all’atto pratico. Per lo scadenzario delle fasi dell’interruzione, dovranno tenersi in considerazione l’insieme del contesto energetico ed eventuali soluzioni di sostituzione nonché le possibili conseguenze sociali, ambientali ed economiche.
Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare incomba al titolare della corrispondente autorizzazione, ed adotta misure appropriate affinché ogni titolare di autorizzazione assuma le proprie responsabilità.
Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che concedano la priorità richiesta alla sicurezza nucleare.
Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché le opportunità ed i limiti dell’azione umana siano presi in considerazione per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.
Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché siano stabiliti ed eseguiti programmi di garanzia della qualità nell’ottica di garantire che le esigenze specificate per le attività rilevanti per la sicurezza nucleare siano rispettate per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.
Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché si proceda a: i) valutazioni approfondite e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell’entrata in funzione di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni dovranno essere concretamente comprovate e successivamente aggiornate con l’esperienza acquisita in fase di utilizzazione e con le più recenti informazioni rilevanti relative alla sicurezza, e saranno esaminate sotto la direzione dell’organo di regolamentazione; ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni intese a controllare che lo stato fisico e l’utilizzazione di un impianto nucleare siano rimasti conformi alla sua progettazione, alle esigenze nazionali di sicurezza applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di utilizzazione.
Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l’esposizione dei lavoratori e del pubblico all’irradiamento ionizzante causato da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso che sia ragionevolmente possibile ottenere, e che nessun individuo venga esposto a dosi di irradiamento superiori ai limiti di dose stabiliti a livello nazionale.
Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani vengono elaborati e collaudati prima che l’impianto inizi a funzionare al di sotto di un basso livello di potenza approvato dall’organismo di regolamentazione. 2. Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, qualora rischi di essere colpita nel caso di un’emergenza radiologica, la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all’impianto nucleare ricevano informazioni appropriate per poter predisporre piani ed interventi di emergenza. 3. Le Parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, qualora rischino di essere colpite nel caso di un’emergenza radiologica in un impianto nucleare vicino, adottano misure adeguate per l’elaborazione ed il collaudo di piani di emergenza per il loro territorio che includano le azioni da svolgere in casi di emergenza di questo tipo.
Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché siano attuate ed applicate procedure appropriate in vista di: i) valutare tutti i fattori pertinenti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista; ii) valutare le incidenze che un impianto nucleare progettato potrebbe avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, sulla società e l’ambiente; iii) rivalutare, secondo le esigenze, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l’impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza; iv) consultare le Parti contraenti vicine ad un impianto nucleare progettato qualora tale impianto possa avere conseguenze per dette Parti e comunicar loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed accertare, esse stesse, l’eventuale impatto sul loro territorio dell’impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza.
Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché: i) al momento della progettazione e costruzione di un impianto nucleare, vengano previsti diversi metodi e livelli di protezione affidabili (difesa in profondità) contro la fuoruscita di materie radioattive, in vista di prevenire incidenti o di attenuarne le conseguenze radiologiche qualora detti incidenti avvenissero; ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano collaudate dall’esperienza o qualificate da prove o da analisi; iii) la progettazione di un impianto nucleare consenta un funzionamento affidabile, stabile ed agevolmente controllabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell’interfaccia uomo-macchina.
Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché: i) l’autorizzazione iniziale ad utilizzare un impianto nucleare si basi su un’analisi di sicurezza appropriata e su un programma di entrata in funzione comprovante che l’installazione, così come è costruita, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) siano definiti e riveduti, se del caso, i limiti e le condizioni di utilizzazione risultanti dall’analisi di sicurezza, dalle prove e dall’esperienza acquisita durante l’utilizzazione, al fine di delimitare il settore entro il quale l’utilizzazione non presenta rischi; iii) l’utilizzazione, la manutenzione, l’ispezione e le prove di un impianto nucleare siano assicurate in conformità a procedure approvate; iv) siano istituite procedure per far fronte alle avarie di funzionamento previste ed agli incidenti; v) sia disponibile, per tutta la durata di vita di un impianto nucleare, il sostegno necessario in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori connessi alla sicurezza; vi) le avarie significative per la sicurezza siano notificate tempestivamente dal titolare dell’autorizzazione all’organo di regolamentazione; vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dei dati ottenuti dall’esperienza acquisita in fase di utilizzazione, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e ci si avvalga dei meccanismi esistenti per mettere in comune con gli organismi internazionali, gli altri organismi utilizzatori e gli organismi di regolamentazione, i dati rilevanti sull’esperienza; viii) la produzione di detriti radioattivi risultante dall’utilizzazione di un impianto nucleare sia la più ridotta possibile – in considerazione del procedimento in esame – per quanto riguarda sia l’attività che il volume. Inoltre, per ogni operazione necessaria di lavorazione e di stoccaggio provvisorio del combustibile irradiato e dei detriti, direttamente connessi con l’utilizzazione, che si trovano sullo stesso sito dell’impianto nucleare, dovranno prendersi in considerazione anche le operazioni di contenimento e di stoccaggio definitivo.
Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo: i) quando lo decide la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti contraenti ed il segretariato di cui all’articolo 28 è stato notificato del fatto che la domanda è stata appoggiata dalla maggioranza delle Parti.
Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento che tratta le questioni esaminate durante una riunione e le conclusioni che ne sono state tratte.
Le spese sostenute dall’Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra sono da essa coperte a fronte del suo bilancio preventivo ordinario. 3. Le Parti contraenti possono, su base di consenso, chiedere all’Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L’Agenzia può fornire questi servizi qualora sia possibile farlo nell’ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non è possibile, l’Agenzia può fornire questi servizi a condizione che siano finanziati da un’altra fonte a titolo volontario.
In caso di disaccordo tra due o più Parti contraenti relativo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti si consultano nell’ambito di una riunione delle Parti contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore.
La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati firmatari.
Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati.
i) La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d’integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali vertenti su settori previsti dalla presente Convenzione. ii) Nei loro settori di competenza, tali organizzazioni esercitano i diritti ed assumono a loro nome le responsabilità attribuite agli Stati parti dalla presente Convenzione. iii) Nel divenire Parte alla presente Convenzione, tale organizzazione comunica al depositario di cui all’articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei suoi confronti e qual è la portata della sua competenza nel settore coperto da detti articoli. iv) Le organizzazioni di questo tipo non dispongono di un voto proprio oltre a quelli dei loro Stati membri.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario che ne indirizza copie certificate conformi alle Parti contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Vienna, il 17 giugno 1994.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 29 giugno | 2011 A | 27 settembre | 2011 |
| Angola | 21 settembre | 2020 A | 20 dicembre | 2020 |
| Arabia Saudita | 18 marzo | 2010 A | 16 giugno | 2010 |
| Argentina | 17 aprile | 1997 | 16 luglio | 1997 |
| Armenia | 21 settembre | 1998 | 20 dicembre | 1998 |
| Australia | 24 dicembre | 1996 | 24 marzo | 1997 |
| Austria** | 26 agosto | 1997 | 24 novembre | 1997 |
| Bahrein | 11 novembre | 2010 A | 9 febbraio | 2011 |
| Bangladesh | 21 settembre | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Belarus | 29 ottobre | 1998 A | 27 gennaio | 1999 |
| Belgio | 13 gennaio | 1997 | 13 aprile | 1997 |
| Benin | 18 settembre | 2019 A | 17 dicembre | 2019 |
| Bolivia | 16 settembre | 2019 A | 15 dicembre | 2019 |
| Bosnia ed Erzegovina | 21 giugno | 2010 A | 19 settembre | 2010 |
| Brasile | 4 marzo | 1997 | 2 giugno | 1997 |
| Bulgaria | 8 novembre | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Cambogia | 5 aprile | 2012 A | 4 luglio | 2012 |
| Canada | 12 dicembre | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Ceca, Repubblica | 18 settembre | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Cile | 20 dicembre | 1996 | 20 marzo | 1997 |
| Cina | 9 aprile | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Cipro | 17 marzo | 1999 A | 15 giugno | 1999 |
| Comunità Europea dell’Energia Atomica(EURATOM)* | 31 gennaio | 2000 A | 30 aprile | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 15 marzo | 2021 A | 13 giugno | 2021 |
| Corea (Sud) | 19 settembre | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Croazia | 18 aprile | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Cuba | 3 luglio | 2017 | 1° ottobre | 2017 |
| Danimarcaa | 13 novembre | 1998 | 11 febbraio | 1999 |
| Groenlandia | 26 settembre | 2016 | 26 settembre | 2016 |
| Egitto | 25 settembre | 2023 | 24 dicembre | 2023 |
| El Salvador | 22 marzo | 2024 A | 20 giugno | 2024 |
| Emirati Arabi Uniti | 31 luglio | 2009 A | 29 ottobre | 2009 |
| Estonia | 3 febbraio | 2006 A | 4 maggio | 2006 |
| Finlandia | 22 gennaio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Francia | 13 settembre | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Germania | 20 gennaio | 1997 | 20 aprile | 1997 |
| Ghana | 1° giugno | 2011 | 30 agosto | 2011 |
| Giappone | 12 maggio | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Giordania | 12 giugno | 2009 | 10 settembre | 2009 |
| Grecia | 20 giugno | 1997 | 18 settembre | 1997 |
| India | 31 marzo | 2005 | 29 giugno | 2005 |
| Indonesia | 12 aprile | 2002 | 11 luglio | 2002 |
| Iraq | 21 novembre | 2023 A | 19 febbraio | 2024 |
| Irlanda | 11 luglio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Islanda | 4 giugno | 2008 | 2 settembre | 2008 |
| Italia | 15 aprile | 1998 | 14 luglio | 1998 |
| Kazakistan | 10 marzo | 2010 | 8 giugno | 2010 |
| Kuwait | 11 maggio | 2006 A | 9 agosto | 2006 |
| Lettonia | 25 ottobre | 1996 A | 23 gennaio | 1997 |
| Libano | 5 giugno | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Liberia | 18 settembre | 2024 A | 17 dicembre | 2024 |
| Libia | 13 agosto | 2009 A | 11 novembre | 2009 |
| Lituania | 12 giugno | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Lussemburgo | 7 aprile | 1997 | 6 luglio | 1997 |
| Macedonia del Nord | 15 marzo | 2006 A | 13 giugno | 2006 |
| Madagascar | 3 marzo | 2017 A | 1° giugno | 2017 |
| Mali | 13 maggio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Malta | 15 novembre | 2007 A | 13 febbraio | 2008 |
| Marocco | 21 maggio | 2019 | 19 agosto | 2019 |
| Messico | 26 luglio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Moldova | 7 maggio | 1998 A | 5 agosto | 1998 |
| Montenegro | 23 aprile | 2015 A | 22 luglio | 2015 |
| Myanmar | 6 dicembre | 2016 A | 6 marzo | 2017 |
| Niger | 5 dicembre | 2016 A | 5 marzo | 2017 |
| Nigeria | 4 aprile | 2007 | 3 luglio | 2007 |
| Norvegia | 29 settembre | 1994 | 24 ottobre | 1996 |
| Oman | 28 maggio | 2013 A | 26 agosto | 2013 |
| Paesi Bassi* | 15 ottobre | 1996 | 13 gennaio | 1997 |
| Pakistan | 30 settembre | 1997 | 29 dicembre | 1997 |
| Paraguay | 9 gennaio | 2014 A | 9 aprile | 2014 |
| Perù | 1° luglio | 1997 | 29 settembre | 1997 |
| Polonia | 14 giugno | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Portogallo | 20 maggio | 1998 | 18 agosto | 1998 |
| Quatar | 14 dicembre | 2020 A | 14 marzo | 2021 |
| Regno Unito* | 17 gennaio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Guernesey | 17 gennaio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Isola di Man | 17 gennaio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Jersey | 17 gennaio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Romania | 1° giugno | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Russia | 12 luglio | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Senegal | 24 dicembre | 2008 A | 24 marzo | 2009 |
| Serbia | 18 dicembre | 2017 A | 18 marzo | 2018 |
| Singapore | 15 dicembre | 1997 A | 15 marzo | 1998 |
| Siria | 18 settembre | 2017 | 17 dicembre | 2017 |
| Slovacchia | 7 marzo | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Slovenia | 20 novembre | 1996 | 18 febbraio | 1997 |
| Spagna | 4 luglio | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Sri Lanka | 11 agosto | 1999 A | 9 novembre | 1999 |
| Stati Uniti | 11 aprile | 1999 | 10 luglio | 1999 |
| Sudafrica | 24 dicembre | 1996 | 24 marzo | 1997 |
| Svezia | 11 settembre | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Svizzera | 12 settembre | 1996 | 11 dicembre | 1996 |
| Thailandia | 3 luglio | 2018 A | 1° ottobre | 2018 |
| Tunisia | 21 aprile | 2010 | 20 luglio | 2010 |
| Turchia | 8 marzo | 1995 | 24 ottobre | 1996 |
| Ucraina* | 8 aprile | 1998 | 7 luglio | 1998 |
| Ungheria | 18 marzo | 1996 | 24 ottobre | 1996 |
| Uruguay | 3 settembre | 2003 | 2 dicembre | 2003 |
| Vietnam | 16 aprile | 2010 A | 15 luglio | 2010 |
| Zimbabwe | 25 settembre | 2023 A | 24 dicembre | 2023 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA):www.iaea.org> Resources > Treaties, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica alle Isole Faroe. |